TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
ME De ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2426 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato NACCARATO FRANCA Parte_1
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato VIA ORESTE CP_1
CONVENUTO
Oggetto: Querela di falso
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di avere iscritto presso il Parte_1
Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro - la causa n. 5757/18 avente ad oggetto domanda di reintegra nel posto di lavoro part-time alle dipendenze della ditta dal 26.7.2017 al 31.5.2018 a Controparte_1 seguito di licenziamento avvenuto a fine turno con affissione in bacheca di un elenco dei dipendenti che il giorno dopo non avrebbero dovuto presentarsi al lavoro, a cui la convenuta ha resistito sostenendo trattarsi di contratto a tempo determinato, ha dedotto di avere in quella sede disconosciuto la firma apparentemente da lei apposta al contratto prodotto dalla controparte e che, avendo il G.L. rigettato la sua domanda sulla base di CTU grafologica che aveva accertato la genuinità delle firme apparentemente da lei apposte su detto contratto, si era determinata a proporre appello, ribadendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro a termine.
Ha rappresentato l'attrice che la Corte d'Appello di Catanzaro, con ordinanza resa all'udienza del 6 aprile 2023, ha autorizzato la presentazione della querela di falso, sospendendo il giudizio fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Nel ribadire do non avere mai sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato prodotto da controparte nel giudizio di lavoro, ha chiesto, pertanto, la all'adito Tribunale di “accogliere Pt_1 la querela di falso e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte al contratto a tempo determinato datato 25 luglio 2017, accertando che le sottoscrizioni che figurano nello stesso non sono autografe in quanto non vergate dall'istante; dichiarare conseguentemente nulle le sottoscrizioni apposte al contratto di lavoro de quo;
adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge ai sensi degli art.li 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità; condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società la quale, preliminarmente ha eccepito la Controparte_1 inammissibilità della proposta querela di falso, essendo stata espletata nel corso del giudizio di primo grado la domanda di verificazione.
Ha, in particolare, specificato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro in forza di un contratto a tempo determinato part-time del 25 luglio al 30 settembre dello stesso anno, prorogato per due volte sino al 31 maggio 2018, e che tale contratto era stato ritualmente sottoscritto dalla lavoratrice e dal datore di lavoro, con la conseguenza che nessun provvedimento di licenziamento era stato adottato nei confronti della Pt_1
Ha concluso, dunque, chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di pronunciare l'inammissibilità della proposta querela di falso e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
“nel merito, di accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'autografia, ovvero la piena ed incondizionata riconducibilità alla Sig.ra della sottoscrizione apposta in calce al Parte_1 contratto di lavoro a tempo determinato del 25/07/2017, ovvero delle successive proroghe contrattuali, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra l'odierna procedente e la
[...] ; per l'effetto, dichiarare definitivamente valido e produttivo di effetti il prefato Controparte_2 contratto di lavoro e reiettare in toto la querela di falso ex adverso proposta”, vinti gli onorari e le spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e ritenuta ammissibile la richiesta di perizia grafologica avanzata da parte attrice, è stato disposto l'accertamento peritale avente ad oggetto la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dalla sul contratto di lavoro, Pt_1 ordinando la produzione dell'originale de contratto.
Acquisito l'elaborato peritale, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, formulata da parte convenuta, di inammissibilità della querela di falso.
Ed infatti, ribadendo qui il contenuto dell'ordinanza resa all'udienza del 15 gennaio 2024, si fa rilevare come la S.C., con orientamento ormai consolidato, ha sancito il principio secondo cui “in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta;
pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre, invece, nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia, tuttavia, diretta (anche o esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento” (v. Cass.
Civ., n. 2152/2021). Ne consegue l'ammissibilità dell'odierna domanda.
Quanto al merito, si evidenzia che la questione controversa tra le parti in sede di giudizio davanti al
Giudice del Lavoro è quella relativa alla natura del rapporto di lavoro subordinato intercorso, tanto perché parte attrice ha negato di aver mai sottoscritto un contratto di lavoro a termine, deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'illegittimità del licenziamento orale, mentre la parte convenuta ha sostenuto l'instaurazione con la di un rapporto di lavoro a Pt_1 tempo determinato in forza del contratto per cui è causa, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice e prodotto in atti dalla parte convenuta.
Avendo la negato, come detto, di avere sottoscritto il predetto contratto a termine, è stata in Pt_1 questa sede disposta (altra) CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità delle firme in questione.
Gli esiti dell'indagine affidata all'esperto, fondati su una verifica approfondita degli elementi acquisiti mediante il raffronto tecnico delle firme apposte sul contratto di lavoro ed altre scritture di comparazione, hanno sconfessato l'assunto attoreo dell'apocrifia delle sottoscrizioni.
Il CTU nominato, infatti, a seguito di indagini tecniche approfondite, complete ed espletate con rigoroso metodo scientifico, è pervenuto alla conclusione dell'autografia delle 6 firme apparentemente apposte dall'attrice nel contratto a tempo determinato sottoposto al suo vaglio.
Nel suo accurato e documentato elaborato, il perito ha, in particolare, premesso e spiegato che
“nell'eseguire una perizia grafica, bisogna cercare d'individuare le caratteristiche di tipicità che sono state personalizzate, perché tali caratteristiche hanno una forza coattiva sullo scrivente, sia per spinte psicologiche interne, sia perché alcune libere scelte di stile sono ora cristallizzate in una forma personale che chi scrive non può modificare senza uno sforzo attentivo, ma per quanti sforzi faccia, non riuscirà mai completamente nell'intento” (cita le opere: , “La perizia Controparte_3 grafica a base psicologica” (ed. Istituto d'Indagini psicologiche di Milano, 1978, a pag. 19; “Trattato di perizie grafiche su base psicologica”, padre ed. , Verona 1942, a pag. 204; “La Per_1 Per_2 perizia di scrittura e l'identificazione grafica” di ed. 1924). CP_4 Controparte_5
Ha rappresentato ancora l'ausiliare che “l'importanza dei tratti tipici e personali, nell'identificazione di una scrittura, può essere paragonata a quella che assumono: le impronte digitali, le cicatrici, i tatuaggi, le impronte delle corone dentarie, le analisi dei tessuti dei capelli, i porri, le macchie cutanee, le callosità, nelle identificazioni degli individui (vedi l'opera di Controparte_3 citata prima, pag. 20)”. Ed ha ulteriormente aggiunto che “una scrittura, per quanto possa essere simulata o dissimulata, è pur sempre tracciata dalla mano di un individuo collegata, attraverso il braccio, al cervello.
Pertanto, la scrittura costituisce la proiezione del suo autore ed in particolare, per noi, delle sue caratteristiche di tipicità. Grazie a queste caratteristiche un individuo può riconoscere la propria grafia e firma, anche a distanza di tempo ed anche se, al momento dello scrivere, era affetto da difficoltà accidentali, come un malessere, la debolezza, la senilità od altro. Anche se una scrittura è puerile, elementare e grossolana, perché vergata da una persona dall'intelligenza rudimentale e non organizzata, e quindi priva di quegli automatismi che conferiscono alla scrittura regolarità ed omogeneità, ugualmente si possono individuare le caratteristiche personali. Tali tipicità sono costituite da una serie di movimenti che appartengono ad un dato individuo e soltanto a lui”.
Ha quindi evidenziato che “è sufficiente individuare una serie di cinque o sei di tali elementi tipici e personali per attribuire uno scritto al suo autore con assoluta certezza”, rappresentando all'uopo che
“presso l'Istituto di indagini psicologiche di Milano è stato accertato che, come non ci sono due individui che abbiano le stesse impronte digitali, così non possono esistere due persone che abbiano la stessa serie di cinque o sei tratti tipici e personali nella scrittura, in pratica la stessa serie d'impulsi psicomotori scriventi alquanto tipici”.
Ne consegue, secondo quanto spiegato dal CTU, che “colui che cerca di falsificare una scrittura o una firma è costretto a modificare l'economia dell'attenzione che solitamente è destinata al concetto di ciò che si sta scrivendo e non alla forma calligrafa, distraendo quindi l'attenzione stessa per assegnarla alla guida della mano, per impedire alla stessa di lasciar sfuggire impulsi psicomotori che potrebbero rivelare la sua identità ma, per quanti sforzi faccia, non riuscirà mai completamente nel suo intento, anche perché l'impulso nervoso giunge ad imprimere alla penna ben nove stimoli al secondo e centoquaranta al minuto, stimoli che differiscono per intensità e frequenza da persona a persona. Si può quindi intuire facilmente come sia praticamente impossibile falsificare una grafia: il falsario non può imporsi l'esatta dosatura che occorre per imitare il segno altrui, (A. “Dimmi Tes_1 come scrivi” Mondadori, 1987, pagg. 17-18)”.
Ha, infine, aggiunto il perito che “una considerazione a parte merita il “ductus”. Per “ductus” si intende la fluidità personale e spontanea di uno scritto dovuto all'automaticità di tracciamento delle singole lettere, che risulta anche quando, per disturbi senili o di varia natura nervosa, lo scrivente palesa variazioni del dinamismo psiconervoso espresso dalla scrittura: in esso si valutano la velocità
e la fluidità, la rapidità o nervosismo e lo stato di tensione, eventualmente le situazioni di stanchezza o difficoltà sul piano energetico e dinamico di vario tipo”.
Concludendo l'esame delle coordinate ermeneutiche utilizzate ai fini del demandato accertamento peritale, l'ausiliare ha spiegato che “ogni elemento di uno scritto è automatizzato, come il modo di camminare, di parlare, come la mimica facciale od il gestire (vedi l'opera di , citato Parte_2 in precedenza, a pag. 19)”.
Sulla base dei criteri esposti in premessa, il perito ha analizzato le 6 firme a nome “ Pt_1
” apposte sul “Contratto a tempo determinato con orario part-time” datato 25 luglio 2017,
[...] ponendole a confronto con il saggio grafico rilasciato dall'attrice (N. 1 foglio A4 con dati personali scritti liberamente e n. 7 firme;
N. 1 foglio A4 con scritto e parole sotto dettatura e n. 1 firma;
N. 8 fac-simile del documento oggetto di verifica con n. 3 firme per foglio) e la grafia autografa della stessa acquista agli atti del presente giudizio (N. 1 firma apposta su “Carta d'Identità N° Pt_1
rilasciata dal Comune di Spezzano della Sila (CS) in data 30.10.2017; N. 1 firma, Numero_1 apposta su “Mandato dell'Avv. Franca Naccarato” del 05.07.2023; N. 1 firma, apposta su “Verbale di inizio attività” datato 04.09.2024).
Quanto alla metodologia in concreto utilizzata, l'ausiliare ha rappresentato di avere eseguito una minuziosa ispezione del documento oggetto di verifica “i cui tracciati sono stati investiti con fasci di luce radente, agli ultravioletti ed agli infrarossi e sono stati esaminati al microscopio stereoscopico binoculare che consente ingrandimenti gradualmente superiori partendo dal formato originale ed anche con il Digital Microscope DINO-LITE pro ed il video comparatore mod.VC-UVR (Document detector) con relativo optical magnfier”.
Ha, quindi, esposto che, a conclusione di detti esami ottici, è emerso che “le firme hanno rispettivamente una sola matrice e provenienza, i supporti di scrittura non presentano traccia alcuna di cancellatura (di tipo meccanico e/o chimico) e tanto meno di grafite (che presupporrebbero azioni alterative per calco, ricalco o decalco da scritti modello)”.
Ha anche accertato che tutte e 6 le sottoscrizioni sono state vergate “con penna biro di colore nero, su due fogli prestampati con il tratto per la collocazione delle firme. Il tracciato appare sicuro, pulito, con rarissimi intoppi e, per i caratteri comuni, le sottoscrizioni appartengono ad un unico soggetto scrivente”.
Accertata l'unicità della mano che ha vergato le 6 firme e la oggettiva mancanza di alterazioni, modifiche o cancellature, il perito è passato all'accertamento della riconducibilità delle sottoscrizioni a Parte_1
All'uopo, ha descritto le caratteristiche delle 6 firme in verifiche e delle scritture di comparazione
(compreso il saggio grafico), prendendo in considerazione, in entrambi i casi, i seguenti parametri: formniveau, ductus, pressione, rigo, inclinazione assiale, angolosità e curva, legamenti e distacchi, calibro, altezza occhielli, largo e stretto di lettera, spazio tra lettere, spazio tra parole, allunghi superiori e morfologia.
All'esito della comparazione di detti parametri, il tecnico ha potuto accertare che:
• “in entrambe le grafie le firme sono del tipo scolastico antimodello, miste di lettere chiare ed oscure, non sempre leggibili, poco accurate ed antiestetiche” (formniveau);
• “in entrambe le grafie le firme sono fluide ma a rapidità contenuta, miste di robusta e di snervata, con lieve segno di scattante” (ductus);
• “in entrambe le grafie la pressione è di lieve intensità (passando il polpastrello sul dosso del foglio, in prossimità delle firme, sia le autografe che le verificande presentano un appena percepibile rilievo) con assottigliamenti negli ascendenti e discendenti lunghi, più presenti nelle firme autografe, in alcune di queste, soprattutto all'inizio di parola, dove appare come se il mezzo scrittorio sorvolasse il foglio creando anche collegamenti aerei mentre nelle verificande il tracciato è più uniforme. In entrambe vi sono diffusi assottigliamenti corti”
(pressione);
• “in entrambe le grafie le firme procedono in linea al rigo di base a lievissimi sbalzi e sprofondamenti. In alcune firme, indipendentemente se nel cognome o nel nome, è presente una lieve discendenza” (rigo);
• “entrambe le grafie sono in asse, con sporadiche aste, indifferentemente, rovesciate o pendenti (inclinate a sinistra o a destra)” (inclinazione assiale);
• “entrambe le grafie sono del tipo misto ma con una lieve prevalenza della curva;
(frecce rosse gli angoli – frecce gialle le curve)” (angolosità e curve);
• “entrambe le grafie sono prevalentemente legate” (legamenti e distacchi);
• il calibro “è in entrambe le grafie piccolo e misura in media nelle autografe 2,37 mm. calcolato su 56 campioni;
nelle verificande misura in media 2,39 mm. calcolato su 60 campioni”;
• l'altezza degli occhielli “nelle firme autografe misura in media 2,38 mm.; nelle verificande misura in media 2,28 mm.”;
• il largo e stretto di lettera “nelle autografe, in relazione all'altezza dei propri occhielli (2,38 mm.) è stretto e misura in media 1,86 mm.; nelle verificande (sempre in relazione all'altezza dei propri occhielli di 2,28 mm.) è anche stretto e misura in media 1,73 mm.”;
• lo spazio tra le lettere “in entrambe le grafie è stretto in quanto non è possibile inserire in media, tra un grafema e l'altro, un occhiello campione della propria scrittura (il giusto sarebbe uno). Solo per dimostrazione alcuni occhielli sono stati forzatamente inseriti”; • lo spazio tra le parole “è in entrambe le scritture largo in quanto è possibile inserire in media, tra una locuzione e l'altra, tre o più occhielli campione della propria scrittura (il giusto sarebbe tre);
• gli allunghi superiori “nelle autografe sono lievemente svettanti e misurano in media, 7,41 mm. con un rapporto in relazione al proprio calibro (2,37 mm.) da 1 a 3,13; nelle verificande sono quasi giusti e misurano in media 6,26 mm. con rapporto in relazione al proprio calibro
(2,39 mm.) da 1 a 2,61; (il giusto sarebbe da 1 a 3 compreso il corpo medio)”.
Infine, il perito, analizzando minuziosamente i gruppi di lettere al fine dell'esame della morfologia, ha verificato l'”assoluta omogeneità, sia per forma ma soprattutto per gesto compositivo e tratti fortemente tipici”.
Alla luce di quanto analizzato e verificato in perizia, il CTU ha concluso che “sono evidenti, in quanto dimostrate, le forti omogeneità tra le caratteristiche tipiche e personali della scrittura autografa della sig.ra con quelle della grafia delle firme oggetto di verifica e se ne può dichiarare Parte_1 la stessa paternità. Le omogeneità sono state riscontrate in tutti i parametri ma soprattutto negli elementi più intimi delle grafie che ci hanno consentito di stabilirne, inequivocabilmente, l'unicità di mano”
L'ausiliare ha anche rilevato che “sono emerse anche delle discordanze, ma che vanno inquadrate tra quelle che si riscontrano in tutte le grafie di persone scolarizzate poiché nessuno scrive due volte in modo uguale la propria firma, non è un timbro, vedasi le differenze tra le autografe stesse ma anche tra le verificande. La sola differenza reale tra le grafie a comparazione, e facile a trarre in inganno al non addetto ai lavori o al consulente poco attento, risiede nella scrittura, più dinamica e rapida, in alcune autografe, più statica, calma e lenta nelle verificande, probabilmente anche dovuta alla distanza temporale tra le scritture a comparazione, ma i segni grafologici di alta valenza sono presenti e perfettamente coincidenti”.
Ebbene, ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il perito.
Si tratta, infatti, di elaborato che dà conto dello studio approfondito del materiale esaminato, condotto prima con mezzi meccanici per escludere interpolazioni e poi facendo rigorosa applicazione della metodologia scientifica, ben descritta dall'ausiliare nei suoi principi, applicata alla grafologia, rendendo comprensibile anche ai non addetti ai lavori lo sviluppo della ricerca eseguita e le ragioni obiettive che hanno condotto all'attribuzione delle firme apposte al documento contrattuale contestato alla Pt_1 Alla luce della esaustività della perizia, che appare del tutto convincente, di scarso pregio si sono rivelate le osservazioni mosse dal CTP di parte attrice che, infatti, il perito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ha singolarmente e puntualmente confutato (da pagina 44 a Pt_1 pagina 55 della relazione), riproponendo, per ognuna delle osservazioni, anche le foto delle firme con la specifica segnalazione delle criticità contestate e della loro smentita da intendersi qui per relationem integralmente richiamate e trascritte.
Si fa, peraltro, osservare come alle stesse conclusioni del CTU era già pervenuta la consulenza d'ufficio espletata nel procedimento di primo grado dinanzi al Giudice del Lavoro.
Alla luce di quanto finora esposto, deve ritenersi accertato che le sottoscrizioni apposte sul contratto di lavoro a tempo determinato part-time oggetto di causa sono autografe e vanno attribuite alla mano di Parte_1
La querela di falso deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
n.55/2014, come modificato, in relazione al valore della causa (indeterminabile-complessità bassa),
a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 851,00, fase introduttiva: euro 602,00, fase di trattazione: euro 903,00, fase decisoria: euro 1.453,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell'Erario, attesa l'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ritiene, infine, il Tribunale che non ricorrano i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- rigetta la querela di falso;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Cosenza, 25 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa ME De ZO