Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/1983, n. 3711
CASS
Sentenza 30 maggio 1983

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In tema di riforma fondiaria, l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini) fa riferimento, per la Determinazione dei terreni da espropriare ai singoli proprietari (cosiddetta quota di scorporo), alla consistenza della proprietà al 15 novembre 1949, secondo gli estimi catastali in vigore all'1 gennaio 1943, escluso ogni adeguamento al nuovo catasto. Al predetto fine, pertanto, è necessario anzitutto accertare quale fosse il reddito dominicale complessivo della proprietà dell'espropriando, secondo gli estimi del 1943, e sottrarre da esso la parte relativa ai boschi ed agli incolti produttivi, dividere l'imponibile complessivo, residuato dopo tale sottrazione, per il numero di ettari di proprietà dell'espropriando al netto dei boschi e degli incolti produttivi, determinando così il reddito imponibile medio, applicare al reddito dominicale complessivo la percentuale di scorporo prevista dalla tabella di cui alla citata legge n. 841 del 1950, ottenendo così il reddito dominicale della porzione di proprietà terriera che in base alla legge si sarebbe dovuta espropriare e, attraverso una semplice operazione di proporzione aritmetica, la quantità di superficie espropriabile in rapporto alla superficie totale. In tal modo può porsi a raffronto la superficie espropriabile con quella effettivamente espropriata, come risultante dai decreti di espropriazione, e, nel caso in cui la prima risulti inferiore alla seconda, può procedersi alla liquidazione del danno corrispondente alla parte espropriata in eccesso, come quota dell'intero fondo, mediante la traduzione in termini monetari della eccedenza della quota del valore della proprietà fondiaria complessivamente considerata, senza che sia riferita a questo o a quel bene determinato. ( V 3002/80, mass n 406756; ( V 12/75, mass nn 373113 e 373114).*

In tema di espropriazione di terreni di bonifica, ai sensi della legge 21 ottobre 1950 n. 841, l'art. 4 della legge medesima il quale, al fine della Determinazione della quota espropriabile, esclude il calcolo dei terreni classificati in catasto come "boschi" od "incolti produttivi", sancisce una deroga specifica al principio generale della computabilità, al detto fine, di tutti i terreni appartenenti al medesimo soggetto, e, pertanto, non può trovare applicazione estensiva con riguardo a tipi di terreno che abbiano una diversa classificazione catastale, pur se equiparabili, per le loro caratteristiche, ai medesimi. ( Conf 3002/80, mass n 406757).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/1983, n. 3711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3711
    Data del deposito : 30 maggio 1983

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