Articolo 1 della Legge 11 maggio 1966, n. 296
Articolo 2
Versione
7 giugno 1966
Art. 1.
L' articolo 589 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una, o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici".
Entrata in vigore il 7 giugno 1966
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