TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1892/19 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, con studio in Roma, via C.F._2
Domenico Chelini n. 5 giuste procure in calce al ricorso ex art 696 bis cpc
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
)., in virtù di atto di fusione per incorporazione, stipulato in data 26/3/2021 a rogito
[...]
del Notaio notaio in Milano (rep. 16080 / racc. 8638), rappresentata e difesa Persona_1
dall'avvocato Antonio De Simone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Napoli al corso Umberto I n. 22, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, deducendo che: in data 8.10.2004 avevano stipulato con la CP_3 CP_4
il contratto di mutuo, Rep. n. 12773, per un importo di € 130.000,00, della durata di 15 anni
[...]
da estinguere in 180 rate di ammortamento mensili. Il tasso d'interesse dell'operazione era stabilito come pari al 3,95% annuo per le prime 24 rate mensili, senza distinzione alcuna tra periodo di ammortamento o di preammortamento;
successivamente, per ogni biennio, era prevista, per il mutuatario, la facoltà di optare tra due ipotesi: la prima, prevedeva un tasso fisso derivante dalla somma del tasso IRS “lettera”, rilevato dalla il terzultimo giorno lavorativo del mese CP_4
precedente la scadenza di ogni biennio, arrotondato alla seconda cifra decimale dello 0,05% superiore, maggiorato di uno “spread” in favore della del 1,75%; la seconda, un tasso CP_4
variabile derivante dalla somma della media mensile, arrotondata alla seconda cifra decimale dello
0,05% superiore, del tasso EURIBOR 3M, maggiorato di uno “spread ”in favore della del CP_4
1,75%. Era previsto altresì che, le modificazioni della misura del tasso di interesse avrebbero comportato la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residua, con conseguente ricalcolo delle nuove rate costanti comprensive di quota capitale crescente e di quote interessi decrescenti, fermo restando l'importo relativo alla quota di rimborso della eventuale assicurazione infortuni.
Nel contratto di mutuo, veniva dichiarato un costo effettivo dell'operazione di finanziamento
(I.S.C.) pari al 4,2335%, che secondo la parte attrice, non corrispondeva a quello effettivamente applicato al contratto, essendo emersa una differenza tra l'ISC indicato nel contratto (pari 4,2335%)
e l'ISC nello stesso applicato (pari al 4,6091%).
La pertanto, aveva promosso una pubblicità ingannevole indicando nel contratto di mutuo CP_4
un tasso più basso rispetto a quello realmente applicato, inducendo gli attori ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso ovvero avrebbero assunto a condizioni più vantaggiose. Nello specifico, gli attori deducevano di non essere stati messi nelle condizioni di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito, al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato e raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito.
Con lettera di diffida del 16.01.2017, parte attrice, chiedeva alla banca convenuta il rimborso degli interessi indebitamente corrisposti dalla stipula del contratto, ed in mancanza di positivo riscontro, con ricorso ex. Art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 108/2017 R.g., adiva il Tribunale di Paola, al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la corrispondenza tra l'ISC indicato nel contratto e l'ISC effettivamente applicato dalla convenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, il perito nominato dal Giudice, dott. , depositava Persona_2
perizia tecnica nella quale, procedendo con distinte ipotesi di calcolo dell'ISC, includendo/escludendo sia gli interessi di preammortamento che l'imposta sostitutiva, determinava che il T.A.E.G./I.S.C. dell'operazione finanziaria oggetto di causa, ricalcolato secondo le indicazioni di legge differiva, in tutti i casi, rispetto a quello esposto in contratto (4,2335%).
Pertanto, il CTU, rilevato il tasso sostitutivo Bot 12 M nella misura del 1,86% annuo, accertava che, alla data dell'8.9. 2015 (scadenza del rateo n. 128), parte attrice aveva versato all'Istituto di Credito € 44.035,36 a titolo di interessi corrispettivi, mentre, alla stessa data, mediante il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., avrebbe dovuto versare €17.759,61.
Si riscontrava, pertanto, una differenza in favore degli attori, pari ad € 26.275,75, oltre interessi legali maturati dalle singole spettanze alla data dell'atto di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
(23.01.2017), pari ad € 3.503,39. Il CTU determinava altresì che le somme effettivamente corrisposte dagli attori alla convenuta, alla scadenza del rateo n. 128, dell'8.9.2015, erano pari ad €
129.951,83, pertanto, il capitale residuo del mutuo, calcolato dalla in € 45.872,36, era stato CP_4 rideterminato dal C.T.U. in € 21.163,39 e l'importo totale delle rate future da corrispondere all'Istituto di Credito in € 21.894,47 (di cui € 21.163,39 a titolo di capitale, € 444,14 a titolo di interessi corrispettivi calcolati al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ed € 286,94 a titolo di spese e spese assicurative).
In ragione di tanto, gli attori, domandavano: accertarsi e dichiararsi, per tutto quanto dedotto e argomentato nella perizia tecnica di parte, oltre che nella perizia tecnica d'ufficio depositata nel proc. R.G. 108/2017, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
accertarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiararsi la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT, registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
condannarsi ai sensi dell'art. 117, comma 7, del T.U.B. la parte convenuta, in persona del l.r. p. t., al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €.
26.275,75 – pari alla differenza tra gli interessi corrispettivi corrisposti fino all'8.9.2015 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto – o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo, oltre gli interessi illegittimi ex art. 117 T.U.B. applicati al suddetto contratto successivamente all'8.9.2015 e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47
Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di finanziamento, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta, in Controparte_5
persona del l.r.p,t. (ora ), la quale, impugnava e contestava tutte le domande ex Controparte_6
adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e domandava: in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo espletato;
nel merito, rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in ogni caso, condannarsi parte attrice al pagamento delle spese di lite secondo la vigente tariffa professionale, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 22.05.2023, si è costituita Controparte_1
quale successore di giusto atto di fusione per incorporazione del 26/03/2021 Controparte_5
con atto a rogito del Notaio n. 16.080/8.638 e all'udienza del 10.12.2024, la causa Persona_1 veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dagli attori risulta infondata e, in quanto tale, suscettibile di rigetto in ragione di quanto indicato nel prosieguo.
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari a causa della divergenza tra I.S.C. contrattualmente indicato ed I.S.C. effettivamente applicato, che sarebbe maggiore secondo quanto accertato nella perizia redatta dal CTU, dott. , all'esito del Per_2
ricorso ex art. 696 bis, c.p.c., iscritto al numero R.G. 108/2017 e, per l'effetto, in applicazione del disposto dell'articolo 117, commi 6 e 7, T.U.B., dichiarare la sostituzione del tasso contrattualmente pattuito con quello minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto,
e condannare, ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B., la banca convenuta alla restituzione, in suo favore, delle somme eccedenti illegittimamente versate ovvero dell'importo di € 26.275,75, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. In via subordinata, parte attrice chiedeva la condanna della convenuta, al risarcimento dei danni causati a titolo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale in ragione della violazione dei principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dei contratti e di determinatezza delle condizioni contrattuali, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori ovvero da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ.
Venendo al merito della controversia, per quanto attiene alla censura di parte attrice per cui l'ISC/TAEG fissato in contratto non sarebbe pari a quello effettivamente applicato, con la conseguente applicazione di tassi diversi da quelli pubblicizzati, la medesima, ha trovato oggettivo riscontro nelle risultanze della CTU, depositata a seguito del ricorso ex art. 696, c.p.c., iscritto al n.
108/2017, R.G., svoltosi tra le medesime parti innanzi al Tribunale di Paola.
Orbene, il nominato CTU, nel rispondere al quesito formulato dal Giudice, volto ad accertare se l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto intervenuto tra le parti, era corrispondente all'ISC calcolato in base alle condizioni previste contrattualmente, utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia e, specificatamente, la metodologia del
T.A.E.G. di cui all'originario DM 8.7.1992 (e, ove applicabile, del successivo d.lgs n. 141 del
13.8.2010) provvedeva ad elaborare distinte ipotesi di calcolo, le quali, hanno consentito di accertare una differenza tra l'ISC (pari 4,2335%) indicato nell'art. 5 del contratto di mutuo (di tipo ipotecario fondiario) e quello effettivamente praticato.
In particolare, il CTU, determinava le seguenti ipotesi di calcolo:
OPZIONE I. (inclusi int. pre-amm.to esclusa imp. Sost.) => 4,3368%
OPZIONE I. (esclusi int. pre-amm.to inclusa imp. Sost.) => 4,2797%
OPZIONE I. (esclusi int. pre-amm.to e imp. Sost.) => 4,2410%
OPZIONE II. (inclusi int. pre-amm.to e imp. Sost.) => 4,7497%
OPZIONE II. (inclusi int. pre-amm.to esclusa imp. Sost.) => 4,7091%
OPZIONE II. (esclusi int. pre-amm.to inclusa imp. Sost.) => 4,6498%
OPZIONE II. (esclusi int. pre-amm.to e imp. Sost.) => 4,6096%.
Alla luce di quanto esposto, il C.T.U. determinava che il T.A.E.G./I.S.C. dell'operazione finanziaria oggetto di causa, ricalcolato secondo le indicazioni di legge, differiva in tutti i casi evidenziati, rispetto a quello esposto in contratto (4,2335%).
Ora, sulla scorta di quanto accertato dal CTU, la parte attrice ha domandato, la nullità della clausola determinativa degli interessi e, dunque, la condanna della parte convenuta, ai sensi dell'art. 117, comma 7, del T.U.B. al pagamento dell'importo di €. 26.275,75, pari alla differenza tra gli interessi corrispettivi corrisposti fino all'8.9.2015 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti, come accertato dal CTU.
Tuttavia, la domanda della parte attrice, la quale, chiede sostanzialmente l'applicazione dell'art. 125 bis TUB degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, non può trovare accoglimento in seno alla presente controversia, in quanto detta norma, come è noto, riservata ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 2010 e di valore inferiore ai 75,000,00 euro, a dispetto del presente contratto concesso stipulato nel 2004 e per un importo nettamente superiore a quello sopraindicato (€ 130.000,00).
La denunciata difformità dell' I.S.C.T/TAEG indicato in contratto con quello reale riscontrato dal consulente d'ufficio, non inficia affatto la validità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, dal momento che al contratto per cui è causa non si applica la più rigida disciplina del TAEG prevista dal T.U.B. per il credito al consumo, né nella versione applicabile ratione temporis e risultante dall'art. 124 né nella versione introdotta successivamente (e dunque inapplicabile in ogni caso) e riportata dall'art. 125 bis.
L'art. 124 TUB nel testo vigente prima del 19.9.2010, relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ipotesi che non rientra nel caso di specie, ove è denunciata la difformità tra l' .A.E.G indicato in contratto). CP_7
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata prevista espressamente, per tutti i contratti stipulati con il consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo,
l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi pertanto, come una vera e propria sanzione a carico dell'intermediario del credito.ne consegue che, in via generale, per i casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB, come nel caso in esame, la difformità tra ISC pattuito e ISC applicato, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo, serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le altre voci di costo, tra le quali il tasso di interessi sono pattuite in altre specifiche clausole.
Pertanto, ove il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, e per importi superiori a € 75.000,00 lo avrebbe espressamente previsto, come è avvenuto con l'art. 125 bis TUB;
pertanto, l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, in quanto la difformità dell'ISC indicato, non altera il consenso negoziale del consumatore e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della banca, deducendo che, a causa dell'errata informazione dell'ISC è stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, non avrebbe stipulato, allegando la prova del pregiudizio di tipo risarcitorio eziologicamente collegato alla lesione informativa (cfr
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1376/2023 pubblicata il 7.2.2023). In ogni caso, e tenuto conto della disciplina positiva applicabile al caso di specie, questo Tribunale intende aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che il TAEG rappresenti un dato sintetico con finalità prettamente informativa, da calcolarsi secondo la formula elaborata dalla
Banca di Italia, e che non sia oggetto di autonoma pattuizione. Pertanto, tale parametro non rientra nella nozione di "tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate" che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole (art. 117 TUB, comma 4), ragione per cui non vi è spazio nemmeno per l'applicazione del comma 7 dell'art. 117
TUB. L'errata indicazione di tale indice non incide sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto), ma può, al più, determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole, nonostante il carattere imperativo dei precetti violati (Trib. Pavia 27/04/2019 n. 750).
L'erronea indicazione dell'ISC (o TAEG) pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario e finanziario, è insuscettibile di determinare la produzione degli effetti di cui all'art. 117 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza (in termini Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832 secondo cui, pertanto, sarebbe ravvisabile esclusivamente un'ipotesi di responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca convenuta;
nello stesso senso Trib. Roma 16/05/2018 n. 10007; Trib.
Roma 19/04/2017 Trib. Bologna, 08/02/2018, n. 20123; Trib. Pescara 31/12/2018 n. 1943).
Quanto affermato dalle corti di merito trova, oggi, l'autorevole avallo della Suprema Corte, la quale ha stabilito che «in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima» [Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023 (Rv. 666991
Applicando al caso di specie, le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, riguardo l'asserita nullità della clausola di determinazione del tasso, per indicazione di un I.S.C. difforme rispetto a quello effettivamente applicato, occorre ribadire, innanzitutto, che l' indice sintetico di costo non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo.
Esso, è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente. Di conseguenza, la difformità tra il I.S.C. indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Dunque, il discostamento dell'I.S.C. effettivo da quello contrattualmente stabilito non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Ne consegue che, la principale doglianza prospettata dalla parte attrice non è meritevole di plauso e, in quanto tale, non può trovare accoglimento.
Venendo all'esame della seconda doglianza prospettata dalla parte attrice, che domandava l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt.
1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca
d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, occorre innanzitutto evidenziare che, la non corretta indicazione dell'I.S.C. come sopra detto può rilevare ai fini di una violazione della normativa sulla trasparenza e del principio di buona fede in fase precontrattuale, nel caso in cui la difformità o l'assenza di indicazione dell'indice di costo riguardasse l'indice pubblicizzato e quello contrattualmente previsto.
Tuttavia, parte attrice fa riferimento in modo generico ad una violazione del principio di buona fede e correttezza in fase precontrattuale facendo riferimento, al fine di un suo accertamento, alla difformità tra il ISC/TAEG pattuito e quello effettivo senza dimostrare l'esistenza del pregiudizio effettivamente sofferto a seguito della detta discrepanza.
Nel caso di specie, infatti, può essere rilevata esclusivamente la difformità tra il l'ISC contrattualizzato e quello effettivamente applicato dovuta all'inserimento nello stesso di oneri e costi che hanno determinato un aumento del costo complessivo del finanziamento.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, essendo irrilevante la difformità tra l'ISC pattuito e l'ISC effettivo, non può essere ravvisata alcuna indeterminatezza e dei tassi e nullità degli stessi.
Poiché la non corretta informazione assume rilievo in chiave prettamente risarcitoria (avuto riguardo alla disciplina vigente al momento della stipula, data la non applicabilità dell'attuale art. 125 bis T.U.B.) e poiché la parte attrice non ha fornito alcuna evidenza dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, anche la dedotta violazione del dovere di correttezza e buona fede non assume alcun rilievo nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo alla serialità del tipo di contenzioso e delle questioni dibattute e del non elevato livello di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 286/19, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata dagli attori;
2. Condanna gli attori al pagamento, in favore della società (già Controparte_1 [...]
), delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CP_5
CPA e IVA, se dovuta.
Paola 31.03.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1892/19 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, con studio in Roma, via C.F._2
Domenico Chelini n. 5 giuste procure in calce al ricorso ex art 696 bis cpc
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
)., in virtù di atto di fusione per incorporazione, stipulato in data 26/3/2021 a rogito
[...]
del Notaio notaio in Milano (rep. 16080 / racc. 8638), rappresentata e difesa Persona_1
dall'avvocato Antonio De Simone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Napoli al corso Umberto I n. 22, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, deducendo che: in data 8.10.2004 avevano stipulato con la CP_3 CP_4
il contratto di mutuo, Rep. n. 12773, per un importo di € 130.000,00, della durata di 15 anni
[...]
da estinguere in 180 rate di ammortamento mensili. Il tasso d'interesse dell'operazione era stabilito come pari al 3,95% annuo per le prime 24 rate mensili, senza distinzione alcuna tra periodo di ammortamento o di preammortamento;
successivamente, per ogni biennio, era prevista, per il mutuatario, la facoltà di optare tra due ipotesi: la prima, prevedeva un tasso fisso derivante dalla somma del tasso IRS “lettera”, rilevato dalla il terzultimo giorno lavorativo del mese CP_4
precedente la scadenza di ogni biennio, arrotondato alla seconda cifra decimale dello 0,05% superiore, maggiorato di uno “spread” in favore della del 1,75%; la seconda, un tasso CP_4
variabile derivante dalla somma della media mensile, arrotondata alla seconda cifra decimale dello
0,05% superiore, del tasso EURIBOR 3M, maggiorato di uno “spread ”in favore della del CP_4
1,75%. Era previsto altresì che, le modificazioni della misura del tasso di interesse avrebbero comportato la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residua, con conseguente ricalcolo delle nuove rate costanti comprensive di quota capitale crescente e di quote interessi decrescenti, fermo restando l'importo relativo alla quota di rimborso della eventuale assicurazione infortuni.
Nel contratto di mutuo, veniva dichiarato un costo effettivo dell'operazione di finanziamento
(I.S.C.) pari al 4,2335%, che secondo la parte attrice, non corrispondeva a quello effettivamente applicato al contratto, essendo emersa una differenza tra l'ISC indicato nel contratto (pari 4,2335%)
e l'ISC nello stesso applicato (pari al 4,6091%).
La pertanto, aveva promosso una pubblicità ingannevole indicando nel contratto di mutuo CP_4
un tasso più basso rispetto a quello realmente applicato, inducendo gli attori ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso ovvero avrebbero assunto a condizioni più vantaggiose. Nello specifico, gli attori deducevano di non essere stati messi nelle condizioni di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito, al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato e raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito.
Con lettera di diffida del 16.01.2017, parte attrice, chiedeva alla banca convenuta il rimborso degli interessi indebitamente corrisposti dalla stipula del contratto, ed in mancanza di positivo riscontro, con ricorso ex. Art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 108/2017 R.g., adiva il Tribunale di Paola, al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la corrispondenza tra l'ISC indicato nel contratto e l'ISC effettivamente applicato dalla convenuta.
Fallito il tentativo di conciliazione, il perito nominato dal Giudice, dott. , depositava Persona_2
perizia tecnica nella quale, procedendo con distinte ipotesi di calcolo dell'ISC, includendo/escludendo sia gli interessi di preammortamento che l'imposta sostitutiva, determinava che il T.A.E.G./I.S.C. dell'operazione finanziaria oggetto di causa, ricalcolato secondo le indicazioni di legge differiva, in tutti i casi, rispetto a quello esposto in contratto (4,2335%).
Pertanto, il CTU, rilevato il tasso sostitutivo Bot 12 M nella misura del 1,86% annuo, accertava che, alla data dell'8.9. 2015 (scadenza del rateo n. 128), parte attrice aveva versato all'Istituto di Credito € 44.035,36 a titolo di interessi corrispettivi, mentre, alla stessa data, mediante il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., avrebbe dovuto versare €17.759,61.
Si riscontrava, pertanto, una differenza in favore degli attori, pari ad € 26.275,75, oltre interessi legali maturati dalle singole spettanze alla data dell'atto di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
(23.01.2017), pari ad € 3.503,39. Il CTU determinava altresì che le somme effettivamente corrisposte dagli attori alla convenuta, alla scadenza del rateo n. 128, dell'8.9.2015, erano pari ad €
129.951,83, pertanto, il capitale residuo del mutuo, calcolato dalla in € 45.872,36, era stato CP_4 rideterminato dal C.T.U. in € 21.163,39 e l'importo totale delle rate future da corrispondere all'Istituto di Credito in € 21.894,47 (di cui € 21.163,39 a titolo di capitale, € 444,14 a titolo di interessi corrispettivi calcolati al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ed € 286,94 a titolo di spese e spese assicurative).
In ragione di tanto, gli attori, domandavano: accertarsi e dichiararsi, per tutto quanto dedotto e argomentato nella perizia tecnica di parte, oltre che nella perizia tecnica d'ufficio depositata nel proc. R.G. 108/2017, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
accertarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiararsi la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT, registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
condannarsi ai sensi dell'art. 117, comma 7, del T.U.B. la parte convenuta, in persona del l.r. p. t., al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €.
26.275,75 – pari alla differenza tra gli interessi corrispettivi corrisposti fino all'8.9.2015 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto – o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo, oltre gli interessi illegittimi ex art. 117 T.U.B. applicati al suddetto contratto successivamente all'8.9.2015 e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47
Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di finanziamento, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta;
il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta, in Controparte_5
persona del l.r.p,t. (ora ), la quale, impugnava e contestava tutte le domande ex Controparte_6
adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e domandava: in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo espletato;
nel merito, rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in ogni caso, condannarsi parte attrice al pagamento delle spese di lite secondo la vigente tariffa professionale, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 22.05.2023, si è costituita Controparte_1
quale successore di giusto atto di fusione per incorporazione del 26/03/2021 Controparte_5
con atto a rogito del Notaio n. 16.080/8.638 e all'udienza del 10.12.2024, la causa Persona_1 veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dagli attori risulta infondata e, in quanto tale, suscettibile di rigetto in ragione di quanto indicato nel prosieguo.
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari a causa della divergenza tra I.S.C. contrattualmente indicato ed I.S.C. effettivamente applicato, che sarebbe maggiore secondo quanto accertato nella perizia redatta dal CTU, dott. , all'esito del Per_2
ricorso ex art. 696 bis, c.p.c., iscritto al numero R.G. 108/2017 e, per l'effetto, in applicazione del disposto dell'articolo 117, commi 6 e 7, T.U.B., dichiarare la sostituzione del tasso contrattualmente pattuito con quello minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto,
e condannare, ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B., la banca convenuta alla restituzione, in suo favore, delle somme eccedenti illegittimamente versate ovvero dell'importo di € 26.275,75, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. In via subordinata, parte attrice chiedeva la condanna della convenuta, al risarcimento dei danni causati a titolo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale in ragione della violazione dei principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dei contratti e di determinatezza delle condizioni contrattuali, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori ovvero da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ.
Venendo al merito della controversia, per quanto attiene alla censura di parte attrice per cui l'ISC/TAEG fissato in contratto non sarebbe pari a quello effettivamente applicato, con la conseguente applicazione di tassi diversi da quelli pubblicizzati, la medesima, ha trovato oggettivo riscontro nelle risultanze della CTU, depositata a seguito del ricorso ex art. 696, c.p.c., iscritto al n.
108/2017, R.G., svoltosi tra le medesime parti innanzi al Tribunale di Paola.
Orbene, il nominato CTU, nel rispondere al quesito formulato dal Giudice, volto ad accertare se l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto intervenuto tra le parti, era corrispondente all'ISC calcolato in base alle condizioni previste contrattualmente, utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia e, specificatamente, la metodologia del
T.A.E.G. di cui all'originario DM 8.7.1992 (e, ove applicabile, del successivo d.lgs n. 141 del
13.8.2010) provvedeva ad elaborare distinte ipotesi di calcolo, le quali, hanno consentito di accertare una differenza tra l'ISC (pari 4,2335%) indicato nell'art. 5 del contratto di mutuo (di tipo ipotecario fondiario) e quello effettivamente praticato.
In particolare, il CTU, determinava le seguenti ipotesi di calcolo:
OPZIONE I. (inclusi int. pre-amm.to esclusa imp. Sost.) => 4,3368%
OPZIONE I. (esclusi int. pre-amm.to inclusa imp. Sost.) => 4,2797%
OPZIONE I. (esclusi int. pre-amm.to e imp. Sost.) => 4,2410%
OPZIONE II. (inclusi int. pre-amm.to e imp. Sost.) => 4,7497%
OPZIONE II. (inclusi int. pre-amm.to esclusa imp. Sost.) => 4,7091%
OPZIONE II. (esclusi int. pre-amm.to inclusa imp. Sost.) => 4,6498%
OPZIONE II. (esclusi int. pre-amm.to e imp. Sost.) => 4,6096%.
Alla luce di quanto esposto, il C.T.U. determinava che il T.A.E.G./I.S.C. dell'operazione finanziaria oggetto di causa, ricalcolato secondo le indicazioni di legge, differiva in tutti i casi evidenziati, rispetto a quello esposto in contratto (4,2335%).
Ora, sulla scorta di quanto accertato dal CTU, la parte attrice ha domandato, la nullità della clausola determinativa degli interessi e, dunque, la condanna della parte convenuta, ai sensi dell'art. 117, comma 7, del T.U.B. al pagamento dell'importo di €. 26.275,75, pari alla differenza tra gli interessi corrispettivi corrisposti fino all'8.9.2015 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti, come accertato dal CTU.
Tuttavia, la domanda della parte attrice, la quale, chiede sostanzialmente l'applicazione dell'art. 125 bis TUB degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, non può trovare accoglimento in seno alla presente controversia, in quanto detta norma, come è noto, riservata ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 2010 e di valore inferiore ai 75,000,00 euro, a dispetto del presente contratto concesso stipulato nel 2004 e per un importo nettamente superiore a quello sopraindicato (€ 130.000,00).
La denunciata difformità dell' I.S.C.T/TAEG indicato in contratto con quello reale riscontrato dal consulente d'ufficio, non inficia affatto la validità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, dal momento che al contratto per cui è causa non si applica la più rigida disciplina del TAEG prevista dal T.U.B. per il credito al consumo, né nella versione applicabile ratione temporis e risultante dall'art. 124 né nella versione introdotta successivamente (e dunque inapplicabile in ogni caso) e riportata dall'art. 125 bis.
L'art. 124 TUB nel testo vigente prima del 19.9.2010, relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ipotesi che non rientra nel caso di specie, ove è denunciata la difformità tra l' .A.E.G indicato in contratto). CP_7
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata prevista espressamente, per tutti i contratti stipulati con il consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo,
l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi pertanto, come una vera e propria sanzione a carico dell'intermediario del credito.ne consegue che, in via generale, per i casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB, come nel caso in esame, la difformità tra ISC pattuito e ISC applicato, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo, serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le altre voci di costo, tra le quali il tasso di interessi sono pattuite in altre specifiche clausole.
Pertanto, ove il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, e per importi superiori a € 75.000,00 lo avrebbe espressamente previsto, come è avvenuto con l'art. 125 bis TUB;
pertanto, l'erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, in quanto la difformità dell'ISC indicato, non altera il consenso negoziale del consumatore e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della banca, deducendo che, a causa dell'errata informazione dell'ISC è stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, non avrebbe stipulato, allegando la prova del pregiudizio di tipo risarcitorio eziologicamente collegato alla lesione informativa (cfr
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1376/2023 pubblicata il 7.2.2023). In ogni caso, e tenuto conto della disciplina positiva applicabile al caso di specie, questo Tribunale intende aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che il TAEG rappresenti un dato sintetico con finalità prettamente informativa, da calcolarsi secondo la formula elaborata dalla
Banca di Italia, e che non sia oggetto di autonoma pattuizione. Pertanto, tale parametro non rientra nella nozione di "tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate" che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole (art. 117 TUB, comma 4), ragione per cui non vi è spazio nemmeno per l'applicazione del comma 7 dell'art. 117
TUB. L'errata indicazione di tale indice non incide sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto), ma può, al più, determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole, nonostante il carattere imperativo dei precetti violati (Trib. Pavia 27/04/2019 n. 750).
L'erronea indicazione dell'ISC (o TAEG) pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario e finanziario, è insuscettibile di determinare la produzione degli effetti di cui all'art. 117 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza (in termini Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832 secondo cui, pertanto, sarebbe ravvisabile esclusivamente un'ipotesi di responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca convenuta;
nello stesso senso Trib. Roma 16/05/2018 n. 10007; Trib.
Roma 19/04/2017 Trib. Bologna, 08/02/2018, n. 20123; Trib. Pescara 31/12/2018 n. 1943).
Quanto affermato dalle corti di merito trova, oggi, l'autorevole avallo della Suprema Corte, la quale ha stabilito che «in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima» [Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023 (Rv. 666991
Applicando al caso di specie, le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, riguardo l'asserita nullità della clausola di determinazione del tasso, per indicazione di un I.S.C. difforme rispetto a quello effettivamente applicato, occorre ribadire, innanzitutto, che l' indice sintetico di costo non può essere considerato un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo.
Esso, è un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente. Di conseguenza, la difformità tra il I.S.C. indicato e quello effettivamente applicato non può essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell'art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Dunque, il discostamento dell'I.S.C. effettivo da quello contrattualmente stabilito non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Ne consegue che, la principale doglianza prospettata dalla parte attrice non è meritevole di plauso e, in quanto tale, non può trovare accoglimento.
Venendo all'esame della seconda doglianza prospettata dalla parte attrice, che domandava l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di finanziamento de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt.
1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca
d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, occorre innanzitutto evidenziare che, la non corretta indicazione dell'I.S.C. come sopra detto può rilevare ai fini di una violazione della normativa sulla trasparenza e del principio di buona fede in fase precontrattuale, nel caso in cui la difformità o l'assenza di indicazione dell'indice di costo riguardasse l'indice pubblicizzato e quello contrattualmente previsto.
Tuttavia, parte attrice fa riferimento in modo generico ad una violazione del principio di buona fede e correttezza in fase precontrattuale facendo riferimento, al fine di un suo accertamento, alla difformità tra il ISC/TAEG pattuito e quello effettivo senza dimostrare l'esistenza del pregiudizio effettivamente sofferto a seguito della detta discrepanza.
Nel caso di specie, infatti, può essere rilevata esclusivamente la difformità tra il l'ISC contrattualizzato e quello effettivamente applicato dovuta all'inserimento nello stesso di oneri e costi che hanno determinato un aumento del costo complessivo del finanziamento.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, essendo irrilevante la difformità tra l'ISC pattuito e l'ISC effettivo, non può essere ravvisata alcuna indeterminatezza e dei tassi e nullità degli stessi.
Poiché la non corretta informazione assume rilievo in chiave prettamente risarcitoria (avuto riguardo alla disciplina vigente al momento della stipula, data la non applicabilità dell'attuale art. 125 bis T.U.B.) e poiché la parte attrice non ha fornito alcuna evidenza dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, anche la dedotta violazione del dovere di correttezza e buona fede non assume alcun rilievo nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo alla serialità del tipo di contenzioso e delle questioni dibattute e del non elevato livello di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 286/19, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata dagli attori;
2. Condanna gli attori al pagamento, in favore della società (già Controparte_1 [...]
), delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CP_5
CPA e IVA, se dovuta.
Paola 31.03.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli