Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02508/2025REG.PROV.COLL.
N. 02180/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2180 del 2024, proposto da
AR CI, quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Pianese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 316/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 316 dell’11 gennaio 2024, resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., il T.a.r. Campania ha respinto il ricorso proposto dal signor AR CI, quale titolare dell’omonima ditta individuale, avverso gli atti comunali (in particolare, la determinazione n.1772 del 6 ottobre 2023) che hanno disposto la revoca per morosità nel pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale dell'Ente, dell'assegnazione provvisoria del posteggio n. 41, detenuto dalla predetta ditta individuale per il commercio di frutta e ortaggi presso il mercato ortofrutticolo di Giugliano in Campania.
2. Il Tribunale, assorbita l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione del ricorrente, ha ritenuto infondate nel merito le varie censure ed ha respinto il ricorso, sul rilievo per cui l’assegnazione del posteggio è assegnazione di un bene pubblico da cui sono ritraibili utilitates (atteso che il mercato è un servizio pubblico e l’assegnatario dell’area mercatale ritrae vantaggi patrimoniali remunerati con i canoni dovuti all’amministrazione), sicché il rapporto tra l’ente gestore (il Comune) e l’assegnatario ha natura pubblicistica e non di mera locazione di spazi; ha, inoltre, dichiarato inammissibili le censure procedurali (con cui si lamentava la mancata espressione del parere da parte della Commissione per il mercato) in ragione della tardiva impugnazione della delibera commissariale che ha disposto l’abrogazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale (e, quindi, della stessa Commissione per il mercato).
3. L’appello proposto dal ricorrente in primo grado contesta con due motivi entrambe le statuizioni, sostanzialmente: a) riproponendo la tesi della natura meramente privatistica del rapporto avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria di posteggio presso il mercato, in tesi non inquadrabile nell’alveo delle concessioni demaniali di beni pubblici; b) lamentando l’erroneità della declaratoria di inammissibilità delle censure procedurali per difetto di tempestiva impugnazione della delibera commissariale che ha disposto l’abrogazione della Commissione di mercato.
L’appellante sostiene, quindi, che la sentenza sarebbe erronea per violazione di legge e delle norme regolamentari, difetto di motivazione e illogicità, in quanto non avrebbe correttamente qualificato il rapporto giuridico tra le parti (che sarebbe locazione di un bene del patrimonio disponibile dell’Amministrazione, assegnato al ricorrente in via provvisoria per effetto di voltura dalla precedente ditta assegnataria) e, conseguentemente, la natura dei poteri esercitabili dal Comune.
4. Si è costituito in resistenza all’appello il Comune di Giugliano in Campania, chiedendo la conferma della sentenza.
5. All’udienza del 26 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Il ragionamento del primo giudice si fonda su una premessa corretta: ovvero che il provvedimento impugnato costituisce atto dovuto e vincolato a fronte della persistente morosità del ricorrente – rimasta incontestata- nel pagamento di quanto richiesto dal Comune per l’utilizzo dello stallo nel mercato ortofrutticolo comunale allo stesso assegnato solo in via provvisoria, in attesa del perfezionamento della relativa procedura.
7.1. La decadenza è stata disposta ai sensi della norma regolamentare (art. 29 del Regolamento sul mercato, che prevede: “l’assegnazione del posteggio è revocata in caso di accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l’occupazione dell’area” ) e i presupposti della revoca (mancato pagamento dei canoni per le annualità 2022 e 2023) non sono contestati in alcun modo.
Le censure proposte sono, dunque, infondate alla luce della disposizione regolamentare, di cui all’articolo 29 del Regolamento, che espressamente prevede la decadenza dall’assegnazione in caso di morosità e che non è stata neanche impugnata dal ricorrente.
7.2. Né potrebbero fondare un’eccezione di inadempimento le asserite (e, comunque, indimostrate) inadempienze del Comune agli oneri di manutenzione e funzionamento del mercato: non si versa, infatti, nell’ambito di un rapporto paritetico di tipo privatistico, ma nell’ambito di un rapporto di diritto pubblico concernente l’assegnazione di uno stallo per la vendita all’interno del mercato locale.
7.3. Sotto quest’ultimo profilo, l’appello è infondato anche nella parte in cui contesta la sentenza per aver ritenuto che il rapporto intercorrente con il Comune, avente ad oggetto l’assegnazione del posteggio nel mercato comunale, abbia natura pubblicistica.
Infatti, avuto riguardo alla tipologia del bene in rilievo e al regolamento, non può accedersi alla tesi di parte appellante secondo cui il rapporto in questione rientrerebbe nello schema privatistico della locazione di beni pubblici.
7.4. La sentenza appellata ha, invece, correttamente qualificato il rapporto giuridico sottostante ai provvedimenti impugnati.
7.5. Il regolamento all’art. 19 indica i requisiti per essere ammessi al mercato in quanto servizio, mentre ai successivi articoli 23 e ss. disciplina l’occupazione delle aree pubbliche all’interno del mercato stesso quale assegnazione dell’area che, in quanto area pubblica, non può che avvenire in concessione, con modulo pubblicistico, in particolare con i caratteri dell’art. 24 per l’assegnazione dei posteggi e magazzini e dell’art. 25 per le aree riservate ai produttori, in via temporanea o continuativa. L’art. 29 del Regolamento prevede poi la revoca dell’assegnazione per le ipotesi di perdita dei requisiti per l’ammissione, abuso, inattività, morosità, gravi violazioni di legge.
7.6. Con il provvedimento di assegnazione, infatti, l’amministrazione trasferisce al privato il diritto di uso esclusivo del bene pubblico per trarne utilitates , concedendogli la possibilità di sfruttamento economico dello stesso, secondo uno schema che implica il ricorso al modulo concessorio, con assunzione, da parte del privato, di obblighi di corretta gestione e conservazione del bene pubblico ed esercizio di poteri autoritativi da parte dell’amministrazione.
Le aree destinate al mercato ortofrutticolo costituiscono una risorsa limitata e rivestono interesse per il privato in ragione dell’attitudine a generare utilitates economicamente valutabili nello svolgimento dell’attività economica di vendita di generi alimentari.
L’assegnazione al privato è subordinata al possesso di requisiti previamente stabiliti dall’amministrazione, al rispetto di obblighi per l’uso dei posteggi e alla revoca in caso di violazioni.
Per contro, il modulo privatistico ha ad oggetto il semplice godimento di un bene, soggettivamente pubblico, ma di natura patrimoniale disponibile: ciò non può essere nel caso in esame, essendo connessa all’assegnazione delle aree in questione anche la gestione di un servizio pubblico quale il mercato (che, attraverso la concentrazione dell’offerta, mira a tutelare i consumatori finali e a remunerare nella giusta misura i produttori, eliminando l’intermediazione inutile: così testualmente l’art. 3 del Regolamento comunale).
7.7. Ne consegue che, a fronte della contestata morosità nel pagamento dei canoni dovuti, l’amministrazione comunale ha legittimamente adottato il provvedimento di revoca dell’assegnazione provvisoria di posteggio presso il mercato comunale.
7.8. Anche le censure di carattere procedimentale inerenti la mancata acquisizione del parere della Commissione del Mercato ortofrutticolo sono infondate.
7.9. Infatti, a prescindere dalla loro inammissibilità - dichiarata dalla sentenza per mancata impugnativa nei termini della delibera commissariale presupposta n. 4 del 3 giugno 2013 (che ha disposto l’abrogazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento, disciplinanti l’istituzione e i compiti della “Commissione del Mercato ortofrutticolo” , e che, secondo l’appellante, sarebbe stata adottata in violazione del Regolamento perché non sottoposta all’approvazione della Giunta regionale) -, la revoca dell’assegnazione del posteggio è atto dovuto, essendo conseguita, quale esito vincolato, all’accertata e grave morosità nel pagamento dei canoni dovuti dall’assegnatario, come previsto dalla norma regolamentare.
Pertanto, la mancata acquisizione del parere da parte della (soppressa) Commissione del Mercato ortofrutticolo non comporta l’illegittimità della revoca non potendo determinarne l’annullabilità ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990, atteso che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cons. Stato, VI, 17 marzo 2019, n. 2028).
8. L’appello va, pertanto, respinto.
9. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO