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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1 2022 promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
avv. Paolo Travaglini
Attrice opponente
Contro
C.F. n. Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Anna Giacomini
Convenuto opposto
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. Antonio D'Ovidio
intervenuta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 660/2021 del 04/11/2021 nel giudizio R.G. n. 1895/2021 nella sua qualità
di fideiussore della debitrice Caffè Moretti srl limitatamente all'importo di € 43.557,49,
pagina 1 di 7 oltre interessi convenzionali e spese di procedura, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la nullità del contratto fideiussorio sottoscritto dall'attrice in data 30/07/2014, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 660/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, e conseguentemente accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è
dovuto all'ingiungente opposta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Deduceva l'opponente la nullità della fidejussione omnibus sottoscritta dall'opponente in quanto formata secondo lo schema Abi ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.05 nonché per violazione della buona fede contrattuale.
- Si costituiva in giudizio il contestando la domanda di Controparte_1
parte opponente, così concludendo: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa richiesta, eccezione e deduzione siccome infondata in fatto ed in diritto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.
- Interveniva nel processo la quale cessionario del cedente istituto Controparte_2
bancario opposto del credito azionato in sede monitoria, contestando la domanda di parte attrice, così concludendo: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa richiesta, eccezione e deduzione siccome infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, chiedendo che venisse disposta l'estromissione dell'istituto bancario opposto.
pagina 2 di 7 - Nel corso del processo non veniva ammessa e quindi espletata attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Preliminarmente, va confermato il provvedimento del tribunale in ordine al rigetto delle istanze istruttorie, e, segnatamente, della prova per testi, atteso che le circostanze di fatto dedotte come prova appaiono, rispettivamente, o pacifiche, o comportanti valutazioni o da provarsi documentalmente.
b) Sulla nullità del contratto di fidejussione
Parte opponente ha eccepito la nullità della fidejussione in quanto alcune clausole del contratto (cl. 2, 6, 8) sono conformi al modello Abi ritenuto illegittimo dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Le diverse pronunce sul tema in questione che hanno portato a decisioni contrastanti hanno avuto soluzione dalla pronuncia della suprema corte a sezioni unite che ha provveduto a dirimere il contrasto enunciando il seguente principio: Sezioni Unite n.
41994 del 30 dicembre 2021, la Cassazione – dirimendo il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alle sorti del contratto “a valle” in caso di fideiussione sia omibus sia specifiche che riproducano le condizioni dell'intesa vietata – ha affermato che <i
contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a)
della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.
1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema
unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
pagina 3 di 7 In sostanza, il Supremo collegio ha ritenuto, nell'ipotesi, sussistere nullità parziale del contratto, salvo che risulti provato che le parti, invero, non avrebbero concluso il contratto in assenza di tali clausole.
le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore e' tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (articolo 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato" (articolo 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c., vige,
infatti, la regola secondo cui la nullita' parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilita' del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullita' parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
Dal punto di vista della banca, è difficile sostenere che la Banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione senza le predette clausole, stante il prevalente interesse a farsi pagina 4 di 7 rilasciare garanzia del credito concesso alla società debitrice principale;
è del tutto evidente che l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Presuntivamente, stesse considerazioni devono essere evidenziate per quanto riguarda l'opponente, in considerazione degli interessi della medesima che risulta cointestataria del contratto di conto corrente e di apertura in conto corrente in atti, nel senso di ritenere sussistenza di volontà di acquisire liquidità nell'interesse della società prestando idonea garanzia fidejussoria.
L'opponente, nel caso di specie, pertanto, risulta portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario.
Il fideiussore, pertanto, deve fornire rigorosa allegazione e prova del fatto che egli non avrebbe prestato la garanzia nel caso di specie.
Da quanto è emerso dalle allegazioni difensive della parte opponente – comprese le istanze di natura istruttoria – non risulta che l'opponente abbia allegato e provato la circostanza secondo cui non avrebbe prestato la garanzia senza le predette clausole,
risultando il contrario proprio dal particolare rapporto instaurato con la banca rispetto ai contratti bancari in essere intestati (cointestati) allo stesso fideiussorie relativi alle posizioni debitorie della società garantita, con particolare riferimento al mutuo chirografario appoggiato sul conto 1361, appunto, cointestato all'opponente.
Va dichiarata, pertanto, la nullità parziale delle clausole 2,6,8, del contratto di fidejussione del 30.7.14, rimanendo efficaci le altre.
c) Alla luce di quanto sopra argomentato e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve concludersi che l'istituto bancario, nella formazione della volontà negoziale e pagina 5 di 7 nell'esecuzione del contratto, abbia agito con buona fede e correttezza. Poco rileva in termini concreti il comportamento della banca sotto il profilo della buona fede contrattuale nel caso di specie, atteso che il rapporto contrattuale, risulta depurato delle clausole 2,6, e 8, essendo le stesse state dichiarate inefficaci.
d) Deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova del proprio credito azionato in via monitoria. Ciò emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Occorre evidenziare, poi, come parte opponente nelle proprie asserzioni difensive non abbia – obiettivamente – formulato specifica contestazione del credito vantato dall'opposta, essendosi limitata a dedurre genericamente che gli estratti conto costituiscono mera prova soltanto per l'emissione del decreto ingiuntivo. A ben vedere,
per sollevare idonea contestazione di una allegazione o di un documento prodotto in atti,
occorre specificatamente contestare l'effettiva portata degli importi, negando altresì il fatto storico della sussistenza della posizione debitoria. Sul punto la Suprema corte:
corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica, poiché
la sua finalità è quella di mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (Cass. n. 8376/20).
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato in ogni sua parte.
e) Preliminarmente, deve dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 cpc,
atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma
3 della richiamata disposizione consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi.
pagina 6 di 7 Dai documenti in atti, non oggetto di contestazione avversaria, risulta la cessione del credito originario dalla Banca convenuta alla che è intervenuta nel Controparte_2
processo.
A mente dell'art. 111 cpc III comma, perché si abbia l'estromissione del cedente è
necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti,
mancante nella specie, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente;
ne consegue che la opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti, facendo in ogni caso stato la presente decisione nei riguardi dell'intervenuta . Controparte_2
f) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo le tariffe vigenti in relazione alle singole fasi del procedimento effettivamente trattate, nella misura di euro 5.200,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinge l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto opposto, salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria intervenuta;
- condanna l'opponente a rifondere alla opposta le spese di lite che si liquidano in euro
5.200,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,21/03/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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