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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/04/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 29.05.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4608/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmelo Portale (C.F. C.F._1
Pec ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 in Capo d'DO (ME), alla Via del Piave 125, presso il suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, Codice fiscale/P. IVA n. , in persona NT P.IVA_1
del Responsabile Contenzioso SICILIA, , giusta procura Controparte_2
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta n. Persona_1
12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv. Antonino Denaro (C.F. , PEC C.F._3
; Email_2
RESISTENTE
CONTRO in persona del Presidente e Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, geom. con sede in Roma, CP_4
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, C.F. .IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Harald Bonura (c.f.
, PEC;
C.F._4 Email_3
RESISTENTE
CONTRO
– sede territoriale di Controparte_5
Messina - in persona del legale rappresentante pro tempore– con sede legale in
Torrenova (ME), alla Via Mazzini 28/P - Torrenova (C.F. ); P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso intimazione di pagamento n.
29520229008320968/000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 30.12.2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' , la Controparte_6 Controparte_3
ed il in persona
[...] Controparte_5
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229008320968/000, notificata in data 12.12.2022, del complessivo importo di € 32.100,02, limitatamente all'importo di € 26.482,56, ossia la parte di debito complessivamente portato dalle cartelle sotto indicate e rientranti nella competenza del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro. Nello specifico le cartelle impugnate sono:
1. cartella di pagamento n. 29520160004712785000 (€ 5.555,50);
2. cartella di pagamento n. 29520160021706822000 (163,42);
3. cartella di pagamento n. 29520170006864308000 (€ 5.420,66);
4. cartella di pagamento n. 2952017001724916800 (298,46)
Pag. 2 di 7 5. cartella di pagamento n. 2952018002017260000 (€ 141,35) limitatamente all'importo iscritto a ruolo in favore del Collegio periti agrari di Messina
[...]
di previdenza ed assistenza dei geometri;
CP_3
6. cartella di pagamento n. 29520180005592918000 (€ 7.232,19) limitatamente all'importo iscritto a ruolo in favore della Controparte_3
geometri;
[...]
7. cartella di pagamento n. 29520190002932891000 (€ 7.670,98)
Deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, effettuata in violazione dell'art. 26 D.P.R 602/1973 ed in via subordinata eccepiva la prescrizione del credito sottostante l'intimazione di pagamento, limitatamente all'importo € 25.879,33. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di lite.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il NT
25.08.2023, sostenendo la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato venivano regolarmente notificate, senza essere impugnate nei termini di legge, nonché il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alla refusione delle spese di giudizio da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria depositata il 31.05.2023, sostenendo la carenza di legittimazione passiva relativa ai profili di opposizione che riguardano la regolarità formale del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento, nonché il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Avuto
Il Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di
Messina, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Pag. 3 di 7 Ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' , va rammentato che la Cassazione a Sezioni Controparte_6
Unite con la sua pronuncia n. 7514 del 08.03.2022 ha statuito che l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n.
21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), che deve ritenersi carente di legittimazione passiva in riferimento al merito della pretesa creditoria.
In particolare, secondo le Sezioni Unite, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale
(o ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, non ricorrendo, peraltro, una legittimazione concorrente dell'agente della riscossione, posto che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. anche., ex multis,
Cass. 17208/2023; 25781/2023 e, più di recente, 7372/2024). In caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, per far accertare l'insussistenza della pretesa previdenziale. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale.
Conseguentemente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. NT
Pag. 4 di 7 In ogni caso, deve rilevarsi che, essendo comunque tardiva la costituzione in giudizio di
(costituitasi soltanto in data 25.08.2023, ben oltre la Controparte_6
prima udienza di discussione), come peraltro tempestivamente eccepito dal ricorrente, i documenti prodotti dall'anzidetto ente non in ogni caso possono essere utilizzati ai fini della decisione, atteso che secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema
Corte, la documentazione depositata dal convenuto costituitosi tardivamente, non può essere acquisita al processo e, conseguentemente, non può essere utilizzata ai fini della decisione, se è stata proposta tempestiva opposizione in merito alla tardiva produzione e se non si tratta di documenti sopravvenuti nella disponibilità delle parti ovvero formatisi in un momento successivo all'instaurazione del giudizio (Cass. sentenza n.
3467/2019; Cassazione 09.10.2019, n. 25346).
È doveroso precisare che, nel caso in esame, nemmeno il giudice potrebbe sanare la decadenza in cui è incorsa la parte convenuta, costituendosi tardivamente, attraverso l'esercizio dei poteri istruttori conferitegli ex art. 421 c.p.c.
I poteri conferiti al giudice del lavoro assumono un ruolo sostanzialmente integrativo rispetto ai mezzi di prova esperiti su istanza delle parti, pertanto, il suddetto giudice può fare ricorso a tali poteri allorquando si trovi in una situazione di incertezza nella valutazione dei fatti oggetto del giudizio.
Infatti, la Suprema Corte ha recentemente precisato che l'uso dei poteri istruttori nel rito del lavoro non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto. (Cass. Sez. Civ., n. 21204 del 2020).
A fronte di ciò, il giudice non può, arbitrariamente, utilizzare i poteri di cui all'art. 421
c.p.c. per sanare una decadenza in cui è incorsa la parte, in quanto, lederebbe l'equilibrio del contraddittorio, fondato sulla corretta osservanza delle regole processuali.
Tanto premesso, non potendosi utilizzare la produzione documentale perché tardivamente prodotta, non vi è in atti prova della notifica degli atti presupposti
Pag. 5 di 7 all'intimazione di pagamento n. 29520229008320968/000, la quale, pertanto, deve essere annullata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri ed Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di Messina devono essere condannata a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 55/14 (valore della causa, assenza di istruzione), in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali nella misura del
15% I.V.A. e C.P.A..
Tenuto conto della natura in rito della pronuncia e delle condizioni delle parti, ricorrono le condizioni per compensare le spese tra il ricorrente e _7
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso proposto il 30.12.2022, così provvede: Parte_1
1) Dichiara la contumacia del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di Messina;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di NT
.
[...]
3) In accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
29520229008320968/000;
4) Annulla ogni altro atto presupposto o conseguente;
5) Condanna il Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di Messina e la italiana di previdenza ed assistenza dei CP_3
geometri a pagare in solido tra loro al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.906,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge;
Pag. 6 di 7 6) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e NT
.
[...]
Patti, 23.4.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 29.05.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4608/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmelo Portale (C.F. C.F._1
Pec ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 in Capo d'DO (ME), alla Via del Piave 125, presso il suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, Codice fiscale/P. IVA n. , in persona NT P.IVA_1
del Responsabile Contenzioso SICILIA, , giusta procura Controparte_2
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta n. Persona_1
12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv. Antonino Denaro (C.F. , PEC C.F._3
; Email_2
RESISTENTE
CONTRO in persona del Presidente e Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, geom. con sede in Roma, CP_4
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, C.F. .IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Harald Bonura (c.f.
, PEC;
C.F._4 Email_3
RESISTENTE
CONTRO
– sede territoriale di Controparte_5
Messina - in persona del legale rappresentante pro tempore– con sede legale in
Torrenova (ME), alla Via Mazzini 28/P - Torrenova (C.F. ); P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso intimazione di pagamento n.
29520229008320968/000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 30.12.2022, conveniva in giudizio Parte_1
l' , la Controparte_6 Controparte_3
ed il in persona
[...] Controparte_5
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229008320968/000, notificata in data 12.12.2022, del complessivo importo di € 32.100,02, limitatamente all'importo di € 26.482,56, ossia la parte di debito complessivamente portato dalle cartelle sotto indicate e rientranti nella competenza del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro. Nello specifico le cartelle impugnate sono:
1. cartella di pagamento n. 29520160004712785000 (€ 5.555,50);
2. cartella di pagamento n. 29520160021706822000 (163,42);
3. cartella di pagamento n. 29520170006864308000 (€ 5.420,66);
4. cartella di pagamento n. 2952017001724916800 (298,46)
Pag. 2 di 7 5. cartella di pagamento n. 2952018002017260000 (€ 141,35) limitatamente all'importo iscritto a ruolo in favore del Collegio periti agrari di Messina
[...]
di previdenza ed assistenza dei geometri;
CP_3
6. cartella di pagamento n. 29520180005592918000 (€ 7.232,19) limitatamente all'importo iscritto a ruolo in favore della Controparte_3
geometri;
[...]
7. cartella di pagamento n. 29520190002932891000 (€ 7.670,98)
Deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, effettuata in violazione dell'art. 26 D.P.R 602/1973 ed in via subordinata eccepiva la prescrizione del credito sottostante l'intimazione di pagamento, limitatamente all'importo € 25.879,33. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di lite.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il NT
25.08.2023, sostenendo la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato venivano regolarmente notificate, senza essere impugnate nei termini di legge, nonché il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alla refusione delle spese di giudizio da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio con Controparte_3
memoria depositata il 31.05.2023, sostenendo la carenza di legittimazione passiva relativa ai profili di opposizione che riguardano la regolarità formale del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento, nonché il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Avuto
Il Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di
Messina, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Pag. 3 di 7 Ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' , va rammentato che la Cassazione a Sezioni Controparte_6
Unite con la sua pronuncia n. 7514 del 08.03.2022 ha statuito che l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n.
21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), che deve ritenersi carente di legittimazione passiva in riferimento al merito della pretesa creditoria.
In particolare, secondo le Sezioni Unite, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale
(o ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, non ricorrendo, peraltro, una legittimazione concorrente dell'agente della riscossione, posto che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. anche., ex multis,
Cass. 17208/2023; 25781/2023 e, più di recente, 7372/2024). In caso di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, per far accertare l'insussistenza della pretesa previdenziale. L'unico soggetto legittimato passivo in relazione a tale domanda è l'ente previdenziale.
Conseguentemente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. NT
Pag. 4 di 7 In ogni caso, deve rilevarsi che, essendo comunque tardiva la costituzione in giudizio di
(costituitasi soltanto in data 25.08.2023, ben oltre la Controparte_6
prima udienza di discussione), come peraltro tempestivamente eccepito dal ricorrente, i documenti prodotti dall'anzidetto ente non in ogni caso possono essere utilizzati ai fini della decisione, atteso che secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema
Corte, la documentazione depositata dal convenuto costituitosi tardivamente, non può essere acquisita al processo e, conseguentemente, non può essere utilizzata ai fini della decisione, se è stata proposta tempestiva opposizione in merito alla tardiva produzione e se non si tratta di documenti sopravvenuti nella disponibilità delle parti ovvero formatisi in un momento successivo all'instaurazione del giudizio (Cass. sentenza n.
3467/2019; Cassazione 09.10.2019, n. 25346).
È doveroso precisare che, nel caso in esame, nemmeno il giudice potrebbe sanare la decadenza in cui è incorsa la parte convenuta, costituendosi tardivamente, attraverso l'esercizio dei poteri istruttori conferitegli ex art. 421 c.p.c.
I poteri conferiti al giudice del lavoro assumono un ruolo sostanzialmente integrativo rispetto ai mezzi di prova esperiti su istanza delle parti, pertanto, il suddetto giudice può fare ricorso a tali poteri allorquando si trovi in una situazione di incertezza nella valutazione dei fatti oggetto del giudizio.
Infatti, la Suprema Corte ha recentemente precisato che l'uso dei poteri istruttori nel rito del lavoro non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dare conto. (Cass. Sez. Civ., n. 21204 del 2020).
A fronte di ciò, il giudice non può, arbitrariamente, utilizzare i poteri di cui all'art. 421
c.p.c. per sanare una decadenza in cui è incorsa la parte, in quanto, lederebbe l'equilibrio del contraddittorio, fondato sulla corretta osservanza delle regole processuali.
Tanto premesso, non potendosi utilizzare la produzione documentale perché tardivamente prodotta, non vi è in atti prova della notifica degli atti presupposti
Pag. 5 di 7 all'intimazione di pagamento n. 29520229008320968/000, la quale, pertanto, deve essere annullata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri ed Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di Messina devono essere condannata a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 55/14 (valore della causa, assenza di istruzione), in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali nella misura del
15% I.V.A. e C.P.A..
Tenuto conto della natura in rito della pronuncia e delle condizioni delle parti, ricorrono le condizioni per compensare le spese tra il ricorrente e _7
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso proposto il 30.12.2022, così provvede: Parte_1
1) Dichiara la contumacia del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di Messina;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di NT
.
[...]
3) In accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
29520229008320968/000;
4) Annulla ogni altro atto presupposto o conseguente;
5) Condanna il Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati – sede territoriale di Messina e la italiana di previdenza ed assistenza dei CP_3
geometri a pagare in solido tra loro al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.906,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge;
Pag. 6 di 7 6) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e NT
.
[...]
Patti, 23.4.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 7 di 7