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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2509/2023 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elisabetta Calabria del foro di Grosseto e dall'avv. Christine Tortoli del foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Grosseto, via O. Fallaci n. 7, come da procura in atti;
parte ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Enrico de Martino e dall'avv. Rossella De Franco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Siena, viale Vittorio Veneto n. 41, come da procura in atti;
parte resistente
Pag. 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (comunicazione in data
11.12.2023).
Conclusioni delle parti: come da conclusioni congiunte depositate in data 14.4.2025 e confermate all'udienza del 16.4.2025:
Per_
“1) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3) Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda educazione, istruzione, formazione, salute e sport saranno prese dai genitori, anche secondo le aspirazioni della figlia.
4) Le decisioni relative alla ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui si trova la figlia.
Per_ 5) Al fine di permettere ad di recuperare in modo graduale il rapporto con il padre, la stessa potrà a vedere quest'ultimo quando vorrà.
6) Viene, in ogni caso, indicato un calendario relativo alla frequentazione padre-figlia secondo lo schema di seguito specificato che sarà valevole tra le parti gradualmente e comunque quantomeno dalla fine della scuola ovvero dal luglio 2025:
a) i genitori si alterneranno con la figlia, di settimana in settimana, e i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, saranno i seguenti:
- 1^ settimana: Lun.-babbo-Mart.- - mamma -Giov.- mamma -Ven.- .- babbo fino Email_1 Email_2 all'ingresso a scuola e successivamente rientro a casa della mamma-Dom.- mamma;
- 2^ settimana: -Lun.-mamma-Mart. -babbo-Merc.- babbo – Giov. babbo -Ven.-mamma- mamma fino Pt_2 all'ingresso a scuola e successivamente cena e pernottamento dal babbo- Dom.- babbo.
E così si ripete a seguire durante il mese, in modo da assicurare in via graduale una frequentazione il più possibile paritaria tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Nei giorni indicati di frequentazione presso ciascun genitore è previsto anche il pernottamento. Durante il periodo scolastico la permanenza con l'uno o l'altro genitore inizierà dall'uscita di scuola, mentre nel periodo non scolastico o nei giorni in cui la scuola è chiusa dalla mattina.
Per_ b) Durante le festività natalizie trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno dei genitori e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni Per quanto riguarda le festività Pasquali la
Pag. 2 di 7 figlia trascorrerà, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia.
c) Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia, quattro settimane, anche non consecutive, con obbligo di comunicare il relativo periodo all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno e comunque tempestivamente una volta saputo/deciso il periodo di vacanza al fine di evitare sovrapposizioni. I genitori comunicheranno il luogo ove ciascuno di loro intenda recarsi con la figlia.
Per_ d) Durante il periodo estivo e quando si trasferirà presso la casa di di Grosseto, la frequentazione Per_2
Per_ infrasettimanale con il padre sarà sospesa e sarà sostituita dal periodo di vacanza che trascorrerà con il padre.
Per_ 7) Al fine di favorire la gestione e la frequentazione di con entrambi i genitori, questi si impegnano a comunicarsi per scritto i rispettivi turni lavorativi non appena saranno disponibili.
Per_ 8) Considerata l'età di e i rapporti tra le parti, si fanno salvi eventuali e diversi accordi tra le parti, nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia.
Per_ 9) Il Sig. verserà, a titolo di mantenimento di la somma di € 500,00 mensili, da versare alla CP_1 madre entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi come per legge secondo gli indici ISTAT.
10) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate e disciplinate dal corrente protocollo del Tribunale di Siena, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le spese straordinarie verranno corrisposte unitamente all'assegno mensile del mese successivo o rimborsate con separato bonifico, secondo le modalità previste dal richiamato protocollo.
11) I genitori prestano sin da ora il consenso affinché la figlia svolga e/o continui un percorso psicoterapeutico e ove richiesto a partecipare al detto percorso.
12) I genitori si obbligano a prestare il reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità.
13) I genitori si impegnano a collaborare, a rispettarsi reciprocamente ed a non usare un linguaggio denigratorio
l'uno nei confronti dell'altro sia in presenza che in assenza della figlia.
Con compensazione delle spese di lite.”.
Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone in data 13.5.2024
Pag. 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023 ha chiesto disciplinarsi Parte_1
l'affidamento, il diritto di visita e il contributo al mantenimento a carico del padre della figlia minore esponendo che: e sono Persona_3 Parte_1 Controparte_1
Per_ stati legati da una relazione sentimentale iniziata nel settembre 2007, da cui è nata la figlia
(Siena, 29.10.2008); la relazione sentimentale si è interrotta verso l'inizio del 2013; entrambe le parti svolgono la professione di medico presso la Asl Toscana Sud-Est e il è attualmente CP_1 coniugato con e ha una figlia maggiorenne avuta da precedente relazione;
dalla Persona_4
Per_ fine della relazione il ha frequentato la figlia soltanto saltuariamente e non ha mai CP_1 provveduto a versare alla madre alcuna forma di mantenimento;
la minore ha presentato negli ultimi anni diverse problematiche, anche a livello psicologico, e il ha sempre rifiutato di CP_1 dare il consenso per sottoporre la minore a un percorso psicoterapeutico;
nell'ultimo periodo il rapporto padre-figlia è ulteriormente peggiorato e in data 27.10.2023 la minore ha riferito di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dal padre, episodio dal quale è scaturito l'intervento delle forze dell'ordine ed è stata sporta denuncia-querela nei confronti del CP_1
Ha, pertanto, chiesto in via temporanea e urgente anche inaudita altera parte di prendere ogni opportuno provvedimento per la tutela della figlia minore e nel merito, in via principale, di disporre l'affidamento esclusivo e, in via subordinata, l'affidamento condiviso della figlia minore, in ogni caso con collocamento della stessa presso la madre e con diritto di visita disciplinato come da atto introduttivo, nonché di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore dell'importo di € 1.200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 100% in favore della madre.
Rigettata la richiesta di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti inaudita altera parte, disposta l'anticipazione dell'udienza fissata con decreto presidenziale del 7.12.2023 e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e con il decreto di anticipazione, si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti resa dalla ricorrente e deducendo di non essersi mai disinteressato della minore, essendo piuttosto una figura in secondo piano rispetto al rapporto madre-figlia, e di non aver mai interrotto i rapporti con la figlia neppure a seguito dell'episodio del 27.10.2023, pur avendo la minore tentato di sottrarsi al controllo del padre, in quanto genitore più severo. Ha, pertanto, chiesto la nomina di un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., previa acquisizione del consenso di parte ricorrente, o in caso di disaccordo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio e, nel merito, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento
Pag. 4 di 7 presso il genitore più idoneo e diritto di visita come da piano genitoriale allegato alla comparsa di costituzione, nonché di disporre un percorso terapeutico a sostegno della minore con contestuale invito ai genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro specializzato scelto di comune accordo e di stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento non superiore a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Per_ Espletati gli incombenti preliminari di prima udienza e ascoltata la figlia minore ai sensi degli artt. 473-bis.4 e 473-bis.6 c.p.c., con ordinanza del 22.6.2024 è stato disposto in via temporanea e urgente l'affidamento condiviso a entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, compatibilmente con la volontà della minore, per un pomeriggio infrasettimanale e un giorno durante il finesettimana, nonché il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari a € 500,00, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, e, su richiesta congiunta delle parti, è stato nominato l'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., individuandone gli obiettivi e disponendo i termini per il deposito delle relazioni sull'attività svolta.
All'udienza del 29.1.2025, su richiesta congiunta delle parti e alla luce di quanto emerso dalle relazioni intermedie dell'esperto, sono stati parzialmente modificati i provvedimenti temporanei assunti con ordinanza del 22.6.2024, confermati per il resto, disponendo che il collocamento della Per_ minore fosse così disciplinato: “prima settimana: Lunedì: madre;
Martedì: madre;
Mercoledì: padre;
Giovedì: padre;
Venerdì: madre;
Sabato: madre;
Domenica: madre settimana successiva: Lunedì: padre;
Martedì: padre;
Mercoledì: madre;
Giovedì: madre;
Venerdì: padre;
Sabato: padre;
Domenica: padre;
e così a seguire settimane alterne”.
Acquisita la relazione finale dell'esperto, dopo un primo rinvio su richiesta congiunta delle parti in pendenza di trattative, all'udienza del 16.4.2025 dinanzi alla giudice delegata entrambe le parti hanno precisato le conclusioni congiunte rassegnate e depositate in atti in data 14.4.2025 e hanno espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., chiedendo che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione. La giudice delegata, preso atto delle conclusioni congiunte nelle more raggiunte dalle parti e della rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., ha riservato di riferire al collegio.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_3
Pag. 5 di 7 Preliminarmente, si osserva che la giudice delegata ha provveduto ad ascoltare la figlia minore di sedici anni, ai sensi dell'art. 473-bis.4 e dell'art. 473-bis.6 c.p.c., al fine di appurare come percepisca e viva la relazione con entrambi i genitori, oltre che l'effettivo regime di frequentazione con il padre e l'eventuale rifiuto di incontrarlo, consentendo altresì alla stessa di esprimere le proprie opinioni (v. verbale di udienza del 6.6.2024).
Inoltre, a seguito dell'audizione della minore e su richiesta congiunta delle parti, è stato nominato un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. al fine di intervenire sul nucleo familiare onde superare i conflitti tra le parti e fornire ausilio per la minore, altresì agevolando la ripresa e il miglioramento delle relazioni tra entrambi i genitori e la figlia minore. In particolare, nella relazione finale,
l'esperto ha evidenziato che “la disponibilità di tutti si è via via consolidata, soprattutto anche dopo la fine del procedimento penale che era stato avviato in passato nei confronti del padre: l'archiviazione ha reso gli animi meno contrapposti” e che, pur permanendo le criticità già riscontrate in corso di procedimento con riferimento alla minore, che risulta affiancata da terapia individuale, “la disponibilità della figlia ad incontrare il padre è aumentata, nonostante le sue caratteristiche adolescenziali e i suoi “impegni” di 16enne” (v. relazione finale dell'esperto). D'altro canto, entrambi i genitori, pur nel permanere della loro conflittualità e difficoltà di comunicazione, hanno congiuntamente richiesto la nomina dell'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., partecipando agli incontri calendarizzati, e nelle conclusioni congiunte, raggiunte all'esito del percorso, intrapreso hanno espressamente prestato il loro consenso affinché la figlia svolga o comunque continui un percorso psicoterapeutico e, ove richiesto, altresì a partecipare a detto percorso.
Parimenti, i profili economici dell'accordo raggiunto dalle parti devono ritenersi idonei, tenuto conto dell'età della minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive posizioni economico-reddituali.
In definitiva, le conclusioni concordate dalle parti, come richiamate in epigrafe, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione finale dell'esperto, delle permanenti criticità tra i genitori e delle problematiche manifestate dalla minore, che ha già iniziato una terapia individuale (v. relazione finale del 10.3.2025) e con riferimento alla quale i genitori hanno prestato il proprio consenso, possono essere accolte dal Tribunale, in quanto rispondenti al preminente interesse morale e materiale della minore stessa, oltre che non contrastanti con norme imperative, tale che nulla osta alla loro formalizzazione in merito all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento della figlia minore, componendo le stesse un quadro di equilibrato contemperamento di interessi, tenuto conto altresì dell'età della minore (diciassette anni ad
Pag. 6 di 7 ottobre) e del rapporto tra questa e i genitori, come risultante dall'audizione svolta dalla giudice delegata e dal percorso effettuato con l'esperto, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti.
3. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti e della richiesta in tal senso nelle conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Parimenti, le spese dell'esperto nominato in corso di giudizio ex art. 473-bis.26 c.p.c. su istanza congiunta delle parti, come liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
− dispone che l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento della Per_ figlia minore siano regolamentati come da condizioni congiunte riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamate, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite;
− pone le spese dell'esperto nominato in corso di giudizio ex art. 473-bis.26 c.p.c. su istanza congiunta delle parti, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro e nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, in data 18 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2509/2023 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elisabetta Calabria del foro di Grosseto e dall'avv. Christine Tortoli del foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Grosseto, via O. Fallaci n. 7, come da procura in atti;
parte ricorrente
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Enrico de Martino e dall'avv. Rossella De Franco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Siena, viale Vittorio Veneto n. 41, come da procura in atti;
parte resistente
Pag. 1 di 7 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (comunicazione in data
11.12.2023).
Conclusioni delle parti: come da conclusioni congiunte depositate in data 14.4.2025 e confermate all'udienza del 16.4.2025:
Per_
“1) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
3) Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda educazione, istruzione, formazione, salute e sport saranno prese dai genitori, anche secondo le aspirazioni della figlia.
4) Le decisioni relative alla ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui si trova la figlia.
Per_ 5) Al fine di permettere ad di recuperare in modo graduale il rapporto con il padre, la stessa potrà a vedere quest'ultimo quando vorrà.
6) Viene, in ogni caso, indicato un calendario relativo alla frequentazione padre-figlia secondo lo schema di seguito specificato che sarà valevole tra le parti gradualmente e comunque quantomeno dalla fine della scuola ovvero dal luglio 2025:
a) i genitori si alterneranno con la figlia, di settimana in settimana, e i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, saranno i seguenti:
- 1^ settimana: Lun.-babbo-Mart.- - mamma -Giov.- mamma -Ven.- .- babbo fino Email_1 Email_2 all'ingresso a scuola e successivamente rientro a casa della mamma-Dom.- mamma;
- 2^ settimana: -Lun.-mamma-Mart. -babbo-Merc.- babbo – Giov. babbo -Ven.-mamma- mamma fino Pt_2 all'ingresso a scuola e successivamente cena e pernottamento dal babbo- Dom.- babbo.
E così si ripete a seguire durante il mese, in modo da assicurare in via graduale una frequentazione il più possibile paritaria tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Nei giorni indicati di frequentazione presso ciascun genitore è previsto anche il pernottamento. Durante il periodo scolastico la permanenza con l'uno o l'altro genitore inizierà dall'uscita di scuola, mentre nel periodo non scolastico o nei giorni in cui la scuola è chiusa dalla mattina.
Per_ b) Durante le festività natalizie trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno dei genitori e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni Per quanto riguarda le festività Pasquali la
Pag. 2 di 7 figlia trascorrerà, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze della figlia.
c) Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia, quattro settimane, anche non consecutive, con obbligo di comunicare il relativo periodo all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno e comunque tempestivamente una volta saputo/deciso il periodo di vacanza al fine di evitare sovrapposizioni. I genitori comunicheranno il luogo ove ciascuno di loro intenda recarsi con la figlia.
Per_ d) Durante il periodo estivo e quando si trasferirà presso la casa di di Grosseto, la frequentazione Per_2
Per_ infrasettimanale con il padre sarà sospesa e sarà sostituita dal periodo di vacanza che trascorrerà con il padre.
Per_ 7) Al fine di favorire la gestione e la frequentazione di con entrambi i genitori, questi si impegnano a comunicarsi per scritto i rispettivi turni lavorativi non appena saranno disponibili.
Per_ 8) Considerata l'età di e i rapporti tra le parti, si fanno salvi eventuali e diversi accordi tra le parti, nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia.
Per_ 9) Il Sig. verserà, a titolo di mantenimento di la somma di € 500,00 mensili, da versare alla CP_1 madre entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi come per legge secondo gli indici ISTAT.
10) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate e disciplinate dal corrente protocollo del Tribunale di Siena, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le spese straordinarie verranno corrisposte unitamente all'assegno mensile del mese successivo o rimborsate con separato bonifico, secondo le modalità previste dal richiamato protocollo.
11) I genitori prestano sin da ora il consenso affinché la figlia svolga e/o continui un percorso psicoterapeutico e ove richiesto a partecipare al detto percorso.
12) I genitori si obbligano a prestare il reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità.
13) I genitori si impegnano a collaborare, a rispettarsi reciprocamente ed a non usare un linguaggio denigratorio
l'uno nei confronti dell'altro sia in presenza che in assenza della figlia.
Con compensazione delle spese di lite.”.
Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone in data 13.5.2024
Pag. 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2023 ha chiesto disciplinarsi Parte_1
l'affidamento, il diritto di visita e il contributo al mantenimento a carico del padre della figlia minore esponendo che: e sono Persona_3 Parte_1 Controparte_1
Per_ stati legati da una relazione sentimentale iniziata nel settembre 2007, da cui è nata la figlia
(Siena, 29.10.2008); la relazione sentimentale si è interrotta verso l'inizio del 2013; entrambe le parti svolgono la professione di medico presso la Asl Toscana Sud-Est e il è attualmente CP_1 coniugato con e ha una figlia maggiorenne avuta da precedente relazione;
dalla Persona_4
Per_ fine della relazione il ha frequentato la figlia soltanto saltuariamente e non ha mai CP_1 provveduto a versare alla madre alcuna forma di mantenimento;
la minore ha presentato negli ultimi anni diverse problematiche, anche a livello psicologico, e il ha sempre rifiutato di CP_1 dare il consenso per sottoporre la minore a un percorso psicoterapeutico;
nell'ultimo periodo il rapporto padre-figlia è ulteriormente peggiorato e in data 27.10.2023 la minore ha riferito di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dal padre, episodio dal quale è scaturito l'intervento delle forze dell'ordine ed è stata sporta denuncia-querela nei confronti del CP_1
Ha, pertanto, chiesto in via temporanea e urgente anche inaudita altera parte di prendere ogni opportuno provvedimento per la tutela della figlia minore e nel merito, in via principale, di disporre l'affidamento esclusivo e, in via subordinata, l'affidamento condiviso della figlia minore, in ogni caso con collocamento della stessa presso la madre e con diritto di visita disciplinato come da atto introduttivo, nonché di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore dell'importo di € 1.200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 100% in favore della madre.
Rigettata la richiesta di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti inaudita altera parte, disposta l'anticipazione dell'udienza fissata con decreto presidenziale del 7.12.2023 e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e con il decreto di anticipazione, si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti resa dalla ricorrente e deducendo di non essersi mai disinteressato della minore, essendo piuttosto una figura in secondo piano rispetto al rapporto madre-figlia, e di non aver mai interrotto i rapporti con la figlia neppure a seguito dell'episodio del 27.10.2023, pur avendo la minore tentato di sottrarsi al controllo del padre, in quanto genitore più severo. Ha, pertanto, chiesto la nomina di un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., previa acquisizione del consenso di parte ricorrente, o in caso di disaccordo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio e, nel merito, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento
Pag. 4 di 7 presso il genitore più idoneo e diritto di visita come da piano genitoriale allegato alla comparsa di costituzione, nonché di disporre un percorso terapeutico a sostegno della minore con contestuale invito ai genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro specializzato scelto di comune accordo e di stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento non superiore a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Per_ Espletati gli incombenti preliminari di prima udienza e ascoltata la figlia minore ai sensi degli artt. 473-bis.4 e 473-bis.6 c.p.c., con ordinanza del 22.6.2024 è stato disposto in via temporanea e urgente l'affidamento condiviso a entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, compatibilmente con la volontà della minore, per un pomeriggio infrasettimanale e un giorno durante il finesettimana, nonché il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari a € 500,00, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, e, su richiesta congiunta delle parti, è stato nominato l'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., individuandone gli obiettivi e disponendo i termini per il deposito delle relazioni sull'attività svolta.
All'udienza del 29.1.2025, su richiesta congiunta delle parti e alla luce di quanto emerso dalle relazioni intermedie dell'esperto, sono stati parzialmente modificati i provvedimenti temporanei assunti con ordinanza del 22.6.2024, confermati per il resto, disponendo che il collocamento della Per_ minore fosse così disciplinato: “prima settimana: Lunedì: madre;
Martedì: madre;
Mercoledì: padre;
Giovedì: padre;
Venerdì: madre;
Sabato: madre;
Domenica: madre settimana successiva: Lunedì: padre;
Martedì: padre;
Mercoledì: madre;
Giovedì: madre;
Venerdì: padre;
Sabato: padre;
Domenica: padre;
e così a seguire settimane alterne”.
Acquisita la relazione finale dell'esperto, dopo un primo rinvio su richiesta congiunta delle parti in pendenza di trattative, all'udienza del 16.4.2025 dinanzi alla giudice delegata entrambe le parti hanno precisato le conclusioni congiunte rassegnate e depositate in atti in data 14.4.2025 e hanno espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., chiedendo che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione. La giudice delegata, preso atto delle conclusioni congiunte nelle more raggiunte dalle parti e della rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., ha riservato di riferire al collegio.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_3
Pag. 5 di 7 Preliminarmente, si osserva che la giudice delegata ha provveduto ad ascoltare la figlia minore di sedici anni, ai sensi dell'art. 473-bis.4 e dell'art. 473-bis.6 c.p.c., al fine di appurare come percepisca e viva la relazione con entrambi i genitori, oltre che l'effettivo regime di frequentazione con il padre e l'eventuale rifiuto di incontrarlo, consentendo altresì alla stessa di esprimere le proprie opinioni (v. verbale di udienza del 6.6.2024).
Inoltre, a seguito dell'audizione della minore e su richiesta congiunta delle parti, è stato nominato un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. al fine di intervenire sul nucleo familiare onde superare i conflitti tra le parti e fornire ausilio per la minore, altresì agevolando la ripresa e il miglioramento delle relazioni tra entrambi i genitori e la figlia minore. In particolare, nella relazione finale,
l'esperto ha evidenziato che “la disponibilità di tutti si è via via consolidata, soprattutto anche dopo la fine del procedimento penale che era stato avviato in passato nei confronti del padre: l'archiviazione ha reso gli animi meno contrapposti” e che, pur permanendo le criticità già riscontrate in corso di procedimento con riferimento alla minore, che risulta affiancata da terapia individuale, “la disponibilità della figlia ad incontrare il padre è aumentata, nonostante le sue caratteristiche adolescenziali e i suoi “impegni” di 16enne” (v. relazione finale dell'esperto). D'altro canto, entrambi i genitori, pur nel permanere della loro conflittualità e difficoltà di comunicazione, hanno congiuntamente richiesto la nomina dell'esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c., partecipando agli incontri calendarizzati, e nelle conclusioni congiunte, raggiunte all'esito del percorso, intrapreso hanno espressamente prestato il loro consenso affinché la figlia svolga o comunque continui un percorso psicoterapeutico e, ove richiesto, altresì a partecipare a detto percorso.
Parimenti, i profili economici dell'accordo raggiunto dalle parti devono ritenersi idonei, tenuto conto dell'età della minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive posizioni economico-reddituali.
In definitiva, le conclusioni concordate dalle parti, come richiamate in epigrafe, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione finale dell'esperto, delle permanenti criticità tra i genitori e delle problematiche manifestate dalla minore, che ha già iniziato una terapia individuale (v. relazione finale del 10.3.2025) e con riferimento alla quale i genitori hanno prestato il proprio consenso, possono essere accolte dal Tribunale, in quanto rispondenti al preminente interesse morale e materiale della minore stessa, oltre che non contrastanti con norme imperative, tale che nulla osta alla loro formalizzazione in merito all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento della figlia minore, componendo le stesse un quadro di equilibrato contemperamento di interessi, tenuto conto altresì dell'età della minore (diciassette anni ad
Pag. 6 di 7 ottobre) e del rapporto tra questa e i genitori, come risultante dall'audizione svolta dalla giudice delegata e dal percorso effettuato con l'esperto, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti.
3. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti e della richiesta in tal senso nelle conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Parimenti, le spese dell'esperto nominato in corso di giudizio ex art. 473-bis.26 c.p.c. su istanza congiunta delle parti, come liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
− dispone che l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento della Per_ figlia minore siano regolamentati come da condizioni congiunte riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente richiamate, prendendo atto degli ulteriori accordi tra le parti;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite;
− pone le spese dell'esperto nominato in corso di giudizio ex art. 473-bis.26 c.p.c. su istanza congiunta delle parti, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro e nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, in data 18 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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