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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20,
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2030/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490070995 per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini Ta.Ri./ TEFA per gli anni 2018, 2019,2020 e 2021 per un totale di € 7.602,00.
Il 25/02/2025 Roma Capitale emetteva provvedimento n. U250200131500 di annullamento totale dell'avviso di accertamento n. 112490070995 avendo rilevato fondate le motivazioni addotte.
Il Comune chiedeva quindi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con apposita istanza la stessa domanda formulava il ricorrente, chiedendo però la condanna del Comune alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come prima di addivenire alla presentazione del ricorso il ricorrente abbia formulato al
Comune, in data 27/11/2024 – e quindi a soli 8 giorni dalla notifica dell'accertamento – apposita istanza di annullamento in autotutela dell'accertamento.
Il riesame della posizione del ricorrente è avvenuto, tuttavia, solo dopo la presentazione del ricorso – introdotto quasi allo scadere dei 60 giorni dalla notifica dell'atto – con annullamento del 25/02/2025, data successiva alla scadenza del termine per ricorrere, e comunicato al ricorrente solo il 06/03/2025
Appare quindi evidente che l'azione del Comune non è stata sufficientemente tempestiva nel “ … sanare gli atti impositivi viziati ed eventualmente suscettibili di contenzioso, con aggravio di spese processuali.” Come indicato nel provvedimento di annullamento, e tale intempestività ha costretto il ricorrente a tutelare la propria posizione ricorrendo contro l'atto per impedirne la definitività.
Delle spese sostenute deve quindi essere ristorato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro
600,00 oltre CUT ed oneri di legge se dovuti .
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice e Relatore Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20,
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2030/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070995 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490070995 per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini Ta.Ri./ TEFA per gli anni 2018, 2019,2020 e 2021 per un totale di € 7.602,00.
Il 25/02/2025 Roma Capitale emetteva provvedimento n. U250200131500 di annullamento totale dell'avviso di accertamento n. 112490070995 avendo rilevato fondate le motivazioni addotte.
Il Comune chiedeva quindi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con apposita istanza la stessa domanda formulava il ricorrente, chiedendo però la condanna del Comune alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come prima di addivenire alla presentazione del ricorso il ricorrente abbia formulato al
Comune, in data 27/11/2024 – e quindi a soli 8 giorni dalla notifica dell'accertamento – apposita istanza di annullamento in autotutela dell'accertamento.
Il riesame della posizione del ricorrente è avvenuto, tuttavia, solo dopo la presentazione del ricorso – introdotto quasi allo scadere dei 60 giorni dalla notifica dell'atto – con annullamento del 25/02/2025, data successiva alla scadenza del termine per ricorrere, e comunicato al ricorrente solo il 06/03/2025
Appare quindi evidente che l'azione del Comune non è stata sufficientemente tempestiva nel “ … sanare gli atti impositivi viziati ed eventualmente suscettibili di contenzioso, con aggravio di spese processuali.” Come indicato nel provvedimento di annullamento, e tale intempestività ha costretto il ricorrente a tutelare la propria posizione ricorrendo contro l'atto per impedirne la definitività.
Delle spese sostenute deve quindi essere ristorato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro
600,00 oltre CUT ed oneri di legge se dovuti .
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice e Relatore Dott. Giuseppe Di Martino