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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3329/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3329 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
, elettivamente domiciliato in Giulianova in via Parte_1
Pellicciardi n. 28 bis, presso lo studio dell'avv. Giorgia Di Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Di Egidio in Teramo, via della Montagnola n.
8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
pagina 1 di 7 e contro
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dagli avv.ti Katiuscia Secondino e Henry Alessandro Oliverio dell'Avvocatura interna di ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in viale CP_2
Europa 190, giusta procura allegata all'atto di nomina di nuovo difensore convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25.2.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
e proponendo querela di
[...] Controparte_2
falso avverso cinque avvisi di ricevimento di altrettante raccomandate A/R, contestando la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai predetti documenti, allegando la non idoneità delle stesse a certificarne il ricevimento da parte del destinatario.
A fondamento della domanda l'attore deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 18.3.2021, veniva notificato all'attore decreto ingiuntivo nr. 25/2021 emesso dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro, in favore di
[...]
Controparte_3
- che a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo la dichiarava di vantare crediti CP_1 di natura previdenziale stante il mancato pagamento da parte dell'Ing. dei Parte_1
contributi previdenziali per gli anni 1998, dal 2000 al 2004, 2006, 2009 e dal 2011 al 2017;
- che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l'odierno attore otteneva dal Tribunale di Teramo l'autorizzazione alla visibilità del fascicolo telematico R.G. n. 566/2021 e nell'occasione prendeva visione degli allegati prodotti dall'ente previdenziale;
- che alcune ricevute di consegna prodotte da nel citato procedimento e, CP_1
segnatamente, ricevuta di consegna del 10.10.2003 della raccomandata A/R nr. 912992, ricevuta di consegna del 03.01.2006 della raccomandata A/R nr. 12928139923-1, ricevuta di consegna del 06.11.2010 della raccomandata A/R nr. 14169555063-8, ricevuta di pagina 2 di 7 consegna del 27.10.2011 della raccomandata A/R nr. 14238989048-3, ricevuta di consegna del 31.12.2012 della raccomandata A/R nr. 61081794560, recavano sottoscrizioni non riferibili all'Ing. , denotando quindi la falsità della compilazione e sottoscrizione;
Parte_1
- che doveva, quindi, essere accertata la falsità delle sottoscrizioni, con ordine di cancellazione dagli originali dei documenti impugnati.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della querela di falso CP_1 proposta, evidenziando l'irrilevanza della sottoscrizione con grafia illeggibile, in quanto tutte le raccomandate a/r oggetto di causa erano state regolarmente (e pacificamente) consegnate nel luogo di residenza del professionista ed erano stati regolarmente sottoscritti, timbrati e datati i relativi avvisi di ricevimento, con conseguente correttezza della modalità di invio e ricezione delle predette raccomandate e della conoscenza legale del relativo contenuto ex art. 1335 c.c.
Si costituiva in giudizio la quale così concludeva: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, a) dichiarare prescritto ogni diritto relativo alle raccomandate per cui è causa;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio;
c) dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità della proposta querela di falso, nel merito, accertare e dichiarare la veridicità di quanto risultante negli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione anche alla luce delle specifiche disposizioni che regolano la notifica degli atti giudiziari (a cui è parificata la notifica di atti amministrativi) a mezzo del servizio postale con conseguente rigetto della querela di falso proposta da nei Parte_1 confronti di e di . CP_1 Controparte_2
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 25.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va ribadita l'irrilevanza ai fini del decidere della c.t.u. grafologica diretta a dimostrare la non riconducibilità della sottoscrizione alla mano dell'attore, come già statuito nell'ordinanza del 9.6.2023; del resto, parte attrice non ha pagina 3 di 7 allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la presente causa viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del
08/05/2014).
La proposta querela deve essere dichiarata inammissibile.
L'attore ha allegato che gli avvisi di ricevimento impugnati, relativi alla notificazione di atti interruttivi della prescrizione inviati da in ordine a crediti di CP_1 natura previdenziale, stante il mancato pagamento da parte dell'Ing. dei Parte_1
contributi previdenziali per gli anni 1998, dal 2000 al 2004, 2006, 2009 e dal 2011 al 2017, contenevano una firma illeggibile del soggetto ricevente, con conseguente impossibilità di ricondurre la sottoscrizione al destinatario degli stessi.
Risulta ex actis e non è contestato che la notificazione è avvenuta tramite raccomandata ordinaria A/R, disciplinata dalle condizioni generali del servizio postale vigenti (D.M. Comunicazioni 09.04.2001) e, in particolare, dall'art. 39 del regolamento, secondo cui sono abilitati a ritirare gli invii postali, oltre al destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari ed eventualmente il portiere.
pagina 4 di 7 Va rilevato in fatto che gli avvisi di ricevimento in questione sono relativi a raccomandate inviate a “ , via Cellini, n.9 Giulianova”, Parte_1 luogo che non è contestato essere quello di residenza dell'attore, e nello spazio destinato alla “firma per esteso del ricevente” riportano una sigla che non consente di individuare specificamente nome e cognome del ricevente.
Tale ultima caratteristica, tuttavia, non inficia la validità degli avvisi di ricevimento né la loro idoneità a ritenere provata la consegna della raccomandata al destinatario, come viceversa sostenuto dall'attore.
Invero, la querela di falso, sia quando sia svolta in via principale sia quando proposta in via incidentale, ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute, nel caso di specie dell'avviso di ricevimento che fa piena prova ai sensi dell'art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (l'agente postale) e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento;
viceversa non rientra nell'ambito del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale, in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno.
Del resto, la Suprema Corte ha osservato, con riguardo all'oggetto della querela di falso, che “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla
"firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015; Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020) e che “in tema di notificazioni, per
pagina 5 di 7 contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perché attestanti le operazioni da lui compiute”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 22/02/2010).
Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso, osserva il Collegio che, nel caso in esame, l'attore non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia la consegna delle raccomandate e la sottoscrizione degli avvisi a soggetto abilitato secondo la disciplina richiamata (senza, peraltro, fornire elementi probatori diretti a contestare tale circostanza), ma si è limitato a contestare la genuinità delle sottoscrizioni ivi apposte, negando che esse siano di propria mano.
Non è, tuttavia, compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna, pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario, come nel caso di specie), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n.2323/2000).
Ancora di recente la Sezione tributaria della Suprema Corte (sentenza n. 29539 del
2020) ha ribadito che la notifica eseguita secondo la disciplina che regola il servizio postale ordinario deve considerarsi ritualmente effettuata qualora il plico venga consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, precisando che “è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e
pagina 6 di 7 gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Alla luce di quanto sopra, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato
(la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale.
Il procedimento per querela di falso azionato dall'attore va, dunque, dichiarato inammissibile, atteso che è stato finalizzato ad accertare la falsità di sottoscrizioni apposte su documenti che non hanno formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale.
La dichiarata inammissibilità della querela determina l'assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Considerata la sussistenza di orientamenti divergenti susseguitisi sull'argomento trattato, nonché considerati i più recenti approdi giurisprudenziali, si reputano sussistenti profili di difficoltà e novità oggettivi della materia trattata e si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3329/2021 R.G., con l'intervento necessario del P.M., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 16.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3329 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
, elettivamente domiciliato in Giulianova in via Parte_1
Pellicciardi n. 28 bis, presso lo studio dell'avv. Giorgia Di Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Di Egidio in Teramo, via della Montagnola n.
8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
pagina 1 di 7 e contro
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dagli avv.ti Katiuscia Secondino e Henry Alessandro Oliverio dell'Avvocatura interna di ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in viale CP_2
Europa 190, giusta procura allegata all'atto di nomina di nuovo difensore convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25.2.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
e proponendo querela di
[...] Controparte_2
falso avverso cinque avvisi di ricevimento di altrettante raccomandate A/R, contestando la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai predetti documenti, allegando la non idoneità delle stesse a certificarne il ricevimento da parte del destinatario.
A fondamento della domanda l'attore deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 18.3.2021, veniva notificato all'attore decreto ingiuntivo nr. 25/2021 emesso dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro, in favore di
[...]
Controparte_3
- che a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo la dichiarava di vantare crediti CP_1 di natura previdenziale stante il mancato pagamento da parte dell'Ing. dei Parte_1
contributi previdenziali per gli anni 1998, dal 2000 al 2004, 2006, 2009 e dal 2011 al 2017;
- che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l'odierno attore otteneva dal Tribunale di Teramo l'autorizzazione alla visibilità del fascicolo telematico R.G. n. 566/2021 e nell'occasione prendeva visione degli allegati prodotti dall'ente previdenziale;
- che alcune ricevute di consegna prodotte da nel citato procedimento e, CP_1
segnatamente, ricevuta di consegna del 10.10.2003 della raccomandata A/R nr. 912992, ricevuta di consegna del 03.01.2006 della raccomandata A/R nr. 12928139923-1, ricevuta di consegna del 06.11.2010 della raccomandata A/R nr. 14169555063-8, ricevuta di pagina 2 di 7 consegna del 27.10.2011 della raccomandata A/R nr. 14238989048-3, ricevuta di consegna del 31.12.2012 della raccomandata A/R nr. 61081794560, recavano sottoscrizioni non riferibili all'Ing. , denotando quindi la falsità della compilazione e sottoscrizione;
Parte_1
- che doveva, quindi, essere accertata la falsità delle sottoscrizioni, con ordine di cancellazione dagli originali dei documenti impugnati.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della querela di falso CP_1 proposta, evidenziando l'irrilevanza della sottoscrizione con grafia illeggibile, in quanto tutte le raccomandate a/r oggetto di causa erano state regolarmente (e pacificamente) consegnate nel luogo di residenza del professionista ed erano stati regolarmente sottoscritti, timbrati e datati i relativi avvisi di ricevimento, con conseguente correttezza della modalità di invio e ricezione delle predette raccomandate e della conoscenza legale del relativo contenuto ex art. 1335 c.c.
Si costituiva in giudizio la quale così concludeva: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, a) dichiarare prescritto ogni diritto relativo alle raccomandate per cui è causa;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio;
c) dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità della proposta querela di falso, nel merito, accertare e dichiarare la veridicità di quanto risultante negli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione anche alla luce delle specifiche disposizioni che regolano la notifica degli atti giudiziari (a cui è parificata la notifica di atti amministrativi) a mezzo del servizio postale con conseguente rigetto della querela di falso proposta da nei Parte_1 confronti di e di . CP_1 Controparte_2
Esaurita la trattazione, la causa giungeva all'udienza del 25.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va ribadita l'irrilevanza ai fini del decidere della c.t.u. grafologica diretta a dimostrare la non riconducibilità della sottoscrizione alla mano dell'attore, come già statuito nell'ordinanza del 9.6.2023; del resto, parte attrice non ha pagina 3 di 7 allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la presente causa viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del
08/05/2014).
La proposta querela deve essere dichiarata inammissibile.
L'attore ha allegato che gli avvisi di ricevimento impugnati, relativi alla notificazione di atti interruttivi della prescrizione inviati da in ordine a crediti di CP_1 natura previdenziale, stante il mancato pagamento da parte dell'Ing. dei Parte_1
contributi previdenziali per gli anni 1998, dal 2000 al 2004, 2006, 2009 e dal 2011 al 2017, contenevano una firma illeggibile del soggetto ricevente, con conseguente impossibilità di ricondurre la sottoscrizione al destinatario degli stessi.
Risulta ex actis e non è contestato che la notificazione è avvenuta tramite raccomandata ordinaria A/R, disciplinata dalle condizioni generali del servizio postale vigenti (D.M. Comunicazioni 09.04.2001) e, in particolare, dall'art. 39 del regolamento, secondo cui sono abilitati a ritirare gli invii postali, oltre al destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari ed eventualmente il portiere.
pagina 4 di 7 Va rilevato in fatto che gli avvisi di ricevimento in questione sono relativi a raccomandate inviate a “ , via Cellini, n.9 Giulianova”, Parte_1 luogo che non è contestato essere quello di residenza dell'attore, e nello spazio destinato alla “firma per esteso del ricevente” riportano una sigla che non consente di individuare specificamente nome e cognome del ricevente.
Tale ultima caratteristica, tuttavia, non inficia la validità degli avvisi di ricevimento né la loro idoneità a ritenere provata la consegna della raccomandata al destinatario, come viceversa sostenuto dall'attore.
Invero, la querela di falso, sia quando sia svolta in via principale sia quando proposta in via incidentale, ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute, nel caso di specie dell'avviso di ricevimento che fa piena prova ai sensi dell'art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (l'agente postale) e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento;
viceversa non rientra nell'ambito del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale, in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno.
Del resto, la Suprema Corte ha osservato, con riguardo all'oggetto della querela di falso, che “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla
"firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015; Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020) e che “in tema di notificazioni, per
pagina 5 di 7 contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perché attestanti le operazioni da lui compiute”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4193 del 22/02/2010).
Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso, osserva il Collegio che, nel caso in esame, l'attore non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia la consegna delle raccomandate e la sottoscrizione degli avvisi a soggetto abilitato secondo la disciplina richiamata (senza, peraltro, fornire elementi probatori diretti a contestare tale circostanza), ma si è limitato a contestare la genuinità delle sottoscrizioni ivi apposte, negando che esse siano di propria mano.
Non è, tuttavia, compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna, pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario, come nel caso di specie), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti per verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n.2323/2000).
Ancora di recente la Sezione tributaria della Suprema Corte (sentenza n. 29539 del
2020) ha ribadito che la notifica eseguita secondo la disciplina che regola il servizio postale ordinario deve considerarsi ritualmente effettuata qualora il plico venga consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, precisando che “è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e
pagina 6 di 7 gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
Alla luce di quanto sopra, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrà essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato
(la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale.
Il procedimento per querela di falso azionato dall'attore va, dunque, dichiarato inammissibile, atteso che è stato finalizzato ad accertare la falsità di sottoscrizioni apposte su documenti che non hanno formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale.
La dichiarata inammissibilità della querela determina l'assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Considerata la sussistenza di orientamenti divergenti susseguitisi sull'argomento trattato, nonché considerati i più recenti approdi giurisprudenziali, si reputano sussistenti profili di difficoltà e novità oggettivi della materia trattata e si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3329/2021 R.G., con l'intervento necessario del P.M., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 16.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Fanesi
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