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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/09/2024, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1125 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Piazza Aldo Moro, n. Parte_2
7, rappresentata e difesa dall'Avv. Giannicola Scarciolla del foro di Teramo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1
-Appellante-
Contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore Avv. Alessia Cognitti, con sede in Teramo, alla Via N. Dati, n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Rosci (C.F. ) del C.F._1
foro di Teramo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica marina.
[...]
Email_2
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 859/2022 emessa dal Tribunale di
Teramo e pubblicata in data 12.08.2022.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della Sentenza n. 859/2022 Sent. – n. 1611/2017 RG – n.
1212/2022 Rep., emessa dal Tribunale di Teramo in data 11.08.2022, depositata e pubblicata il 12.08.2022, e non notificata ai fini dell'impugnazione, e per le causali di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza:
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: si opus sit, revocare le ordinanze del 14.04.2019 e del 15.03.2022 e, per l'effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate dalla nella 2° e 3° Parte_1
Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere e rigettare la domanda di pagamento proposta dalla Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto come in diritto;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: ridurre, in ogni caso, l'importo del credito asseritamente vantato dall'opposta/appellata in considerazione di quanto accertato in corso di causa;
IN OGNI CASO: condannare, per le causali di cui in narrativa, la in persona del Controparte_1
suo legale rapp.te p.t., al pagamento e restituzione in favore della in Parte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., della somma di € 164.341,92 ovvero quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, pagata da quest'ultima con riserva di ripetizione e rivalsa ed indebitamente ricevuta dalla Controparte_1 oltre interessi moratori dal pagamento al saldo, in una con gli interessi e la rivalutazione di legge;
IN VIA SUBORDINATA ED IN OGNI CASO: dichiarare ES la materia del contendere e revocare la parte della sentenza n.
859/2022 Sent. emessa dal Tribunale di Teramo in data 12.08.2022, nella quale la in persona del suo legale rappresentante p.t., è stata condannata a Parte_1
pagare nei confronti della la somma di 162.341,92; Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata: si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni come segue:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di revoca delle ordinanze del 14 aprile 2019 e del 15 marzo 2022 e quindi confermare il rigetto di tutte le istanze istruttorie articolate dalla in primo grado nella 2° e 3° Memoria ex art. 183 c.6 c.p.c.; Parte_1
- in via istruttoria, solo ove ritenuto, ammettere le richieste istruttorie, anche a prova contraria, formulate ed articolate dalla in primo grado nelle Controparte_1
Memorie ex art.183 c.6 c.p.c.;
- nel merito rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Teramo n.859/2022 pubblicata il 12 agosto 2022, Rep. n.1212/2022;
- condannare sempre e comunque la controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 859/2022, pubblicata in data 12.08.2022, il Tribunale di Teramo, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 350/2017 proposta dalla nei confronti della ha parzialmente accolto la Parte_1 Controparte_1 domanda, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con condanna della al pagamento in favore della della minore somma di Parte_1 Controparte_1
euro 162.341,92, anziché di euro 164.341,92, oltre interessi. Il giudice di primo grado ha inoltre condannato l'opponente a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
1.1. A sostegno della predetta opposizione, parte attrice deduceva che il decreto ingiuntivo opposto, da un lato, non avesse tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.000,00 in data 07.03.2017, cioè in epoca anteriore al deposito del ricorso per ingiunzione, e, dall'altro, che fosse carente dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. Nel merito, contestava che non potesse essere chiesto alla il pagamento delle somme opposte, in quanto afferenti a fatture emesse Parte_1
nei confronti della , ditta ES a cui era Organizzazione_1
subentrata la stessa in data 08.03.2014. Deduceva, infine, che gli Parte_1
scarichi di rifiuti contabilizzati nelle fatture azionate con decreto ingiuntivo fossero superiori a quelli realmente effettuati, con conseguente determinazione in fattura di maggiori somme non dovute.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la CP_1
la quale, dato atto dell'effettivo pagamento della somma di euro 2.000,00 in
[...]
epoca anteriore al ricorso per decreto ingiuntivo, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo quindi la condanna dell'opponente al pagamento della minore somma di euro 162.341,92, o della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA.
1.3. Previo rigetto delle istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta a decisione.
1.4. A fondamento della decisione di parziale accoglimento, il primo giudice accertava l'effettivo pagamento di euro 2.000,00, revocando così il decreto ingiuntivo, ma riteneva comunque sussistente l'an del credito ingiunto, con conseguente rideterminazione della somma dovuta in euro 162.341,92.
In via preliminare, il giudice di primo grado rigettava le istanze istruttorie e, in particolare, la richiesta di ammissione di prove testimoniali in quanto articolata in maniera del tutto generica e riguardante circostanze da provarsi in via documentale.
Nel merito, in punto di an, il giudice di primo grado rigettava le deduzioni di parte opponente sia con riguardo alla debenza di una fattura, la n. 18914167 del 31.12.2014, intestata alla ES , sia in merito Organizzazione_1
alla contestazione sulla effettiva quantità di reflui scaricati, sulla base del cui ammontare erano state emesse le fatture oggetto di ingiunzione.
Rispetto al primo punto, il giudice a quo accertava che, con il subentro della Parte_1
in tutti i rapporti giuridici della ES , si
[...] Organizzazione_1 Org_1
era verificato un fenomeno successorio per effetto del quale tutti i rapporti, sia attivi che passivi, intercorsi dalla ES con i terzi, tra cui quello di conferimento di acque reflue per il trattamento di depurazione con la erano divenuti Controparte_1
imputabili in capo alla Su tale base, pertanto, anche la fattura in Parte_1
discussione era da ricomprendersi tra quei rapporti passivi di cui la subentrante doveva rispondere. Parte_1
Rispetto, poi, alla contestazione sulla diversa quantificazione delle tonnellate di reflui scaricati, il giudice di prime cure, mentre, da un lato, riteneva non raggiunto l'onere della prova da parte dell'opponente sulla minore quantità di tonnellate scaricate, dall'altro, invece, accertava che la avesse dimostrato la Controparte_1
correttezza della quantità di tonnellate indicate in fattura, grazie all'allegazione in giudizio di specifici formulari, sottoscritti dalla stessa Parte_1
In ultimo, il giudice adito negava la valenza di riconoscimento del debito alla nota prot. n. 8243 del 06.03.2018 con cui l'opposta indicava alla data del Controparte_1
31.12.2017 un saldo nei confronti dell'opponente di euro 153.198,58, per come risultante dalla propria contabilità, ritenendo tale nota riferibile al solo debito della società di capitali, avendo la stessa opposta effettuato analoga comunicazione alla ES ditta individuale con nota prot. n. 16329 del 10.05.2018. Il giudice, inoltre, escludeva che vi fosse una volontà di ricognizione del debito anche dal fatto che nella nota in contestazione vi era espresso invito alla a verificare la Parte_1
correttezza tra quanto indicato e quanto risultante dalla documentazione in suo possesso.
Pertanto, il Tribunale di Teramo revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minore somma di euro 162.341,92, oltre interessi e la condannava contestualmente anche al pagamento delle spese di lite.
2. Nel proprio atto di impugnazione la ha contestato la decisione, Parte_1
chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1. Sulla erronea determinazione del quantum debeatur del credito residuo e sulla erronea quantificazione dei reflui scaricati.
Con il primo motivo di censura l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per non aver rilevato l'insussistenza dell'an della pretesa creditoria in merito a una fattura e l'erronea quantificazione del quantum debeatur in relazione ad altre, con conseguente rideterminazione del corretto ammontare di quanto dovuto in euro
59.846,80, anziché in euro 164.341,92, come richiesto con decreto ingiuntivo.
In particolare, sul primo versante, la ha dedotto che sarebbe insussistente Parte_1
il credito fatto valere con fattura n. 18914167, emessa in data 31.12.2014, poiché afferente a prestazioni rese in favore della intestata Ditta individuale Org_1
in data successiva alla sua cessazione, avvenuta in data 07.03.2014, come
[...]
comunicato alla stessa La società opponente ha quindi eccepito Controparte_1
l'inesistenza delle prestazioni dedotte nella citata fattura in quanto asseritamente espletate nei confronti di una ditta ES.
Sul secondo versante, parte appellante ha contestato il quantum debeatur in relazione a tutte le altre fatture (n. 189130508 del 19.06.2013; n. 189130828 del 31.08.2013; n.
189131678 del 31.12.2013; n. 189140818 del 30.06.2014; n. 189141657 del
31.12.2014; n. 189150763 del 30.06.2015; n. 189151750 del 31.12.2015; n.
189160894 del 30.06.2016; n. 189161966 del 31.12.2016) poste a fondamento della pretesa creditoria, in quanto ciascuna si baserebbe su erronei conteggi della quantità di tonnellate di acque reflue scaricate presso i predetti impianti, con conseguente determinazione di maggiori somme non dovute per prestazioni non eseguite. Al riguardo, l'opponente ha poi evidenziato che i formulari prodotti in giudizio dalla a sostegno della propria pretesa creditoria sarebbero invalidi in Controparte_1
quanto mai sottoscritti dalla Parte_1 Con il medesimo motivo di ricorso, inoltre, la ha rinnovato la richiesta di Parte_1
ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate in primo grado nella II e III memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., inerenti alla prova per testi e all'espletamento di una CTU tecnico-contabile, poiché idonee a comprovare le appena menzionate criticità nella contabilizzazione degli scarichi reflui.
2.2. Sul valore di confessione stragiudiziale della nota della creditrice.
Con tale motivo di doglianza l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per non aver riconosciuto il valore confessorio della nota prot. n. 8243 del
06.03.2018 della con la quale quest'ultima avrebbe confessato che Controparte_1
- alla data del 31.12.2017 - l'ammontare del proprio presunto credito nei confronti della per come risultante dai propri registri contabili, sarebbe stato pari Parte_1
a euro 153.198,59.
In particolare, parte appellante ha dedotto che la citata nota non avrebbe valore meramente esplorativo e/o informale, ma sarebbe qualificabile come confessione stragiudiziale in merito al ridimensionamento del credito vantato rispetto a quello azionato con decreto ingiuntivo, dato che, all'importo ivi indicato di euro
153.198,59, dovrebbero sottrarsi tre fatture riguardanti periodi successivi a quelli fatti valere in giudizio (fino al 31.12.2016), per un valore quindi di soli euro
55.455,27.
Dal punto di vista giuridico, pertanto, l'attestazione - per opera del Presidente della società creditrice con l'ausilio di una società di revisione all'uopo incaricata - della debenza di tale asserita minore somma costituirebbe fatto a sé sfavorevole ex art. 2730 c.c.
Ha aggiunto sul punto, infine, che, seppur all'asserita confessata somma di euro
55.455,27 si dovesse eventualmente sommare l'ulteriore somma di euro 44.154,61 di cui alla nota prot. n. 16329 del 10.05.2018, relativa alla posizione della
[...]
, comunque il residuo importo ammonterebbe ad euro Organizzazione_1
99.609,88 e non a euro 162.341,92, come accertato in primo grado.
2.3. Sull'erronea condanna al pagamento delle spese di giudizio. Con tale motivo di doglianza l'appellante ha censurato la decisione di primo grado in punto di condanna alle spese di giudizio, alle quali, invece, data la fondatezza dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, dovrebbe essere condannata l'appellata Controparte_1
ha infine formulato istanza di restituzione di quanto percepito dalla Parte_3
in forza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza gravata, Controparte_1
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori ex lege previsti dalla data del pagamento fino alla data della restituzione.
2.4. Sull'erronea condanna al pagamento della somma accertata in giudizio.
Con un ultimo motivo di doglianza l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per aver disposto la condanna della al pagamento in favore della Parte_1
della somma di euro 162.341,92, oltre interessi. Controparte_1
Ha evidenziato sul punto la società appellante che, al solo fine di evitare la sospensione dell'attività di conferimento delle acque reflue nei predetti impianti di depurazione, come intimato dalla società creditrice con nota prot. n. 17389 del
21.05.2018, la debitrice ha provveduto al pagamento, con espresso animo di rivalsa, anche delle somme ingiunte con il decreto oggetto di opposizione e quindi di euro
164.341,92. Su tale base, pertanto, essendo stata integralmente pagata la somma ingiunta, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere e non disporre la condanna al pagamento della ridetta somma.
3. L'appellata nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha Controparte_1 contestato nel merito tutti i motivi di gravame formulati dall'appellante deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo quindi il rigetto, in via preliminare, delle istanze istruttorie e, nel merito, dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza n. 859/2022 del Tribunale di Teramo, con rimborso delle spese sostenute e del compenso professionale del difensore.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. 5. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Infondato risulta essere il primo motivo di gravame afferente alla erronea determinazione del quantum debeatur del credito residuo e alla erronea quantificazione dei reflui scaricati.
In via preliminare occorre tuttavia rigettare le istanze istruttorie riproposte sia rispetto alla prova per testi che all'espletamento di una CTU tecnico-contabile sui fatti oggetto di controversia.
In particolare, la richiesta prova testimoniale risulta irrilevante ai fini probatori e, per tale motivo, inammissibile, dato che i capitoli di prova formulati afferiscono a fatti la cui prova necessita di un supporto documentale idoneo a confutare e smentire quanto invece allegato dalla società appellata. Posto che i capitoli n. 1 (versamento di euro
2.000,00 in data 07.03.2017 in favore della e n. 2 (oggettiva Controparte_1
intestazione della fattura n. 189141657 del 31.12.2014 alla Org_2 Organizzazione_1
) attengono a circostanze neppure contestate dalla società opposta e
[...]
che il capitolo n. 11 (contenuto della nota prot. 8243 del 07.03.2018) riguarda il contenuto meramente oggettivo della predetta nota, i restanti capitoli - dal n. 3 al n.
10 - riguardano la conferma di dati meramente quantitativi e, come tali, necessitanti di idoneo supporto documentale. La controversia in oggetto, infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, attiene a fatti oggettivi e a dati quantitativi la cui prova è ex se documentale.
Per quanto riguarda la richiesta di ammissione di CTU tecnico-contabile, parimenti, la non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione comprovante la Parte_1
diversa ricostruzione quantitativa delle tonnellate di reflui scaricati e indicati nelle singole fatture, con la conseguenza che non risulta evincibile su quali basi e rispetto a quale documentazione andrebbe espletata una siffatta consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò premesso in punto istruttorio, nel merito, le doglianze formulate dall'appellante risultano infondate sia con riguardo alla insussistenza dell'an della pretesa creditoria rispetto alla fattura n. 18914167 del 31.12.2014, sia rispetto all'allegato minor quantum debeatur risultante dalle altre fatture. Prima di procedere all'analisi di ciascuna doglianza, è necessario preliminarmente richiamare i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., secondo cui grava sull'opponente l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa fatta valere dall'opposto, mentre grava su quest'ultimo provare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa.
Ebbene, in relazione alla prima doglianza, l'opposta società ha Controparte_1
prodotto in giudizio la fattura in contestazione, dalla quale sì risulta che l'intestazione della medesima rechi la denominazione della ES Organizzazione_1
, ma è parimenti evincibile, in forza dei formulari allegati alla
[...]
stessa, che tale intestazione è frutto di un mero errore materiale. In particolare, i predetti formulari, che attestano puntualmente ogni scarico avvenuto durante il secondo semestre del 2014, sono su carta intestata della e sono tutti Parte_1
debitamente sottoscritti dall'autista incaricato. Posto quindi l'assolvimento dell'onere probatorio in capo alla che ha provato che la fattura in esame si Controparte_1
riferisce a prestazione effettivamente rese nei confronti della Parte_1 quest'ultima, invece, non ha dato prova del contrario. Risulta, infatti, del tutto generica la contestazione dell'appellante in ordine all'invalidità dei formulari prodotti perché non recanti la sottoscrizione di un rappresentante legale della società.
I formulari prodotti, infatti, sono documenti di accompagnamento per il trasporto delle acque reflue da smaltire e, come tali, sono sottoscritti dall'autista incaricato del trasporto stesso, il quale attesta l'avvenuto trasporto di una data quantità di rifiuti.
Rispetto a tali formulari, tra l'altro, la società appellante non ha mai contestato prima
- direttamente alla società appellata - l'erronea quantificazione dei rifiuti scaricati, né in sede di giudizio ha eccepito un'alterazione dei documenti prodotti, nè ha disconosciuto le firme apposte degli autisti.
In altri termini, la fattura n. 18914167 del 31.12.2014 attiene a prestazioni effettivamente eseguite dalla per le quali quindi la stessa ha Controparte_1
correttamente richiesto il pagamento del corrispettivo in forza del contratto di trattamento di acque di scarico stipulato a monte con la Organizzazione_1
, rispetto alla quale risulta pacifico che la sia subentrata in tutti i
[...] Parte_1 rapporti giuridici, sia attivi che passivi, a partire dal 07.03.2014. Come si evince dalla documentazione prodotta, pertanto, l'indicazione nell'intestazione della fattura in discussione della ES ditta individuale è frutto di un mero errore materiale che, come tale, non incide sulla validità della richiesta di pagamento.
Sulla base di considerazioni similari, inoltre, risultano parimenti infondate le contestazioni inerenti all'erronea determinazione del quantum debeatur della pretesa creditoria a causa della asserita minore quantità di tonnellate di acque reflue scaricate. Nell'esposizione del motivo di appello, la conteggia per Parte_1
ciascuna fattura un diverso quantitativo di rifiuti scaricati negli impianti depurativi, senza tuttavia minimamente indicare su quali basi sia arrivata a un simile calcolo.
Tali affermazioni sono pertanto mere allegazioni non sorrette da alcuna evidenza probatoria. Al contrario, la ha allegato, per ciascuna fattura, tutti i Controparte_1
formulari alla stessa riferibili, formulari che sono tutti debitamente sottoscritti dall'autista e che recano l'indicazione del quantitativo trasportato e scaricato, rispetto alla cui esatta determinazione costituisce prova anche la controfirma dell'accettante impianto di depurazione.
In conclusione, deve essere accertata la sussistenza dell'an della pretesa creditoria in merito alla fattura n. 18914167 del 31.12.2014, che risulta quindi dovuta, e la corretta determinazione del quantum debeatur in relazione alle restanti fatture.
5.2 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello riguardante il valore di confessione stragiudiziale della nota prot. n. 8243 del 06.03.2018 emessa dalla Controparte_1
In primo luogo, occorre evidenziare che, per meglio comprendere il valore della nota prot. n. 8243 del 06.03.2018, bisogna considerare e analizzare anche la nota prot. n.
16329 del 10.05.2018, inviata con le stesse modalità e con la stessa finalità alla
Parte_1
Dall'esame congiunto delle predette note emerge che, a seguito dell'analisi annuale
(anno 2017), da parte di una società di revisione, dei registri contabili della
[...]
è stato riscontrato, nei confronti della ES CP_1 Organizzazione_1
, un credito pari a euro 44.154,61 per fatture degli anni 2013 e 2014 (nota
[...] prot. n. 16329 del 10.05.2018), mentre, nei confronti della per gli anni Parte_1
2014, 2015, 2016 e 2017, un credito complessivo pari a euro 153.198,58 (nota prot.
n. 8243 del 06.03.2018).
Come correttamente accertato dal giudice di primo grado, pertanto, la nota prot. n.
8243 del 06.03.2018 non si riferisce all'intera posizione debitoria della Parte_1
ma solo a quella successiva al suo subentro, dovendosi quindi imputare, in forza del fenomeno successorio realizzatosi, anche il debito riscontrato nei confronti della ES ditta con nota prot. n. 16329 del 10.05.2018.
Posto quindi che entrambe le note sono da riferirsi alla complessiva posizione debitoria della nessuna delle due ha valore di confessione stragiudiziale. Parte_1
Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, infatti, ex art. 2730
c.c., la confessione stragiudiziale – come quella giudiziale - "richiede un'esplicita dichiarazione della parte del suo rappresentante in ordine la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte e, pur potendo desumersi da un comportamento da fatti concludenti non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario;
infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione" (Cass. civ., Sez. 2, 6 giugno 2006, n. 13212; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, 27 aprile 2023, n. 11111; Cass. civ., Sez. 1, 6 luglio 2012, n.
11412; Cass. civ., Sez. lavoro, 19 novembre 2010, n. 23495)” (si v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 16.08.2023, n. 24695; Cass. civ., Sez. I, 01.09.2023, n. 25584; Cass. civ., Sez. II, 31.08.2022, n. 25646).
Ebbene, nel caso di specie, la nota oggetto di discussione, prot. n. 8243 del
06.03.2018, non è dotata dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2730
c.c., dato che non contiene un'esplicita dichiarazione della veridicità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli al destinatario, né si desume da essa la consapevolezza e volontà della società creditrice di rendere una siffatta dichiarazione. Con la nota in questione, infatti, la ha soltanto sintetizzato le risultanze contabili Controparte_1
dei revisori, chiedendo infatti conferma alla di quanto gli stessi avevano Parte_1
ricostruito sulla base delle scritture contabili. Nella nota in esame, infatti, si legge espressamente che “(…) in relazione a ciò (n.d.r. alla annuale verifica della contabilità) (i revisori della società) desiderano avere conferma del saldo dovutoci al
31 Dicembre 2017 che secondo le nostre registrazioni e l'Estratto Conto allegato risulta in Euro 153.198,58. Vogliate cortesemente indicare nello spazio in calce se ciò sia in accordo con le Vostre registrazioni a tale data. In caso contrario, Vi preghiamo di voler fornire ogni informazione che possa facilitare i Revisori nello spiegare la differenza (…)”. Dalla lettura di tale nota, pertanto, emerge ictu oculi che la non ha effettuato una dichiarazione sulla veridicità di fatti a sé Controparte_1
sfavorevoli, non essendo neppure certa della rispondenza di quanto verificato con la propria reale posizione creditoria, chiedendo infatti riscontro alla società ritenuta debitrice.
In conclusione sul punto, la nota prot. n. 8243 del 06.03.2018 emessa dalla
[...]
nei confronti della non è qualificabile quale confessione CP_1 Parte_1
stragiudiziale e, pertanto, non vale ad accertare il fatto sfavorevole al creditore di una minore pretesa creditoria.
Ciò chiarito, è necessario in ultimo constatare che l'appellante scomputa dalla somma di euro 153.198,58, individuata nella predetta nota, tre importi (di euro
33.428,95, di euro 36.592,69 e di euro 27.721,67) con l'indicazione generica di trattarsi di “fatture successive al 31.12.2016” e quindi non riguardanti le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto. Posto, quindi, che non è dato capire quali siano queste fatture e quindi perché tali somme siano da scomputare, si evidenzia ad ogni modo che nella nota in esame soltanto un importo si riferisce a prestazioni rese dopo l'annualità del 2016, vale a dire quello di euro 36.592,69 afferente alla fattura n. 189171332 del 30.09.2017 per scarichi effettuati durante il primo semestre del
2017. Ma come detto tale nota ha valore meramente interlocutorio e non confessorio essendo solo rivolta a indicare poste creditorie di cui si chiede conferma alla attuale appellante e pertanto non offre utili elementi probatori per la individuazione del minor debito indicato da tale ultima parte.
Anche tale contestazione, pertanto, risulta priva di fondamento, con conseguente conferma dell'accertamento del quantum debeatur in euro 162.341,92, data la necessità di scomputare dall'iniziale somma ingiunta di euro 164.341,92 il versamento effettuato dall'opponente in favore dell'opposta - pacificamente ammesso e confermato da entrambe le parti in ogni atto difensivo - di euro 2.000,00 in data 07.03.2017, cioè in un momento antecedente rispetto alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
5.3. Infondato risulta essere anche il terzo motivo di appello riguardante l'erronea condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado.
In virtù del c.d. principio della soccombenza, infatti, il giudice di primo grado, rigettando integralmente il ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla ha correttamente condannato quest'ultima al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
5.4. Posto il rigetto integrale di ogni doglianza attinente al merito della controversia, risulta invece parzialmente fondata, nei termini di cui si dirà appresso, la subordinata richiesta di restituzione, già avanzata in primo grado, di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto, dalla in favore della in Parte_1 Controparte_1
pendenza di giudizio.
Come dichiarato negli scritti difensivi di entrambe le parti, la nelle more Parte_1
del processo di opposizione, ha provveduto al pagamento nei confronti della
[...]
tra gli altri, dell'intero importo ingiunto - pari a euro 164.341,92 - con CP_1 espresso animo di rivalsa e ripetizione e ciò “ (…) al solo fine di evitare
l'aggravamento del danno già subito a causa dell'illegittima sospensione dell'attività di conferimento dei reflui cui alla predetta nota prot. 0017389 del
21.05.2018 (…)” (all.1 memoria opponente ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. primo grado). Al riguardo, pertanto, una volta accertato, per quanto sopra chiarito, che il credito di cui è titolare la nei confronti della è pari a euro Controparte_1 Parte_1
162.341,92, e posto l'avvenuto cautelativo pagamento di euro 164.341,92 da parte dell'opponente (evenienza che non risulta contestata dalla controparte che ne ha dato atto nella comparsa conclusionale di primo grado) , ne deriva che, rispetto al credito accertato, la ha adempiuto in eccedenza, dovendo quindi la società Parte_1 creditrice corrispondere, a titolo di restituzione, l'indebito ricevuto pari a euro
2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
E' comunque da escludersi che detto pagamento cautelativo, eseguito con animo di rivalsa, possa determinare la cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata la necessità di decidere sulla debenza o meno della somma richiesta in via monitoria.
5.5. Per le ragioni appena esposte la sentenza va riformata anche in relazione alla disposta condanna al pagamento della somma di €162.341,92, dovendosi invece solo dare atto dell'intervenuto pagamento del maggior importo di €164.341,92 nelle more del giudizio, rispetto al quale, come sopra evidenziato, va disposta la restituzione della somma di € 2.000,00 non dovuta in quanto già in precedenza corrisposta .
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della parziale fondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in relazione al dichiarato valore di euro
164.341,92, vanno poste a carico dell'appellante alla luce della sua Parte_1
sostanziale soccombenza in relazione alla domanda di accertamento del proprio debito nei confronti dell'appellata Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, per il resto confermata :
1) dichiara tenuta la al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di €162.341,92; 2) dà atto dell'intervenuto pagamento da parte della in favore della Parte_1 [...] della somma di € 164. 341,92 CP_1
3) in parziale accoglimento della domanda subordinata formulata dall'appellante dichiara tenuta e condanna la alla restituzione in favore della Controparte_1 di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
4) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio sostenute dall'appellata costituita che liquida in Controparte_1 complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.09.2024
Il Consigliere estensore
Mariangela Fuina
Il Presidente
Barbara Del Bono