Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 24/05/1982, residente in [...]37 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GUASTAMACCHIA
LOREDANA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 unitamente all'Avv. ROBERTO MUCCIOLO ( ) CodiceFiscale_3
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
18/11/1976, residente in [...]37 INT. 3
GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
GUASTAMACCHIA LOREDANA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende unitamente all'Avv. MUCCIOLO ROBERTO (C.F.
), come da procura in atti C.F._5
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
13.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo, meglio specificate in note, ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 22/08/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 21.04.2023 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 22/08/2019 dai Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto
2 delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) la casa coniugale sita in Genova, via Giovanni Casaccia numero 37/3 rimane assegnata alla moglie con gli arredi ivi presenti che vi abiterà con la figlia e continuerà pertanto a supportarne le relative spese di locazione, avendo signor rilasciato la casa portando con sé i propri effetti personali;
CP_1
2) la figlia della coppia viene affidata congiuntamente ai genitori e Per_1 collocata presso l'abitazione della madre GN;
Parte_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà previo Per_1
accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore ed almeno:
A) fine settimana alternati da sabato mattina alla domenica dopo cena con orari comunque da concordarsi con la madre;
B) allorquando trattasi della settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con il padre quest'ultimo potrà tenere con sé la figlia anche un giorno alla settimana da concordarsi fra i genitori anche compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi con rientro la sera presso l'abitazione materna e comunque con gli orari da concordarsi tra gli stessi;
C) allorquando trattasi della settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni alla settimana da concordarsi fra i genitori anche compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi con rientro la sera presso l'abitazione materna e con orari al concordarsi fra gli stessi;
D) le festività di Natale del 31 dicembre del 1 gennaio seguiranno il criterio dell'alternanza così come le festività del giorno del 6 gennaio della Santa
Pasqua e Pasquetta;
allo stesso modo seguiranno il criterio dell'alternanza anche le festività siano esse religiose o civili;
G) ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze estive con almeno 15 Per_1
giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da comunicare ad altri genitori entro la fine di maggio di ciascun anno quattro.
4) le parti pattuiscono che, nel caso in cui, un genitore avesse un nuovo partner,
l'eventuale frequentazione della figlia con quest'ultimo dovrà essere preventivamente discusso e concordato fra i genitori che, in accordo decideranno eventualmente i tempi ed i modi dell'eventuale frequentazione;
il
3 tutto tenendo sempre presente il bene e la stabilità emotiva ed effettiva della figlia.
5) Le parti concordano che ciascun genitore, qualora nei giorni in cui debba tenere con sé la figlia, dovessero presentarsi imprevisti che impediscono di accudire alla bambina, prima di rivolgersi ad altre persone (nonni e parenti o babysitter) debba richiedere la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé la minore;
nel caso di indisponibilità di quest'ultimo/a, resta ferma la facoltà di rivolgersi a terzi affinché la bambina venga accudita. Le parti pattuiscono, altresì, che anche la scelta di una eventuale baby sitter – a prescindere da quale genitore sosterrà l'onere di spesa della stessa ( che sarà il genitore che non potrà tenere con sé la figlia, nonostante sia il proprio giorno di accudimento) – dovrà essere fatta di comune accordo fra i genitori.
6) Il sig. si impegna a corrispondere – entro il giorno 15 di ciascun CP_1
mese - alla moglie, per il mantenimento della figlia, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT come previsto per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal protocollo del Tribunale di Genova 15.09.2016 che, fatto salvo quanto infra sub
7), qui deve intendersi integralmente richiamato;
7) le parti dichiarano sin d'ora che l'assegno unico per la figlia Per_1 spetterà al 100 % alla GN;
fermo quanto ciò indicato, le Parte_1
detrazioni fiscali riguardanti esclusivamente le spese sostenute per la figlia verranno ripartite nella misura del 50 % ciascuno qualora vi provvedano entrambi i genitori in misura paritaria;
pertanto, ciascun genitore si impegna a fornire copia della relativa documentazione della spesa sostenuta all'altro genitore in modo che anche quest'ultimo possa procedere alla relativa detrazione pro quota;
spetteranno, invece, esclusivamente al genitore che se ne fa carico economicamente qualora l'altro genitore ometta di provvedere alla relativa contribuzione- fermo restando l'obbligo degli stessi di provvedere al versamento del 50 % delle spese straordinarie;
8) i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contribuzione alimentare l'uno nei confronti dell'altro;
4 9) i coniugi, fatto salvo quanto sopra previsto, danno atto di avere prima d'ora definito ogni proprio rapporto patrimoniale, nulla più avendo a pretendere l'uno dall'altro.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2019, Numero 36, Parte I , Serie 3 UFF.1, Uff.1,
Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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