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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1974 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Mattozzi (C.F.:
[...]
– Tel/Fax 0924 906387 – Pec C.F._2
; , giusta Email_1 Email_2 procura speciale in calce all' atto di citazione in appello appellante contro
in qualità di impresa territorialmente Controparte_1 designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pozzobon del Foro di
Vicenza (c.f.: – PEC.: C.F._3 presso lo studio del Email_3 quale elegge domicilio in Bassano del Grappa, via Brocchi 11; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 604/2023 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata il 29-3-2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 604/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, Giudice
Dott. Antonio Picardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 684/2019, depositata in cancelleria in data 29.03.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“stante l'irreperibilità del sig. come da certificato CP_2 prodotto all'udienza del 11.10.2020, ammettere la dichiarazione testimoniale dallo stesso resa con copia del documento di identità, nonché ammettere CTU medico-legale regolarmente indicata nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art. 183, comma
6, n. 2 cpc;
nel merito, si chiede di accertare la responsabilità del conducente dell'autocarro non identificato in relazione al sinistro indicato in premessa ed il consequenziale diritto del sig. Parte_1
ad ottenere il ristoro di tutti i danni fisici dallo stesso derivati;
[...]
- Indi condannare la convenuta, in solido e ciascuna per il proprio titolo, al risarcimento dei danni fisici residuati all'odierno attore a seguito del sinistro de quo ed ammontanti ad € 263.363,00
(duecentosessantatremilatrecentosessantatre/00) nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, all'esito dell'attività istruttoria che sul punto si andrà a compiere, oltre al danno morale”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammettere la dichiarazione testimoniale del sig. quale prova atipica CP_2 che non vìola il contraddittorio ed i princìpi del giusto processo nonché per la sua rilevanza atteso che la stessa proviene dall'unico testimone oculare del sinistro nonché ammettere CTU medico-legale al fine di accertare e quantificare i danni fisici patiti dall'attore.
Per Controparte_1
Respingersi l'appello così come proposto, perché infondato in fatto e diritto o con la miglior motivazione del caso e per l'effetto confermarsi l'impugnata decisione. Vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva avanti il Tribunale di Vicenza la Parte_1
IA , quale impresa designata dal Fondo Controparte_1
Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 14.12.2014, intorno alle ore 23.30 circa, in Altavilla. L'attore esponeva che, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva urtato da tergo da un autocarro rimasto sconosciuto, in quanto il conducente non si era fermato. Deduceva altresì l'attore che, a seguito dell'urto, perdeva il controllo della propria autovettura, che si ribaltava andando a finire sul margine di un lago, e che al sinistro aveva assistito il sig. CP_2
cittadino marocchino residente a [...]. Il
[...]
Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, rigettava la domanda, sul rilievo che non era risultata provata la dinamica del sinistro come allegata dall'attore e, per quello che ora interessa, che non poteva essere ammessa la produzione della dichiarazione scritta del teste resosi irreperibile, sia per difetto di CP_2 contraddittorio e sia perché l'irreperibilità del teste non costituiva giustificato motivo per la sua ammissione.
3. Avverso questa sentenza ha proposto Parte_1 appello, affidato ad un unico motivo, resistito da Controparte_1
in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di
[...]
Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286 D. lgs 209/2005.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con unico motivo l'appellante deduce che il Tribunale erroneamente aveva affermato che “una dichiarazione per essere considerata valida testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis cpc deve essere assistita dalle condizioni e formalità previste dalla suddetta norma di rito civile, al fine in primo luogo di preservare il contraddittorio”; inoltre il giudicante aveva aggiunto che “in difetto di tali presupposti la mancata ammissione del documento (o comunque la sua dichiarata inutilizzabilità ai fini probatori) non potrebbe qualificarsi come violazione del diritto di difesa della parte che avrebbe inteso produrre ed avvalersi dello scritto…..in quanto altrimenti sarebbe offerta ad una delle parti il diritto di avvalersi di fonti di prova (atipiche) formatesi all'infuori di qualsivoglia possibilità
(per l'altra parte e per il giudicante) di controllo e vaglio di genuinità ed attendibilità”. Ad avviso dell'appellante con tale argomentazione viene meno la ratio stessa e vengono private di contenuto le cd. prove atipiche, ovvero sia quelle prove che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge e per l'assunzione delle quali in sede istruttoria non sono necessarie tutte le formalità richieste per una prova tipica. Deduce che ogni limitazione all'ammissibilità delle prove atipiche renderebbe più difficoltoso per il giudice l'accesso al fatto, alla c.d. “verità materiale”, sicché, ad eccezione dei divieti espressamente previsti dalla legge (ad es. le incapacità a testimoniare), il criterio di rilevanza dovrebbe costituire l'unico filtro per l'ingresso delle prove atipiche nel processo civile. Rimarca che, coerentemente con tale ricostruzione, la Cassazione ha assimilato l'efficacia probatoria delle prove atipiche a quella delle presunzioni semplici o argomenti di prova purché siano idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti.
6. Il motivo è inammissibile.
La Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. In particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, ne' di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l'autentica della sottoscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale”(Cass.12763/2000 citata anche dall'appellante e successive conformi).
Tanto precisato, occorre rilevare che l'appellante denuncia la violazione di una regola processuale, ossia un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa. In tale caso l'appellante ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, la impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte.
Nella specie, la censura è del tutto generica, poiché l'appellante, che non ha depositato né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica, non ha affatto esplicitato nell'atto di impugnazione il contenuto della dichiarazione scritta del teste e non ha spiegato perché la dichiarazione, ove utilizzabile, sarebbe stata idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze. A tale ultimo riguardo va rimarcato che il Tribunale ha evidenziato una serie di incongruenze tra quanto riferito dai testi e quanto risultante dalla dinamica del sinistro prospettata dall'attore, odierno appellante (ad esempio sull'orario dell'incidente e sull'assenza di evidenze di un tamponamento) e per contro quest'ultimo neppure ha offerto minimi elementi di riscontro atti a supportare non solo la rilevanza della suddetta dichiarazione scritta, ma pure la piena attendibilità della stessa, rispetto alle discrepanze evidenziate dal primo Giudice. Per quanto occorra, si aggiunge che la suddetta “dichiarazione scritta” del teste, allegata alla comparsa conclusionale di primo grado e sottoscritta in calce ad un testo dattiloscritto, non solo reca date incomplete, contraddittorie (nell'intestazione “7-6-201”; in calce, a penna, “29-
5-2016”) e successive di oltre un anno all'incidente, ma riporta pure la palese discrasia sull'orario (in tesi avvenuto intorno alle 23) rimarcata nella sentenza impugnata, poiché i testi assunti hanno affermato in modo chiaro e sicuro che il sinistro era avvenuto nel pomeriggio, quando era “ancora giorno”.
7. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (scaglione da €260.001,00 a
€520.000,00).
La parte appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n.115/02, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.604/2023 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo. Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise