Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7217/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv. Enzo Gaspare Lamuraglia); Parte_1
e
(avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 9.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi il 29.09.2022)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dei postumi scaturiti dall'infortunio occorso alla parte ricorrente- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha confermato la valutazione del 7% di danno biologico, intervenuta nelle more del presente giudizio, a seguito dell'opposizione in via amministrativa di parte ricorrente. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Compensa le spese processuali tra le parti mentre le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- vengono poste definitivamente a carico dell' (in CP_1 presenza dell'autodichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
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Bari, 9.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Luigia Lambriola)
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