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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2024 (+ N.R.G. 377/2024)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 272/2024 (poi riunita alla causa successivamente iscritta al n.r.g. 377/2024) promossa in grado d'appello,
[...] (C.F. ) elettivamente domiciliato a Como, via Varese, Parte_1 CodiceFiscale_1 n. 73, presso lo studio dell'avv. Luisella Zaffaroni (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende come da delega in atti,
APPELLANTE nella causa 272/2024 /APPELLATO NELLA CAUSA RIUNITA N.R.G. 377/2024 CONTRO (C.F. ), in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_3 Persona_1 elettivamente domiciliata a Como, via San Martino, n.10, presso lo studio dell'avv. Mariachiara Arrighi (C.F. , che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._4
APPELLATA nella causa 272/2024 / APPELLANTE NELLA CAUSA RIUNITA N.R.G. 377/2024 E
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_2 C.F._5 [...]
, elettivamente domiciliata a Como, via San Martino, n.10, presso lo studio dell'avv. Per_1 Mariachiara Arrighi (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in C.F._4 atti,
APPELLATA NELLA CAUSA N.R.G. 272/2024 avente ad oggetto: vendita di cose immobili e domanda di rendiconto.
sulle seguenti CONCLUSIONI:
Parte_1 1) APPELLANTE nel procedimento RG 272 / 2024 da lui promosso contro (in proprio e in qualità di CP_1 erede del marito ) e (in qualità di erede del padre Persona_1 Controparte_2 [...]
): Per_1
Nel merito: voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma delle sentenze n. 998/2021 e 813/2023, rese nella causa RG 302/2020 del Tribunale di Como:
pagina 1 di 19 1) accertare la nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita 20.10.2006 rep. 275.942 racc. n. 17.145, reg. a Cantù il 09.11.2006 al n. 4413, serie 1T, intendendosi compreso in esso anche la procura 04.08.2006 rep. 275.942 racc 17.145 e, per l'effetto, condannare le convenute alla restituzione degli immobili oggetto di tale atto ai legittimi eredi di Parte_2
[...]
2) ordinare la presentazione e il deposito del rendiconto ex art. 263 c.p.c.
-a e a , nella loro qualità di eredi di , con particolare riguardo CP_1 Controparte_2 Persona_1 all'incasso del prezzo di € 400.000,00.= della vendita degli immobili e alla movimentazione del conto corrente acceso presso la per l'intera gestione operata sul patrimonio di almeno a far data dall'operazione di CP_3 Parte_2 compravendita del 2006; in proprio, ad integrazione delle risultanze della CTU disposta nel giudizio di primo grado, per il Controparte_4 periodo successivo alla morte del marito (23.08.2016) e sino alla formale acquisizione da parte sua della delega ad operare (29.11.2016) circa la movimentazione del conto corrente acceso presso la n. 988224/5, CP_5 in ogni caso, dando puntuale giustificazione del costante decremento patrimoniale ex art. 263 c.p.c. e ss. e, per l'effetto,
3) condannare e , ciascuna per il proprio titolo e per il rispettivo periodo di CP_1 Controparte_2 competenza, alla restituzione, da acquisirsi alla massa ereditaria, delle somme di cui non risulterà provata l'uscita nell'interesse della titolare dal conto corrente intestato alla de cuius, signora Parte_3 iservati in separata sede.
[...]
4) condannare le convenute alla restituzione della somma di € 2.380,00.= (oltre interessi) per esborsi personali sostenuti con denaro di Parte_2
5) dare atto dell'inesistenza e/o ininfluenza delle allegazioni delle convenute e della conseguente inidoneità probatoria per violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c. e delle norme regolamentari in tema di PCT;
6) Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio, tenuto conto della maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1 bis DM 55/2014 e ss.mm.
• In via istruttoria: si dà atto di aver già provveduto - telematicamente e tempestivamente - al deposito di tutta la documentazione relativa al fascicolo di primo grado, atti di parte e documenti prodotti a corredo, unitamente all'atto di appello al momento dell'iscrizione a ruolo. Con riserva di depositare copia cartacea dei documenti prodotti nel fascicolo di primo grado entro il termine della remissione in decisione, come richiesto dal Consigliere istruttore.
2) APPELLATO nel procedimento RG 377/2024 contro di lui promosso da CP_1 Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano: 1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto non svolto nei confronti di CP_1 tutti i litisconsorti necessari. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della declaratoria di inammissibilità, sempre in via preliminare e in subordine, chiede che venga ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] ; Controparte_2
2) Ancora in via preliminare: dichiarare improcedibile l'appello proposto da in ossequio all'art. 333 CP_1 c.p.c., in quanto non svolto nella forma dell'appello incidentale nell'ambito del procedimento RG 272/2024 già pendente avanti a questa Corte.
3) Nel merito, in via principale: respingersi l'appello presentato da in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
4) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado ex DM 55/2014 e ss.mm., con la maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1 bis, oltre spese e oneri accessori. In via istruttoria: si dà atto di aver già provveduto - telematicamente e tempestivamente - al deposito di tutta la documentazione relativa al fascicolo di primo grado, atti di parte e documenti prodotti a corredo, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello. Con riserva di depositare copia cartacea dei documenti prodotti nel fascicolo di primo grado entro il termine della remissione in decisione, come richiesto dal Consigliere istruttore.
CP_1 Controparte_2
“l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
in via preliminare, Voglia dichiarare, per le ragioni tutte di cui alla narrativa dell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, l'inammissibilità dei motivi di appello proposti dall'appellante, avverso le sentenze n. Parte_1 998/2021 e n. 813/2023 del Tribunale di Como, pubblicate rispettivamente il 06.10.2021 e l'11.07.2023 e, per l'effetto, rigettare, integralmente l'appello, con conferma della sentenza n. 998/2021 e della sentenza 813/2023, relativamente e
pagina 2 di 19 limitatamente ai capi impugnati dall'appellante, con conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre agli accessori di legge;
Nel merito, in ogni caso, fatte salve le eccezioni di cui sopra, per le ragioni tutte di cui alla narrativa dell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, dichiarando le appellate, in qualità di erede del de cuius, CP_1 Dott. ed in proprio, e , in qualità di erede del de cuius, Dott. Persona_1 Controparte_2 Persona_1 di non accettare il contraddittorio sulle domande e sulle conclusioni ed eccezioni nuove formulate dall'appellante nel presente giudizio, chiede che l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 avverso le sentenze n.998/2021 e n. 813/2023 del Tribunale di Como, pubblicate, rispettivamente il 06.10.2021 e l'11.07.2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 998/2021 e la sentenza 813/2023, quest'ultima relativamente e limitatamente ai capi impugnati dall'appellante, con conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese del presente giudizio oltre agli accessori di legge;
sempre nel merito: per le ragioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, si chiede la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Parte_1 Parti appellate, e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali CP_1 Controparte_2 nuove eccezioni, domande e conclusioni formulate da parte appellata Parte_1 (..) Si richiamano, pertanto, integralmente, in questa sede, tutte le considerazioni, eccezioni ed osservazioni svolte dalla difesa
e nell'appello civile R.G. 272/2024 e nelle conclusioni ivi rassegnate, anche ai CP_1 Controparte_2 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. ed in punto spese del giudizio. Si insiste, parimenti, integralmente, nelle osservazioni svolte dalla difesa nell'appello civile R.G. 377/2024 CP_1 e nelle conclusioni ivi rassegnate anche in punto spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in data 9.1.2020 Parte_1 (nipote ed erede, fra gli altri, di deceduta il 5.05.2019) ha dedotto quanto segue: Parte_2
-con atto pubblico del 4.08.2006 i fratelli e avevano conferito ad Parte_4 Parte_2
una procura speciale a vendere, anche a sé stesso ex art. 1395 c.c., alcuni immobili di Persona_1 loro proprietà, con espressa autorizzazione a concordare il prezzo ed espresso obbligo di rendiconto,
-il contratto di compravendita era stato stipulato il 20.10.2006 fra , in qualità di procuratore Per_1 dei venditori e in proprio, in qualità di acquirente;
il prezzo era stato indicato in € Pt_2 Per_1 400.000,00,
-nel contratto , data la sua per così dire “duplice” qualità, da un lato aveva dichiarato di avere Per_1 corrisposto il prezzo con assegno, dall'altro aveva contestualmente rilasciato “liberatoria finale e quietanza” (in favore di sé stesso),
deceduto il 28.10.2007, aveva lasciato quale sua unica erede la sorella , sul Parte_4 Pt_2 cui conto corrente erano quindi confluite tutte le giacenze del conto intestato al fratello,
-del corrispettivo ricevuto a causa della vendita non era però rimasta alcuna traccia, né sul conto di né su quello di Parte_4 Parte_2
-il 2.11.2007 aveva delegato ad operare sul conto corrente n. Parte_2 Persona_1 988224/5, ad essa intestato presso la banca , CP_5
pagina 3 di 19 -il 28.10.2010, senza alcuna richiesta da parte dell'intestataria del conto, era stata rilasciata una tessera bancomat associata al conto e, a partire dal dicembre 2010, erano apparsi addebiti costanti e ravvicinati per importi ingiustificati, quasi sempre pari ad € 250,00,
era deceduto il 23.08.2016, Per_1
-il 29.11.2016 aveva prima revocato l'autorizzazione a (già Parte_2 Persona_1 deceduto) a gestire il suo conto e immediatamente dopo aveva autorizzato (moglie CP_1 del defunto ) a gestire il detto conto a partire dallo stesso 29.11.2016, Per_1
-la predetta autorizzazione era stata mantenuta sino al decesso di avvenuto il Parte_2 5.5.2019,
-anche nel corso di questo periodo sul conto di erano apparsi addebiti Parte_2
, mai giustificati da CP_1
Tanto narrato, ha dedotto la nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006 per: Pt_1
- a) mancanza del consenso,
- b) difetto di causa,
- c) violazione “.. della norma imperativa” e cioè per aver commesso il delitto ex art. Persona_1 643 c.p. in danno di Parte_2 chiedendo la condanna delle eredi di -e cioè la moglie e la figlia Per_1 CP_1 [...] alla restituzione degli immobili oggetto della compravendita, Controparte_2
-ha dedotto la nullità delle deleghe ad operare sul conto corrente di ferma restando la Parte_2 nullità delle disposizioni effettuate sul detto conto dal 23.8.2016 (giorno della morte di ) sino
Per_1 al 29.11.2016 (data del rilascio della nuova delega a , e comunque ribadendo il suo diritto al CP_1 rendiconto: a) nei confronti delle eredi di , sia con riguardo al prezzo di e. 400.000,00, della
Per_1 compravendita, per effetto della procura a del 4.8.2006, sia con riguardo a tutte le
Per_1 movimentazioni effettuate dal sul conto intestato a e, comunque, sino al
Per_1 Parte_2 29.11.2016, b) nei confronti di CP_1
Tanto premesso, a concluso chiedendo al Tribunale di Como: Pt_1 A)
-di ordinare a e , in qualità di eredi di , la CP_1 Controparte_2 Persona_1 presentazione del rendiconto con particolare riguardo all'incasso del prezzo di € 400.000,00 di cui alla vendita del 26.10.2016, e alla movimentazione del conto corrente acceso presso la CRA di Cantù BCC n. 988224/5 intestato a Parte_2
e, sempre con riguardo alla movimentazione del detto conto corrente, di ordinare a in CP_1 proprio, per il periodo successivo alla morte del marito e sino al decesso di Per_1 Parte_2
la presentazione del rendiconto relativo alla movimentazione del detto conto corrente,
[...] dando puntuale giustificazione del costante decremento patrimoniale osservato sul detto conto, e, per l'effetto,
pagina 4 di 19 -di condannare e , ciascuna per il proprio titolo e periodo di CP_1 Controparte_2 competenza, alla restituzione, da acquisirsi alla massa ereditaria, delle somme di cui non risulterà provata l'uscita nell'interesse della titolare dal conto corrente intestato alla de cuius signora Parte_2
,
[...]
B) di accertare e dichiarare, ex art. 1418 cc, la nullità del contratto di compravendita stipulato il 20.10.2006 fra in qualità di rappresentante dei venditori ed Persona_1 Parte_2 Pt_4 e in proprio in qualità di acquirente, per le ragioni prima esposte, con
[...] Persona_1 conseguente condanna delle eredi del e alla restituzione Controparte_6 Controparte_2 degli immobili oggetto della compravendita in favore dei legittimi eredi di Parte_2 con vittoria di spese.
-- Costituitesi, le convenute : CP_1 Controparte_2
-hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di al rendiconto relativo all'incasso del Pt_1 prezzo di e. 400.000,00 versato per l'acquisto degli immobili, essendo decorso, già prima del decesso di (avvenuto il 5.5.2019), il termine prescrizionale decennale a far data dalla Parte_2 conclusione dell'affare, id est della stipulazione del contratto di compravendita del 20.10.2006,
-hanno contestato, in ogni caso, l'esistenza di alcun obbligo a loro carico quantomeno rispetto alla quota di pertinenza di Parte_4
-hanno chiesto la reiezione delle domande avversarie, evidenziando che il contratto di compravendita era stato validamente stipulato da quale rappresentante dei venditori, Per_1
-in subordine, hanno chiesto di limitare la condanna in loro danno ad una restituzione nei limiti delle somme provate e nei limiti pro quota spettanti al Pt_1
-- Con la prima memoria ex art. 183/6 c.p.c., a seguito ai rilievi mossi dalle convenute l'attore Pt_1 ha dichiarato di <…precisare in questa sede la propria domanda, chiarendo che l'impugnazione della procura è ricompresa nella impugnazione della compravendita>, sottolineando comunque l'esistenza dell'obbligo di rendiconto, inserito nella detta procura, relativamente al prezzo.
Ha dedotto inoltre che -diversamente- ove il procuratore non avesse dimostrato se e dove era Per_1 stato versato l'assegno indicato nell'atto di compravendita, sarebbe venuta meno la prova dell'adempimento, da parte di questi, dell'obbligazione a suo carico <.. e la compravendita, senza effettivo pagamento del prezzo, sarebbe nulla per mancanza di un elemento essenziale e comunque inefficace (..)>.
Ha, infine, precisato le sue conclusioni definitive richiamando quelle dell'atto introduttivo “… in ogni caso chiedendo di accertare la nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita, intendendosi compreso in esso anche la procura 4.8.2006 (..)”.
-- Istruita la causa con l'assunzione delle prove orali e precisate le conclusioni, CON SENTENZA NON DEFINITIVA n. 998/2021 il Tribunale di Como ha così statuito: 1) Dichiara inammissibile la domanda di nullità della procura a vendere del 4.08.2006, proposta da nei confronti di e;
Parte_1 CP_1 Controparte_2 pagina 5 di 19
2) Rigetta la domanda di nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006 (rep. 275.942, racc. n. 17.145, reg. a Cantù il 9.11.2006 al n. 4413, serie IT), proposta da nei confronti di Parte_1 e;
CP_1 Controparte_2
3) Rigetta la domanda di rendiconto, proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
, nella loro qualità di eredi di;
Controparte_2 Persona_1
4) Accerta l'obbligo di di rendere il conto sulla gestione del conto corrente bancario CP_1 n. 988224/5, acceso da presso la , a decorrere dal 29.11.2016; Parte_2 CP_5
5) Spese alla sentenza definitiva, nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
6) Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
, nella misura di ¾, che liquida in € 5.440,00, per compensi professionali, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Compensa le spese processuali tra e nella misura del Parte_1 Controparte_2 restante ¼;
8) Rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
Ai fini che qui interessano, la predetta sentenza NON definitiva può essere così sunteggiata. Il Tribunale:
A)
-ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità della procura speciale conferita il 4.8.2006 dai fratelli a , affermandone la tardività e quindi l'inammissibilità, perché proposta per la Pt_2 Per_1 prima volta con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. nonostante fosse già proponibile con l'atto di citazione, in quanto compatibile con le domande precisate in detto atto, con espresso riferimento a Cass. SU 15 giugno 2015 n. 12310, Cass. SU 13 settembre 2018 n. 22404, Cass.9 febbraio 2021 n. 3127,
B)
-ha rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006 ritenendo, diversamente dall'attore che: Pt_1
-non era condivisibile che il contratto mancasse dell'accordo, dato che esso si era legittimamente perfezionato nelle forme di cui all'art. 1395 c.c. e cioè era stato concluso fra in proprio e Per_1
quale procuratore nominato da e e, dunque, secondo il legittimo Per_1 Pt_4 Parte_2 schema normativo del contratto concluso con sé stesso;
né aveva proposto alcuna domanda di Pt_1 annullamento del contratto quale sanzione normativamente prevista per l'ipotesi di conflitto di interesse tra rappresentante e rappresentato,
-non era condivisibile che il contratto mancasse di causa, per mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, da parte di , ai venditori, dato che -a differenza di quanto dedotto dalla Per_1 Difesa la detta circostanza poteva incidere NON sulla validità del contratto, quanto piuttosto Pt_1 sul (diverso) piano della sua esatta esecuzione,
pagina 6 di 19 -non vi era una prova idonea a configurare la violazione di una norma imperativa quale l' art. 643 cp da parte di in danno di dato che -anche a voler ritenere dimostrato lo stato di Per_1 Parte_2 deficienza psichica in cui quest'ultima versava al momento della stipulazione del contratto di compravendita o, meglio, della procura- non aveva però offerto l'(ulteriore) prova, su di lui Pt_1 gravante, della condotta di approfittamento mediante abuso, da parte di , in danno di Per_1 Parte_2
condotta che del delitto ex art. 643 cp è un indefettibile elemento costitutivo,
[...]
-la nullità del contratto del 20.10.2006 non poteva derivare dalla mera incapacità di intendere e di volere di e essendo la stessa sanzionata -ex art. 428 c.c.- con l'annullabilità Pt_2 Parte_4 del negozio (e non con la nullità), mai invocata da e, in ogni caso, ex art. 1442 cc ormai Pt_1 prescritta per essere decorsi cinque anni dalla conclusione del contratto (20.10.2006), tanto più considerando che non aveva provato il decadimento cognitivo dell'altro venditore, cioè Pt_1 Pt_4
decadimento solo genericamente dedotto nell'atto di citazione introduttivo, cosicché, anche
[...] sotto tale aspetto, doveva escludersi che il contratto di compravendita fosse affetto da invalidità.
C) Il Tribunale ha rigettato, altresì, la domanda di diretta all'ottenimento dell'ordine di Pt_1 rendiconto della gestione del conto corrente di nei confronti delle eredi di Parte_2
e cioè e , essendo l'obbligo di rendiconto intrasmissibile Per_1 CP_1 Controparte_2 agli eredi del mandatario premorto in applicazione del combinato disposto degli artt. 1722/4 e 1728/2 cc e, ancora più a monte, per essere il contratto di mandato -e le obbligazioni che ne derivano- strettamente e indissolubilmente connessi all'intuitus personae, intrasmissibile.
D) Il Tribunale ha invece accolto la domanda di rendiconto proposta dall'attore contro Pt_1 dal momento in cui quest'ultima ha ricevuto da la delega ad operare sul suo CP_1 Parte_2 conto (id est, dal 29.11.2016); ma non per il periodo precedente, non essendo emersi elementi attestanti che avesse assunto la gestione del patrimonio di in data anteriore a CP_1 Parte_2 quella della delega del 29.11.2016, né che avesse amministrato il patrimonio di CP_1 Pt_2 unitamente al marito.
Con ordinanza contestuale alla sentenza NON definitiva il Tribunale ha così disposto:
“(..)
- vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna, con cui è stato accertato l'obbligo di CP_1 di rendere il conto, con decorrenza dal 29.11.2016, sulla gestione del conto corrente bancario
[...] n. 988224/5, intestato a Parte_2
- ritenuto che la convenuta abbia documentato solo in parte le entrate e le uscite relative al suddetto conto corrente, a decorrere da tale data, omettendo in particolare di fornire un quadro esaustivo sul saldo attivo del conto, sulle entrate periodiche della e sulla reale consistenza delle spese Pt_2 sostenute in favore della stessa;
- ritenuto, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio, affinché la convenuta provveda al suddetto incombente;
P.Q.M.
Visto l'art. 263 c.p.c.; Ordina a di rendere il conto sulla gestione del conto corrente bancario n. 988224/5, CP_1 acceso presso la ed intestato a con decorrenza dal 29.11.2016, CP_5 Parte_2
pagina 7 di 19 mediante deposito in cancelleria unitamente ai documenti giustificativi, assegnando termine fino al 21.12.2021, per provvedere a tali incombenti;
Assegna all'attore termine fino al 21.01.2022, per il deposito di note scritte contenenti le proprie osservazioni e rinvia la causa all'udienza del 3.02.2022, ore 10.30, per la discussione del conto. la prosecuzione del giudizio>.
Nel corso del giudizio che è seguito a tale ordinanza, il Tribunale ha poi disposto una CTU contabile al fine di verificare l'andamento del conto bancario n. 988224/5 intestato a a partire Parte_2 dal 29.11.2016, con tutti i conseguenti accertamenti.
Espletato tale incombente e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
-- Con sentenza DEFINITIVA n. 813/2023 il Tribunale di Como ha così statuito:
1) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione della somma di € 2.380,00, proposta dall'attore nei confronti di e;
CP_1 Controparte_2
2) Condanna alla restituzione in favore di quale erede di CP_1 Parte_1 Parte_2
della somma di € 10.150,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale
[...] al pagamento effettivo;
3) Compensa le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate come da separato decreto>.
.---
Avverso le due dette sentenze -e cioè la sentenza non definitiva n. 998/2021 e la sentenza definitiva n. 813/2023- ha proposto appello, iscritto al n. R.G. 272/2024 cui, come Parte_1 già detto, è stato riunito l'appello successivamente proposto da avverso la sentenza CP_1 definitiva n. 813/2023.
--- Di seguito, verranno sintetizzate le questioni sollevate da avverso la sentenza NON Pt_1 definitiva, cui la presente sentenza è circoscritta.
1)(La procura a vendere conferita a il 4.8.06). Per_1 L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel dichiarare la sua domanda di accertamento Pt_1 della nullità della detta procura (conferita a prima del contratto di compravendita e poi in esso richiamata) Per_1 alla stregua di una mutatio libelli> inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.
Secondo l'appellante la detta domanda costituiva e costituisce invece una mera emendatio Pt_1 libelli, ammissibile perché funzionalmente connessa al contratto di compravendita in cui è stata richiamata e dunque rientrante nel medesimo contesto sostanziale e che, come tale, era proponibile anche con la prima memoria ex art. 183 cpc: sia per ragioni di economia processuale, sia avuto riguardo all'interesse in concreto da lui perseguito in giudizio, sia in omaggio ai principi enunciati da Cass. SU n. 22404/2018 il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la domanda di nullità della detta procura ammissibile in rito e pronunciarsi nel merito.
-- 2) (la domanda di nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006) L'appellante deduce che il Tribunale ha, altresì, errato nel rigettare: Pt_1
pagina 8 di 19 2a)la domanda di nullità della procura, fondata -in merito- su parte delle ragioni poi poste a sostegno della domanda di nullità del contratto di compravendita: in tal modo, peraltro, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità della procura a vendere conferita al avrebbe travolto -a Per_1 cascata- il contratto di compravendita del 20.10.2006,
2b)la domanda di nullità del contratto di compravendita per mancanza di causa: il Tribunale ha ritenuto che la prova (o meno) dell'avvenuto pagamento del prezzo riguardava solo le “modalità di esecuzione del contratto” e non la causa di esso, quando invece, a dire di esso difettava proprio Pt_1 l'equivalenza delle prestazioni o la ragione giustificativa della prestazione prevista, che di per sé configura l'assoluta mancanza di causa e, per l'effetto, la sua nullità,
2c)la domanda di nullità del contratto di compravendita per violazione dell' art. 643 cp, quando invece, a dire di esso il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione sanitaria da lui Pt_1 prodotta e ampiamente richiamata in atto d'appello, attestante lo stato di incapacità psico-fisica di sin dal 2003 e poi accertata in modo conclamato dall'inizio del 2007 persino dallo Parte_2 stesso con la certificazione da lui proveniente e firmata, quale medico, l' 1.2.2007: stato di Per_1 incapacità a fronte del quale la condotta di approfittamento di , di cui il Tribunale ha Per_1 censurato l'omessa prova, risultava invece provata in re ipsa, avendo interagito con un Per_1 soggetto ( ) all'evidenza incapace di formare un consenso consapevole a compiere Parte_2 qualsiasi negozio dispositivo, oltre che estremamente fragile per età, cultura e deficit psico-fisici. Né rileva, secondo l'appellante che egli non abbia dato la prova della (contestuale) incapacità Pt_1 di che, insieme a , aveva conferito la procura a e ne era stato Parte_4 Pt_2 Per_1 rappresentato nel contratto di compravendita del 26.10.2006: a suo dire, infatti, l'incapacità anche di uno solo dei soggetti rappresentati era sufficiente a determinare la nullità dell'intero contratto.
-- 3) (la trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto agli eredi del mandatario premorto alla Per_1 mandante Parte_2 L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nell'escludere la trasmissibilità iure successionis Pt_1 dell'obbligo di rendiconto, variamente declinato, alle eredi del mandatario, quando invece l'obbligo di rendiconto è una obbligazione accessoria al mandato NON caratterizzata dall'intuitus personae, in quanto avente carattere meramente matematico/contabile e, come tale, è pienamente trasmissibile agli eredi del mandatario secondo le regole generali di diritto successorio:
“..se è vero, infatti, che l'estinzione del mandato si giustifica per il fatto che il compimento dei relativi atti di gestione si incentra essenzialmente sull'intuitus personae (e riguarda, come detto, il futuro), è altrettanto vero che l'obbligo di rendiconto ha ad oggetto atti già compiuti, come tali riguardanti il passato ed ormai spogli di ogni profilo di personalità: con la conseguenza che, in relazione a tale obbligo, non potrebbero che valere le regole generali di diritto successorio”.
E ancora: <..il rendimento del conto richiede certamente conoscenza della gestione, ma tale conoscenza (pur dovendo ammettersi che un rendiconto esatto e maggiormente rispondente alle realtà delle cose non possa che provenire ed essere fatto dal mandatario, essendo soltanto costui a conoscenza di tutti gli elementi, non scritti, che possono integrare e spiegare la situazione contabile) non ha carattere solo personale e non è esclusiva del gestore, potendo ricavarsi anche dalla documentazione, da eventuali registri, da ricevute, fatture, pezze d'appoggio ed altro.. la giustificazione contabile di una gestione, che è fatto matematico, come tale è trasmissibile agli eredi, e non la motivazione sottesa alle scelte gestorie operate, che è legata all'intuitus personae e pacificamente cessa con il venir meno del mandato>. pagina 9 di 19
4) (profondità temporale dell'obbligo di rendiconto) L'appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente limitato l'obbligo di rendiconto al solo Pt_1 periodo formalmente gestito da (id est, a partire dalla data della delega conferita da CP_1 a -29.11.2016- sino alla morte di (2019), quando invece, a dire di esso Parte_2 CP_1 Pt_2
l'obbligo di rendicontazione deve comprendere l'attività del mandatario nella sua totalità, Pt_1 perché solo una valutazione globale dell'incarico gestorio (a decorrere dal primo atto compiuto, sino all'ultimo) consente di conoscere perfettamente le circostanze relative all'esecuzione del mandato.
5) (domanda di restituzione) Sempre avverso la sentenza NON definitiva l'appellante propone il quinto motivo, per avere Pt_1 il Tribunale rigettato la sua domanda di restituzione della somma di e. 2.380,00. Sul punto, osserva questa Corte che la detta domanda NON risulta inserita nelle conclusioni precisate il 24.9.2021, cioè prima della sentenza non definitiva n. 998/2021 emessa in data 6.10.2021, ed è stata oggetto del gravame proposto avverso la sentenza definitiva che non è oggetto della presente decisione).
-- Soltanto per maggior chiarezza espositiva la Corte osserva, altresì, quanto segue:
-avverso la sentenza definitiva n. 813/2023- l'appellante propone il sesto motivo (sulla NON Pt_1 accolta domanda di restituzione, in suo favore, della somma di e. 2.380,00, di cui si legge a pag. 6 della sentenza definitiva) e, in via subordinata, il settimo motivo, con il quale l'appellante deduce Pt_1 che il Tribunale ha erroneamente escluso dall'obbligo di rendiconto il periodo compreso fra il 23.8.2016 e il 29.11.2016 e cioè tra la data della morte di e la data di conferimento della Per_1 nuova delega alla di lui moglie (il detto motivo appare coincidere, infatti, con il quarto CP_1 motivo di appello principale svolto da avverso la sentenza non definitiva), Pt_1
-avuto riguardo ad entrambe le sentenze impugnate, l'appellante contesta il mancato Pt_1 apprezzamento, da parte del Tribunale, dell'inidoneità probatoria delle allegazioni delle convenute, a suo dire inutilizzabili ai fini difensivi,
-l'appellante contesta, altresì, in ordine alla liquidazione delle spese, l'omessa considerazione, Pt_1 da parte del Tribunale <.. della maggiorazione spettante alla parte che ha predisposto gli atti secondo i criteri redazionali aggiornati, con l'uso di link ipertestuali e indici dinamici, che facilitano la consultazione e la fruizione, favorendo navigabilità e ricerca testuale, così come previsto dall'art. 4, co. 1 bis DM 55/2014 e ss.mm. Chiede pertanto che, in caso di conferma delle statuizioni a favore di esso e di accoglimento dei Pt_1 motivi del suo appello, nella liquidazione delle spese si tenga conto della maggiorazione in questione>.
-- Costituitesi, e hanno chiesto alla Corte di dichiarare CP_1 Controparte_2 l'inammissibilità dei motivi d'appello svolti dall'appellante e, comunque, di rigettare l'appello
Pt_1 (anche per via dell'eccepita, intervenuta prescrizione di alcuni diritti fatti valere da , con
Pt_1 conferma delle sentenze nn. 998/2021 e 813/2023 (del Tribunale di Como) limitatamente ai capi impugnati da e con condanna di quest'ultimo ex artt. 91 e 96 c. 3 cpc.
Pt_1 Hanno dichiarato, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio su NUOVE domande, eccezioni (etc) da parte di
Pt_1
-- pagina 10 di 19 Avverso la già citata sentenza DEFINITIVA n. 813/2023 del Tribunale di Como, e in parziale riforma della stessa, ha a sua volta proposto appello, iscritto al NRG 377/2024. CP_1 Con tale appello, poi riunito all'appello principale di ha chiesto di riformare la sentenza Pt_1 CP_1 definitiva nella parte in cui l'ha condannata a restituire a (quale erede di e. Pt_1 Parte_2 10.150,00, perché infondata in fatto e in diritto;
per l'effetto, ha chiesto di condannare a Pt_1 restituirle, la detta somma, oltre agli interessi di mora al tasso legale;
con vittoria di spese.
Si è costituito che di tale appello ha chiesto la reiezione. Parte_1 Come già ricordato, tale appello -proposto da in proprio e iscritto al NRG 377/2024- è stato CP_1 riunito alla causa più antica, iniziata da avente NRG 272/2024. Pt_1
-- Nelle sue conclusioni definitive, riportate in epigrafe, così si è espressa: CP_1 2..chiede che l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto da
[...] avverso le sentenze n.998/2021 e n. 813/2023 del Tribunale di Como, pubblicate, rispettivamente il 06.10.2021 e Pt_1 l'11.07.2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 998/2021 e la sentenza 813/2023, quest'ultima relativamente e limitatamente ai capi impugnati dall'appellante, con conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese del presente giudizio oltre agli accessori di legge;
sempre nel merito: per le ragioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, si chiede la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Parte_1 Parti appellate, e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali CP_1 Controparte_2 nuove eccezioni, domande e conclusioni formulate da parte appellata . Parte_1
All'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.; è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
---
L'opinione della Corte
La Corte, ritenuto di poter immediatamente decidere talune questioni sollevate dall'appellante nella parte Pt_1 del suo appello relativa alla sentenza NON definitiva n. 998/2021 del Tribunale di Como -e di dover rimettere invece la causa in istruttoria per disporre un supplemento di CTU come da separata ordinanza in contestuale data, osserva quanto segue.
Come già anticipato, le questioni oggetto di impugnazione della sentenza NON definitiva possono essere così sintetizzate: 1) l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità della procura conferita il 4.8.2006 dai venditori fratelli al , domanda proposta con la prima memoria ex art. 183 Pt_2 Per_1 c. 6 cpc,
2) la nullità -dedotta sotto tre diversi profili- del contratto di compravendita stipulato il 20.10.2006 fra i venditori fratelli (rappresentati da ) e il medesimo , acquirente, Pt_2 Per_1 Per_1
3) l'obbligo di rendiconto a carico delle eredi del mandatario , così declinato: Per_1
3a) la trasmissibilità, alle eredi di , dell'obbligo di rendiconto posto a carico di Per_1
con la procura a contrarre anche con sé stesso conferitagli dai il 4.08.2006, in Per_1 Pt_2 ordine al corrispettivo che sarebbe stato indicato nel contratto di compravendita del 20.10.2006,
pagina 11 di 19 3b) la trasmissibilità, alle eredi di , dell'obbligo di rendiconto per il periodo in cui Per_1 questi ha gestito, su incarico di il conto corrente ad essa intestato, Parte_2
3c) in ogni caso, l'individuazione della profondità temporale del periodo soggetto a obbligo di rendiconto che, secondo l'appellante <..deve riguardare l'attività del mandatario nella Pt_1 sua totalità>, con la conseguenza che i) l'obbligo di rendiconto non avrebbe dovuto essere circoscritto al periodo di gestione della sola ii) avrebbe dovuto essere esteso all'intero CP_1 periodo di gestione operata in concorso e/o in successione dai coniugi e iii) Per_1 CP_1 del rendiconto, la Corte di Appello deve dunque ordinare l'integrazione.
1) L'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità della procura conferita il
4.8.2006 dai fratelli a , proposta con la prima memoria ex art. 183 c. Pt_2 Per_1
6 cpc dall'attore e a suo dire costituente mera, consentita e Pt_1 quindi ammissibile, e non una , inammissibile. L'appellante deduce che, anche per ragioni di economia processuale volte ad assicurare il Pt_1 simultaneus processus, NON costituisce , bensì una semplice la domanda di nullità della procura (conferitagli nell'agosto 2006) da lui proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, atteso che (come insegnato, ex multis, da Cass. 22404/2018) la domanda da lui proposta in citazione (nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006) e quella successivamente proposta con la detta prima memoria, id est la “domanda modificata” (nullità della procura 4.8.2006 poi trasfusa nel detto contratto) si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un (unico) interesse sostanziale e attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale.
La censura non può essere accolta. Questa Corte di merito ritiene che, proprio con la giurisprudenza richiamata da si è precisato Pt_1 che, per valutare se la “domanda modificata” è ammissibile, quello che deve essere realmente accertato (v. Cass. SU 12310/2015, Cass. 22404/2018 e altre successive) è se tra la domanda inizialmente proposta e quella poi proposta con la prima memoria ex art. 183/6 cpc sussiste quel rapporto di connessione per "alternatività" od "incompatibilità", cui tale giurisprudenza fa espresso e ineludibile riferimento.
Nel caso in specie, a tale quesito DEVE essere data risposta negativa: “la domanda modificata” proposta con la prima memoria ex art. 183/6 cpc, id est quella di nullità della procura conferita a
(procura, si ricordi, posta a monte del contratto di compravendita e in esso trasfusa) NON Per_1 appare infatti né alternativa, né incompatibile con quella -inizialmente proposta- di nullità del contratto di compravendita, ma è anzi ad essa assolutamente complementare: con la conseguenza che avrebbe dovuto essere proposta già con l'atto di citazione. Non essendo questo avvenuto, la cd. “domanda modificata” è inammissibile.
2) La nullità del contratto di compravendita 20.10.2006 stipulato fra i fratelli Pt_2
(rappresentati da ) e personalmente. Per_1 Per_1
pagina 12 di 19 L'appellante deduce che il contratto di compravendita è nullo perché: Pt_1 2a) Venuto meno il presupposto imprescindibile della procura e rilevatane la nullità, non ha senso affrontare l'indagine sulla validità dell'atto di compravendita. Sul punto, il Tribunale ha omesso la valutazione delle prove offerte in ordine all'incapacità della signora , Pt_2
2b) pur se nel contratto di compravendita è stato dato atto del ricevimento, da parte dei venditori per come rappresentati, dell'assegno consegnato quale prezzo, manca la prova dell'effettivo incasso del detto prezzo, con la conseguenza che difetta <.. la prova della corretta modalità di esecuzione del contratto> (..), id est <..l'equivalenza delle prestazioni o della ragione giustificativa della prestazione prevista..> il che <..configura l'assoluta mancanza di causa e, per l'effetto, la sua nullità>, 2c)
ha commesso, in danno di il delitto di circonvenzione di incapace ex art. Per_1 Parte_2 643 cp, norma imperativa la cui violazione comporta la nullità del contratto: ed erra il Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata, da esso la condotta di approfittamento (che di tale Pt_1 delitto costituisce un presupposto fondamentale) posta in essere da in danno di Per_1 Parte_2
quando invece la configurabilità di tale condotta di approfittamento ben poteva essere tratta
[...] presuntivamente e in re ipsa dalla documentazione sanitaria da lui versata in atti, attestante lo stato di incapacità di sin dal 2003, poi accertato in modo conclamato dall'inizio del 2007 Parte_2 persino dallo stesso ( di professione medico) con certificazione a sua firma dell'1.2.2007. Per_1
Secondo l'appellante, dunque, è ampiamente dimostrato che ha interagito con un soggetto Per_1 ( completamente incapace di formare un consenso consapevole al compimento di Parte_2 qualsivoglia negozio dispositivo, oltre che estremamente fragile per età, cultura e deficit psico-fisici e, quindi, approfittandosene.
Né rileva che esso non abbia dato la prova della contestuale incapacità di che il Pt_1 Parte_4 4.8.2006, insieme alla sorella , aveva conferito la procura a e ne era stato Pt_2 Per_1 rappresentato nel contratto di compravendita del 26.10.2006: a detta dell'appellante l'incapacità Pt_1 di uno dei soggetti coinvolti è di per sé sufficiente a determinare la nullità integrale del contratto.
La censura non può essere accolta. 2a) Diversamente da quanto deduce l'appellante “il presupposto imprescindibile” del contratto di Pt_1 compravendita e cioè la procura conferita dai venditori a , per le ragioni già Pt_2 Per_1 esplicitate in questa motivazione, NON è venuto meno, quanto meno in rito;
in merito, si dirà nel prosieguo.
2b) Premesso che la causa del contratto è stata definita la <…funzione immediata e costante> del contratto, cioè quella immediatamente adempiuta da esso, che il negozio è idoneo da sé e ugualmente in tutti i casi a realizzare, id est la sua funzione economico-sociale, o anche lo scopo ultimo oggettivizzato nel contratto, di cui costituisce un elemento oggettivo e la cui mancanza originaria determina la nullità del contratto ex art. 1418 cc,
diversamente da quanto deduce l'appellante il fatto che il compratore non avrebbe Pt_1 Per_1 provato che i venditori abbiano effettivamente incassato il prezzo della vendita concerne NON Pt_2 pagina 13 di 19 la nullità del contratto, bensì la non corretta esecuzione di esso: in tal modo, secondo nota dottrina, configurandosi <.. il caso in cui la causa, pur esistendo originariamente, può poi non realizzarsi in conformità della volontà negoziale per circostanze sopravvenute, il che ..assume un particolare rilievo nei contratti a prestazioni corrispettive.. configurandosi l'inadempimento (..), che giustifica la risoluzione del contratto per la mancanza funzionale della causa>; ma NON la nullità di esso.
2c) L'appellante deduce che la nullità del contratto di compravendita consegue, in ogni caso, alla Pt_1 violazione, da parte di , dell'art. 643 cp e che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, Per_1 esso ha dato prova non solo dello stato di grave decadenza psichica in cui versava Pt_1 Parte_2
ma anche della condotta di approfittamento, in danno di quest'ultima, da parte di :
[...] Per_1 prova che il Tribunale ha ammesso può essere tratta -anche in via indiziaria e indiretta- <.. quando la persona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione o di autodeterminazione ….potendo l'induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento od attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che essa in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente>.
L'appellante afferma che la condotta di approfittamento di cui si discute ben poteva e doveva essere tratta dall'ampia documentazione medica sullo stato psico-fisico e neurolologico gravemente compromesso di dal 2003 in avanti e, in modo eclatante, DOPO il 2007, anche Parte_2 attraverso una certificazione medica redatta da , di professione medico, ad inizio 2007, con la Per_1 quale lo stesso aveva dichiarato grave il decadimento cognitivo di Per_1 Parte_2
Tanto riassunto, questa Corte, pur ritenendo condivisibile l'inquadramento della fattispecie giuridica effettuata dal Tribunale, non ne condivide però la successiva affermazione e cioè che l'attore Pt_1 non abbia fornito nessuna prova, né alcun elemento presuntivo, della condotta di approfittamento in danno di da parte di . Pt_2 Per_1
E' infatti presente in atti un'ampia documentazione sullo stato di incapacità psico-fisico di Parte_2 dal 2003 in avanti, ritualmente prodotta, fedelmente riportata e commentata in atto d'appello
[...] da che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione per valutarla. Pt_1
Ciò detto,tale documentazione -v. docc. da 21 a 27 del fascicolo di primo grado dell'allora attore per come Pt_1 poi sintetizzata alle pp. 9,10,11 dell'atto di appello- non appare però sufficiente a dimostrare che, nel momento in cui (4.8.2006) conferì la procura a a stipulare il contratto di compravendita, Per_1 Parte_2 fosse già affetta da un decadimento cognitivo tale da privarla o privarla gravemente di quella
[...] capacità di discernimento, di volizione o di autodeterminazione cui il Tribunale ha fatto riferimento: e questo per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché -dalla detta documentazione- la degenerazione dello stato cognitivo di Pt_2 compare con chiarezza solo a partire dall'inizio del 2007: e né l'ipovedenza, o gli stati psichici più o meno depressivi, o le sindromi maniaco-depressive segnalati anche prima del 2006 possono assurgere a patologie tali da far ritenere già in allora (inizio agosto 2006) sussistente quel grave decadimento cognitivo che, come già detto, è stato certificato solo dal 2007 (anche dal ). Per_1
pagina 14 di 19 In secondo luogo, anche a voler ritenere che il decadimento cognitivo si manifesta progressivamente nel tempo ed era quindi presente anche nell'agosto 2006, appare dirimente, al fine di escludere (o di non ritenere sufficientemente provata) la condotta di approfittamento di in danno di Per_1 Parte_2 (non tanto, o non solo quanto dichiarato dal teste cugino di e abitante “ nello
[...] Parte_4 Parte_2 stesso cortile” che, sentito dal Tribunale il 27.4.2021, ha riferito di una capace di badare alle proprie Parte_2 necessità di sostentamento, in parte pagando personalmente i suoi fornitori, quanto meno per le sue basilari necessità di vita quotidiana e di chiedergli “di fare la spesa” quando non ne aveva la forza, sino al 2015), quanto piuttosto il fatto che il 4.8.2006 NON conferì la procura a da sola, ma unitamente al Parte_2 Per_1 fratello , di cui neppure l'attore ha segnalato patologie psichiche o altre Pt_4 Pt_1 significative, tali da comprometterne il discernimento o la soggezione al . Per_1
Se così è, deve ritenersi che ha conferito la procura a per l'atto di Parte_2 Per_1 compravendita unitamente e con l'assistenza del (perfettamente capace) fratello in ragione di Pt_4 interessi comuni ad entrambi (essendo gli immobili posti in vendita di proprietà comune): interessi comuni che, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che potesse ben valutare anche in Pt_4 relazione al soggetto scelto quale comune procuratore, peraltro con previsione espressa, a carico di questi, di un obbligo di rendiconto, estremamente cautelativo per entrambi i mandanti.
In ragione di quanto esposto, deve dunque ritenersi che non vi è prova sufficiente per l'accoglimento della censura in esame.
3) (il diritto al rendiconto da parte di quale erede di Pt_1 Parte_2
3a) Il diritto di quale erede di ad avere il rendiconto della gestione della somma Pt_1 Parte_2 di e. 400.000,00, da parte delle eredi di e ). Per_1 CP_1 Controparte_2
La censura non può essere accolta.
Ed invero, il diritto di (quale erede di al rendiconto sulle sorti del corrispettivo della Pt_1 Pt_2 compravendita del 20.10.2006 si è estinto per effetto dell'intervenuta prescrizione del diritto della sua dante causa tempestivamente eccepita da e , essendo -già Parte_2 CP_1 Controparte_2 all'epoca della citazione introduttiva di id est il 9.01.2020, ampiamente decorsi 10 anni Pt_1 dall'avvenuta conclusione dello specifico affare, cioè dall'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita del 20.10.2006.
La fonte -precisa e circoscritta- dell'obbligo di rendiconto posto a carico di in ordine al Per_1 corrispettivo che sarebbe poi stato indicato nel contratto 20.10.2006 esclude inoltre che tale (specifico) obbligo di rendiconto possa essere accomunato e costituire tutt'uno con quello sorto a seguito del diverso e successivo mandato a gestire il suo conto corrente, che la sola ha conferito a Parte_2
il (successivo) 2.11.2007. Persona_1
3b) Il diritto, da parte di sempre quale erede di di chiedere il rendiconto alle Pt_1 Parte_2 eredi del mandatario -deceduto il 23 agosto del 2016- per il periodo in cui il detto Per_1 mandatario ha gestito il conto di che gliene aveva dato delega a partire dal Parte_2 pagina 15 di 19
2.11.2007 sino al 23.8.2016 (morte di ) e quindi, in altri termini, la questione relativa alla Per_1 trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto agli eredi del mandatario in favore del mandante (o degli eredi di quest'ultimo).
L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nell'escludere la trasmissibilità -iure Pt_1 successionis- dell'obbligo di rendiconto alle eredi del mandatario , atteso che l'obbligo di Per_1 rendiconto è una obbligazione accessoria al mandato NON caratterizzata dall'intuitus personae in quanto avente carattere meramente matematico/contabile che, come tale, è trasmissibile agli eredi del mandatario secondo le regole generali del diritto successorio.
La censura è fondata. Richiamato quanto scritto al punto 3a) sull'intervenuta prescrizione del diritto della mandante ( e suoi eredi) al rendiconto in ordine alla somma di e. 400.000,00 quale corrispettivo indicato nel contratto 20.10.2006 e precisato, altresì, che il diritto al rendiconto sulla gestione del conto corrente di Parte_2 effettuata da non si è invece prescritto per essere deceduto nel 2016 e che dunque Per_1 Per_1 occorre esaminare il motivo d'appello relativo alla trasmissibilità agli eredi del mandatario dell'obbligo di rendiconto, si osserva quanto segue.
-Per quanto riguarda la trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto dal mandatario alle sue eredi ( e CP_1
), la tesi -fatta propria dal Tribunale- della intrasmissibilità di tale obbligo in Controparte_2 quanto incompatibile con l' (id est con il rapporto squisitamente fiduciario caratterizzante l'istituto del mandato) NON E' convincente per le ragioni esplicitate dalla chiara, e qui condivisa, giurisprudenza che segue:
< L'estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall'art. 1722 n. 4 c.c., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713 primo comma, si collocano su piani diversi e non confondibili, talché l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante
,in favore dei suoi eredi, in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa. Se, invero, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi del mandato avente ad oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, pure contemplata dal citato art. 1722 n. 4, e che qui non viene, peraltro, in considerazione) si giustifica per il carattere di esso, basato sull'intuitus personae, e riguarda, il futuro, l'obbligo di rendiconto, avendo ad oggetto atti già compiuti, e come tali ormai spogli di ogni profilo di personalità, riguarda invece il passato e per esso valgono le regole generali di diritto successorio. (..) Deve, pertanto, confermarsi l'indirizzo in tal senso già espresso da questa Corte Suprema con sentenze del 6.6.1980 n. 3672 e 30.8.1994 n. 7592 ; Cass. n 8801 del 1998; Cass. n. 9262 del 2003>.
A tale risalente, ma non modificata giurisprudenza, questa Corte ritiene di adeguarsi, non solo per la logicità delle argomentazioni svolte, che nell'obbligo di rendiconto individuano un'operazione sostanzialmente matematico-contabile, priva di ogni connotazione personale e diretta al riesame di elementi ormai statici tratti dal passato: ma anche -e non certo da ultimo- perché conforme ai principi generali in tema di successione per causa di morte.
pagina 16 di 19 Ne consegue l'affermazione della piena trasmissibilità alle eredi di ( e Persona_1 CP_1
dell'obbligo di rendiconto gravante sul de cuius dal Controparte_2 Persona_1 2.11.2007 (data di conferimento dell'incarico da parte di sino al 23.8.2016 (data Parte_2 della morte del ). Per_1
3 c) La profondità dell'obbligo di rendiconto, da estendersi, secondo l'appellante a tutto il periodo Pt_1 di mandato, nella sua totalità, con “..necessità di valutare l'intera gestione in continuità temporale tra quanto svolto dal dott. prima e da dopo…”.(quarto motivo d'appello avverso Per_1 CP_1 la sentenza NON definitiva).
Giova in proposito rilevare che il predetto QUARTO motivo, svolto alle pagg. 19 e ss. dell'atto d'appello avverso la sentenza 998/2021, NON definitiva,
presenta una stretta comunanza con il SETTIMO motivo d'appello, svolto alle pagg. 21 e 22, avverso la sentenza definitiva n. 813/2023, con il quale ha formalmente contestato l'esclusione di dall'obbligo di Pt_1 CP_1 rendiconto per il periodo compreso fra la morte di (23.8.2016) e la formale attribuzione a Per_1 di nuova delega (dal 29.11.2016) ad operare sul conto corrente intestato a CP_1 Parte_2
Considerato, tuttavia, che già con la sentenza NON definitiva il Tribunale ha fatto decorrere l'obbligo di rendiconto di a partire dal 29.11.2016 (in tal modo escludendo il periodo dal 23.8.2016 sino CP_1 al 29.11.2016) e considerato, altresì, che il detto, settimo motivo d'appello è stato proposto in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza non definitiva del Tribunale (v. pag. 23 dell'atto di appello, in alto), questa Corte ritiene di potersi già pronunciare sul QUARTO motivo d'appello e, quindi, sull'estensione dell'obbligo di rendiconto di e e quali CP_1 Controparte_2 eredi di , anche al periodo compreso fra il 23.8.2016 e il 29.11.2016. Per_1
Il predetto, quarto motivo (e la sottesa censura) va accolto, per un duplice ordine di considerazioni. 1) ha delegato ad agire sul suo conto corrente il 2.11.2007, ha revocato la delega a Pt_2 Per_1
(pur se deceduto il 23.8.2016) il 29.11.2016 e lo stesso 29.11.2016 ha delegato ad Per_1 CP_1 agire sul detto conto, così dimostrando la sua chiara volontà di delegare alla gestione del conto CP_1 senza soluzione di continuità rispetto alla precedente gestione affidata a (v. doc. 17 fasc. Per_1
, Pt_1
2) nella sua comparsa di costituzione in primo grado la stessa non si è limitata a riportare i dati CP_1 relativi alla gestione del conto di a partire dal 29.11.2016, ma ha iniziato dal 4° Parte_2 trimestre del 2009 (quando il mandatario di era, dal 2007, ) sino al 2° Parte_2 Per_1 trimestre del 2019, e dunque ancora una volta senza soluzione di continuità.
Ciò detto, considerata la trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto alle eredi di per il periodo Per_1 2.11.2007- 29.11.2016 e considerato che, nella loro comparsa di riposta introduttiva del primo grado, e hanno di fatto già provveduto a rendicontare tale gestione, sia pure CP_1 Controparte_2 dal 2009 (avendo dichiarato di non avere reperito alcuna documentazione per il detto periodo 2007- 2009) in avanti, si ritiene opportuno disporre, sul periodo fra il 2.11.2007 e il 29.11.2016, non valutato pagina 17 di 19 da alcun esperto contabile, un supplemento di consulenza tecnica, come da separata ordinanza in contestuale data.
-- Alla luce di quanto sin ora affermato,
-fermo restando che la valutazione sull' “inidoneità probatoria delle allegazioni delle convenute” oggetto di appello per entrambe le sentenze, potrà essere meglio effettuata dopo il supplemento di CTU,
-ritenuto che la parziale soccombenza di in base alla presente decisione Controparte_2 impone, come chiesto dall'appellante una diversa regolazione delle spese processuali rispetto a Pt_1 quella effettuata nella sentenza non definitiva,
-ricordato che il periodo oggetto della gestione iniziata da il 29.11.2016 è già stato oggetto di CP_1 CTU e della sentenza definitiva (che NON è oggetto della presente decisione).
questa Corte, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 998/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di Parte_1 quest'ultima,
dichiara trasmissibile a e -in qualità di eredi del mandatario CP_1 Controparte_2 l'obbligo di rendiconto relativo alla gestione del conto corrente bancario n. Persona_1 988224/5, acceso presso la ed intestato a dal momento in cui CP_5 Parte_2 quest'ultima ha conferito l'incarico gestorio ad e cioè dal 2.11.2007, sino al Persona_1 29.11.2016, quando lo conferì alla sola CP_1
conferma nel resto l'appellata sentenza NON definitiva, ad eccezione di quanto si dirà sulle spese,
spese fra le parti, tutte al definitivo,
dispone nel resto come da separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, non definitivamente pronunciando, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva Parte_1 n. 998/2021 del Tribunale di Como, per l'effetto, in parziale riforma di quest'ultima,
-dichiara trasmissibile a e -in qualità di eredi del mandatario CP_1 Controparte_2 l'obbligo di rendiconto gravante su quest'ultimo, in ordine alla gestione del conto Persona_1 corrente bancario n. 988224/5 presso intestato a dal 2.11.2007 sino CP_5 Parte_2 al 29.11.2016,
-conferma nel resto l'appellata sentenza NON definitiva, ad eccezione di quanto si dirà di seguito sulle spese processuali,
-spese fra le parti, tutte al definitivo,
-dispone nel resto come da separata ordinanza in contestuale data. Così deciso a Milano, in camera di consiglio, il 16 aprile 2025.
pagina 18 di 19 Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 272/2024 (poi riunita alla causa successivamente iscritta al n.r.g. 377/2024) promossa in grado d'appello,
[...] (C.F. ) elettivamente domiciliato a Como, via Varese, Parte_1 CodiceFiscale_1 n. 73, presso lo studio dell'avv. Luisella Zaffaroni (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende come da delega in atti,
APPELLANTE nella causa 272/2024 /APPELLATO NELLA CAUSA RIUNITA N.R.G. 377/2024 CONTRO (C.F. ), in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_3 Persona_1 elettivamente domiciliata a Como, via San Martino, n.10, presso lo studio dell'avv. Mariachiara Arrighi (C.F. , che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._4
APPELLATA nella causa 272/2024 / APPELLANTE NELLA CAUSA RIUNITA N.R.G. 377/2024 E
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_2 C.F._5 [...]
, elettivamente domiciliata a Como, via San Martino, n.10, presso lo studio dell'avv. Per_1 Mariachiara Arrighi (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in C.F._4 atti,
APPELLATA NELLA CAUSA N.R.G. 272/2024 avente ad oggetto: vendita di cose immobili e domanda di rendiconto.
sulle seguenti CONCLUSIONI:
Parte_1 1) APPELLANTE nel procedimento RG 272 / 2024 da lui promosso contro (in proprio e in qualità di CP_1 erede del marito ) e (in qualità di erede del padre Persona_1 Controparte_2 [...]
): Per_1
Nel merito: voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma delle sentenze n. 998/2021 e 813/2023, rese nella causa RG 302/2020 del Tribunale di Como:
pagina 1 di 19 1) accertare la nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita 20.10.2006 rep. 275.942 racc. n. 17.145, reg. a Cantù il 09.11.2006 al n. 4413, serie 1T, intendendosi compreso in esso anche la procura 04.08.2006 rep. 275.942 racc 17.145 e, per l'effetto, condannare le convenute alla restituzione degli immobili oggetto di tale atto ai legittimi eredi di Parte_2
[...]
2) ordinare la presentazione e il deposito del rendiconto ex art. 263 c.p.c.
-a e a , nella loro qualità di eredi di , con particolare riguardo CP_1 Controparte_2 Persona_1 all'incasso del prezzo di € 400.000,00.= della vendita degli immobili e alla movimentazione del conto corrente acceso presso la per l'intera gestione operata sul patrimonio di almeno a far data dall'operazione di CP_3 Parte_2 compravendita del 2006; in proprio, ad integrazione delle risultanze della CTU disposta nel giudizio di primo grado, per il Controparte_4 periodo successivo alla morte del marito (23.08.2016) e sino alla formale acquisizione da parte sua della delega ad operare (29.11.2016) circa la movimentazione del conto corrente acceso presso la n. 988224/5, CP_5 in ogni caso, dando puntuale giustificazione del costante decremento patrimoniale ex art. 263 c.p.c. e ss. e, per l'effetto,
3) condannare e , ciascuna per il proprio titolo e per il rispettivo periodo di CP_1 Controparte_2 competenza, alla restituzione, da acquisirsi alla massa ereditaria, delle somme di cui non risulterà provata l'uscita nell'interesse della titolare dal conto corrente intestato alla de cuius, signora Parte_3 iservati in separata sede.
[...]
4) condannare le convenute alla restituzione della somma di € 2.380,00.= (oltre interessi) per esborsi personali sostenuti con denaro di Parte_2
5) dare atto dell'inesistenza e/o ininfluenza delle allegazioni delle convenute e della conseguente inidoneità probatoria per violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c. e delle norme regolamentari in tema di PCT;
6) Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio, tenuto conto della maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1 bis DM 55/2014 e ss.mm.
• In via istruttoria: si dà atto di aver già provveduto - telematicamente e tempestivamente - al deposito di tutta la documentazione relativa al fascicolo di primo grado, atti di parte e documenti prodotti a corredo, unitamente all'atto di appello al momento dell'iscrizione a ruolo. Con riserva di depositare copia cartacea dei documenti prodotti nel fascicolo di primo grado entro il termine della remissione in decisione, come richiesto dal Consigliere istruttore.
2) APPELLATO nel procedimento RG 377/2024 contro di lui promosso da CP_1 Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano: 1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto non svolto nei confronti di CP_1 tutti i litisconsorti necessari. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della declaratoria di inammissibilità, sempre in via preliminare e in subordine, chiede che venga ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] ; Controparte_2
2) Ancora in via preliminare: dichiarare improcedibile l'appello proposto da in ossequio all'art. 333 CP_1 c.p.c., in quanto non svolto nella forma dell'appello incidentale nell'ambito del procedimento RG 272/2024 già pendente avanti a questa Corte.
3) Nel merito, in via principale: respingersi l'appello presentato da in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
4) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado ex DM 55/2014 e ss.mm., con la maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1 bis, oltre spese e oneri accessori. In via istruttoria: si dà atto di aver già provveduto - telematicamente e tempestivamente - al deposito di tutta la documentazione relativa al fascicolo di primo grado, atti di parte e documenti prodotti a corredo, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello. Con riserva di depositare copia cartacea dei documenti prodotti nel fascicolo di primo grado entro il termine della remissione in decisione, come richiesto dal Consigliere istruttore.
CP_1 Controparte_2
“l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
in via preliminare, Voglia dichiarare, per le ragioni tutte di cui alla narrativa dell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, l'inammissibilità dei motivi di appello proposti dall'appellante, avverso le sentenze n. Parte_1 998/2021 e n. 813/2023 del Tribunale di Como, pubblicate rispettivamente il 06.10.2021 e l'11.07.2023 e, per l'effetto, rigettare, integralmente l'appello, con conferma della sentenza n. 998/2021 e della sentenza 813/2023, relativamente e
pagina 2 di 19 limitatamente ai capi impugnati dall'appellante, con conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre agli accessori di legge;
Nel merito, in ogni caso, fatte salve le eccezioni di cui sopra, per le ragioni tutte di cui alla narrativa dell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, dichiarando le appellate, in qualità di erede del de cuius, CP_1 Dott. ed in proprio, e , in qualità di erede del de cuius, Dott. Persona_1 Controparte_2 Persona_1 di non accettare il contraddittorio sulle domande e sulle conclusioni ed eccezioni nuove formulate dall'appellante nel presente giudizio, chiede che l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1 avverso le sentenze n.998/2021 e n. 813/2023 del Tribunale di Como, pubblicate, rispettivamente il 06.10.2021 e l'11.07.2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 998/2021 e la sentenza 813/2023, quest'ultima relativamente e limitatamente ai capi impugnati dall'appellante, con conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese del presente giudizio oltre agli accessori di legge;
sempre nel merito: per le ragioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, si chiede la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Parte_1 Parti appellate, e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali CP_1 Controparte_2 nuove eccezioni, domande e conclusioni formulate da parte appellata Parte_1 (..) Si richiamano, pertanto, integralmente, in questa sede, tutte le considerazioni, eccezioni ed osservazioni svolte dalla difesa
e nell'appello civile R.G. 272/2024 e nelle conclusioni ivi rassegnate, anche ai CP_1 Controparte_2 sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. ed in punto spese del giudizio. Si insiste, parimenti, integralmente, nelle osservazioni svolte dalla difesa nell'appello civile R.G. 377/2024 CP_1 e nelle conclusioni ivi rassegnate anche in punto spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in data 9.1.2020 Parte_1 (nipote ed erede, fra gli altri, di deceduta il 5.05.2019) ha dedotto quanto segue: Parte_2
-con atto pubblico del 4.08.2006 i fratelli e avevano conferito ad Parte_4 Parte_2
una procura speciale a vendere, anche a sé stesso ex art. 1395 c.c., alcuni immobili di Persona_1 loro proprietà, con espressa autorizzazione a concordare il prezzo ed espresso obbligo di rendiconto,
-il contratto di compravendita era stato stipulato il 20.10.2006 fra , in qualità di procuratore Per_1 dei venditori e in proprio, in qualità di acquirente;
il prezzo era stato indicato in € Pt_2 Per_1 400.000,00,
-nel contratto , data la sua per così dire “duplice” qualità, da un lato aveva dichiarato di avere Per_1 corrisposto il prezzo con assegno, dall'altro aveva contestualmente rilasciato “liberatoria finale e quietanza” (in favore di sé stesso),
deceduto il 28.10.2007, aveva lasciato quale sua unica erede la sorella , sul Parte_4 Pt_2 cui conto corrente erano quindi confluite tutte le giacenze del conto intestato al fratello,
-del corrispettivo ricevuto a causa della vendita non era però rimasta alcuna traccia, né sul conto di né su quello di Parte_4 Parte_2
-il 2.11.2007 aveva delegato ad operare sul conto corrente n. Parte_2 Persona_1 988224/5, ad essa intestato presso la banca , CP_5
pagina 3 di 19 -il 28.10.2010, senza alcuna richiesta da parte dell'intestataria del conto, era stata rilasciata una tessera bancomat associata al conto e, a partire dal dicembre 2010, erano apparsi addebiti costanti e ravvicinati per importi ingiustificati, quasi sempre pari ad € 250,00,
era deceduto il 23.08.2016, Per_1
-il 29.11.2016 aveva prima revocato l'autorizzazione a (già Parte_2 Persona_1 deceduto) a gestire il suo conto e immediatamente dopo aveva autorizzato (moglie CP_1 del defunto ) a gestire il detto conto a partire dallo stesso 29.11.2016, Per_1
-la predetta autorizzazione era stata mantenuta sino al decesso di avvenuto il Parte_2 5.5.2019,
-anche nel corso di questo periodo sul conto di erano apparsi addebiti Parte_2
, mai giustificati da CP_1
Tanto narrato, ha dedotto la nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006 per: Pt_1
- a) mancanza del consenso,
- b) difetto di causa,
- c) violazione “.. della norma imperativa” e cioè per aver commesso il delitto ex art. Persona_1 643 c.p. in danno di Parte_2 chiedendo la condanna delle eredi di -e cioè la moglie e la figlia Per_1 CP_1 [...] alla restituzione degli immobili oggetto della compravendita, Controparte_2
-ha dedotto la nullità delle deleghe ad operare sul conto corrente di ferma restando la Parte_2 nullità delle disposizioni effettuate sul detto conto dal 23.8.2016 (giorno della morte di ) sino
Per_1 al 29.11.2016 (data del rilascio della nuova delega a , e comunque ribadendo il suo diritto al CP_1 rendiconto: a) nei confronti delle eredi di , sia con riguardo al prezzo di e. 400.000,00, della
Per_1 compravendita, per effetto della procura a del 4.8.2006, sia con riguardo a tutte le
Per_1 movimentazioni effettuate dal sul conto intestato a e, comunque, sino al
Per_1 Parte_2 29.11.2016, b) nei confronti di CP_1
Tanto premesso, a concluso chiedendo al Tribunale di Como: Pt_1 A)
-di ordinare a e , in qualità di eredi di , la CP_1 Controparte_2 Persona_1 presentazione del rendiconto con particolare riguardo all'incasso del prezzo di € 400.000,00 di cui alla vendita del 26.10.2016, e alla movimentazione del conto corrente acceso presso la CRA di Cantù BCC n. 988224/5 intestato a Parte_2
e, sempre con riguardo alla movimentazione del detto conto corrente, di ordinare a in CP_1 proprio, per il periodo successivo alla morte del marito e sino al decesso di Per_1 Parte_2
la presentazione del rendiconto relativo alla movimentazione del detto conto corrente,
[...] dando puntuale giustificazione del costante decremento patrimoniale osservato sul detto conto, e, per l'effetto,
pagina 4 di 19 -di condannare e , ciascuna per il proprio titolo e periodo di CP_1 Controparte_2 competenza, alla restituzione, da acquisirsi alla massa ereditaria, delle somme di cui non risulterà provata l'uscita nell'interesse della titolare dal conto corrente intestato alla de cuius signora Parte_2
,
[...]
B) di accertare e dichiarare, ex art. 1418 cc, la nullità del contratto di compravendita stipulato il 20.10.2006 fra in qualità di rappresentante dei venditori ed Persona_1 Parte_2 Pt_4 e in proprio in qualità di acquirente, per le ragioni prima esposte, con
[...] Persona_1 conseguente condanna delle eredi del e alla restituzione Controparte_6 Controparte_2 degli immobili oggetto della compravendita in favore dei legittimi eredi di Parte_2 con vittoria di spese.
-- Costituitesi, le convenute : CP_1 Controparte_2
-hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di al rendiconto relativo all'incasso del Pt_1 prezzo di e. 400.000,00 versato per l'acquisto degli immobili, essendo decorso, già prima del decesso di (avvenuto il 5.5.2019), il termine prescrizionale decennale a far data dalla Parte_2 conclusione dell'affare, id est della stipulazione del contratto di compravendita del 20.10.2006,
-hanno contestato, in ogni caso, l'esistenza di alcun obbligo a loro carico quantomeno rispetto alla quota di pertinenza di Parte_4
-hanno chiesto la reiezione delle domande avversarie, evidenziando che il contratto di compravendita era stato validamente stipulato da quale rappresentante dei venditori, Per_1
-in subordine, hanno chiesto di limitare la condanna in loro danno ad una restituzione nei limiti delle somme provate e nei limiti pro quota spettanti al Pt_1
-- Con la prima memoria ex art. 183/6 c.p.c., a seguito ai rilievi mossi dalle convenute l'attore Pt_1 ha dichiarato di <…precisare in questa sede la propria domanda, chiarendo che l'impugnazione della procura è ricompresa nella impugnazione della compravendita>, sottolineando comunque l'esistenza dell'obbligo di rendiconto, inserito nella detta procura, relativamente al prezzo.
Ha dedotto inoltre che -diversamente- ove il procuratore non avesse dimostrato se e dove era Per_1 stato versato l'assegno indicato nell'atto di compravendita, sarebbe venuta meno la prova dell'adempimento, da parte di questi, dell'obbligazione a suo carico <.. e la compravendita, senza effettivo pagamento del prezzo, sarebbe nulla per mancanza di un elemento essenziale e comunque inefficace (..)>.
Ha, infine, precisato le sue conclusioni definitive richiamando quelle dell'atto introduttivo “… in ogni caso chiedendo di accertare la nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita, intendendosi compreso in esso anche la procura 4.8.2006 (..)”.
-- Istruita la causa con l'assunzione delle prove orali e precisate le conclusioni, CON SENTENZA NON DEFINITIVA n. 998/2021 il Tribunale di Como ha così statuito: 1) Dichiara inammissibile la domanda di nullità della procura a vendere del 4.08.2006, proposta da nei confronti di e;
Parte_1 CP_1 Controparte_2 pagina 5 di 19
2) Rigetta la domanda di nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006 (rep. 275.942, racc. n. 17.145, reg. a Cantù il 9.11.2006 al n. 4413, serie IT), proposta da nei confronti di Parte_1 e;
CP_1 Controparte_2
3) Rigetta la domanda di rendiconto, proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
, nella loro qualità di eredi di;
Controparte_2 Persona_1
4) Accerta l'obbligo di di rendere il conto sulla gestione del conto corrente bancario CP_1 n. 988224/5, acceso da presso la , a decorrere dal 29.11.2016; Parte_2 CP_5
5) Spese alla sentenza definitiva, nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
6) Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
, nella misura di ¾, che liquida in € 5.440,00, per compensi professionali, oltre spese
[...] generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Compensa le spese processuali tra e nella misura del Parte_1 Controparte_2 restante ¼;
8) Rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
Ai fini che qui interessano, la predetta sentenza NON definitiva può essere così sunteggiata. Il Tribunale:
A)
-ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità della procura speciale conferita il 4.8.2006 dai fratelli a , affermandone la tardività e quindi l'inammissibilità, perché proposta per la Pt_2 Per_1 prima volta con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. nonostante fosse già proponibile con l'atto di citazione, in quanto compatibile con le domande precisate in detto atto, con espresso riferimento a Cass. SU 15 giugno 2015 n. 12310, Cass. SU 13 settembre 2018 n. 22404, Cass.9 febbraio 2021 n. 3127,
B)
-ha rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006 ritenendo, diversamente dall'attore che: Pt_1
-non era condivisibile che il contratto mancasse dell'accordo, dato che esso si era legittimamente perfezionato nelle forme di cui all'art. 1395 c.c. e cioè era stato concluso fra in proprio e Per_1
quale procuratore nominato da e e, dunque, secondo il legittimo Per_1 Pt_4 Parte_2 schema normativo del contratto concluso con sé stesso;
né aveva proposto alcuna domanda di Pt_1 annullamento del contratto quale sanzione normativamente prevista per l'ipotesi di conflitto di interesse tra rappresentante e rappresentato,
-non era condivisibile che il contratto mancasse di causa, per mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, da parte di , ai venditori, dato che -a differenza di quanto dedotto dalla Per_1 Difesa la detta circostanza poteva incidere NON sulla validità del contratto, quanto piuttosto Pt_1 sul (diverso) piano della sua esatta esecuzione,
pagina 6 di 19 -non vi era una prova idonea a configurare la violazione di una norma imperativa quale l' art. 643 cp da parte di in danno di dato che -anche a voler ritenere dimostrato lo stato di Per_1 Parte_2 deficienza psichica in cui quest'ultima versava al momento della stipulazione del contratto di compravendita o, meglio, della procura- non aveva però offerto l'(ulteriore) prova, su di lui Pt_1 gravante, della condotta di approfittamento mediante abuso, da parte di , in danno di Per_1 Parte_2
condotta che del delitto ex art. 643 cp è un indefettibile elemento costitutivo,
[...]
-la nullità del contratto del 20.10.2006 non poteva derivare dalla mera incapacità di intendere e di volere di e essendo la stessa sanzionata -ex art. 428 c.c.- con l'annullabilità Pt_2 Parte_4 del negozio (e non con la nullità), mai invocata da e, in ogni caso, ex art. 1442 cc ormai Pt_1 prescritta per essere decorsi cinque anni dalla conclusione del contratto (20.10.2006), tanto più considerando che non aveva provato il decadimento cognitivo dell'altro venditore, cioè Pt_1 Pt_4
decadimento solo genericamente dedotto nell'atto di citazione introduttivo, cosicché, anche
[...] sotto tale aspetto, doveva escludersi che il contratto di compravendita fosse affetto da invalidità.
C) Il Tribunale ha rigettato, altresì, la domanda di diretta all'ottenimento dell'ordine di Pt_1 rendiconto della gestione del conto corrente di nei confronti delle eredi di Parte_2
e cioè e , essendo l'obbligo di rendiconto intrasmissibile Per_1 CP_1 Controparte_2 agli eredi del mandatario premorto in applicazione del combinato disposto degli artt. 1722/4 e 1728/2 cc e, ancora più a monte, per essere il contratto di mandato -e le obbligazioni che ne derivano- strettamente e indissolubilmente connessi all'intuitus personae, intrasmissibile.
D) Il Tribunale ha invece accolto la domanda di rendiconto proposta dall'attore contro Pt_1 dal momento in cui quest'ultima ha ricevuto da la delega ad operare sul suo CP_1 Parte_2 conto (id est, dal 29.11.2016); ma non per il periodo precedente, non essendo emersi elementi attestanti che avesse assunto la gestione del patrimonio di in data anteriore a CP_1 Parte_2 quella della delega del 29.11.2016, né che avesse amministrato il patrimonio di CP_1 Pt_2 unitamente al marito.
Con ordinanza contestuale alla sentenza NON definitiva il Tribunale ha così disposto:
“(..)
- vista la sentenza non definitiva emessa in data odierna, con cui è stato accertato l'obbligo di CP_1 di rendere il conto, con decorrenza dal 29.11.2016, sulla gestione del conto corrente bancario
[...] n. 988224/5, intestato a Parte_2
- ritenuto che la convenuta abbia documentato solo in parte le entrate e le uscite relative al suddetto conto corrente, a decorrere da tale data, omettendo in particolare di fornire un quadro esaustivo sul saldo attivo del conto, sulle entrate periodiche della e sulla reale consistenza delle spese Pt_2 sostenute in favore della stessa;
- ritenuto, pertanto, necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio, affinché la convenuta provveda al suddetto incombente;
P.Q.M.
Visto l'art. 263 c.p.c.; Ordina a di rendere il conto sulla gestione del conto corrente bancario n. 988224/5, CP_1 acceso presso la ed intestato a con decorrenza dal 29.11.2016, CP_5 Parte_2
pagina 7 di 19 mediante deposito in cancelleria unitamente ai documenti giustificativi, assegnando termine fino al 21.12.2021, per provvedere a tali incombenti;
Assegna all'attore termine fino al 21.01.2022, per il deposito di note scritte contenenti le proprie osservazioni e rinvia la causa all'udienza del 3.02.2022, ore 10.30, per la discussione del conto. la prosecuzione del giudizio>.
Nel corso del giudizio che è seguito a tale ordinanza, il Tribunale ha poi disposto una CTU contabile al fine di verificare l'andamento del conto bancario n. 988224/5 intestato a a partire Parte_2 dal 29.11.2016, con tutti i conseguenti accertamenti.
Espletato tale incombente e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
-- Con sentenza DEFINITIVA n. 813/2023 il Tribunale di Como ha così statuito:
1) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione della somma di € 2.380,00, proposta dall'attore nei confronti di e;
CP_1 Controparte_2
2) Condanna alla restituzione in favore di quale erede di CP_1 Parte_1 Parte_2
della somma di € 10.150,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale
[...] al pagamento effettivo;
3) Compensa le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate come da separato decreto>.
.---
Avverso le due dette sentenze -e cioè la sentenza non definitiva n. 998/2021 e la sentenza definitiva n. 813/2023- ha proposto appello, iscritto al n. R.G. 272/2024 cui, come Parte_1 già detto, è stato riunito l'appello successivamente proposto da avverso la sentenza CP_1 definitiva n. 813/2023.
--- Di seguito, verranno sintetizzate le questioni sollevate da avverso la sentenza NON Pt_1 definitiva, cui la presente sentenza è circoscritta.
1)(La procura a vendere conferita a il 4.8.06). Per_1 L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel dichiarare la sua domanda di accertamento Pt_1 della nullità della detta procura (conferita a prima del contratto di compravendita e poi in esso richiamata) Per_1 alla stregua di una mutatio libelli> inammissibile, in quanto tardivamente proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.
Secondo l'appellante la detta domanda costituiva e costituisce invece una mera emendatio Pt_1 libelli, ammissibile perché funzionalmente connessa al contratto di compravendita in cui è stata richiamata e dunque rientrante nel medesimo contesto sostanziale e che, come tale, era proponibile anche con la prima memoria ex art. 183 cpc: sia per ragioni di economia processuale, sia avuto riguardo all'interesse in concreto da lui perseguito in giudizio, sia in omaggio ai principi enunciati da Cass. SU n. 22404/2018 il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la domanda di nullità della detta procura ammissibile in rito e pronunciarsi nel merito.
-- 2) (la domanda di nullità del contratto di compravendita del 20.10.2006) L'appellante deduce che il Tribunale ha, altresì, errato nel rigettare: Pt_1
pagina 8 di 19 2a)la domanda di nullità della procura, fondata -in merito- su parte delle ragioni poi poste a sostegno della domanda di nullità del contratto di compravendita: in tal modo, peraltro, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità della procura a vendere conferita al avrebbe travolto -a Per_1 cascata- il contratto di compravendita del 20.10.2006,
2b)la domanda di nullità del contratto di compravendita per mancanza di causa: il Tribunale ha ritenuto che la prova (o meno) dell'avvenuto pagamento del prezzo riguardava solo le “modalità di esecuzione del contratto” e non la causa di esso, quando invece, a dire di esso difettava proprio Pt_1 l'equivalenza delle prestazioni o la ragione giustificativa della prestazione prevista, che di per sé configura l'assoluta mancanza di causa e, per l'effetto, la sua nullità,
2c)la domanda di nullità del contratto di compravendita per violazione dell' art. 643 cp, quando invece, a dire di esso il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione sanitaria da lui Pt_1 prodotta e ampiamente richiamata in atto d'appello, attestante lo stato di incapacità psico-fisica di sin dal 2003 e poi accertata in modo conclamato dall'inizio del 2007 persino dallo Parte_2 stesso con la certificazione da lui proveniente e firmata, quale medico, l' 1.2.2007: stato di Per_1 incapacità a fronte del quale la condotta di approfittamento di , di cui il Tribunale ha Per_1 censurato l'omessa prova, risultava invece provata in re ipsa, avendo interagito con un Per_1 soggetto ( ) all'evidenza incapace di formare un consenso consapevole a compiere Parte_2 qualsiasi negozio dispositivo, oltre che estremamente fragile per età, cultura e deficit psico-fisici. Né rileva, secondo l'appellante che egli non abbia dato la prova della (contestuale) incapacità Pt_1 di che, insieme a , aveva conferito la procura a e ne era stato Parte_4 Pt_2 Per_1 rappresentato nel contratto di compravendita del 26.10.2006: a suo dire, infatti, l'incapacità anche di uno solo dei soggetti rappresentati era sufficiente a determinare la nullità dell'intero contratto.
-- 3) (la trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto agli eredi del mandatario premorto alla Per_1 mandante Parte_2 L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nell'escludere la trasmissibilità iure successionis Pt_1 dell'obbligo di rendiconto, variamente declinato, alle eredi del mandatario, quando invece l'obbligo di rendiconto è una obbligazione accessoria al mandato NON caratterizzata dall'intuitus personae, in quanto avente carattere meramente matematico/contabile e, come tale, è pienamente trasmissibile agli eredi del mandatario secondo le regole generali di diritto successorio:
“..se è vero, infatti, che l'estinzione del mandato si giustifica per il fatto che il compimento dei relativi atti di gestione si incentra essenzialmente sull'intuitus personae (e riguarda, come detto, il futuro), è altrettanto vero che l'obbligo di rendiconto ha ad oggetto atti già compiuti, come tali riguardanti il passato ed ormai spogli di ogni profilo di personalità: con la conseguenza che, in relazione a tale obbligo, non potrebbero che valere le regole generali di diritto successorio”.
E ancora: <..il rendimento del conto richiede certamente conoscenza della gestione, ma tale conoscenza (pur dovendo ammettersi che un rendiconto esatto e maggiormente rispondente alle realtà delle cose non possa che provenire ed essere fatto dal mandatario, essendo soltanto costui a conoscenza di tutti gli elementi, non scritti, che possono integrare e spiegare la situazione contabile) non ha carattere solo personale e non è esclusiva del gestore, potendo ricavarsi anche dalla documentazione, da eventuali registri, da ricevute, fatture, pezze d'appoggio ed altro.. la giustificazione contabile di una gestione, che è fatto matematico, come tale è trasmissibile agli eredi, e non la motivazione sottesa alle scelte gestorie operate, che è legata all'intuitus personae e pacificamente cessa con il venir meno del mandato>. pagina 9 di 19
4) (profondità temporale dell'obbligo di rendiconto) L'appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente limitato l'obbligo di rendiconto al solo Pt_1 periodo formalmente gestito da (id est, a partire dalla data della delega conferita da CP_1 a -29.11.2016- sino alla morte di (2019), quando invece, a dire di esso Parte_2 CP_1 Pt_2
l'obbligo di rendicontazione deve comprendere l'attività del mandatario nella sua totalità, Pt_1 perché solo una valutazione globale dell'incarico gestorio (a decorrere dal primo atto compiuto, sino all'ultimo) consente di conoscere perfettamente le circostanze relative all'esecuzione del mandato.
5) (domanda di restituzione) Sempre avverso la sentenza NON definitiva l'appellante propone il quinto motivo, per avere Pt_1 il Tribunale rigettato la sua domanda di restituzione della somma di e. 2.380,00. Sul punto, osserva questa Corte che la detta domanda NON risulta inserita nelle conclusioni precisate il 24.9.2021, cioè prima della sentenza non definitiva n. 998/2021 emessa in data 6.10.2021, ed è stata oggetto del gravame proposto avverso la sentenza definitiva che non è oggetto della presente decisione).
-- Soltanto per maggior chiarezza espositiva la Corte osserva, altresì, quanto segue:
-avverso la sentenza definitiva n. 813/2023- l'appellante propone il sesto motivo (sulla NON Pt_1 accolta domanda di restituzione, in suo favore, della somma di e. 2.380,00, di cui si legge a pag. 6 della sentenza definitiva) e, in via subordinata, il settimo motivo, con il quale l'appellante deduce Pt_1 che il Tribunale ha erroneamente escluso dall'obbligo di rendiconto il periodo compreso fra il 23.8.2016 e il 29.11.2016 e cioè tra la data della morte di e la data di conferimento della Per_1 nuova delega alla di lui moglie (il detto motivo appare coincidere, infatti, con il quarto CP_1 motivo di appello principale svolto da avverso la sentenza non definitiva), Pt_1
-avuto riguardo ad entrambe le sentenze impugnate, l'appellante contesta il mancato Pt_1 apprezzamento, da parte del Tribunale, dell'inidoneità probatoria delle allegazioni delle convenute, a suo dire inutilizzabili ai fini difensivi,
-l'appellante contesta, altresì, in ordine alla liquidazione delle spese, l'omessa considerazione, Pt_1 da parte del Tribunale <.. della maggiorazione spettante alla parte che ha predisposto gli atti secondo i criteri redazionali aggiornati, con l'uso di link ipertestuali e indici dinamici, che facilitano la consultazione e la fruizione, favorendo navigabilità e ricerca testuale, così come previsto dall'art. 4, co. 1 bis DM 55/2014 e ss.mm. Chiede pertanto che, in caso di conferma delle statuizioni a favore di esso e di accoglimento dei Pt_1 motivi del suo appello, nella liquidazione delle spese si tenga conto della maggiorazione in questione>.
-- Costituitesi, e hanno chiesto alla Corte di dichiarare CP_1 Controparte_2 l'inammissibilità dei motivi d'appello svolti dall'appellante e, comunque, di rigettare l'appello
Pt_1 (anche per via dell'eccepita, intervenuta prescrizione di alcuni diritti fatti valere da , con
Pt_1 conferma delle sentenze nn. 998/2021 e 813/2023 (del Tribunale di Como) limitatamente ai capi impugnati da e con condanna di quest'ultimo ex artt. 91 e 96 c. 3 cpc.
Pt_1 Hanno dichiarato, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio su NUOVE domande, eccezioni (etc) da parte di
Pt_1
-- pagina 10 di 19 Avverso la già citata sentenza DEFINITIVA n. 813/2023 del Tribunale di Como, e in parziale riforma della stessa, ha a sua volta proposto appello, iscritto al NRG 377/2024. CP_1 Con tale appello, poi riunito all'appello principale di ha chiesto di riformare la sentenza Pt_1 CP_1 definitiva nella parte in cui l'ha condannata a restituire a (quale erede di e. Pt_1 Parte_2 10.150,00, perché infondata in fatto e in diritto;
per l'effetto, ha chiesto di condannare a Pt_1 restituirle, la detta somma, oltre agli interessi di mora al tasso legale;
con vittoria di spese.
Si è costituito che di tale appello ha chiesto la reiezione. Parte_1 Come già ricordato, tale appello -proposto da in proprio e iscritto al NRG 377/2024- è stato CP_1 riunito alla causa più antica, iniziata da avente NRG 272/2024. Pt_1
-- Nelle sue conclusioni definitive, riportate in epigrafe, così si è espressa: CP_1 2..chiede che l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto da
[...] avverso le sentenze n.998/2021 e n. 813/2023 del Tribunale di Como, pubblicate, rispettivamente il 06.10.2021 e Pt_1 l'11.07.2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 998/2021 e la sentenza 813/2023, quest'ultima relativamente e limitatamente ai capi impugnati dall'appellante, con conseguente condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese del presente giudizio oltre agli accessori di legge;
sempre nel merito: per le ragioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate, si chiede la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Parte_1 Parti appellate, e dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali CP_1 Controparte_2 nuove eccezioni, domande e conclusioni formulate da parte appellata . Parte_1
All'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.; è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
---
L'opinione della Corte
La Corte, ritenuto di poter immediatamente decidere talune questioni sollevate dall'appellante nella parte Pt_1 del suo appello relativa alla sentenza NON definitiva n. 998/2021 del Tribunale di Como -e di dover rimettere invece la causa in istruttoria per disporre un supplemento di CTU come da separata ordinanza in contestuale data, osserva quanto segue.
Come già anticipato, le questioni oggetto di impugnazione della sentenza NON definitiva possono essere così sintetizzate: 1) l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità della procura conferita il 4.8.2006 dai venditori fratelli al , domanda proposta con la prima memoria ex art. 183 Pt_2 Per_1 c. 6 cpc,
2) la nullità -dedotta sotto tre diversi profili- del contratto di compravendita stipulato il 20.10.2006 fra i venditori fratelli (rappresentati da ) e il medesimo , acquirente, Pt_2 Per_1 Per_1
3) l'obbligo di rendiconto a carico delle eredi del mandatario , così declinato: Per_1
3a) la trasmissibilità, alle eredi di , dell'obbligo di rendiconto posto a carico di Per_1
con la procura a contrarre anche con sé stesso conferitagli dai il 4.08.2006, in Per_1 Pt_2 ordine al corrispettivo che sarebbe stato indicato nel contratto di compravendita del 20.10.2006,
pagina 11 di 19 3b) la trasmissibilità, alle eredi di , dell'obbligo di rendiconto per il periodo in cui Per_1 questi ha gestito, su incarico di il conto corrente ad essa intestato, Parte_2
3c) in ogni caso, l'individuazione della profondità temporale del periodo soggetto a obbligo di rendiconto che, secondo l'appellante <..deve riguardare l'attività del mandatario nella Pt_1 sua totalità>, con la conseguenza che i) l'obbligo di rendiconto non avrebbe dovuto essere circoscritto al periodo di gestione della sola ii) avrebbe dovuto essere esteso all'intero CP_1 periodo di gestione operata in concorso e/o in successione dai coniugi e iii) Per_1 CP_1 del rendiconto, la Corte di Appello deve dunque ordinare l'integrazione.
1) L'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità della procura conferita il
4.8.2006 dai fratelli a , proposta con la prima memoria ex art. 183 c. Pt_2 Per_1
6 cpc dall'attore e a suo dire costituente mera
La censura non può essere accolta. Questa Corte di merito ritiene che, proprio con la giurisprudenza richiamata da si è precisato Pt_1 che, per valutare se la “domanda modificata” è ammissibile, quello che deve essere realmente accertato (v. Cass. SU 12310/2015, Cass. 22404/2018 e altre successive) è se tra la domanda inizialmente proposta e quella poi proposta con la prima memoria ex art. 183/6 cpc sussiste quel rapporto di connessione per "alternatività" od "incompatibilità", cui tale giurisprudenza fa espresso e ineludibile riferimento.
Nel caso in specie, a tale quesito DEVE essere data risposta negativa: “la domanda modificata” proposta con la prima memoria ex art. 183/6 cpc, id est quella di nullità della procura conferita a
(procura, si ricordi, posta a monte del contratto di compravendita e in esso trasfusa) NON Per_1 appare infatti né alternativa, né incompatibile con quella -inizialmente proposta- di nullità del contratto di compravendita, ma è anzi ad essa assolutamente complementare: con la conseguenza che avrebbe dovuto essere proposta già con l'atto di citazione. Non essendo questo avvenuto, la cd. “domanda modificata” è inammissibile.
2) La nullità del contratto di compravendita 20.10.2006 stipulato fra i fratelli Pt_2
(rappresentati da ) e personalmente. Per_1 Per_1
pagina 12 di 19 L'appellante deduce che il contratto di compravendita è nullo perché: Pt_1 2a) Venuto meno il presupposto imprescindibile della procura e rilevatane la nullità, non ha senso affrontare l'indagine sulla validità dell'atto di compravendita. Sul punto, il Tribunale ha omesso la valutazione delle prove offerte in ordine all'incapacità della signora , Pt_2
2b) pur se nel contratto di compravendita è stato dato atto del ricevimento, da parte dei venditori per come rappresentati, dell'assegno consegnato quale prezzo, manca la prova dell'effettivo incasso del detto prezzo, con la conseguenza che difetta <.. la prova della corretta modalità di esecuzione del contratto> (..), id est <..l'equivalenza delle prestazioni o della ragione giustificativa della prestazione prevista..> il che <..configura l'assoluta mancanza di causa e, per l'effetto, la sua nullità>, 2c)
ha commesso, in danno di il delitto di circonvenzione di incapace ex art. Per_1 Parte_2 643 cp, norma imperativa la cui violazione comporta la nullità del contratto: ed erra il Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata, da esso la condotta di approfittamento (che di tale Pt_1 delitto costituisce un presupposto fondamentale) posta in essere da in danno di Per_1 Parte_2
quando invece la configurabilità di tale condotta di approfittamento ben poteva essere tratta
[...] presuntivamente e in re ipsa dalla documentazione sanitaria da lui versata in atti, attestante lo stato di incapacità di sin dal 2003, poi accertato in modo conclamato dall'inizio del 2007 Parte_2 persino dallo stesso ( di professione medico) con certificazione a sua firma dell'1.2.2007. Per_1
Secondo l'appellante, dunque, è ampiamente dimostrato che ha interagito con un soggetto Per_1 ( completamente incapace di formare un consenso consapevole al compimento di Parte_2 qualsivoglia negozio dispositivo, oltre che estremamente fragile per età, cultura e deficit psico-fisici e, quindi, approfittandosene.
Né rileva che esso non abbia dato la prova della contestuale incapacità di che il Pt_1 Parte_4 4.8.2006, insieme alla sorella , aveva conferito la procura a e ne era stato Pt_2 Per_1 rappresentato nel contratto di compravendita del 26.10.2006: a detta dell'appellante l'incapacità Pt_1 di uno dei soggetti coinvolti è di per sé sufficiente a determinare la nullità integrale del contratto.
La censura non può essere accolta. 2a) Diversamente da quanto deduce l'appellante “il presupposto imprescindibile” del contratto di Pt_1 compravendita e cioè la procura conferita dai venditori a , per le ragioni già Pt_2 Per_1 esplicitate in questa motivazione, NON è venuto meno, quanto meno in rito;
in merito, si dirà nel prosieguo.
2b) Premesso che la causa del contratto è stata definita la <…funzione immediata e costante> del contratto, cioè quella immediatamente adempiuta da esso, che il negozio è idoneo da sé e ugualmente in tutti i casi a realizzare, id est la sua funzione economico-sociale, o anche lo scopo ultimo oggettivizzato nel contratto, di cui costituisce un elemento oggettivo e la cui mancanza originaria determina la nullità del contratto ex art. 1418 cc,
diversamente da quanto deduce l'appellante il fatto che il compratore non avrebbe Pt_1 Per_1 provato che i venditori abbiano effettivamente incassato il prezzo della vendita concerne NON Pt_2 pagina 13 di 19 la nullità del contratto, bensì la non corretta esecuzione di esso: in tal modo, secondo nota dottrina, configurandosi <.. il caso in cui la causa, pur esistendo originariamente, può poi non realizzarsi in conformità della volontà negoziale per circostanze sopravvenute, il che ..assume un particolare rilievo nei contratti a prestazioni corrispettive.. configurandosi l'inadempimento (..), che giustifica la risoluzione del contratto per la mancanza funzionale della causa>; ma NON la nullità di esso.
2c) L'appellante deduce che la nullità del contratto di compravendita consegue, in ogni caso, alla Pt_1 violazione, da parte di , dell'art. 643 cp e che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, Per_1 esso ha dato prova non solo dello stato di grave decadenza psichica in cui versava Pt_1 Parte_2
ma anche della condotta di approfittamento, in danno di quest'ultima, da parte di :
[...] Per_1 prova che il Tribunale ha ammesso può essere tratta -anche in via indiziaria e indiretta- <.. quando la persona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione o di autodeterminazione ….potendo l'induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento od attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che essa in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente>.
L'appellante afferma che la condotta di approfittamento di cui si discute ben poteva e doveva essere tratta dall'ampia documentazione medica sullo stato psico-fisico e neurolologico gravemente compromesso di dal 2003 in avanti e, in modo eclatante, DOPO il 2007, anche Parte_2 attraverso una certificazione medica redatta da , di professione medico, ad inizio 2007, con la Per_1 quale lo stesso aveva dichiarato grave il decadimento cognitivo di Per_1 Parte_2
Tanto riassunto, questa Corte, pur ritenendo condivisibile l'inquadramento della fattispecie giuridica effettuata dal Tribunale, non ne condivide però la successiva affermazione e cioè che l'attore Pt_1 non abbia fornito nessuna prova, né alcun elemento presuntivo, della condotta di approfittamento in danno di da parte di . Pt_2 Per_1
E' infatti presente in atti un'ampia documentazione sullo stato di incapacità psico-fisico di Parte_2 dal 2003 in avanti, ritualmente prodotta, fedelmente riportata e commentata in atto d'appello
[...] da che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione per valutarla. Pt_1
Ciò detto,tale documentazione -v. docc. da 21 a 27 del fascicolo di primo grado dell'allora attore per come Pt_1 poi sintetizzata alle pp. 9,10,11 dell'atto di appello- non appare però sufficiente a dimostrare che, nel momento in cui (4.8.2006) conferì la procura a a stipulare il contratto di compravendita, Per_1 Parte_2 fosse già affetta da un decadimento cognitivo tale da privarla o privarla gravemente di quella
[...] capacità di discernimento, di volizione o di autodeterminazione cui il Tribunale ha fatto riferimento: e questo per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché -dalla detta documentazione- la degenerazione dello stato cognitivo di Pt_2 compare con chiarezza solo a partire dall'inizio del 2007: e né l'ipovedenza, o gli stati psichici più o meno depressivi, o le sindromi maniaco-depressive segnalati anche prima del 2006 possono assurgere a patologie tali da far ritenere già in allora (inizio agosto 2006) sussistente quel grave decadimento cognitivo che, come già detto, è stato certificato solo dal 2007 (anche dal ). Per_1
pagina 14 di 19 In secondo luogo, anche a voler ritenere che il decadimento cognitivo si manifesta progressivamente nel tempo ed era quindi presente anche nell'agosto 2006, appare dirimente, al fine di escludere (o di non ritenere sufficientemente provata) la condotta di approfittamento di in danno di Per_1 Parte_2 (non tanto, o non solo quanto dichiarato dal teste cugino di e abitante “ nello
[...] Parte_4 Parte_2 stesso cortile” che, sentito dal Tribunale il 27.4.2021, ha riferito di una capace di badare alle proprie Parte_2 necessità di sostentamento, in parte pagando personalmente i suoi fornitori, quanto meno per le sue basilari necessità di vita quotidiana e di chiedergli “di fare la spesa” quando non ne aveva la forza, sino al 2015), quanto piuttosto il fatto che il 4.8.2006 NON conferì la procura a da sola, ma unitamente al Parte_2 Per_1 fratello , di cui neppure l'attore ha segnalato patologie psichiche o altre Pt_4 Pt_1 significative, tali da comprometterne il discernimento o la soggezione al . Per_1
Se così è, deve ritenersi che ha conferito la procura a per l'atto di Parte_2 Per_1 compravendita unitamente e con l'assistenza del (perfettamente capace) fratello in ragione di Pt_4 interessi comuni ad entrambi (essendo gli immobili posti in vendita di proprietà comune): interessi comuni che, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che potesse ben valutare anche in Pt_4 relazione al soggetto scelto quale comune procuratore, peraltro con previsione espressa, a carico di questi, di un obbligo di rendiconto, estremamente cautelativo per entrambi i mandanti.
In ragione di quanto esposto, deve dunque ritenersi che non vi è prova sufficiente per l'accoglimento della censura in esame.
3) (il diritto al rendiconto da parte di quale erede di Pt_1 Parte_2
3a) Il diritto di quale erede di ad avere il rendiconto della gestione della somma Pt_1 Parte_2 di e. 400.000,00, da parte delle eredi di e ). Per_1 CP_1 Controparte_2
La censura non può essere accolta.
Ed invero, il diritto di (quale erede di al rendiconto sulle sorti del corrispettivo della Pt_1 Pt_2 compravendita del 20.10.2006 si è estinto per effetto dell'intervenuta prescrizione del diritto della sua dante causa tempestivamente eccepita da e , essendo -già Parte_2 CP_1 Controparte_2 all'epoca della citazione introduttiva di id est il 9.01.2020, ampiamente decorsi 10 anni Pt_1 dall'avvenuta conclusione dello specifico affare, cioè dall'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita del 20.10.2006.
La fonte -precisa e circoscritta- dell'obbligo di rendiconto posto a carico di in ordine al Per_1 corrispettivo che sarebbe poi stato indicato nel contratto 20.10.2006 esclude inoltre che tale (specifico) obbligo di rendiconto possa essere accomunato e costituire tutt'uno con quello sorto a seguito del diverso e successivo mandato a gestire il suo conto corrente, che la sola ha conferito a Parte_2
il (successivo) 2.11.2007. Persona_1
3b) Il diritto, da parte di sempre quale erede di di chiedere il rendiconto alle Pt_1 Parte_2 eredi del mandatario -deceduto il 23 agosto del 2016- per il periodo in cui il detto Per_1 mandatario ha gestito il conto di che gliene aveva dato delega a partire dal Parte_2 pagina 15 di 19
2.11.2007 sino al 23.8.2016 (morte di ) e quindi, in altri termini, la questione relativa alla Per_1 trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto agli eredi del mandatario in favore del mandante (o degli eredi di quest'ultimo).
L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nell'escludere la trasmissibilità -iure Pt_1 successionis- dell'obbligo di rendiconto alle eredi del mandatario , atteso che l'obbligo di Per_1 rendiconto è una obbligazione accessoria al mandato NON caratterizzata dall'intuitus personae in quanto avente carattere meramente matematico/contabile che, come tale, è trasmissibile agli eredi del mandatario secondo le regole generali del diritto successorio.
La censura è fondata. Richiamato quanto scritto al punto 3a) sull'intervenuta prescrizione del diritto della mandante ( e suoi eredi) al rendiconto in ordine alla somma di e. 400.000,00 quale corrispettivo indicato nel contratto 20.10.2006 e precisato, altresì, che il diritto al rendiconto sulla gestione del conto corrente di Parte_2 effettuata da non si è invece prescritto per essere deceduto nel 2016 e che dunque Per_1 Per_1 occorre esaminare il motivo d'appello relativo alla trasmissibilità agli eredi del mandatario dell'obbligo di rendiconto, si osserva quanto segue.
-Per quanto riguarda la trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto dal mandatario alle sue eredi ( e CP_1
), la tesi -fatta propria dal Tribunale- della intrasmissibilità di tale obbligo in Controparte_2 quanto incompatibile con l' (id est con il rapporto squisitamente fiduciario caratterizzante l'istituto del mandato) NON E' convincente per le ragioni esplicitate dalla chiara, e qui condivisa, giurisprudenza che segue:
< L'estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall'art. 1722 n. 4 c.c., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713 primo comma, si collocano su piani diversi e non confondibili, talché l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante
,in favore dei suoi eredi, in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa. Se, invero, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi del mandato avente ad oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, pure contemplata dal citato art. 1722 n. 4, e che qui non viene, peraltro, in considerazione) si giustifica per il carattere di esso, basato sull'intuitus personae, e riguarda, il futuro, l'obbligo di rendiconto, avendo ad oggetto atti già compiuti, e come tali ormai spogli di ogni profilo di personalità, riguarda invece il passato e per esso valgono le regole generali di diritto successorio. (..) Deve, pertanto, confermarsi l'indirizzo in tal senso già espresso da questa Corte Suprema con sentenze del 6.6.1980 n. 3672 e 30.8.1994 n. 7592 ; Cass. n 8801 del 1998; Cass. n. 9262 del 2003>.
A tale risalente, ma non modificata giurisprudenza, questa Corte ritiene di adeguarsi, non solo per la logicità delle argomentazioni svolte, che nell'obbligo di rendiconto individuano un'operazione sostanzialmente matematico-contabile, priva di ogni connotazione personale e diretta al riesame di elementi ormai statici tratti dal passato: ma anche -e non certo da ultimo- perché conforme ai principi generali in tema di successione per causa di morte.
pagina 16 di 19 Ne consegue l'affermazione della piena trasmissibilità alle eredi di ( e Persona_1 CP_1
dell'obbligo di rendiconto gravante sul de cuius dal Controparte_2 Persona_1 2.11.2007 (data di conferimento dell'incarico da parte di sino al 23.8.2016 (data Parte_2 della morte del ). Per_1
3 c) La profondità dell'obbligo di rendiconto, da estendersi, secondo l'appellante a tutto il periodo Pt_1 di mandato, nella sua totalità, con “..necessità di valutare l'intera gestione in continuità temporale tra quanto svolto dal dott. prima e da dopo…”.(quarto motivo d'appello avverso Per_1 CP_1 la sentenza NON definitiva).
Giova in proposito rilevare che il predetto QUARTO motivo, svolto alle pagg. 19 e ss. dell'atto d'appello avverso la sentenza 998/2021, NON definitiva,
presenta una stretta comunanza con il SETTIMO motivo d'appello, svolto alle pagg. 21 e 22, avverso la sentenza definitiva n. 813/2023, con il quale ha formalmente contestato l'esclusione di dall'obbligo di Pt_1 CP_1 rendiconto per il periodo compreso fra la morte di (23.8.2016) e la formale attribuzione a Per_1 di nuova delega (dal 29.11.2016) ad operare sul conto corrente intestato a CP_1 Parte_2
Considerato, tuttavia, che già con la sentenza NON definitiva il Tribunale ha fatto decorrere l'obbligo di rendiconto di a partire dal 29.11.2016 (in tal modo escludendo il periodo dal 23.8.2016 sino CP_1 al 29.11.2016) e considerato, altresì, che il detto, settimo motivo d'appello è stato proposto in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza non definitiva del Tribunale (v. pag. 23 dell'atto di appello, in alto), questa Corte ritiene di potersi già pronunciare sul QUARTO motivo d'appello e, quindi, sull'estensione dell'obbligo di rendiconto di e e quali CP_1 Controparte_2 eredi di , anche al periodo compreso fra il 23.8.2016 e il 29.11.2016. Per_1
Il predetto, quarto motivo (e la sottesa censura) va accolto, per un duplice ordine di considerazioni. 1) ha delegato ad agire sul suo conto corrente il 2.11.2007, ha revocato la delega a Pt_2 Per_1
(pur se deceduto il 23.8.2016) il 29.11.2016 e lo stesso 29.11.2016 ha delegato ad Per_1 CP_1 agire sul detto conto, così dimostrando la sua chiara volontà di delegare alla gestione del conto CP_1 senza soluzione di continuità rispetto alla precedente gestione affidata a (v. doc. 17 fasc. Per_1
, Pt_1
2) nella sua comparsa di costituzione in primo grado la stessa non si è limitata a riportare i dati CP_1 relativi alla gestione del conto di a partire dal 29.11.2016, ma ha iniziato dal 4° Parte_2 trimestre del 2009 (quando il mandatario di era, dal 2007, ) sino al 2° Parte_2 Per_1 trimestre del 2019, e dunque ancora una volta senza soluzione di continuità.
Ciò detto, considerata la trasmissibilità dell'obbligo di rendiconto alle eredi di per il periodo Per_1 2.11.2007- 29.11.2016 e considerato che, nella loro comparsa di riposta introduttiva del primo grado, e hanno di fatto già provveduto a rendicontare tale gestione, sia pure CP_1 Controparte_2 dal 2009 (avendo dichiarato di non avere reperito alcuna documentazione per il detto periodo 2007- 2009) in avanti, si ritiene opportuno disporre, sul periodo fra il 2.11.2007 e il 29.11.2016, non valutato pagina 17 di 19 da alcun esperto contabile, un supplemento di consulenza tecnica, come da separata ordinanza in contestuale data.
-- Alla luce di quanto sin ora affermato,
-fermo restando che la valutazione sull' “inidoneità probatoria delle allegazioni delle convenute” oggetto di appello per entrambe le sentenze, potrà essere meglio effettuata dopo il supplemento di CTU,
-ritenuto che la parziale soccombenza di in base alla presente decisione Controparte_2 impone, come chiesto dall'appellante una diversa regolazione delle spese processuali rispetto a Pt_1 quella effettuata nella sentenza non definitiva,
-ricordato che il periodo oggetto della gestione iniziata da il 29.11.2016 è già stato oggetto di CP_1 CTU e della sentenza definitiva (che NON è oggetto della presente decisione).
questa Corte, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 998/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di Parte_1 quest'ultima,
dichiara trasmissibile a e -in qualità di eredi del mandatario CP_1 Controparte_2 l'obbligo di rendiconto relativo alla gestione del conto corrente bancario n. Persona_1 988224/5, acceso presso la ed intestato a dal momento in cui CP_5 Parte_2 quest'ultima ha conferito l'incarico gestorio ad e cioè dal 2.11.2007, sino al Persona_1 29.11.2016, quando lo conferì alla sola CP_1
conferma nel resto l'appellata sentenza NON definitiva, ad eccezione di quanto si dirà sulle spese,
spese fra le parti, tutte al definitivo,
dispone nel resto come da separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, non definitivamente pronunciando, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva Parte_1 n. 998/2021 del Tribunale di Como, per l'effetto, in parziale riforma di quest'ultima,
-dichiara trasmissibile a e -in qualità di eredi del mandatario CP_1 Controparte_2 l'obbligo di rendiconto gravante su quest'ultimo, in ordine alla gestione del conto Persona_1 corrente bancario n. 988224/5 presso intestato a dal 2.11.2007 sino CP_5 Parte_2 al 29.11.2016,
-conferma nel resto l'appellata sentenza NON definitiva, ad eccezione di quanto si dirà di seguito sulle spese processuali,
-spese fra le parti, tutte al definitivo,
-dispone nel resto come da separata ordinanza in contestuale data. Così deciso a Milano, in camera di consiglio, il 16 aprile 2025.
pagina 18 di 19 Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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