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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10181 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VICARI DONATELLA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO ROBERTO
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità- rendita vitalizia o equivalente CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, il ricorrente, premesso di essere dipendente di ATAC s.p.a. dal 2010 con mansioni di autista addetto alla guida di vetture adibite al trasporto di persone su linee urbane ed extraurbane, descritte le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa, specificato che dette mansioni determinano la costante assunzione di posture incongrue, la sottoposizione a continue sollecitazioni e sobbalzi che cagionano contraccolpi e microtraumi a carico della colonna vertebrale nonché l'impegno continuo degli arti superiori, ha dedotto di essere affetto da “spondilodiscopatie del tratto lombare”. Assumendo la natura professionale della patologia e precisato di aver inoltrato apposita denuncia di malattia professionale, tuttavia rigettata dall' con provvedimento CP_1 del 18.07.2023, inutilmente esperito altresì il ricorso in opposizione, ha chiesto in questa
1 sede il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta e la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo connesso a tale menomazione. CP_1
Costituitosi in giudizio, l ha resistito all'avversa domanda contestando la CP_2
natura professionale della patologia e, pertanto, la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia lamentata e la causa di lavoro.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare l'effettività delle prospettazioni attoree con riferimento all'attività lavorativa svolta dal ricorrente. I testi escussi hanno infatti confermato che: il sig. è stato addetto per più di 20 anni alla guida di Pt_1
autobus (avendo solo di recente cambiato mansioni); che il turno lavorativo è di circa 6 ore e 40 minuti con brevissime pause;
che i mezzi impiegati sono molto vecchi, rumorosi e non correttamente manutenuti;
che i sedili degli stessi non hanno ammortizzatori;
che le sospensioni, spesso usurate, non vengono sostituite e che molti colleghi adibiti alle medesime mansioni svolte dal ricorrente hanno sviluppato problemi di protrusione discale e/o lombo sacrale.
Ciò posto, l'espletata consulenza – da intendersi integralmente trascritta – ha consentito di accertare che la patologia da cui risulta affetto il ricorrente si pone in rapporto di causalità con l'attività di autista svolta dal ricorrente che lo ha esposto in via non occasionale e continuativa a forti vibrazioni, al mantenimento prolungato di posture incongrue, a traumi a carico della colonna vertebrale cagionati dalla non corretta manutenzione dei mezzi nonché dall'irregolarità del manto stradale.
Quanto poi alla valutazione danno cagionato, il CTU che il ricorrente, valutata la voce n. 213 della “Tabella menomazioni – Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” – che prevede una percentuale di invalidità fino al 12%, ha valutato che il danno in concreto patito dal ricorrente è pari al 7%, giuste le tabelle di cui all'art. 13 D.lgs. n. 38/2000.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorretti da congrua e corretta motivazione nonché immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, a percepire l'indennizzo nella misura del 7%, oltre interessi dalla domanda al saldo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000), nonché delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, si pongono definitivamente in capo all' CP_1
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale (spondilodiscopatia del tratto lombosacrale) che determina una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 7%;
2. condanna la parte resistente alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 38/2000 con decorrenza dalla denuncia di malattia professionale, oltre interessi legali;
3. condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 in € 2.700,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza medico-legale liquidate CP_2 come da separato decreto, in atti.
Si comunichi
Roma 29.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con l'UPP Dott.ssa Claudia Candi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10181 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VICARI DONATELLA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO ROBERTO
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità- rendita vitalizia o equivalente CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, il ricorrente, premesso di essere dipendente di ATAC s.p.a. dal 2010 con mansioni di autista addetto alla guida di vetture adibite al trasporto di persone su linee urbane ed extraurbane, descritte le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa, specificato che dette mansioni determinano la costante assunzione di posture incongrue, la sottoposizione a continue sollecitazioni e sobbalzi che cagionano contraccolpi e microtraumi a carico della colonna vertebrale nonché l'impegno continuo degli arti superiori, ha dedotto di essere affetto da “spondilodiscopatie del tratto lombare”. Assumendo la natura professionale della patologia e precisato di aver inoltrato apposita denuncia di malattia professionale, tuttavia rigettata dall' con provvedimento CP_1 del 18.07.2023, inutilmente esperito altresì il ricorso in opposizione, ha chiesto in questa
1 sede il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta e la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo connesso a tale menomazione. CP_1
Costituitosi in giudizio, l ha resistito all'avversa domanda contestando la CP_2
natura professionale della patologia e, pertanto, la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia lamentata e la causa di lavoro.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare l'effettività delle prospettazioni attoree con riferimento all'attività lavorativa svolta dal ricorrente. I testi escussi hanno infatti confermato che: il sig. è stato addetto per più di 20 anni alla guida di Pt_1
autobus (avendo solo di recente cambiato mansioni); che il turno lavorativo è di circa 6 ore e 40 minuti con brevissime pause;
che i mezzi impiegati sono molto vecchi, rumorosi e non correttamente manutenuti;
che i sedili degli stessi non hanno ammortizzatori;
che le sospensioni, spesso usurate, non vengono sostituite e che molti colleghi adibiti alle medesime mansioni svolte dal ricorrente hanno sviluppato problemi di protrusione discale e/o lombo sacrale.
Ciò posto, l'espletata consulenza – da intendersi integralmente trascritta – ha consentito di accertare che la patologia da cui risulta affetto il ricorrente si pone in rapporto di causalità con l'attività di autista svolta dal ricorrente che lo ha esposto in via non occasionale e continuativa a forti vibrazioni, al mantenimento prolungato di posture incongrue, a traumi a carico della colonna vertebrale cagionati dalla non corretta manutenzione dei mezzi nonché dall'irregolarità del manto stradale.
Quanto poi alla valutazione danno cagionato, il CTU che il ricorrente, valutata la voce n. 213 della “Tabella menomazioni – Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” – che prevede una percentuale di invalidità fino al 12%, ha valutato che il danno in concreto patito dal ricorrente è pari al 7%, giuste le tabelle di cui all'art. 13 D.lgs. n. 38/2000.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorretti da congrua e corretta motivazione nonché immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente, ai sensi del D.lgs. n. 38/2000, a percepire l'indennizzo nella misura del 7%, oltre interessi dalla domanda al saldo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000), nonché delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, si pongono definitivamente in capo all' CP_1
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale (spondilodiscopatia del tratto lombosacrale) che determina una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 7%;
2. condanna la parte resistente alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 38/2000 con decorrenza dalla denuncia di malattia professionale, oltre interessi legali;
3. condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 in € 2.700,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza medico-legale liquidate CP_2 come da separato decreto, in atti.
Si comunichi
Roma 29.10.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con l'UPP Dott.ssa Claudia Candi
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