Versione
7 giugno 1966
7 giugno 1966
Art. 1.
L' articolo 589 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una, o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici".
L' articolo 589 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una, o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici".
Commentari • 7
- 1. La Consulta in materia di furto in abitazione, omicidio colposo aggravato e rapina: gli ultimi depositi.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 giugno 2021 · 3.4748223
[…] Giova premettere – quanto al quadro normativo di riferimento – che il parallelismo tra le due fattispecie trova origine nell'art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296, recante «Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale», che, nel riformulare l'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo), ha previsto, al secondo comma di tale disposizione, che «[s]e il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni». […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2456Provvedimento: […] materiale, è stata modificata dall'art. 1, legge n. 296 del 1966, che ha previsto, nell'attuale art. 589, terzo comma, l'unificazione quoad […]Leggi di più...
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