Articolo 8 del Decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 aprile 1974
Art. 8.
L' art. 81 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 (Concorso formale. Reato continuato). - E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti".
Entrata in vigore il 12 aprile 1974
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