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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n.R.G. 4572/2024
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 4572/2024 R.G., promossa
DA cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv.Simona Rampioni, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
Romeo Volpicelli che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO oggetto: contratto di vendita;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte rispettivamente depositate e di seguito trascritte:
- per l'attore: “Si chiede pertanto che il Tribunale di Ancona, ferme tutte le difese nel merito, voglia ordinare in via pregiudiziale di rito la cancellazione della causa dal ruolo concedendo il termine di tre mesi per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente ovvero il Tribunale di Reggio Emilia, con integrale compensazione delle spese di lite”;
- per il convenuto: “L'Avv. Volpicelli insiste affinchè il Giudice di Ancona dichiari la propria incompetenza territoriale indicando quale Giudice territorialmente competente quello di Reggio Emila, assegnando il termine per l'eventuale riassunzione del giudizio, condannando l'attrice al pagamento delle spese nonchè compensi di giudizio, oltre accessori. In subordine, nella denegatissima ipotesi di mancata declaratoria di incompetenza territoriale, insiste nell'accoglimento delle domande di merito e di quelle istruttorie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha citato in giudizio il convenuto domandando l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione di consegna e istallazione di un elevatore e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto costituendosi ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del tribunale adito in quanto le parti con contratto stipulato il 28 marzo 2023, all'art. 16, hanno pattuito quale foro esclusivo ex art. 29 c.p.c. quello del tribunale di Reggio Emilia.
L'attore ha aderito all'eccezione di incompetenza così formulata, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo, senza provvedere sulle spese di lite, a differenza del convenuto, che ha chiesto la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, ritenendo che nella specie la presenza di una valida clausola derogativa della competenza territoriale sarebbe paragonabile ad una competenza territoriale inderogabile.
Sul punto si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che solo l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, e pertanto solo tale tipo di eccezione comporta l'obbligo del tribunale che si dichiara incompetente di pronunciarsi sulle spese del procedimento (cfr. Cass. n. 11764 del 2016; Cass. n. 17187 del 2019; Cass. n. 32003 del 2021;
Cass. n. 1848 del 2022 Cass. n. 20153 del 2023; Cass. n. 21300 del 2024).
Al contrario, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Da ciò consegue che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale
è rimessa la causa (cfr. Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo.
Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo. La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione.
Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Nella specie, non ravvisandosi ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28
c.p.c., ma di competenza esclusiva stabilita per accordo delle parti, non deve statuirsi sulle spese, sul quale è competente il giudice ritenuto competente dinanzi al quale la causa verrà riassunta.
P.Q.M.
in applicazione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., dichiara l'incompetenza del tribunale adito a favore di quello di Reggio Emilia, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Ordina al cancelliere di comunicare l'ordinanza alle parti.
Ancona, 7 marzo 2025
La giudice
Willelma Monterotti
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 4572/2024 R.G., promossa
DA cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv.Simona Rampioni, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
Romeo Volpicelli che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO oggetto: contratto di vendita;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte rispettivamente depositate e di seguito trascritte:
- per l'attore: “Si chiede pertanto che il Tribunale di Ancona, ferme tutte le difese nel merito, voglia ordinare in via pregiudiziale di rito la cancellazione della causa dal ruolo concedendo il termine di tre mesi per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente ovvero il Tribunale di Reggio Emilia, con integrale compensazione delle spese di lite”;
- per il convenuto: “L'Avv. Volpicelli insiste affinchè il Giudice di Ancona dichiari la propria incompetenza territoriale indicando quale Giudice territorialmente competente quello di Reggio Emila, assegnando il termine per l'eventuale riassunzione del giudizio, condannando l'attrice al pagamento delle spese nonchè compensi di giudizio, oltre accessori. In subordine, nella denegatissima ipotesi di mancata declaratoria di incompetenza territoriale, insiste nell'accoglimento delle domande di merito e di quelle istruttorie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha citato in giudizio il convenuto domandando l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione di consegna e istallazione di un elevatore e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto costituendosi ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del tribunale adito in quanto le parti con contratto stipulato il 28 marzo 2023, all'art. 16, hanno pattuito quale foro esclusivo ex art. 29 c.p.c. quello del tribunale di Reggio Emilia.
L'attore ha aderito all'eccezione di incompetenza così formulata, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo, senza provvedere sulle spese di lite, a differenza del convenuto, che ha chiesto la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, ritenendo che nella specie la presenza di una valida clausola derogativa della competenza territoriale sarebbe paragonabile ad una competenza territoriale inderogabile.
Sul punto si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che solo l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, e pertanto solo tale tipo di eccezione comporta l'obbligo del tribunale che si dichiara incompetente di pronunciarsi sulle spese del procedimento (cfr. Cass. n. 11764 del 2016; Cass. n. 17187 del 2019; Cass. n. 32003 del 2021;
Cass. n. 1848 del 2022 Cass. n. 20153 del 2023; Cass. n. 21300 del 2024).
Al contrario, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Da ciò consegue che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale
è rimessa la causa (cfr. Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo.
Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo. La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione.
Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.
Discende altresì che l'accordo delle parti sulla designazione del giudice e l'adempimento dell'onere di riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo provocano una translatio iudicii, dal giudice adito a quello indicato come competente.
Nella specie, non ravvisandosi ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28
c.p.c., ma di competenza esclusiva stabilita per accordo delle parti, non deve statuirsi sulle spese, sul quale è competente il giudice ritenuto competente dinanzi al quale la causa verrà riassunta.
P.Q.M.
in applicazione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., dichiara l'incompetenza del tribunale adito a favore di quello di Reggio Emilia, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Ordina al cancelliere di comunicare l'ordinanza alle parti.
Ancona, 7 marzo 2025
La giudice
Willelma Monterotti