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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, assegnataria del presente fascicolo dal 21/01/2025, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni per la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2061/2022 del R.G.A.C. sez. lavoro
TRA
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv.to SIMONA DE SIMONE che lo Parte_1 rapp.ta e difende come da mandato in atti.
RICORRENTE
E
CP_
difeso dall'Avv. CRISTINA GRAPPONE presso la quale elett.te domicilia in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo pensione di anzianità a seguito sentenza Corte di Appello di Napoli n. 6421/2017
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione a trattazione scritta)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, in pensione e già dipendente della , adiva il Tribunale Parte_2 CP_ perché condannasse al ricalcolo della pensione di anzianità in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6421/2017, che gli riconosceva delle differenze retributive per il periodo 1/7/1998 al 29/02/2004. Con vittoria di spese.
CP_
si costituiva e invocava in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e in via subordinata chiedeva dichiararsi l'avverso ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art. 100.c.p.c.
Dopo vari rinvii per omessa notifica e integrazioni istruttorie, all'udienza di discussione a trattazione CP_ scritta, dopo il deposito delle note di trattazione del solo con le quali insisteva nel dichiararsi il difetto di giurisdizione, il giudice decideva come da sentenza.
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è fondata.
1 Il ricorrente era dipendente pubblico, presso la (come risulta dagli atti di causa). Parte_2 CP_ Evidenzia e documenta che il ricorrente chiede il ricalcolo della pensione di cui è titolare, e che la pensione è a carico della Gestione Pubblica cat. VOCPDEL certificato n.07826598, avente decorrenza dall'aprile 2010.
L è stato soppresso per effetto dell'art. 21 del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, e CP_2 CP_ tale disposizione ha soltanto accentrato all tutte le competenze che già erano assegnate all ma non ha inciso sul riparto di giurisdizione in materia pensionistica tra giudice ordinario e CP_2
Corte dei Conti.
CP_
E' noto al giudice l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui fa riferimento l (Cass.
23.6.1993, n. 6952; 16.11.2007, n. 23731; 16.6.2008, n. 16530, 8.6.2015, n. 11769), nonché la sentenza n. 26252/2018, la sentenza 29395/2018 e la sentenza 33662/2018 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione relative proprio al ricalcolo della pensione del dipendente pubblico.
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e
62, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, per cui la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici nonché
le questioni che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto o sull'ammontare del trattamento, spettano al giudice contabile. La Suprema Corte individua individua l'elemento di discrimine della giurisdizione nel contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio,
onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio
2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass.
21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002,
n. 9343.
Pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo la giurisdizione della Corte
dei Conti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti di così
provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
b) Pone le spese di lite a carico del ricorrente, che liquida in € 1.500 oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, data del deposito
IL GIUDICE
(dott.ssa Cristina Giusti)
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, assegnataria del presente fascicolo dal 21/01/2025, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni per la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2061/2022 del R.G.A.C. sez. lavoro
TRA
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv.to SIMONA DE SIMONE che lo Parte_1 rapp.ta e difende come da mandato in atti.
RICORRENTE
E
CP_
difeso dall'Avv. CRISTINA GRAPPONE presso la quale elett.te domicilia in virtù di procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo pensione di anzianità a seguito sentenza Corte di Appello di Napoli n. 6421/2017
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione a trattazione scritta)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, in pensione e già dipendente della , adiva il Tribunale Parte_2 CP_ perché condannasse al ricalcolo della pensione di anzianità in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6421/2017, che gli riconosceva delle differenze retributive per il periodo 1/7/1998 al 29/02/2004. Con vittoria di spese.
CP_
si costituiva e invocava in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e in via subordinata chiedeva dichiararsi l'avverso ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art. 100.c.p.c.
Dopo vari rinvii per omessa notifica e integrazioni istruttorie, all'udienza di discussione a trattazione CP_ scritta, dopo il deposito delle note di trattazione del solo con le quali insisteva nel dichiararsi il difetto di giurisdizione, il giudice decideva come da sentenza.
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è fondata.
1 Il ricorrente era dipendente pubblico, presso la (come risulta dagli atti di causa). Parte_2 CP_ Evidenzia e documenta che il ricorrente chiede il ricalcolo della pensione di cui è titolare, e che la pensione è a carico della Gestione Pubblica cat. VOCPDEL certificato n.07826598, avente decorrenza dall'aprile 2010.
L è stato soppresso per effetto dell'art. 21 del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, e CP_2 CP_ tale disposizione ha soltanto accentrato all tutte le competenze che già erano assegnate all ma non ha inciso sul riparto di giurisdizione in materia pensionistica tra giudice ordinario e CP_2
Corte dei Conti.
CP_
E' noto al giudice l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui fa riferimento l (Cass.
23.6.1993, n. 6952; 16.11.2007, n. 23731; 16.6.2008, n. 16530, 8.6.2015, n. 11769), nonché la sentenza n. 26252/2018, la sentenza 29395/2018 e la sentenza 33662/2018 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione relative proprio al ricalcolo della pensione del dipendente pubblico.
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e
62, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, per cui la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici nonché
le questioni che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto o sull'ammontare del trattamento, spettano al giudice contabile. La Suprema Corte individua individua l'elemento di discrimine della giurisdizione nel contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio,
onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio
2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass.
21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002,
n. 9343.
Pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo la giurisdizione della Corte
dei Conti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti di così
provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
b) Pone le spese di lite a carico del ricorrente, che liquida in € 1.500 oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, data del deposito
IL GIUDICE
(dott.ssa Cristina Giusti)
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