Sentenza 16 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2022
N. 01994/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Euroscavi 2000 S.r.l. Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Caggiula e Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Ascesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
- del provvedimento dirigenziale n. 74 del 28.11.2018, notificato il 29.11.2018, con cui la Provincia di Brindisi ha diffidato la società “a dare adempimento alle prescrizioni di cui al provvedimento n. 133 del 14.12.2016 mediante la rimozione di tutti i cumuli di rifiuti giacenti presso l’impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi così come sussistenti antecedentemente all’installazione dell’impianto per il recupero di rifiuti” ;
- di ogni altro atto presupposto o consequenziale, al primo connesso, ove lesivo degli interessi della odierna ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euroscavi 2000 S.r.l. il 12/4/2022:
- della nota prot. “ P_BR - 0003893 – Uscita - 07/02/2022 – 13.05 ” , ricevuta dalla ricorrente in data 08.02.2022, con la quale la Provincia di Brindisi chiedeva al Sig. Angelo Miccoli, nelle sue precisate qualità, di comparire presso gli Uffici di P.L. della Provincia di Brindisi il 16.02.2022, in relazione al provvedimento dirigenziale di diffida del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi n. 74 del 28.11.2018 - già oggetto di impugnazione nel presente giudizio -, altresì chiedendo di esibire, in sede di convocazione, i formulari attestanti lo smaltimento dei cumuli di rifiuti non autorizzati, giacenti presso l’impianto di Euroscavi2000 S.r.l., nonché le risultanze dell’indagine ambientale preliminare di ARPA ex art. 242 D. Lgs. n. 152/2006 ed una nota di trasmissione delle risultanze analitiche al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi;
- di ogni altro atto allo stesso connesso, presupposto o consequenziale, ancorché allo stato di estremi sconosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi il precedente provvedimento dirigenziale n. 74 del 28.11.2018, notificato il 29.11.2018, già nel presente giudizio gravato, con cui la Provincia di Brindisi ha diffidato la società “a dare adempimento alle prescrizioni di cui al provvedimento n. 133 del 14.12.2016 mediante la rimozione di tutti i cumuli di rifiuti giacenti presso l’impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi così come sussistenti antecedentemente all’installazione dell’impianto per il recupero di rifiuti” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to S. De Giorgi, in sostituzione degli avv.ti A. Caggiula e E. Sticchi Damiani, per la società ricorrente, avv.to T. Ascesi per la Provincia di Brindisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 28.1.2019 e depositato il successivo 5.2.2019, la società unipersonale Euroscavi 2000 ha impugnato l’atto, in epigrafe indicato, con cui è stata diffidata dalla Provincia di Brindisi “a dare adempimento alle prescrizioni di cui al provvedimento n. 133 del 14.12.2016 mediante la rimozione di tutti i cumuli di rifiuti giacenti presso l’impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi così come sussistenti antecedentemente all’installazione dell’impianto per il recupero di rifiuti” .
Con unico motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che l’atto gravato ripete la propria illegittimità nei medesimi vizi che affliggono i precedenti provvedimenti della P.A. – già impugnati in altri giudizi amministrativi – ed in particolare la determina dirigenziale n. 133/2016, per l’erroneo presupposto che vi sia una interferenza tra l’area di stoccaggio dei cumuli di rifiuti di cui è ordinata la rimozione e l’area interessata dall’impianto di trattamento.
In particolare, la difesa attorea stigmatizza la circostanza che la P.A. abbia disposto la rimozione dei cumuli di rifiuti de quibus , senza avere svolto alcun accertamento supplementare in ordine alla loro possibile interferenza con l’area dedicata al trattamento degli inerti e senza motivare, quindi, in ordine alla proporzionalità e alla idoneità della misura adottata.
2.- Si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi, instando per la inammissibilità e l’infondatezza della domanda attorea, con vittoria di spese.
3.- Con successivi motivi aggiunti, la difesa attorea ha impugnato per illegittimità derivata la nota prot. n. 0003893 del 7.2.2022, con la quale la Provincia di Brindisi ha convocato il legale rappresentante di Euroscavi S.r.l. presso gli uffici provinciali, invitandolo ad esibire, in tale sede, i formulari attestanti lo smaltimento dei cumuli di rifiuti non autorizzati, giacenti presso l’impianto de quo , nonché le risultanze dell’indagine ambientale preliminare di ARPA ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 ed una nota di trasmissione delle risultanze analitiche al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.
4.- Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 30 novembre 2022 la causa è stata riservata in decisione.
5.- In limine, deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla Provincia di Brindisi, in ordine all’originaria e/o sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 100 c.p.c.
L’eccezione è fondata.
L’atto impugnato con il libello introduttivo del giudizio si appalesa quale atto meramente esecutivo della determina dirigenziale n. 133/2016, con cui la P.A. ha disposto la prescrizione della rimozione dei cumuli di rifiuti per cui vi è causa.
È quest’ultimo provvedimento ad essere propriamente lesivo dell’interesse per cui agisce la ricorrente, la quale non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’azione impugnatoria qui proposta, trattandosi, per l’appunto, di atto puramente esecutivo, privo di natura provvedimentale autonoma.
Nella fattispecie odierna si ricade, dunque, nella situazione di un atto successivo che ha carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto, ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente (cfr. Cons. Stato, IV, 14 gennaio 2013, n. 157), senza che vi sia possibilità di “compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi” (cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2012, n. 2530; Cons. Stato, VI, 29 aprile 2013, n. 2342).
La carenza di interesse alla impugnativa proposta risulta ancor più palpabile a seguito del rigetto – sancito con sentenza di questo Tribunale n. 610 del 10.4.2018, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 2304 del 9.4.2019 – del ricorso intentato dalla società Euroscavi avverso il predetto provvedimento dirigenziale n. 133/2016.
Del resto, è la stessa ricorrente a riconoscere che l’atto provinciale odiernamente gravato “si pone in esecuzione” della citata determina, reiterando gli stessi motivi di censura rigettati con il prefato dictum giudiziale, divenuto cosa giudicata.
Il ricorso principale si appalesa dunque improcedibile.
6.- Si deve passare, a questo punto, a delibare il ricorso per motivi aggiunti, proposto dalla ricorrente avverso la sopraggiunta nota provinciale di convocazione per la verifica di adempimento della prescrizione relativa allo smaltimento dei cumuli di rifiuti non autorizzati, giacenti presso l’impianto di che trattasi, oltreché per l’acquisizione delle risultanze delle indagini ambientali di ARPA Puglia e della connessa comunicazione al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.
Reputa il Collegio che, come da avviso a verbale dato alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso per motivi aggiunti sia inammissibile, trattandosi dell’impugnazione di un atto endoprocedimentale, anch’esso primo di qualsivoglia autonoma efficacia lesiva per la ricorrente.
7.- Per le ragioni suesposte, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Provincia di Brindisi, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO