Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1305.
(Giuramento).
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e' stato deferito.
(Giuramento).
Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e' stato deferito.
Commentari • 10
- 1. Delle obbligazioni in solidohttps://www.brocardi.it/ · 259.22067
[…] La ricusazione del giuramento giova a chi l'ha deferito e nuoce a chi doveva prestarlo: l'art. 1305 del c.c. ne estende le conseguenze a coloro che si trovano nella stessa posizione giuridica del deferente, e nega l'estensione di tali conseguenze a coloro che hanno la medesima posizione giuridica di colui al quale giuramento era stato deferito. […]
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Giurisprudenza • 50
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2023, n. 2042Provvedimento: […] In secondo luogo l'art. 1305 c.c. prevede necessaria la preventiva informazione dell'oggetto della deliberazione. Nel caso di specie secondo la ricorrente sarebbe stato approvato un consuntivo di spesa relativo a dei lavori straordinari (neppure specificati nella delibera, così come neppure il suindicato consuntivo è allegato all'atto), laddove nell'ODG era riportato al punto 4 il diverso argomento “aggiornamento stato lavoriLeggi di più...
- impugnazione delibera assembleare·
- decadenza azione·
- art. 1305 c.c.·
- contumacia·
- art. 1136 c.c.·
- art. 1137 c.c.·
- annullabilità delibera·
- spese di lite·
- violazione legge·
- nullità delibera