Decreto cautelare 21 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 19/04/2023, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2023
N. 00239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Buchicchio e Jvan Dottorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Buchicchio in Perugia, via XX settembre, 76;
contro
Comune di Piegaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Sindaco di Piegaro, emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, del -OMISSIS-, protocollo di partenza-OMISSIS-, notificata ai ricorrenti a mezzo posta il -OMISSIS- successivo, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato al menzionato provvedimento, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, i verbali di sopralluogo della Polizia Locale del Comune di Piegaro, del -OMISSIS- (nel provvedimento indicato con l'-OMISSIS-), prot. -OMISSIS- e dell'Area Governo del Territorio ed OO.PP. del Comune di Piegaro del -OMISSIS-(nell'atto indicato come -OMISSIS-), prot.-OMISSIS-, menzionati nell'ordinanza sindacale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piegaro e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari rappresentate considerato che:
- non è contestato che l’edificio in questione, posto nel centro storico della frazione di Castiglion Fosco, costituisca, per le condizioni di abbandono in cui versa, un pericolo per il traffico pedonale e veicolare sulla prospicente pubblica via;
- quanto all’unità immobiliare censita al -OMISSIS-, i ricorrenti affermano che, pur essendo comproprietari del bene – rectius essendo stato lo stesso assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra -OMISSIS- con sentenza del Tribunale di Orvieto n. -OMISSIS- a seguito di scioglimento della comunione ereditaria – sarebbero nella materiale impossibilità di accedere all’interno dell’immobile stesso, in quanto nella disponibilità di terzi; pertanto illegittimamente il Comune avrebbe individuato i medesimi ricorrenti quali destinatari dell’ordine di messa in sicurezza;
- l’ordinanza sindacale gravata, preso atto che « non si evidenziano particolari criticità di stabilità del fabbricato », ingiunge « la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della copertura e delle facciate intonacate » in ragione dell’ammaloramento e del pericolo di caduta sulla pubblica via di « coppi e porzioni di legno e malta/muratura »; interventi che non necessitano, per la loro realizzazione, dell’accesso all’unità immobiliare;
Considerato, altresì, che nelle prospettazioni di parte ricorrente non è rinvenibile alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della gravata ordinanza, stante la piena ristorabilità dell’eventuale pregiudizio economico – anche in regresso nei confronti dei coobbligati – ed il prevalente interesse alla pubblica incolumità;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, pur ravvisando la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’RI (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare proposta.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.