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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10775 /2024 RG
Alla udienza del 14.02.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è
stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note scritte depositate ex art 127 ter cpc
,solamente da parte opponente, ove viene chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere con revoca decreto ingiuntivo
IL Giudice
provvede come di seguito alle 13.20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, ha pronunziato la seguente
1
Nel procedimento portante il n° 10775 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Lo Verso
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Artale
opposta
IL Giudice
Dichiara cessata la materia del contendere, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 2928/2024 del 14/08/2024 emesso dal
Tribunale di .Palermo
2 Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che, nel corso del presente procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, versato in atti al PCT, e richiamato, pertanto, dando atto congiuntamente di aver provveduto al relativo pagamento, hanno evidenziato che la relativa transazione si è perfezionata, tacitando così ogni reciproca pretesa passata, presente e futura a valere sul rapporto contrattuale.
Preso atto di quanto sopra richiamato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del D.I. opposto e compensazione delle spese legali.
A tal uopo, appare opportuno evidenziare come, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Giudice, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere”
costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
3 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n.
9332, ).
Così deciso.
Pa, lì 14/02/2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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