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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 6720/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Giancarlo Contento da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Giancarlo Contento con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25, depositate il 28.2.25, in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 23.5.24
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente, provvederà personalmente al proprio mantenimento. Gli istanti vantano un reddito, rispettivamente, pari a € 35.500,00 circa lordi l'anno il SI. ed € Pt_1
22.854,00 circa lordi l'anno la SI.ra . 3) l'alloggio coniugale, posto in Roma, Via Fabrica Pt_2 di Roma 15, di proprietà esclusiva del SI. rimane assegnato a quest'ultimo con quanto Pt_1
in esso contenuto, essendosene la SI.ra già allontanata;
4) il SI. si impegna sin Pt_2 Pt_1
d'ora a corrispondere, nel momento in cui percepirà il proprio trattamento di fine rapporto, alla
SI.ra la somma di € 30.000,00 che la medesima SI.ra dichiara di accettare;
5) sino Pt_2 Pt_2
al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro, il SI. corrisponderà alla Pt_1
SI.ra un assegno di mantenimento pari a € 100,00 mensili. 6) L'autovettura di proprietà Pt_2
comune verrà utilizzata a settimane alterne da ciascuno degli istanti. Le spese di assicurazione, 2 manutenzione ordinaria e straordinaria verranno condivise nella misura del 50% ciascuno” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così
omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2
integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 00374, parte II,
Serie C 09);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 14.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi