Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 786/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 786/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Disconoscimento di paternità
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Salerno alla Via A. Sabatin i RO CR LA e NC IA ET dai quali e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Pontecagnano Faiano (SA) presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sparano che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
nata a [...] - Ruska (Ucraina) il 15.07.1976, C.F.: CP_2 C.F._3 mente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA) a
[...] presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sparano che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_3 CodiceFiscale_4
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso regolarmente notificato, premetteva di essere figlia Parte_1 naturale di ma di esse stanza di matrimonio tra la Controparte_1 madre, con conseguente attribuzione dello stato di CP_2 CP_3 figlia di pr ardo che, in seguito al trasferimento in Italia nell'anno 2000, la madre aveva instaurato una relazione con il sig. , CP_1 inizialmente vissuta in clandestinita e successivamente sfociata in una convivenza e nella propria nascita. Al riguardo, la ricorrente rilevava altresì di non avere mai instaurato una relazione filiale con il sig. che, appresa la relazione extraconiugale e Pt_1 consapevole di non essere il o padre, aveva deciso di trasferirsi e andare a vivere altrove nel nord Italia;
precisava inoltre di avere da sempre riconosciuto nel sig. la figura paterna di riferimento e di avere ricevuto dallo stesso CP_1 tutte le itoriali sia affettive che materiali. Pertanto, la ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il disconoscimento di paternità nei confronti di e la dichiarazione di paternità nei CP_3 confronti di ne del cognome di quest'ultimo. Controparte_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano e CP_1
che aderivano alle domande della ricorrente, m CP_2 CP_3 va in giudizio nonostante la regolarità della notifica. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_3 regolarmente citato, non si e costituito in giudizio. Ancora in via preliminare, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 266 del 2006, ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del c.c., nella parte in cui <ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie>>. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, dalle risultanze dell'istruttoria espletata, emerga la sussistenza delle condizioni legittimanti il disconoscimento della paternita . Infatti, il Tribunale osserva che parte ricorrente ha depositato il test del DNA effettuato con , così come confermato dallo stesso, con il quale e Controparte_1 stato accertat è figlia biologica di (…) con Parte_1 Controparte_1 una probabilità del 99.9999996826>> (cfr. documentazione in atti), con conseguente evidente esclusione della paternita di . CP_3
Pertanto, per i motivi esplicati, la domanda deve es ichiarandosi che non e figlia di atteso che, “in tema di accertamento Parte_1 CP_3 lla paternità (o aturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione. Le stesse, pertanto, hanno un valore decisivo nei giudizi di filiazione e non solo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti” (Cass. n. 10007/2008). Deve essere disposta l'esecuzione delle formalita prescritte dal vigente Ordinamento dello Stato Civile in ordine all'annotazione della presente sentenza. Occorre, infine, rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'ulteriore domanda di dichiarazione giudiziale di paternità previo passaggio in giudicato della presente sentenza, non sussistendo motivi ostativi alla possibilità che i due procedimenti, quello demolitorio dello status e quello ricostruttivo, possano svolgersi contestualmente in ragione del nesso di pregiudizialità tra le due azioni (cfr. Corte Cass. Sez. Un. sent. n. 8268/2023). La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
CP_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] Parte_1 il 13.02.2002, C.F.: , non , nato a CodiceFiscale_1 CP_3
Leopoli (Ucraina) CodiceFiscale_4
• dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (SA) per l'annotazione di cui all'art.49, lettera o), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto di nascita Anno 2002, numero 9, parte I, serie A, Ufficio 1);
• spese al definitivo;
• dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi