Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 29/09/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01736/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2024, proposto da
Società Antonino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gullo e Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l’accertamento,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza presentata dalla Antonino S.r.l. a mezzo PEC del 5 agosto 2024; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto propria competenza, a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Antonino S.r.l. gestisce una RSA accreditata con il servizio sanitario regionale, integrata dunque nella Rete Territoriale Regionale.
Nel periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19, la struttura della Antonino S.r.l. è stata equiparata ai presidi ospedalieri ai fini della gestione e del contenimento della pandemia, ai sensi dell’art. 1- ter , comma 3 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020.
Avendo sostenuto i costi per dotarsi dei presidi (DPI) necessari ai dini della gestione e del contenimento della pandemia, con atto stragiudiziale del 5 agosto 2024, notificato al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore Sanitario della Calabria, alla Regione Calabria, all’ASP di Reggio Calabria, ha vantato il diritto al rimborso di quanto speso negli anni 2020-2021-2022, pari ad € 185.124,21, di cui: € 82.148,55 per l’anno 2020; € 89.857,23 per l’anno 2021; € 13.118,43 per l’anno 2022.
Con il medesimo atto ha richiesto altresì un indennizzo per il minor fatturato derivante dall’obbligo di attuazione delle ordinanze regionali che hanno imposto specifici accorgimenti per il contenimento dell’epidemia.
2. – A fronte del silenzio serbato dalle amministrazioni, ai è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
La parte ricorrente fonda la propria pretesa su un complesso costituito dal citato d.l. n. 34 del 2020.
Sul piano fattuale Antonino S.r.l. ha illustrato le voci di costo che ha dovuto sostenere e non rientranti nella remunerazione contrattualizzata annualmente in base alle tariffe vigenti.
Ritiene, quindi, che le amministrazioni avessero l’obbligo di determinarsi sulla sua richiesta.
3. – Si sono costituiti la Regione Calabria e l’Ufficio commissariale, rimanendo invece inerte l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
3.1. – La Regione Calabria ha depositato relazione con la quale ha rappresentato di aver avviato l’istruttoria e aver tenuto molteplici riunioni sulla questione proposta in questa sede; allo stato attuale, sarebbero in corso incontri consultivi con le associazioni rappresentative di categoria e, all’esito dell’istruttoria condotta dai Settori competenti, si assume che saranno adottati gli opportuni provvedimenti volti al riconoscimento dei predetti contributi, ove sussistenti i relativi presupposti di legge.
3.2. –Il Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando l’onere a carico della Regione.
4. – Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.
5. – Così come fatto per altre vicende contenziose a questa sovrapponibili, il Tribunale osserva che:
- la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, dato che proprio la norma richiamata, di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2020, evidenzia una facoltà dell’amministrazione regionale, per cui non sussiste nessun diritto soggettivo stabilito dal legislatore ma, appunto, solo una facoltà discrezionale in capo all’amministrazione, con conseguente radicamento della giurisdizione di questo giudice;
- in relazione alla legittimazione passiva, il Collegio rileva che, giacché l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 indica tutte le Regioni, “comprese quelle sottoposte a piano di rientro” , come soggetti tenuti a valutare l’opportunità (laddove è detto: “possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” ), di dare luogo a remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19, la legittimazione passiva spetta soltanto alla Regione Calabria, sicché il ricorso è inammissibile nella parte in cui è rivolto ad altre amministrazioni;
- invero, la Regione ha provveduto ad impartire disposizioni e restrizioni alle strutture, obbligandole ad adeguarsi ai nuovi standard e, dunque, a sostenere costi superiori a quelli oggetto di contrattualizzazione, senza provvedere a remunerare tali costi, nonostante la presenza dei fondi appositamente dedicati, o – almeno – senza illustrare le ragioni di tale mancata elargizione ai soggetti interessati che lo chiedessero;
- va in proposito ricordato che un obbligo di provvedere della pubblica amministrazione sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all'amministrazione l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione pubblica;
- infatti, ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'amministrazione è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda, come pare emergere nel caso di specie dalla posizione della Regione;
- tant’è che l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1 l. n. 241 del 1990, pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte;
- proprio la complessità e la novità legate al manifestarsi della pandemia di COVID 19, di cui all’art. 4 d.l. n. 34 del 2020 e alla documentazione ministeriale sul punto, avrebbero richiesto alla Regione di provvedere sull’istanza della ricorrente, con un provvedimento motivato espresso, contenente l’indicazione della soluzione, anche negativa, prospettata;
- l’avvio dell’istruttoria e l’esistenza di interlocuzioni istituzionali non elide l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sule istanze dei singoli operatori economici.
5. - Alla luce di quanto illustrato, il ricorso deve essere accolto, con spese di lite a carico della Regione e compensazione con le altre amministrazioni costituite in virtù della novità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento originato dal mancato riscontro della Regione Calabria alla istanza di parte ricorrente del 5 agosto 2024.
Condanna la Regione Calabria a provvedere a riscontrare tale istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con provvedimento scritto adeguatamente motivato in ordine all’esercizio della sua decisione in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 d.l. n. 34 del 2020, come convertito con l. n. 77 del 2020.
Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore di Antonino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , con distrazione in favore del costituito procuratore, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oneri come per legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO