Sentenza 20 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2002, n. 13753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13753 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL OPOL5 3 02 1 3 RTESH ROMA D ACIAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Lodo arbitrale 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7017/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente FAVARA - Rel. Consigliere A Dott. Ugo Cron. 31562 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep.·3620 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 30/01/02 - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.0per diritu sul ricorso proposto da:
2-9 IL CANCELLIEHE DORI SRL, in persona del Liquidatore sig. Giorgio Bertoli, RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell'avvocato FAVA ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNETTI NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RB ERREBIEMME SRL, in persona del suo procuratore speciale dott. Massimo Salvo, elettivamente domiciliata 2002 in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio 293 dell'avvocato D'AMELIO PIERO, che la difende unitamente 1 all'avvocato ALBERTINI GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 621/98 della Corte d'Appello di ROMA, sez. IV Civile emessa il 3/12/1997, depositata il 04/03/98; RG.986/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato ANTONIO FAVA;
udito l'Avvocato GIOVANNI C.SCIACCA; (per delega avv. Piero d'Amelio); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 29.7.95 la soc. DO. RI designava un ar- bitro per dirimere la controversia con la R.B.M. in or- dine all'adempimento del contratto stipulato tra le parti il 14.10.92 e concernente l'affitto di azienda integrata. Anche la RB provvedeva alla nomina dell'arbitro mentre il terzo veniva nominato dal Presi- dente del Tribunale. La Do. Ri chiedeva che venisse di- chiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte con condanna della R.B.M. al risarci- mento dei danni. Il Collegio arbitrale con lodo del 10.7.96 dichiarava la risoluzione del contratto per 2 inadempimento della R.B.M. che condannava al pagamento della somma di trenta milioni, dichiarava inammissibile la domanda della Dori di ripetizione delle somme pagate quali canoni di affitto, nonché le riconvenzionali del- la R.B.M.. A seguito di impugnazione del lodo per nullità da parte della DO.RI. la Corte di Appello di Roma con sen- tenza del 4.3.98 annullava in parte il lodo stesso de- terminando in lire 45 milioni il danno che la RB è stata condannata a pagare alla Dori. Provvedeva sulle spese. Motivava, tra l'altro, la Corte che gli arbitri avevano esaminato il quesito spiegando le ragioni della loro decisione ed avevano correttamente ritenuto la tardività del quesito stesso in forza della regola pro- cessuale contenuta nella clausola compromissoria che imponeva alle parti di specificare analiticamente il quesito negando che la possibilità di precisare succes- sivamente il quesito medesimo potesse estendersi al suo ampliamento. La Corte, di poi, riteneva che il Collegio arbitra- le avesse motivato la sua decisione così da rendere comprensibile l'iter logico seguito individuando la esistenza dei requisiti del contratto escludendone la nullità con valutazioni prettamente di merito. 3 I secondi giudici ritenevano, ancora, che il con- tratto di affitto senza autorizzazione non avesse og- getto illecito non essendovi obbligo del preventivo ri- lascio di essa. Il contratto non era, quindi, nulla ma risolubile per mancanza di una qualità essenziale, tale da costituire consegna di “aliud pro alio". I seconda giudici escludevano la sussistenza di vizi attinenti alla motivazione o al travisamento di fatti, peraltro non previsti nella impugnazione del lodo. La Corte con- siderava infondata la doglianza della DO. RI circa la violazione degli artt. 1427 e ss cc non avendo la stes- sa DO. RI chiesto una specifica pronuncia sui vizi di consenso. I giudici di appello escludevano, nel determinare il danno, il concorso nell'aggravamento da parte della DO.RI per non avere avvertito l'affittante nelle forme previste dall'art. 26 del contratto ed ha annullato il lodo nella parte in cui ha ritenuto il comportamento della DO.Ri impeditivo della riduzione degli effetti pregiudizievoli da essa subiti. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. DO. RI affidandolo a cinque motivi SO- stenuti da memoria. Ha resistito con controricorso la SOC. R.B.M. che ha presentato memoria. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE soc. DO.RI, Con il primo mezzo di impugnazione la 112 cpc, nonché la denunziata la violazione dell'art. insufficiente motivazione della sentenza con riferimen- to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ri- levato la tardività del quesito avente ad oggetto la ripetizione delle somme versate a titolo di pagamento dei canoni di affitto in forza della regola processuale contenuta nella clausola compromissoria rilevando, an- cora, la non accettazione del contraddittorio sul punto da parte della R.B.M.. In tale modo, sarebbe evidente la contraddittorietà del lodo e delle motivazioni poste dal Collegio non corrispondendo al vero che la R.B.M non abbia accettato il contraddittorio, mentre la ri- chiesta di ripetizione delle somme versate per canoni di affitto altro non era che una mera specificazione della domanda di risarcimento del danno ritualmente proposta dalla DO.RI. Si osserva in contrario che secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (1699 e 1815/00) in tema di impugnazione del lodo arbitrale la disposizione di cui all'art. 829 n. 4 cpc, nullità del lodo conte- nente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse 5 componenti del dispositivo e non anche tra le diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro OV- vero tra la motivazione stessa ed il dispositivo;
la contraddittorietà interna alla motivazione non prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo può assu- mere, pertanto, rilevanza solo nella ipotesi di assolu- ta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuri- dico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia motivazione riconducibile al suo mo- dello legale funzionale. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte ha rilevato che gli arbitri hanno spiegato le ragioni della loro decisione il che esclude il vizio di cui all'art. 829 sub 4 cpc. Gli arbitri, afferma ancora la Corte del merito, hanno, di poi, correttamente ritenuto la tardività del quesito in forza della regola proces- suale contenuta nella clausola compromissoria a norma della quale le parti avevano l'onere di specificare analiticamente il quesito già nell'atto di nomina dell'arbitro evidenziando, di poi, la non accettazione da parte della RB della precisazione del quesito che altro non era se non un ampliamento dello stesso. Per di più, hanno, ancora, osservato i secondi giudici il quesito doveva effettivamente considerarsi domanda nuo- va avendo una sua autonomia rispetto alla domanda stes- 6 sa. Non si ravvisa, ora, il denunziato vizio non sussi- stendo elementi che si traducano nella impossibilità di comprendere la "ratio decidendi", né è consentito in questa sede il riesame dei fatti. Peraltro, le argomen- tazioni poste a sostegno dalla Corte di Appello per confermare la decisione arbitrale in punto di tardività di alcune domande proposte dalla DO.RI sono sorrette da esaustiva e corretta motivazione laddove è stato ri- chiamato il preciso contenuto della clausola compromis- soria (cfr. sentenza impugnata pag. 7 e 8). Con il secondo mezzo di impugnazione la SOC. DO. RI., denunziata la violazione degli artt. 1346, 1362, 1366 cc, nonché la insufficiente motivazione della sen- tenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello ab- bia erroneamente ritenuto corretto quanto statuito dal collegio arbitrale in ordine alla dedotta nullità del contratto inter partes per illiceità del suo oggetto. Si osserva in contrario che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha ampiamente spiegato il perché fosse condivisibile la motivazione contenuta nel lodo arbitrale specificando come l'affitto di beni produttivi verso un determinato cano- ne fosse stato l'oggetto del contratto concluso dalle 7 parti. In tale modo hanno, ancora, affermato i second giudice l'affittante si era assunto l'obbligo di con- sentire il godimento dell'azienda, onde il suo mancato godimento per il non trasferimento del titolo legitti- mante l'esercizio atteneva non alla liceità del nego- zio, ma, semmai, al suo adempimento. Correttamente la Corte territoriale ha confermato il contenuto della motivazione resa dal collegio arbi- trale, attesa la logicità della stessa laddove ha rite- nuto che la RB si era, è vero, assunta la obbligazione di trasferire idonea autorizzazione, ma tale inadempi- mento non influiva sulla validità del contratto, ma giustificava la sola risoluzione dello stesso per man- canza di una qualità essenziale tale da costruire con- segna di "aliud pro alio". La motivazione resa dai secondi giudici appare del tutto logica, corretta e comprensibile mentre una nuova valutazione dei fatti, come in definitiva richiesta in questa dalla ricorrente, non può trovare ingresso sede di legittimità. Con il terzo mezzo di annullamento la SOC. DO.RI, denunziata la violazione degli artt. 1337, 1338, 1362, 1366 cc, nonché la insufficiente motivazione della sen- tenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 8 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto inammissibile il quinc mo- tivo di gravame non essendo previsto il vizio di travi- samento del fatto in sede di impugnazione del lodo ar- bitrale. La doglianza va disattesa. In effetti, i secondi giudici hanno rilevato che la DO.RI ha in realtà criticato l'accertamento di merito compiuto dal collegio arbitrale per ricostruire e valu- tare i comportamenti delle parti nel corso delle trat- tative che hanno portato alla conclusione del contrat- to, quanto precede riferendolo, invece al vizio di vio- lazione di legge. Correttamente, la Corte di Appello ha quindi evidenziato l'anomalia in oggetto dichiarando, per conseguenza, inammissibile la censura non essendo consentito impugnare il lodo per ragioni di merito, ma per la sola inosservanza delle regole di diritto e per quanto tassativamente elencato nell'art. 829 cpc. Con il quarto mezzo di impugnazione la SOC. Do.RI, 1226 CC, nonché la denunziata la violazione dell'art. insufficiente motivazione della sentenza con riferimen- to, rispettivamente, ai numeri 3 95 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ri- tenuto corretta la liquidazione del danno in via equi- tativa pur essendo stata articolata prova sul punto e chiesta l'ammissione di una consulenza tecnica. Si osserva in contrario che correttamente e con adeguata motivazione la Corte di Appello ha confermato la liquidazione in via equitativa operata dal collegio arbitrale non essendo per di più consentito impugnare il lodo per motivi di merito quale può essere la valu- tazione della prova data dagli arbitri. Peraltro, le richieste istruttorie che si assumono formulate non So- no state nemmeno indicate in ricorso il che giustifica ancor più la reiezione del mezzo di impugnazione. Con il quinto motivo di annullamento la DO.RI, de- nunziata la violazione dell'art. 91 cpc, nonché la in- sufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la- menta che la Corte di Appello abbia posto le spese a suo carico solo in parte compensandole. Il motivo non ha pregio. Il regolamento delle spese processuali è per CO- stante giurisprudenza di questa Corte rimesso al potere discrezionale del giudice del merito che ha il solo ob- bligo di rispettare il criterio della soccombenza e di non violare le tariffe professionali. E sotto tali profili non sussiste il dedotto vizio, essendo la decisione del giudice di seconde cure cor- rettamente e logicamente motivata laddove ha solo in 10 parte compensate le spese per essere stato il gravame della DO.RI respinto nella sua quasi totalità. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente seguendosi il principio della soccombenza. РОМ La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che 96,63 liquida in euro... e degli onorari che liquida in euro 1.500,00. Così deciso in Roma il 30.1.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ugo favara Vivor's fruva CANCELLA IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 1095 129, 11 Oggi, 20 08.02 4565 30,99 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 160,10 17011.2002 AGENZIA D 4 Registrato in изния .U CEN (euro. p. 11 Cirigents, FILIPPO) Il Responsabile Serio Anti Giudiziari (Dott.ssa Mari (Dr. M ACOCHINI) 0 6 3 11