CA
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/05/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 407/18 vertente
tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Morgante, giusta procura in atti
appellante
contro
nata a [...] [...], , Controparte_1 Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Chirico, giusta procura in atti
appellati
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1816/2017 del 5/12/2017
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.06.2014, la signora conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria il esponendo che in data 26.7.2009, alle Parte_1 ore 21.30 circa, mentre passeggiava sulla Via Vittorio Emanuele e si dirigeva verso il Lungomare di
, a causa di un avvallamento del terreno, cadeva rovinosamente a terra. Parte_1
Trasportata al Pronto Soccorso locale le veniva diagnosticata “frattura perone e malleolo tibiale caviglia sx” e successivamente operata presso l' ” di Organizzazione_1 Parte_1
1 per la “frattura bimalleolare caviglia sx e frattura base V metatarso piede dx”. In data 26.11.2009 veniva dichiarata guarita, con postumi invalidanti, successivamente quantificati nella misura del 14%.
L'attrice chiedeva al Tribunale che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del fatto e la condanna dello stesso al pagamento di tutti i danni Pt_1 quantificati complessivamente in € 48.272,40.
Si costituiva in giudizio, in data 22.10.2014, il chiedendo di essere Parte_1 autorizzato alla chiamata in garanzia della (affidataria, al tempo del sinistro, del Parte_2 servizio di manutenzione stradale) e, nel merito, contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
L'Ente veniva autorizzato alla chiamata in garanzia della società che, nel corso Parte_2 del giudizio, veniva dichiarata fallita. All'udienza del 9.5.2016 la difesa del dichiarava di Pt_1 non aver riassunto il giudizio nei confronti della società fallita in considerazione dell'improcedibilità della domanda ex art. 24 L.F.. e il Giudice, con provvedimento datato 14.6.2016, dichiarava l'estinzione della domanda di manleva del nei confronti della Pt_1 Parte_2
Nel corso del giudizio veniva esperita prova testimoniale, interrogatorio formale e disposta consulenza medico legale.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1816/2017 del 5/12/2017 accoglieva la domanda attorea dichiarando la responsabilità del con Parte_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza, con atto ritualmente notificato, proponeva appello, il Parte_1
, chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con il rigetto delle
[...] domande attoree.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 28/7/2023, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/7/23, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame si eccepisce l'erronea ed insufficiente motivazione circa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di primo grado in ordine alla generica ed insufficiente descrizione dei fatti.
1.1) Il motivo è infondato.
L'appellante in primo grado, lamentava la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. n. 4, per non avere, parte attrice, indicato in maniera specifica, corredata da foto, il luogo del sinistro, limitando, il nel proprio diritto di difesa. Parte_1
2 Lamenta, pertanto, l'erroneità della sentenza impugnata non avendo, il Tribunale, effettuato una debita valutazione dell'incidenza dell'omissione contestata sulla possibilità del di apprestare Pt_1 le proprie difese.
La Suprema Corte sull'argomento ha costantemente ritenuto che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).
Nel giudizio che ci occupa, nell'atto di citazione, testualmente si legge:” In data 26/7/09 alle ore
21,30 circa, l'istante percorreva a piedi la via C. Vittorio Emanuele allorquando, mentre scendeva sul Lungomare a causa di un avvallamento del terreno, cadeva rovinosamente a terra, riportando all'esito della caduta traumi multipli. La responsabilità di parte convenuta discende dalla dinamica
e dallo stato dei luoghi per effetto dei quali si verificava l'evento dannoso, atteso che il vialetto per accedere alla sottostante via Lungomare presentava un tratto lastricato, particolarmente accidentato…”.
Da quanto sopra trascritto, ben delineato e specificato appare il luogo del sinistro, tale da consentire al oggi appellante, di approntare tutte le difese del caso, atteso che non vi è dubbio che il Pt_1 sinistro ebbe a verificarsi nel vialetto che dalla via C. Vittorio Emanuele consente di accedere alla sottostante via Lungomare, e nessun obbligo, gravava su parte attrice di produrre le foto del luogo in cui si era verificato il sinistro.
Corretta, pertanto, sul punto è la sentenza impugnata.
2.) Con il secondo e terzo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza per erronea ed incompleta valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo assolto parte attrice al proprio onere probatorio.
Secondo l'appellante la non avrebbe dato prova dei fatti a causa dell'incertezza circa il luogo CP_1 in cui si sarebbe verificato il sinistro nonché circa le modalità e le cause dello stesso, essendo emersa una discrasia tra i fatti descritti in citazione e le risultanze della prova testimoniale.
Lamenta, ancora, l'appellante, l'erroneità della sentenza gravata per non avere, comunque, il
Tribunale, ritenuto il concorso di colta dell'appellata.
2.1) A giudizio della Corte, i motivi, che ben possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
3 Giova ricordare che, secondo i consolidati arresti giurisprudenziali dopo la nota pronuncia n. 156 del
10.5.99 della Corte Costituzionale, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile anche nei confronti degli enti proprietari delle strade aperte al pubblico, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, laddove “… la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, la cui ricorrenza deve essere verificata caso per caso dal giudice del merito non soltanto con riguardi all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico”. (cfr. Cass. sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328 e Cass. sez. III, 18 aprile 2012, n. 6062; in precedenza Cass. 23.1.2009 n.
1691; Cass. n.3651/2006; Cass. n. 15384/2006).
Sulla stessa linea interpretativa è stato affermato che, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., implica la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno (in termini Cass. sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317).
Nel caso in esame, la , in seno all'atto di citazione dichiarava che il sinistro in oggetto era CP_1 avvenuto a causa del lastricato accidentato nel tratto del vialetto che scende sulla sottostante via
Lungomare, con una insidiosa cunetta tale da formare una cavità nel quale si incastrava la calzatura dell'appellata, provocandone una rovinosa caduta.
Dall'esame della prova testimoniale risulta che la figlia dell'appellata ha Controparte_2 dichiarato: “Noi stavamo andando verso la via Marina, in prossimità si dove di trova il tapis rulant,
Abbiamo quindi imboccato la stradina che si trova accanto alla fontana ed in particolar modo quella
a destra della fontana dove ci sono i gradini, finiti questi gradini ho visto mia madre cadere a terra.
L'ho subito soccorsa e ho visto che dopo il gradino c'era una cunetta, penso per la raccolta delle acque che era piena di terriccio e viscida e mia madre è scivolata sulla stessa”.
La teste ha dichiarato:” Ho assistito all'incidente…dopo essere stati al tapis Testimone_1 rulant abbiamo attraversato la strada ed abbiamo preso la stradina che si trova a destra della fontana in cui ci sono i gradini…dopo avere sceso l'ultimo gradino il terreno non era paro ma c'era una cunetta che era anche scivolosa per come abbiamo constatato…preciso, altresì, che la zona non era illuminata”.
Da quanto dichiarato dalle testimoni, non vi è dubbio che il luogo del sinistro coincida con quello indicato dalla in citazione, e cioè il vialetto/ stradina che dalla via C. Emanuele scende sulla CP_1 via Lungomare/ Marina.
4 Anche la dinamica dell'incidente, per come narrata dalle testi, collima con quanto dichiarato dalla in citazione e cioè che il sinistro fu causato dalla presenza di una cunetta sulla sede stradale;
CP_1 entrambe le testi hanno confermato la detta circostanza, evidentemente l'appellata, ha avuto la sensazione che la scarpa le fosse rimasta incastrata nella cunetta, che è risultata essere piena di terriccio, mentre le testimoni, che si trovavano immediatamente dietro, l'hanno vista cadere proprio sulla detta cunetta.
Per quanto attiene al concorso di colpa dell'appellata sulla causazione del sinistro, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo dal caso fortuito, incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029) dovendosi verificare se l'evento sia ascrivibile, in tutto o in parte, al comportamento dello stesso danneggiato.
Tale valutazione, tuttavia, deve essere modulata in relazione alla natura ed alla pericolosità della cosa, il che vale a dire che, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno ed alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n.
4279).
Nel caso in specie, nessun comportamento imprudente è risultato essere stato posto in essere dalla
, atteso che è emerso che il sinistro è avvenuto alle ore 21,30 circa, in una zona in cui non vi CP_1 era illuminazione, mentre l'appellante si apprestava, insieme alla figlia ed una amica, a scendere verso la via Lungomare, inciampava su una cunetta, in evidente stato di cattiva manutenzione.
Tale circostanza viene in rilievo ancor più ove, per come emerso in sede di istruttoria, la cunetta oggetto del sinistro fosse preposta alla raccolta delle acque, pertanto bisognosa di una costante manutenzione, trovandosi in pieno centro cittadino, per di più in una zona non illuminata.
3.) Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore fino a 52.000,00 valori) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 1/1/13, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L.
5 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 407/18r.g., rigetta l'appello proposto dal , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Reggio Calabria n. 1816/2017 del 5/12/2017, che conferma.
Condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 8.469,00, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/05/2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito) 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 407/18 vertente
tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Morgante, giusta procura in atti
appellante
contro
nata a [...] [...], , Controparte_1 Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Chirico, giusta procura in atti
appellati
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1816/2017 del 5/12/2017
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.06.2014, la signora conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria il esponendo che in data 26.7.2009, alle Parte_1 ore 21.30 circa, mentre passeggiava sulla Via Vittorio Emanuele e si dirigeva verso il Lungomare di
, a causa di un avvallamento del terreno, cadeva rovinosamente a terra. Parte_1
Trasportata al Pronto Soccorso locale le veniva diagnosticata “frattura perone e malleolo tibiale caviglia sx” e successivamente operata presso l' ” di Organizzazione_1 Parte_1
1 per la “frattura bimalleolare caviglia sx e frattura base V metatarso piede dx”. In data 26.11.2009 veniva dichiarata guarita, con postumi invalidanti, successivamente quantificati nella misura del 14%.
L'attrice chiedeva al Tribunale che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del nella determinazione del fatto e la condanna dello stesso al pagamento di tutti i danni Pt_1 quantificati complessivamente in € 48.272,40.
Si costituiva in giudizio, in data 22.10.2014, il chiedendo di essere Parte_1 autorizzato alla chiamata in garanzia della (affidataria, al tempo del sinistro, del Parte_2 servizio di manutenzione stradale) e, nel merito, contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
L'Ente veniva autorizzato alla chiamata in garanzia della società che, nel corso Parte_2 del giudizio, veniva dichiarata fallita. All'udienza del 9.5.2016 la difesa del dichiarava di Pt_1 non aver riassunto il giudizio nei confronti della società fallita in considerazione dell'improcedibilità della domanda ex art. 24 L.F.. e il Giudice, con provvedimento datato 14.6.2016, dichiarava l'estinzione della domanda di manleva del nei confronti della Pt_1 Parte_2
Nel corso del giudizio veniva esperita prova testimoniale, interrogatorio formale e disposta consulenza medico legale.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1816/2017 del 5/12/2017 accoglieva la domanda attorea dichiarando la responsabilità del con Parte_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza, con atto ritualmente notificato, proponeva appello, il Parte_1
, chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con il rigetto delle
[...] domande attoree.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 28/7/2023, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/7/23, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame si eccepisce l'erronea ed insufficiente motivazione circa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di primo grado in ordine alla generica ed insufficiente descrizione dei fatti.
1.1) Il motivo è infondato.
L'appellante in primo grado, lamentava la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. n. 4, per non avere, parte attrice, indicato in maniera specifica, corredata da foto, il luogo del sinistro, limitando, il nel proprio diritto di difesa. Parte_1
2 Lamenta, pertanto, l'erroneità della sentenza impugnata non avendo, il Tribunale, effettuato una debita valutazione dell'incidenza dell'omissione contestata sulla possibilità del di apprestare Pt_1 le proprie difese.
La Suprema Corte sull'argomento ha costantemente ritenuto che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).
Nel giudizio che ci occupa, nell'atto di citazione, testualmente si legge:” In data 26/7/09 alle ore
21,30 circa, l'istante percorreva a piedi la via C. Vittorio Emanuele allorquando, mentre scendeva sul Lungomare a causa di un avvallamento del terreno, cadeva rovinosamente a terra, riportando all'esito della caduta traumi multipli. La responsabilità di parte convenuta discende dalla dinamica
e dallo stato dei luoghi per effetto dei quali si verificava l'evento dannoso, atteso che il vialetto per accedere alla sottostante via Lungomare presentava un tratto lastricato, particolarmente accidentato…”.
Da quanto sopra trascritto, ben delineato e specificato appare il luogo del sinistro, tale da consentire al oggi appellante, di approntare tutte le difese del caso, atteso che non vi è dubbio che il Pt_1 sinistro ebbe a verificarsi nel vialetto che dalla via C. Vittorio Emanuele consente di accedere alla sottostante via Lungomare, e nessun obbligo, gravava su parte attrice di produrre le foto del luogo in cui si era verificato il sinistro.
Corretta, pertanto, sul punto è la sentenza impugnata.
2.) Con il secondo e terzo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza per erronea ed incompleta valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo assolto parte attrice al proprio onere probatorio.
Secondo l'appellante la non avrebbe dato prova dei fatti a causa dell'incertezza circa il luogo CP_1 in cui si sarebbe verificato il sinistro nonché circa le modalità e le cause dello stesso, essendo emersa una discrasia tra i fatti descritti in citazione e le risultanze della prova testimoniale.
Lamenta, ancora, l'appellante, l'erroneità della sentenza gravata per non avere, comunque, il
Tribunale, ritenuto il concorso di colta dell'appellata.
2.1) A giudizio della Corte, i motivi, che ben possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
3 Giova ricordare che, secondo i consolidati arresti giurisprudenziali dopo la nota pronuncia n. 156 del
10.5.99 della Corte Costituzionale, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile anche nei confronti degli enti proprietari delle strade aperte al pubblico, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, laddove “… la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, la cui ricorrenza deve essere verificata caso per caso dal giudice del merito non soltanto con riguardi all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico”. (cfr. Cass. sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328 e Cass. sez. III, 18 aprile 2012, n. 6062; in precedenza Cass. 23.1.2009 n.
1691; Cass. n.3651/2006; Cass. n. 15384/2006).
Sulla stessa linea interpretativa è stato affermato che, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., implica la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno (in termini Cass. sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317).
Nel caso in esame, la , in seno all'atto di citazione dichiarava che il sinistro in oggetto era CP_1 avvenuto a causa del lastricato accidentato nel tratto del vialetto che scende sulla sottostante via
Lungomare, con una insidiosa cunetta tale da formare una cavità nel quale si incastrava la calzatura dell'appellata, provocandone una rovinosa caduta.
Dall'esame della prova testimoniale risulta che la figlia dell'appellata ha Controparte_2 dichiarato: “Noi stavamo andando verso la via Marina, in prossimità si dove di trova il tapis rulant,
Abbiamo quindi imboccato la stradina che si trova accanto alla fontana ed in particolar modo quella
a destra della fontana dove ci sono i gradini, finiti questi gradini ho visto mia madre cadere a terra.
L'ho subito soccorsa e ho visto che dopo il gradino c'era una cunetta, penso per la raccolta delle acque che era piena di terriccio e viscida e mia madre è scivolata sulla stessa”.
La teste ha dichiarato:” Ho assistito all'incidente…dopo essere stati al tapis Testimone_1 rulant abbiamo attraversato la strada ed abbiamo preso la stradina che si trova a destra della fontana in cui ci sono i gradini…dopo avere sceso l'ultimo gradino il terreno non era paro ma c'era una cunetta che era anche scivolosa per come abbiamo constatato…preciso, altresì, che la zona non era illuminata”.
Da quanto dichiarato dalle testimoni, non vi è dubbio che il luogo del sinistro coincida con quello indicato dalla in citazione, e cioè il vialetto/ stradina che dalla via C. Emanuele scende sulla CP_1 via Lungomare/ Marina.
4 Anche la dinamica dell'incidente, per come narrata dalle testi, collima con quanto dichiarato dalla in citazione e cioè che il sinistro fu causato dalla presenza di una cunetta sulla sede stradale;
CP_1 entrambe le testi hanno confermato la detta circostanza, evidentemente l'appellata, ha avuto la sensazione che la scarpa le fosse rimasta incastrata nella cunetta, che è risultata essere piena di terriccio, mentre le testimoni, che si trovavano immediatamente dietro, l'hanno vista cadere proprio sulla detta cunetta.
Per quanto attiene al concorso di colpa dell'appellata sulla causazione del sinistro, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo dal caso fortuito, incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029) dovendosi verificare se l'evento sia ascrivibile, in tutto o in parte, al comportamento dello stesso danneggiato.
Tale valutazione, tuttavia, deve essere modulata in relazione alla natura ed alla pericolosità della cosa, il che vale a dire che, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno ed alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n.
4279).
Nel caso in specie, nessun comportamento imprudente è risultato essere stato posto in essere dalla
, atteso che è emerso che il sinistro è avvenuto alle ore 21,30 circa, in una zona in cui non vi CP_1 era illuminazione, mentre l'appellante si apprestava, insieme alla figlia ed una amica, a scendere verso la via Lungomare, inciampava su una cunetta, in evidente stato di cattiva manutenzione.
Tale circostanza viene in rilievo ancor più ove, per come emerso in sede di istruttoria, la cunetta oggetto del sinistro fosse preposta alla raccolta delle acque, pertanto bisognosa di una costante manutenzione, trovandosi in pieno centro cittadino, per di più in una zona non illuminata.
3.) Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore fino a 52.000,00 valori) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 1/1/13, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L.
5 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 407/18r.g., rigetta l'appello proposto dal , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Reggio Calabria n. 1816/2017 del 5/12/2017, che conferma.
Condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 8.469,00, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/05/2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito) 6