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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 al numero 2761 avente per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. , tutti Parte_3 C.F._3
rapp.ti e difesi, giusta procura speciale come in atti, dall'avv. Renato Conti
ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Sarno, SA, alla Piazza Marconi, 39;
ATTORI
E
e TR Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58,
sono ope legis domiciliati;
CONVENUTI
NONCHÉ
1 (C.F. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa dall'avv. ketura
Chiosi; con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, alla p.zza caduti di Brescia presso e nello Studio dell'avv. Lucio Valletta;
CONVENUTO
E
; nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Roma, 54;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita mediante scambio di note scritte, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni i1ntegralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2
il , il e la Controparte_3 CP_4 TR
per sentirli condannare, in solido tra Controparte_2
loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in proprio e nella qualità di eredi per il decesso del nonno, avvenuto Parte_1
in conseguenza dell'evento catastrofico verificatosi nel comune di Sarno il
5 maggio 1998.
1.1. A sostegno della domanda riferivano:
- che il 5 maggio 1998 il territorio del comune di Sarno era stato colpito da un evento franoso;
- che una colata di fango proveniente dalla montagna sovrastante aveva travolto l'Ospedale “Villa Malta”, ove il de cuius si trovava ricoverato,
cagionandone la morte per soffocamento;
- che a causare il disastro, era stato lo scioglimento e il dilavamento a valle dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
2 - che aveva avuto inizio un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 26 marzo 2013, che aveva confermato la sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza resa dalla
Corte d'appello di Salerno – e, dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'Ing. Sindaco del CP_5 CP
, condannato in solido coi responsabili civili al risarcimento dei danni
[...]
in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede.
1.2. Precisavano altresì:
- che a differenza del loro padre, , essi non si erano Persona_1
costituiti parti civili nel procedimento penale sopra indicato;
- che, nonostante la richiesta risarcitoria avanzata con raccomandate A/R
del 18.04.2013, nessuno dei convenuti, pure obbligati in solido, aveva provveduto al risarcimento dei danni.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio il CP
, la ed il;
[...] Controparte_2 TR
, pur ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_4
2.1. Il , in via preliminare, eccepiva la prescrizione del Controparte_3
diritto posto a fondamento dell'azione, stante la mancata costituzione degli attori quali parti civili nel giudizio penale.
Nel merito insisteva per il rigetto delle avverse domande contestandone il
quantum in difetto di prova. In via subordinata, concludeva affinchè, in caso di accoglimento delle avverse domande, le corresponsabilità dei diversi convenuti fossero graduate in ragione delle effettive responsabilità
riconosciute all'esito dell'istruttoria processuale.
2.2. Il e la in TR Controparte_2
via preliminare, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito deducevano l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
In via riconvenzionale ed a condizione dell'accoglimento della pretesa attorea, spiegavano domanda di regresso nei confronti del CP
e di nei limiti delle quote di responsabilità ad essi
[...] CP_4
3 ascrivibili al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una somma di danaro corrispondente alla misura della responsabilità riconosciuta.
3. La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito delle precisate conclusioni, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Le circostanze fattuali, allegate da parte attrice, relative al decesso di a causa dell'evento franoso del 5 maggio 1998, non Parte_1
sono contestate e risultano corroborate dalla documentazione in atti.
1.1. Pacifica, altresì, è la responsabilità penale di , come da CP_4
accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli nel 2011, divenuta irrevocabile in data 26
marzo 2013, in forza della quale è stata accertata la responsabilità per omicidio colposo plurimo, ai sensi degli artt. 113, 40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di , Sindaco del , ufficiale di CP_4 Controparte_3
governo e rappresentante dell'autorità locale della protezione civile all'epoca dei fatti, chiamato anche a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, in solido con la il Controparte_2
e il . Controparte_6 Controparte_3
2. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente sia dal che dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_3 nell'interesse del e della TR Controparte_2
è fondata con conseguente rigetto delle domande attoree.
[...]
3. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947,
comma terzo, c.c.
3.1. Va premesso che la circostanza, pacifica, che gli attori non si siano costituiti parti civili nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (cft. Cass.
4 N. 20363 del 2019; Cass. N. 4867 del 1998; si veda anche Cass. Sez. Un.
27337 del 2008) che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma terzo, c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale
(e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
3.2. Ciò posto, il terzo comma dell'art. 2947 c.c., prevede che “In ogni caso,
se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una
prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia,
se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta
sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del
danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Procedendo con ordine, deve innanzitutto considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “la costituzione di parte
civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a
decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale” (Cass. N. 26887 del 2008; conformi Cass. N. 9942 del
1998, Cass. N. 872 del 2008, Cass. N. 19741 del 2011, Cass. N. 17226 del
2014, Cass. N. 28456 del 2017).
In particolare, Cass. Sez. Un n. 8348 del 2013 fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, sull'"effetto interruttivo-sospensivo
della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile" compiuto mediante la costituzione di parte civile, riconoscendo, quindi, da un lato, la rilevanza/utilità della costituzione ed escludendo, dall'altro lato -
implicitamente, ma univocamente - che la prescrizione possa ritenersi interrotta, ai fini civilistici, dalla mera pendenza del procedimento penale;
se così fosse, infatti – è stato osservato (Cass. N. 11190 del 2022), “la
5 costituzione di parte civile sarebbe priva di concreta rilevanza e non si
comprenderebbe la ragione dell'affermazione della sua efficacia interruttiva”.
Del resto – come è stato osservato - nelle disposizioni codicistiche non vi è
nessuna norma, la cui interpretazione potrebbe condurre ad affermare che la “mera” pendenza del procedimento penale possa interrompere, permanentemente, il decorso del termine di prescrizione. Tale regola –
viene specificato – “si porrebbe in chiaro contrasto con l'art. 2935 c.c. E'
palese, infatti, che dalla commissione del reato - o meglio, dalla percezione
dello stesso - il diritto risarcitorio del danneggiato è esercitabile e, dunque,
il termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale termine
maggiore rispetto a quelli indicati dal primo e dal comma 2 dell'art. 2947
c.c. Alla pendenza del processo penale, il cui inizio è rimesso all'autorità
penale, non può dunque essere attribuito l'effetto di evitare che il
danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine
iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il
corso della prescrizione. Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune dalla prescrizione” (così testualmente Cass. N. 11190 del 2022).
3.3. In definitiva, secondo tale orientamento, cui il Tribunale presta adesione, il danneggiato deve comunque impedire la prescrizione con atti interruttivi ripetuti prima che ciascun termine si consumi oppure interromperla in modo permanente costituendosi parte civile nel processo penale e la sentenza cui allude dell'art. 2947 c.c., comma terzo, comporterà
il decorso, dalla sua data, di un nuovo termine di prescrizione, nei sensi indicati, solo se la prescrizione non sia nel frattempo maturata.
La nuova decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale (secondo i termini previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c.)
postula quindi necessariamente che la prescrizione non sia nel frattempo già
maturata ovvero che la stessa sia stata interrotta al fuori del processo penale o all'interno di esso (mediante costituzione di parte civile).
Una siffatta conclusione si pone in linea di continuità col rilievo già
compiuto da Cass. Sez. Un. N. 1479 del 1997 e richiamato, da ultimo, da
6 Cass. N. 2694 del 2021 - secondo cui "la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il
circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della
prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia
rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo
in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al
risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste
nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di
interferenze fra le due discipline"; il che vale a evidenziare che, fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di p.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato - per il resto
- dall'ordinarie regole civilistiche (a cominciare dagli artt. 2934 e 2935 c.c.).
3.4. Nella specie è pacifico che gli odierni attori abbiano scelto di non costituirsi parte civile nel processo penale.
Ciò ha determinato la prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno, il cui termine è da individuarsi in dieci anni dal fatto (maggio 1998).
3.5. Sul punto va premesso che la prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi
stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione,
e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si vedano Cass. Sez. Un. N. 581 del 2008 e Cass. N. 6333 del 2018).
3.6. Deve precisarsi che la norma incriminatrice di parte speciale che viene in rilievo nel caso di specie è l'art. 589 c.p., comma terzo, nella parte che disciplina la morte di più persone, applicabile nella seguente versione:
“
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
7
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e
di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
In tema, l'originario testo dell'art. 589, secondo comma, c.p., prevedeva che l'omicidio colposo plurimo e il concorso dell'omicidio colposo con la lesione colposa fossero soggetti al regime del concorso dei reati ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p., e fissava il tetto massimo di pena nella misura di anni dodici anni di reclusione.
Come noto, tale disciplina, coerente con la regola originaria del c.d. Cumulo
materiale, è stata modificata dall'art. 1, legge n. 296 del 1966, che ha previsto, nell'attuale art. 589, terzo comma, l'unificazione quoad
poenam degli eventi, vuoi letali, vuoi semplicemente colposi, cagionati dalla medesima condotta. La disciplina - anticipatrice della riforma dell'art. 81, primo comma, c.p., attuata con l'art. 8, del d.l. N. 99 del 1974, convertito nella legge n. 220 del 1974 – configura, a ben vedere, non un reato complesso, bensì una ipotesi di concorso formale di reati, in deroga al sistema del cumulo materiale, onde i singoli delitti conservano la loro autonomia, sottostando alla disciplina, sostanziale e processuale, del concorso formale di reati per le cause estintive, la competenza, la procedibilità a querela.
3.6. In altri termini, l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, ovvero di omicidio e lesioni, prevista all'art. 589, ult. Co., non configura un reato unico, né un'aggravante del reato di omicidio colposo e neppure un'autonoma figura di reato complesso, bensì semplicemente un concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam.
Conseguentemente il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (ex multis Cass. N. 20340 del 2017).
Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era (ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del
8 terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo del trattamento sanzionatorio irrogabile al reo.
E' solo in rapporto alla pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato che va determinato il termine prescrizionale.
3.7. Occorre anche specificare che per la fattispecie in discorso trova applicazione l'art. 157 c.p. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005, così detta ex legge Cirielli, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa (in data 3 giugno 2004), prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, comma terzo, della legge 251 del 2005
stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. N. 393
del 2006 –, che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già
pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
Orbene, l'art. 157 c.p. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, ha la seguente versione:
“La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato,
tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze
aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.(…)”
3.8. Se così è, rammentato che il termine di prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma terzo, c.p. è identificabile con quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato-danneggiante si sia reso responsabile e che, a tale fine, non rileva il limite di pena indicato
9 nell'art. 589 c.p., u.c., (vedasi Cass. N. 175 del 1995; Cass. N. 3127 del
1999), il termine prescrizionale dei reati de quibus vertitur, rilevante ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c. (omicidio colposo di Parte_1
è quello di dieci anni, decorrente dal decesso della vittima,
[...]
avvenuto il 5 maggio del 1998, con maturazione della prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi, in data 5 maggio del 2008.
3.9.
Considerato che
il processo penale è stato definito il 26 marzo 2013 –
successivamente, dunque, allo spirare del termine prescrizionale innanzi indicato – e che si appalesano irrilevanti, ai fini della prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno, le cause interruttive e sospensive della prescrizione del reato, che non risulta la costituzione di parte civile degli attori e che non sono stati svolti atti interruttivi delle prescrizione del credito risarcitorio qui in scrutinio nel decennio indicato (neppure vi è espressa indicazione degli stessi), deve concludersi per la prescrizione delle esperite azioni risarcitorie nei confronti delle amministrazioni territoriali e statali eccipienti alla data del 5 maggio del 2008.
Non vi sono, difatti, nella produzione della parte attorea, atti interruttivi della prescrizione nel decennio indicato, irrilevante essendo per evidente tardività l'interruzione intervenuta con le raccomandate del 17.04.2013.
4. Va ora affrontato il tema dell'estensibilità degli effetti dell'accertata prescrizione nei confronti del convenuto non costituito, . CP_4
4.1. Secondo un più risalente orientamento, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri e costoro hanno l'onere per giovarsene di farla propria e quindi di sollevarla tempestivamente (Cass. N. 2132 del 1977; Cass. N, n.
5262 del 2001; Cass. N. 7800 del 2010; Cass. N. 9858 del 2014).
4.2. Si è progressivamente affermato, però, nella giurisprudenza della
Corte di cassazione un diverso orientamento (Cass. N. 6934 del 2007;
Cass. N. 18648 del 2011; Cass. N. 12911 del 2014; Cass. N. 21937 del
2017; Cass. N. 9808 del 2018; Cass. N. 17420 del 2019), secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte le volte in
10 cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore
"eccipiente".
4.3. Il Tribunale, condividendo e facendo proprio quanto indicato da Cass.
7987 del 2021, ritiene di conformarsi al filone giurisprudenziale secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente",
esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore si riveli un "vittoria di Pirro"
4.4. A sostegno della predetta opzione ricostruttiva militano inoltre validi argomenti: a) il principio generale in materia di obbligazioni solidali è nel senso della comunicazione degli effetti favorevoli, sia pure con specifici temperamenti e riserve, caso per caso (art. 1300 c.c., in tema di novazione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1301 c.c., in tema di remissione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1304 c.c., in tema di transazione;
art. 1305 c.c., in tema di ricusazione da parte creditore del giuramento deferitogli da un condebitore); b) al contrario non si comunicano gli effetti sfavorevoli (art. 1308 in tema di costituzione mora e art. 1309 in tema di riconoscimento del debito); c) particolare rilievo possiede il principio espresso dall'art. 1306 c.c., che esclude, al comma primo, effetto alla sentenza ottenuta dal creditore comune contro uno dei condebitori solidali e, soprattutto, al comma secondo, ammette i condebitori ad opporre al creditore comune la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, purché non fondata su eccezioni personali;
d) ciò significa che, salva la pur sempre possibile formazione separata di giudicati contrastanti, il condebitore - con il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenza nel frattempo conseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimento dell'eccezione
(non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto che la prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita;
e) l'art. 1310 c.c., comma terzo,
11 regola espressamente l'ipotesi della rinuncia sostanziale alla prescrizione,
ex art. 2937 c.c., sanzionando - in quel solo caso - il condebitore
"rinunziante" con la perdita del diritto al regresso verso i sodali;
f) la rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo
(Cass. N. 18425 del 2013) ed esige che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (Cass. N. 21248 del 2012); g) nulla prevede l'art. 1310 a carico del condebitore non "rinunziante" e semplicemente
"non eccipiente, ovvero di colui che, come nel presente caso, non ha debitamente coltivato la proposta eccezione;
h) le opposte conclusioni, nel senso della non comunicazione dell'eccezione di prescrizione al condebitore solidale "non eccipiente" e della perdita di costui per tacita rinuncia al diritto al regresso (corollario indispensabile applicato dall'orientamento non condiviso) risentono di una evidente sovrapposizione e contaminazione fra i piani processuale e sostanziale,
che debbono invece rimanere ben distinti e separati.
4.5. Per tutte queste ragioni, va rigettata anche la domanda risarcitoria rivolta nei confronti di che, diversamente opinando, CP_4
conserverebbero pur sempre la possibilità di agire in regresso nei confronti delle amministrazioni territoriali e statali che hanno eccepito la prescrizione, determinando effetti ad esse sfavorevoli.
Del resto, la giurisprudenza pare collegare l'effetto pregiudiziale posto a fondamento della riconosciuta estensione all'astratta possibilità di esperimento dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c., senza alcun riferimento alla valutazione della sua fondatezza (sul punto, si veda, in termini generali, Cass. N. 1762 del 1982).
In ogni caso, un sicuro effetto pregiudizievole appare legato anche alla riduzione del patrimonio dei coobbligati posto a garanzia del fruttuoso esperimento dell'azione di regresso che le amministrazioni statali hanno comunque diritto a esperire per il (diverso) debito, certo ed esigibile,
nascente dalla sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali
12 determinate in favore delle costituite parti civili dalla sentenza di condanna definitiva. Detto altrimenti, se non fosse estesa la prescrizione in esame, le amministrazioni vedrebbero, in ogni caso, ridotte le garanzie patrimoniali di in relazione alle azioni di regresso sperimentabili a CP_4
fronte del pagamento delle ridette provvisionali.
5. Rigettate le pretese risarcitorie, da ultimo, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che: 1) riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale
hanno indicato espressamente il termine di prescrizione in quindici anni e,
nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione,
questo profilo non è mai stato censurato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
2) riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 c.c., la pronuncia citata, id est Cass. N. 11190 del
2022, ha dato conto di avere superato un contrasto giurisprudenziale
(definito apparente); 3) riguardo all'estensione dell'eccezione di prescrizione, è stato evidenziato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sussistono «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte cost. N. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1. rigetta le domande proposte dagli attori;
2. compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno il 3.06.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Rossini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 al numero 2761 avente per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2
, c.f. , tutti Parte_3 C.F._3
rapp.ti e difesi, giusta procura speciale come in atti, dall'avv. Renato Conti
ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Sarno, SA, alla Piazza Marconi, 39;
ATTORI
E
e TR Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58,
sono ope legis domiciliati;
CONVENUTI
NONCHÉ
1 (C.F. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa dall'avv. ketura
Chiosi; con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, alla p.zza caduti di Brescia presso e nello Studio dell'avv. Lucio Valletta;
CONVENUTO
E
; nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Roma, 54;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita mediante scambio di note scritte, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni i1ntegralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e convenivano in giudizio Parte_3 Parte_2
il , il e la Controparte_3 CP_4 TR
per sentirli condannare, in solido tra Controparte_2
loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in proprio e nella qualità di eredi per il decesso del nonno, avvenuto Parte_1
in conseguenza dell'evento catastrofico verificatosi nel comune di Sarno il
5 maggio 1998.
1.1. A sostegno della domanda riferivano:
- che il 5 maggio 1998 il territorio del comune di Sarno era stato colpito da un evento franoso;
- che una colata di fango proveniente dalla montagna sovrastante aveva travolto l'Ospedale “Villa Malta”, ove il de cuius si trovava ricoverato,
cagionandone la morte per soffocamento;
- che a causare il disastro, era stato lo scioglimento e il dilavamento a valle dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
2 - che aveva avuto inizio un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 26 marzo 2013, che aveva confermato la sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza resa dalla
Corte d'appello di Salerno – e, dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'Ing. Sindaco del CP_5 CP
, condannato in solido coi responsabili civili al risarcimento dei danni
[...]
in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede.
1.2. Precisavano altresì:
- che a differenza del loro padre, , essi non si erano Persona_1
costituiti parti civili nel procedimento penale sopra indicato;
- che, nonostante la richiesta risarcitoria avanzata con raccomandate A/R
del 18.04.2013, nessuno dei convenuti, pure obbligati in solido, aveva provveduto al risarcimento dei danni.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio il CP
, la ed il;
[...] Controparte_2 TR
, pur ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_4
2.1. Il , in via preliminare, eccepiva la prescrizione del Controparte_3
diritto posto a fondamento dell'azione, stante la mancata costituzione degli attori quali parti civili nel giudizio penale.
Nel merito insisteva per il rigetto delle avverse domande contestandone il
quantum in difetto di prova. In via subordinata, concludeva affinchè, in caso di accoglimento delle avverse domande, le corresponsabilità dei diversi convenuti fossero graduate in ragione delle effettive responsabilità
riconosciute all'esito dell'istruttoria processuale.
2.2. Il e la in TR Controparte_2
via preliminare, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito deducevano l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
In via riconvenzionale ed a condizione dell'accoglimento della pretesa attorea, spiegavano domanda di regresso nei confronti del CP
e di nei limiti delle quote di responsabilità ad essi
[...] CP_4
3 ascrivibili al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una somma di danaro corrispondente alla misura della responsabilità riconosciuta.
3. La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito delle precisate conclusioni, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Le circostanze fattuali, allegate da parte attrice, relative al decesso di a causa dell'evento franoso del 5 maggio 1998, non Parte_1
sono contestate e risultano corroborate dalla documentazione in atti.
1.1. Pacifica, altresì, è la responsabilità penale di , come da CP_4
accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli nel 2011, divenuta irrevocabile in data 26
marzo 2013, in forza della quale è stata accertata la responsabilità per omicidio colposo plurimo, ai sensi degli artt. 113, 40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di , Sindaco del , ufficiale di CP_4 Controparte_3
governo e rappresentante dell'autorità locale della protezione civile all'epoca dei fatti, chiamato anche a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, in solido con la il Controparte_2
e il . Controparte_6 Controparte_3
2. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente sia dal che dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_3 nell'interesse del e della TR Controparte_2
è fondata con conseguente rigetto delle domande attoree.
[...]
3. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947,
comma terzo, c.c.
3.1. Va premesso che la circostanza, pacifica, che gli attori non si siano costituiti parti civili nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (cft. Cass.
4 N. 20363 del 2019; Cass. N. 4867 del 1998; si veda anche Cass. Sez. Un.
27337 del 2008) che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma terzo, c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale
(e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
3.2. Ciò posto, il terzo comma dell'art. 2947 c.c., prevede che “In ogni caso,
se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una
prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia,
se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta
sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del
danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Procedendo con ordine, deve innanzitutto considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “la costituzione di parte
civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a
decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale” (Cass. N. 26887 del 2008; conformi Cass. N. 9942 del
1998, Cass. N. 872 del 2008, Cass. N. 19741 del 2011, Cass. N. 17226 del
2014, Cass. N. 28456 del 2017).
In particolare, Cass. Sez. Un n. 8348 del 2013 fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, sull'"effetto interruttivo-sospensivo
della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile" compiuto mediante la costituzione di parte civile, riconoscendo, quindi, da un lato, la rilevanza/utilità della costituzione ed escludendo, dall'altro lato -
implicitamente, ma univocamente - che la prescrizione possa ritenersi interrotta, ai fini civilistici, dalla mera pendenza del procedimento penale;
se così fosse, infatti – è stato osservato (Cass. N. 11190 del 2022), “la
5 costituzione di parte civile sarebbe priva di concreta rilevanza e non si
comprenderebbe la ragione dell'affermazione della sua efficacia interruttiva”.
Del resto – come è stato osservato - nelle disposizioni codicistiche non vi è
nessuna norma, la cui interpretazione potrebbe condurre ad affermare che la “mera” pendenza del procedimento penale possa interrompere, permanentemente, il decorso del termine di prescrizione. Tale regola –
viene specificato – “si porrebbe in chiaro contrasto con l'art. 2935 c.c. E'
palese, infatti, che dalla commissione del reato - o meglio, dalla percezione
dello stesso - il diritto risarcitorio del danneggiato è esercitabile e, dunque,
il termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale termine
maggiore rispetto a quelli indicati dal primo e dal comma 2 dell'art. 2947
c.c. Alla pendenza del processo penale, il cui inizio è rimesso all'autorità
penale, non può dunque essere attribuito l'effetto di evitare che il
danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine
iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il
corso della prescrizione. Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune dalla prescrizione” (così testualmente Cass. N. 11190 del 2022).
3.3. In definitiva, secondo tale orientamento, cui il Tribunale presta adesione, il danneggiato deve comunque impedire la prescrizione con atti interruttivi ripetuti prima che ciascun termine si consumi oppure interromperla in modo permanente costituendosi parte civile nel processo penale e la sentenza cui allude dell'art. 2947 c.c., comma terzo, comporterà
il decorso, dalla sua data, di un nuovo termine di prescrizione, nei sensi indicati, solo se la prescrizione non sia nel frattempo maturata.
La nuova decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale (secondo i termini previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c.)
postula quindi necessariamente che la prescrizione non sia nel frattempo già
maturata ovvero che la stessa sia stata interrotta al fuori del processo penale o all'interno di esso (mediante costituzione di parte civile).
Una siffatta conclusione si pone in linea di continuità col rilievo già
compiuto da Cass. Sez. Un. N. 1479 del 1997 e richiamato, da ultimo, da
6 Cass. N. 2694 del 2021 - secondo cui "la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il
circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della
prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia
rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo
in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al
risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste
nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di
interferenze fra le due discipline"; il che vale a evidenziare che, fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di p.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato - per il resto
- dall'ordinarie regole civilistiche (a cominciare dagli artt. 2934 e 2935 c.c.).
3.4. Nella specie è pacifico che gli odierni attori abbiano scelto di non costituirsi parte civile nel processo penale.
Ciò ha determinato la prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno, il cui termine è da individuarsi in dieci anni dal fatto (maggio 1998).
3.5. Sul punto va premesso che la prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi
stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione,
e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (si vedano Cass. Sez. Un. N. 581 del 2008 e Cass. N. 6333 del 2018).
3.6. Deve precisarsi che la norma incriminatrice di parte speciale che viene in rilievo nel caso di specie è l'art. 589 c.p., comma terzo, nella parte che disciplina la morte di più persone, applicabile nella seguente versione:
“
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
7
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e
di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
In tema, l'originario testo dell'art. 589, secondo comma, c.p., prevedeva che l'omicidio colposo plurimo e il concorso dell'omicidio colposo con la lesione colposa fossero soggetti al regime del concorso dei reati ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p., e fissava il tetto massimo di pena nella misura di anni dodici anni di reclusione.
Come noto, tale disciplina, coerente con la regola originaria del c.d. Cumulo
materiale, è stata modificata dall'art. 1, legge n. 296 del 1966, che ha previsto, nell'attuale art. 589, terzo comma, l'unificazione quoad
poenam degli eventi, vuoi letali, vuoi semplicemente colposi, cagionati dalla medesima condotta. La disciplina - anticipatrice della riforma dell'art. 81, primo comma, c.p., attuata con l'art. 8, del d.l. N. 99 del 1974, convertito nella legge n. 220 del 1974 – configura, a ben vedere, non un reato complesso, bensì una ipotesi di concorso formale di reati, in deroga al sistema del cumulo materiale, onde i singoli delitti conservano la loro autonomia, sottostando alla disciplina, sostanziale e processuale, del concorso formale di reati per le cause estintive, la competenza, la procedibilità a querela.
3.6. In altri termini, l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, ovvero di omicidio e lesioni, prevista all'art. 589, ult. Co., non configura un reato unico, né un'aggravante del reato di omicidio colposo e neppure un'autonoma figura di reato complesso, bensì semplicemente un concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam.
Conseguentemente il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (ex multis Cass. N. 20340 del 2017).
Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era (ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del
8 terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo del trattamento sanzionatorio irrogabile al reo.
E' solo in rapporto alla pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato che va determinato il termine prescrizionale.
3.7. Occorre anche specificare che per la fattispecie in discorso trova applicazione l'art. 157 c.p. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005, così detta ex legge Cirielli, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa (in data 3 giugno 2004), prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, comma terzo, della legge 251 del 2005
stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. N. 393
del 2006 –, che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già
pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
Orbene, l'art. 157 c.p. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, ha la seguente versione:
“La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato,
tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze
aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.(…)”
3.8. Se così è, rammentato che il termine di prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma terzo, c.p. è identificabile con quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato-danneggiante si sia reso responsabile e che, a tale fine, non rileva il limite di pena indicato
9 nell'art. 589 c.p., u.c., (vedasi Cass. N. 175 del 1995; Cass. N. 3127 del
1999), il termine prescrizionale dei reati de quibus vertitur, rilevante ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c. (omicidio colposo di Parte_1
è quello di dieci anni, decorrente dal decesso della vittima,
[...]
avvenuto il 5 maggio del 1998, con maturazione della prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi, in data 5 maggio del 2008.
3.9.
Considerato che
il processo penale è stato definito il 26 marzo 2013 –
successivamente, dunque, allo spirare del termine prescrizionale innanzi indicato – e che si appalesano irrilevanti, ai fini della prescrizione del diritto di credito al risarcimento del danno, le cause interruttive e sospensive della prescrizione del reato, che non risulta la costituzione di parte civile degli attori e che non sono stati svolti atti interruttivi delle prescrizione del credito risarcitorio qui in scrutinio nel decennio indicato (neppure vi è espressa indicazione degli stessi), deve concludersi per la prescrizione delle esperite azioni risarcitorie nei confronti delle amministrazioni territoriali e statali eccipienti alla data del 5 maggio del 2008.
Non vi sono, difatti, nella produzione della parte attorea, atti interruttivi della prescrizione nel decennio indicato, irrilevante essendo per evidente tardività l'interruzione intervenuta con le raccomandate del 17.04.2013.
4. Va ora affrontato il tema dell'estensibilità degli effetti dell'accertata prescrizione nei confronti del convenuto non costituito, . CP_4
4.1. Secondo un più risalente orientamento, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri e costoro hanno l'onere per giovarsene di farla propria e quindi di sollevarla tempestivamente (Cass. N. 2132 del 1977; Cass. N, n.
5262 del 2001; Cass. N. 7800 del 2010; Cass. N. 9858 del 2014).
4.2. Si è progressivamente affermato, però, nella giurisprudenza della
Corte di cassazione un diverso orientamento (Cass. N. 6934 del 2007;
Cass. N. 18648 del 2011; Cass. N. 12911 del 2014; Cass. N. 21937 del
2017; Cass. N. 9808 del 2018; Cass. N. 17420 del 2019), secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte le volte in
10 cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore
"eccipiente".
4.3. Il Tribunale, condividendo e facendo proprio quanto indicato da Cass.
7987 del 2021, ritiene di conformarsi al filone giurisprudenziale secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente",
esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore si riveli un "vittoria di Pirro"
4.4. A sostegno della predetta opzione ricostruttiva militano inoltre validi argomenti: a) il principio generale in materia di obbligazioni solidali è nel senso della comunicazione degli effetti favorevoli, sia pure con specifici temperamenti e riserve, caso per caso (art. 1300 c.c., in tema di novazione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1301 c.c., in tema di remissione fra creditore comune e condebitore solidale;
art. 1304 c.c., in tema di transazione;
art. 1305 c.c., in tema di ricusazione da parte creditore del giuramento deferitogli da un condebitore); b) al contrario non si comunicano gli effetti sfavorevoli (art. 1308 in tema di costituzione mora e art. 1309 in tema di riconoscimento del debito); c) particolare rilievo possiede il principio espresso dall'art. 1306 c.c., che esclude, al comma primo, effetto alla sentenza ottenuta dal creditore comune contro uno dei condebitori solidali e, soprattutto, al comma secondo, ammette i condebitori ad opporre al creditore comune la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, purché non fondata su eccezioni personali;
d) ciò significa che, salva la pur sempre possibile formazione separata di giudicati contrastanti, il condebitore - con il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenza nel frattempo conseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimento dell'eccezione
(non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto che la prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita;
e) l'art. 1310 c.c., comma terzo,
11 regola espressamente l'ipotesi della rinuncia sostanziale alla prescrizione,
ex art. 2937 c.c., sanzionando - in quel solo caso - il condebitore
"rinunziante" con la perdita del diritto al regresso verso i sodali;
f) la rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo
(Cass. N. 18425 del 2013) ed esige che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (Cass. N. 21248 del 2012); g) nulla prevede l'art. 1310 a carico del condebitore non "rinunziante" e semplicemente
"non eccipiente, ovvero di colui che, come nel presente caso, non ha debitamente coltivato la proposta eccezione;
h) le opposte conclusioni, nel senso della non comunicazione dell'eccezione di prescrizione al condebitore solidale "non eccipiente" e della perdita di costui per tacita rinuncia al diritto al regresso (corollario indispensabile applicato dall'orientamento non condiviso) risentono di una evidente sovrapposizione e contaminazione fra i piani processuale e sostanziale,
che debbono invece rimanere ben distinti e separati.
4.5. Per tutte queste ragioni, va rigettata anche la domanda risarcitoria rivolta nei confronti di che, diversamente opinando, CP_4
conserverebbero pur sempre la possibilità di agire in regresso nei confronti delle amministrazioni territoriali e statali che hanno eccepito la prescrizione, determinando effetti ad esse sfavorevoli.
Del resto, la giurisprudenza pare collegare l'effetto pregiudiziale posto a fondamento della riconosciuta estensione all'astratta possibilità di esperimento dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c., senza alcun riferimento alla valutazione della sua fondatezza (sul punto, si veda, in termini generali, Cass. N. 1762 del 1982).
In ogni caso, un sicuro effetto pregiudizievole appare legato anche alla riduzione del patrimonio dei coobbligati posto a garanzia del fruttuoso esperimento dell'azione di regresso che le amministrazioni statali hanno comunque diritto a esperire per il (diverso) debito, certo ed esigibile,
nascente dalla sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali
12 determinate in favore delle costituite parti civili dalla sentenza di condanna definitiva. Detto altrimenti, se non fosse estesa la prescrizione in esame, le amministrazioni vedrebbero, in ogni caso, ridotte le garanzie patrimoniali di in relazione alle azioni di regresso sperimentabili a CP_4
fronte del pagamento delle ridette provvisionali.
5. Rigettate le pretese risarcitorie, da ultimo, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che: 1) riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale
hanno indicato espressamente il termine di prescrizione in quindici anni e,
nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione,
questo profilo non è mai stato censurato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
2) riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 c.c., la pronuncia citata, id est Cass. N. 11190 del
2022, ha dato conto di avere superato un contrasto giurisprudenziale
(definito apparente); 3) riguardo all'estensione dell'eccezione di prescrizione, è stato evidenziato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sussistono «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte cost. N. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1. rigetta le domande proposte dagli attori;
2. compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno il 3.06.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Rossini
13