Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 2
In tema di contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto.
Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F PA & C SRL DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIORGIO ASSENZA con studio in 97013 COMISO (RG) VIA GEN AMATO 135, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MU RI DITTA, sede in Lampedusa, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ALBERINI, difeso dall'avvocato CASSÌ CRISCIONE PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 03/05/96 e depositata il 05/07/96 (R.G. 179/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO (per delega Avv. Paolo CASSÌ CRISCIONE); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo e l'assorbimento del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Ragusa ingiungeva alla ditta FA OS di pagare alla società QU e C. la somma di lire 6.428.123.
L'ingiunta proponeva opposizione: sulla premessa che aveva stipulato con la società opposta contratto di trasporto di 125 fusti di plastica contenenti pesce salato;
che la merce era giunta a destinazione avariata;
che l'amministratore della società aveva promesso che il danno sarebbe stato risarcito, essendo il carico assicurato, chiedeva che, previa compensazione del credito risarcitorio (lire 20.000.000) con quello ingiunto, venisse pronunciata condanna della società al pagamento della differenza. Il Tribunale di Ragusa accoglieva, nella resistenza della società, l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento della somma di lire 16.174.440. La Corte di appello di Catania, con sentenza resa il 3.5.1996, rigettava il gravame della società, considerando che il riconoscimento di responsabilità proveniente dall'amministratore non consentiva di accogliere l'eccezione di decadenza delle azioni nascenti dal contratto di trasporto, mentre l'aggancio della liquidazione del danno al quantitativo di merce avariato ed al prezzo indicato in fattura era corretto.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società QU e C., deducendo tre motivi;
resiste con controricorso la ditta FA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1689, 1698, 2729 c.c., 100 e 246 c.p.c., si deduce che manca la prova certa del riconoscimento da parte dell'amministratore della società e, pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che la decadenza si è verificata. Inoltre - si sostiene - dal momento in cui le cose arrivano a destinazione la legittimazione ad agire in relazione ai diritti nascenti dal contratto di trasporto, compreso il risarcimento dei danni da perdita o avaria delle cose, spetta al destinatario o ai suoi aventi causa, per cui il giudice di appello avrebbe dovuto di ufficio rilevare il difetto di legittimazione della ditta FA, la quale ha proposto la domanda risarcitoria nella qualità di mittente della merce.
Il motivo è fondato.
Con sentenza 1.3.1978, n. 1034, questa corte a sezioni unite, muovendo dall'assimilazione del contratto di trasporto al contratto a favore di terzo, ha ritenuto che, una volta che le cose sono arrivate a destinazione ed il destinatario ne ha chiesto la consegna o le ha ricevute, diventa creditore "iure proprio" della prestazione, cui il vettore è tenuto per contratto.
La Corte ha considerato che i diritti acquistati dal destinatario non possono ricevere una tutela minore in relazione al fatto che si è verificato mutamento di titolare e ha aggiunto che, se il mittente conserva la veste di parte contrattuale pure dopo che il destinatario ha acquistato i diritti nascenti dal contratto, ciò non può indurre a negare a questo ultimo il diritto all'"id quod interest" in caso di inadempimento, attesa la funzione vicaria dell'obbligazione di risarcimento rispetto alla prestazione posta a carico del vettore ex art. 1687 c.c. A questo indirizzo si è attenuta la giurisprudenza successiva di questa Corte (cfr. ex plurimis la sentenza 24.9.1997, n. 9369) e bisogna attenersi, confermando che il destinatario - terzo beneficiario del contratto di trasporto -, dopo che abbia chiesto o, comunque, ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dalla merce, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto (cfr. Cass. 18.04.1994, n. 3692). Naturalmente, il destinatario può trasferire ad altri, anche al mittente, i propri diritti, ma in tale caso l'acquirente ha legittimazione derivata e ad essa deve fare riferimento nell'esercizio delle azioni.
Eventuali accordi o riconoscimenti, che intervengono tra mittente e vettore in ordine ai diritti nascenti dal contratto, sono, invece, inidonei ad incidere sulla legittimazione, provenendo da soggetti privi di poteri dispositivi.
Nella specie viene sollevata la questione se, dopo la consegna della merce al destinatario, la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno dipendente da avaria spettasse a quest'ultimo ovvero alla ditta FA, mittente.
Orbene la questione, investendo l'accertamento - in base alla sola prospettazione di parte - del diritto protestativo di promuovere il giudizio , attiene alla legittimazione e, come più volte affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis le sentenze 14.3.1995, n. 2924;
24.2.1995, n. 2125), è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 4 dicembre 1998.