2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalita' e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresi' comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.