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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2310 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Adriana Capozzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Venezia n.61;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2025 la sig.ra , dopo Parte_2 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario della pensione di invalidità civile o dell'assegno d'invalidità civile.
1 Contestate le conclusioni del CTU ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, spese vinte da distrarsi .
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del poiché dalla Persona_2
documentazione medica specialistica e dalla relazione medica legale del dott. risulta che ella è affetta da obesità VE con complicanze artrosiche diabete Per_3
mellito 2 complicato, sindrome ansioso depressiva epatopatia steatosica di grado severo ipotorioidismo in esiti di tiroidite, patologie che la rendono invalida nella misura dell'80%.
Sarebbe stato sottovalutato il processo artrosico che interessa parecchie articolazioni, soprattutto le ginocchia, assumendo che ella presenta un notevole deficit ambulatorio.
Si duole che il CTU abbia assegnato al diabete mellito una percentuale del 25%
d'invalidità, andando in contrasto con quanto diagnosticato dalla commissione di primo grado che lo ha qualificato come diabete mellito complicato, con la conseguenza che per tale affezioni le tabelle ministeriali contemplano il codice 9309 con un tasso di invalidità del 41% (diabete mellito complicato); abbia ignorato una ecotomografia presente agli atti che accerta “steatosi di grado severo” che riduce il 25% delle capacità lavorative della perizianda;
abbia ignorato ,altresì la sindrome ansioso depressiva pure diagnosticata dalla Commissione;
non abbia diagnosticato epatopatia steatosica e la sindrome ansioso depressiva che avrebbero invece condotto mediante calcolo riduzionistico al riconoscimento dell'80% di invalidità.
2 Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, tanto più che il procuratore ha anche presenziato alle operazioni peritali.
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. ha accertato che la Persona_2 ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: ●Artrosi diffusa, prevalente gonartrosi in BE VE (BMI:40 kg/m2 ) con sindrome metabolica associata e lievi limitazioni algo-funzionali.
●Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali e Semaglutide
●Ipotiroidismo in esiti di tiroidite cronica.
Il CTU, infatti, ha precisato che: “Passando ad una valutazione globale del caso in esame, nel rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo sig. Giudice, le patologie riscontrate erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa e, sulla scorta delle tabelle approvate con DM 5/2/1992, la valutazione del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate è la seguente: ● Artrosi diffusa, prevalente gonartrosi in
BE VE (BMI=40 kg/m2 ) con lievi limitazioni algo-funzionali.
(percentuale=40%) con associazione al cod. 7105 che riconosce alla “Obesità (IMC tra 35 e 40) con complicanze artrosiche)” percentuale 31- 40% ●Diabete mellito tipo 2 in cura con metformina e Semaglutide. Nel caso di cui si discute, parliamo di diabete non insulino/dipendente che la periziata controlla con ipoglicemizzanti orali
e Semaglutide indicata nei diabetici in sovrappeso orali e che non comporta, al momento, complicanze micro-macroangiopatiche, né evidenti manifestazioni cliniche, non documentate e non rilevate alla visita medico-legale. Si ritiene pertanto congruo riconoscere alla infermità la percentuale del 25% con associazione per analogia al cod. 9309 che valuta tra 41 e 50% “Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medi grado
(classe III)” ●Ipotiroidismo in esiti di tiroidite cronica. (percentuale=11%) con associazione per analogia al cod. 9322 che riconosce percentuale fissa pari all' 11% alle “Neoplasie a prognosi favorevole con lieve compromissione funzionale” donde
3 il riconoscimento di una percentuale d'invalidità del 64%, a far data dalla domanda amministrativa del 23.02.2023.
Né le valutazioni del Dott. sono in grado di inficiare quelle del Persona_4
CTU.
Non risulta che il dott. abbia sottoposto a vista la ricorrente ed anzi, dal Per_3
tenore delle sue osservazioni, si ricava che non ha proceduto ad alcun esame obiettivo.
Si tratterebbe di contrapporre ad una relazione peritale , alle cui bozze non è stata rivolta alcuna osservazione , un'altra relazione peritale, di parte, di cui si ignorano le modalità di svolgimento. Ne deriva la totale inutilizzabilità delle valutazioni effettuate dal Dott. Per_3
Nemmeno è significativo il fatto che il CTU abbia più rigorosamente valutato il quadro clinico , molto di più di quanto non abbia fatto la Commissione in sede precontenziosa . E' noto che in giudizio sia le conclusioni cui è pervenuta la
, sia la documentazione prodotta, sono sottoposte a valutazione critica CP_2
e autonoma dal CTU, nel rispetto della scienza medico-legale, senza che egli possa sentirsi vincolato in alcun modo a quanto ritenuto dalla stessa. CP_2
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
4 d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2310 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Adriana Capozzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Venezia n.61;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2025 la sig.ra , dopo Parte_2 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario della pensione di invalidità civile o dell'assegno d'invalidità civile.
1 Contestate le conclusioni del CTU ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, spese vinte da distrarsi .
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del poiché dalla Persona_2
documentazione medica specialistica e dalla relazione medica legale del dott. risulta che ella è affetta da obesità VE con complicanze artrosiche diabete Per_3
mellito 2 complicato, sindrome ansioso depressiva epatopatia steatosica di grado severo ipotorioidismo in esiti di tiroidite, patologie che la rendono invalida nella misura dell'80%.
Sarebbe stato sottovalutato il processo artrosico che interessa parecchie articolazioni, soprattutto le ginocchia, assumendo che ella presenta un notevole deficit ambulatorio.
Si duole che il CTU abbia assegnato al diabete mellito una percentuale del 25%
d'invalidità, andando in contrasto con quanto diagnosticato dalla commissione di primo grado che lo ha qualificato come diabete mellito complicato, con la conseguenza che per tale affezioni le tabelle ministeriali contemplano il codice 9309 con un tasso di invalidità del 41% (diabete mellito complicato); abbia ignorato una ecotomografia presente agli atti che accerta “steatosi di grado severo” che riduce il 25% delle capacità lavorative della perizianda;
abbia ignorato ,altresì la sindrome ansioso depressiva pure diagnosticata dalla Commissione;
non abbia diagnosticato epatopatia steatosica e la sindrome ansioso depressiva che avrebbero invece condotto mediante calcolo riduzionistico al riconoscimento dell'80% di invalidità.
2 Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, tanto più che il procuratore ha anche presenziato alle operazioni peritali.
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. ha accertato che la Persona_2 ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: ●Artrosi diffusa, prevalente gonartrosi in BE VE (BMI:40 kg/m2 ) con sindrome metabolica associata e lievi limitazioni algo-funzionali.
●Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali e Semaglutide
●Ipotiroidismo in esiti di tiroidite cronica.
Il CTU, infatti, ha precisato che: “Passando ad una valutazione globale del caso in esame, nel rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo sig. Giudice, le patologie riscontrate erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa e, sulla scorta delle tabelle approvate con DM 5/2/1992, la valutazione del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle affezioni descritte, singolarmente considerate è la seguente: ● Artrosi diffusa, prevalente gonartrosi in
BE VE (BMI=40 kg/m2 ) con lievi limitazioni algo-funzionali.
(percentuale=40%) con associazione al cod. 7105 che riconosce alla “Obesità (IMC tra 35 e 40) con complicanze artrosiche)” percentuale 31- 40% ●Diabete mellito tipo 2 in cura con metformina e Semaglutide. Nel caso di cui si discute, parliamo di diabete non insulino/dipendente che la periziata controlla con ipoglicemizzanti orali
e Semaglutide indicata nei diabetici in sovrappeso orali e che non comporta, al momento, complicanze micro-macroangiopatiche, né evidenti manifestazioni cliniche, non documentate e non rilevate alla visita medico-legale. Si ritiene pertanto congruo riconoscere alla infermità la percentuale del 25% con associazione per analogia al cod. 9309 che valuta tra 41 e 50% “Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medi grado
(classe III)” ●Ipotiroidismo in esiti di tiroidite cronica. (percentuale=11%) con associazione per analogia al cod. 9322 che riconosce percentuale fissa pari all' 11% alle “Neoplasie a prognosi favorevole con lieve compromissione funzionale” donde
3 il riconoscimento di una percentuale d'invalidità del 64%, a far data dalla domanda amministrativa del 23.02.2023.
Né le valutazioni del Dott. sono in grado di inficiare quelle del Persona_4
CTU.
Non risulta che il dott. abbia sottoposto a vista la ricorrente ed anzi, dal Per_3
tenore delle sue osservazioni, si ricava che non ha proceduto ad alcun esame obiettivo.
Si tratterebbe di contrapporre ad una relazione peritale , alle cui bozze non è stata rivolta alcuna osservazione , un'altra relazione peritale, di parte, di cui si ignorano le modalità di svolgimento. Ne deriva la totale inutilizzabilità delle valutazioni effettuate dal Dott. Per_3
Nemmeno è significativo il fatto che il CTU abbia più rigorosamente valutato il quadro clinico , molto di più di quanto non abbia fatto la Commissione in sede precontenziosa . E' noto che in giudizio sia le conclusioni cui è pervenuta la
, sia la documentazione prodotta, sono sottoposte a valutazione critica CP_2
e autonoma dal CTU, nel rispetto della scienza medico-legale, senza che egli possa sentirsi vincolato in alcun modo a quanto ritenuto dalla stessa. CP_2
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
4 d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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