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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 5379/2022 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sabrina Mautone (C.F.: ), presso il cui C.F._2
studio, in Avellino, alla Piazza Libertà, n. 11, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(P. IVA: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo (C.F.: ) e Andrea Ornati (C.F.: C.F._3
presso il cui indirizzo pec, C.F._4
è elettivamente domiciliata;
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APPELLATA avverso la sentenza n. 1587/2022 del G.U. del Tribunale di Avellino, pubblicata il 20.10.2022 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 06.12.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Avellino, adito dall'odierna appellante, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
1061/2018 (per € 9.862,98), l'ha rigettata, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la aveva dedotto Controparte_1
di essere creditrice della Piano dell'esposizione rinveniente da duplice rapporto di finanziamento, corredato da rispettiva autocertificazione ex art. 50 TUB.
3. L'ingiunta, con l'opposizione, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto dell'esperimento di preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, aveva eccepito la nullità degli originari contratti, per difetto di forma scritta ad substantiam, contestandone, altresì, la conformità delle copie agli originali e disconoscendone le sottoscrizioni.
4. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'opposta, ha disatteso tutte le eccezioni dell'opponente, evidenziando:
a) quanto alla condizione di procedibilità, la stessa risultava soddisfatta dal tentativo di mediazione esperito dalla stessa opponente, sia pure su invito del Giudice;
b) quanto alla forma scritta dei rispettivi contratti, “Non rileva la mancata sottoscrizione dell'ente finanziatore quando il contratto venga ritualmente prodotto in giudizio, come da giurisprudenza ormai pacifica” (V. pag. 3 della sentenza impugnata);
c) la genericità del disconoscimento, sia sotto il profilo della conformità delle copie all'originale sia sotto il profilo dell'autografia delle sottoscrizioni, in quanto, “la semplice visione della sottoscrizione apposta ai contratti consente di ritenere che la stessa appartenga all'opponente, data la corrispondenza alla firma apposta al mandato in atti” (V. pag. 3 della sentenza impugnata);
d) quanto alla cessione del credito, la pubblicazione in G.U. della stessa doveva ritenersi idonea a dare notizia al debitore ceduto della intervenuta cartolarizzazione.
5. Con il gravame, affidato a quattro ordini di motivi, l'appellante insiste nelle originarie e rispettive eccezioni.
5.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado.
5.2. All'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
6.Il gravame, quando non inammissibile, risulta senz'altro infondato.
7. Con un primo profilo di censura, l'appellante insiste nell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento, da parte opposta, del tentativo obbligatorio di mediazione.
La censura fa leva sui principi fissati dalle SS. UU. con la sentenza n.
19596/2020, che, come noto, hanno fatto carico a parte opposta dell'esperimento del tentativo di mediazione.
Il richiamo, tuttavia, non è pertinente, dal momento che la condizione di procedibilità è stata, nel caso di specie, soddisfatta dal tentativo di mediazione posto in essere dalla stessa opponente, sebbene in tal senso espressamente gravata dal Giudice di prime cure.
Le SS. UU., infatti, nel precedente richiamato da parte appellante, erano chiamate a dirimere il contrasto ermeneutico in ordine alla parte onerata del tentativo di mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ma, nel caso di specie – si ripete - il procedimento di mediazione è stato attivato, sia pure dall'opponente e non già dall'opposto.
In presenza di simile circostanza, anche se ad attivarsi è stata la parte che, secondo i principi di legittimità, non aveva l'obbligo giuridico di farlo, il Tribunale giammai avrebbe potuto pronunciare l'improcedibilità della domanda per evidente mancanza del presupposto normativo.
Diversamente opinando, si frustrerebbe lo scopo deflattivo della mediazione obbligatoria, cui si è indubbiamente ispirato il Legislatore nel 2010, finendo, paradossalmente, per alimentare ulteriormente il contenzioso giudiziario.
8. Profili di inammissibilità attingono, altresì, la censura inerente al disconoscimento e della conformità delle copie agli originali e delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti dedotti in monitorio.
8.1. Osserva il Collegio che, con riferimento al primo profilo
(disconoscimento della conformità delle copie agli originali), gli appellanti non prendono posizione in ordine a quanto rilevato dal
Tribunale con riferimento alla genericità dell'eccezione, dal momento che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della
"conformità della fotocopia prodotta all'originale)” (Cass. 27633/2018).
8.2. Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, l'appellante trascura che il Tribunale ha valorizzato la manifesta conformità delle sottoscrizioni apposte ai contratti con quella apposta in calce al mandato allo stesso difensore.
Inoltre, è sempre il Giudice di prime cure ad aver precisato che “sotto diverso angolo visuale, considerato inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta ad un contratto che ha avuto pacifica esecuzione e rispetto al quale non è contestato né il beneficio delle somme finanziate né l'inadempimento rispetto alle rate oggetto di ingiunzione. Non è contestata la pacifica esecuzione del contratto” (V. pag. 3 della sentenza impugnata).
9. Quanto alla notifica della cessione del credito, con la censura veicolata con il gravame, l'appellante insiste nel ritenere l'inidoneità della pubblicazione in G.U. a rendere noto al debitore ceduto la nuova titolarità del credito, della quale si sarebbe dovuta dare notizia – si assume - con una notifica ad hoc, a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Con gli scritti difensivi conclusivi il presente grado, l'appellante arricchisce la censura con il richiamo ai recenti interventi di legittimità inerenti alla prova della titolarità del credito per effetto della cessione.
9.1. È manifesta l'erronea sovrapposizione di profili tra loro eterogenei.
9.2. Preliminarmente, mette conto rilevare che, argomentando ex art. 81 c.p.c. ("Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"), la legittimazione processuale spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
La "parte", infatti, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ai fini della legittimazione processuale, dunque, ciò che rileva è la prospettazione contenuta nella domanda introduttiva (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Invece, se all'esito del processo, si accerta che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un giudizio.
L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da questa analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione di di Controparte_1
aver agito quale cessionaria anche del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità alle SS. UU. n. 2915/2016, che: I) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
II) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
III) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
9.3. E' pur vero che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di Istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. 9.4. Tuttavia, secondo i principi fissati dall'intervento chiarificatore della Suprema Corte (Cass. n. 17944/2023), se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti
“in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U. potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria.
9.5. Nel caso di specie, l'opponente, dopo aver interloquito con l'istante in monitorio in ordine alla legittimità o meno della pretesa creditoria (e, dunque, dopo aver assunto un comportamento incompatibile con la natura dell'eccezione sollevata in una fase processuale avanzata), si è limitata a contestare l'assenza di prova in ordine alla riconducibilità del credito oggetto di lite tra quelli oggetto di cessione, la cui esistenza giammai è stata posta in discussione.
Ed invero, la pronuncia a SS. UU. n. 2951/2016 riconduce – si ripete - la titolarità attiva del rapporto tra gli elementi costitutivi del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e che l'attore ha l'onere di allegare e documentare.
Il convenuto, ancorché contumace, può semplicemente negare la titolarità in ogni stato e grado e la stessa può essere rilevata d'ufficio.
Tuttavia, se egli assume una difesa incompatibile con la negazione della titolarità, ciò rende “superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto” ed “in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. Spesso il problema si risolve su questo piano. Ad es. Cass.,
14177/2011, sottolinea che il ricorrente per cassazione (convenuto), lungi dall'eccepire la propria estraneità al giudizio, ha svolto difese oppositive alla domanda di divisione, reclamando, in primo grado,
l'attribuzione esclusiva dei beni sulla base di una scrittura di cessione di quote poi rivelatasi falsa in sede penale, e successivamente, in appello, contestando i criteri di formazione delle quote da assegnare ai singoli condividenti con un comportamento che osta alla negazione della titolarità”.
Calando i richiamati principi nella cessione del credito, se il debitore ceduto si limita a contestare che il credito è rientrato nella cessione o se, a maggior ragione, contesta il quantum, o ancora, ha imbastito trattative con la cessionaria per una soluzione transattiva, la questione sulla titolarità del diritto di credito deve ritenersi superata e non può il debitore ceduto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti che integri la negazione del diritto.
10.Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 10 mila euro), dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
11. In considerazione del rigetto dell'appello, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 06.12.2022, da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 1587/2022 del G.U. del Tribunale di Avellino, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese