Articolo 6 della Legge 4 marzo 1987, n. 88
Articolo 5Articolo 7
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2 aprile 1987
Art. 6. 1. I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
2. La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, e' pari allo 0,5 per cento delle indennita' in corso di erogazione.
3. Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovra' prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.
Entrata in vigore il 2 aprile 1987