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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile-
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, all'udienza del 9.01.2025 , a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 CPC nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2956/2019 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Opposizione all'ordinanza -ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/81” tra
. in persona dell'Amministratore Giudiziario, dott. , rappresentata e difesa Pt_1 CP_1 Parte_2 dall' avv. Garofalo Sara, in virtù di mandato allegato all'atto di ricorso ex art. 22 L689/81 del 25.06.2018;
- appellante-
e
Controparte_2
[...]
-appellata-
///
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da richiamato verbale di udienza del 9.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con ricorso del 25.06.2018 la aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_3
n. G5030015/H9SE9RB del 22.09.2017 con cui l' Controparte_3
le aveva irrogato la sanzione di € 12.000,00, oltre spese di
[...] notifica e bollo, a seguito della violazione dell'art.110, comma 9, lettera f-bis del TULPS per avere installato, in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 86 e/o art. 88 del TULPS , apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6, lettera a) dell'art.110 del TULPS nel negozio di gioco denominato
“Tabgames srl”, sito in Noci (Ba) alla via Kennedy n. 15.
2. 1.1.Nel dettaglio la aveva dedotto che: Parte_3 CP_ 3. -in data 20.03.15 i funzionari dell' di ed i militari della Guardia Controparte_3 di Finanza di Putignano (Ba) avevano fatto accesso nel negozio di gioco denominato “Tabgames srl”, sito in
Noci (Ba) alla via Kennedy n. 15;
4. -in tale occasione avevano accertato la presenza di n. 4 apparecchi AWP di sua proprietà collegati in rete con altri n. 4 apparecchi VLT di proprietà del concessionario;
Parte_4
5. -l'esercizio in questione era risultato privo dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS necessaria per la raccolta di CP_ scommesse, in quanto restituita alla Questura di il 13.03.2015, mentre era provvisto della sola licenza ex art. 88 TULPS per l'installazione degli apparecchi con sistema di gioco VLT , tuttavia accessoria in quanto legata a quella restituita;
-al predetto accertamento erano seguiti il verbale di contestazione n. 347 del 31.03.2015 avverso il quale essa si era opposta ai sensi dell'art. 18 L.689/81 chiedendo la propria audizione e la sottoposizione a custodia giudiziale degli apparecchi;
-l'esercizio “Tabgames srl” era sorto inizialmente come sala giochi e successivamente, in data 20.01.14, aveva avuto l'autorizzazione come negozio di gioco per cui erano state installate n. 4 VTL di proprietà del concessionario e 4 apparecchiature di sua proprietà; Parte_4
-a partire dal 19.05.14 l'esercizio aveva iniziato a gestire direttamente la raccolta delle giocate sicchè, da tale momento, essa si era occupata esclusivamente della manutenzione e della sostituzione delle apparecchiature Contr
- in data 05.03.2015 , informata dall'esercente dell'intenzione di restituire la licenza ex art. 88 TULPS alla
Questura, aveva provveduto ad avvertirlo della contestuale decadenza della licenza accessoria prospettando la chiusura dell'esercizio e la rimozione delle apparecchiature ma tale monito era stato volutamente e inaspettatamente disatteso dall'esercente;
-la responsabilità dei fatti contestati era, pertanto, dei soli esercente (poiché dal 19.05.14 essa non svolgeva più attività di raccolta delle scommesse mentre la Tab Games srl aveva continuato a tenere le macchine VTL sulla base dell'autorizzazione accessoria ritenendola sufficiente) e del Concessionario SISAL Spa per aver fornito indicazioni errate su quest'ultimo aspetto;
-ove fosse stata tempestivamente avvisata dell'avvenuta restituzione dell'autorizzazione ex art. 88 TUPLS, essa avrebbe subito rimosso le apparecchiature , invece era stata esposta all'irrogazione della sanzione;
- difettava, da parte sua, l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della L.689/81 mentre vi era la responsabilità dell'esercente “Tabgames srl” e della Concessionaria “SISAL SPA” le quali, convinte della legittimità dell'esercizio del gioco con la sola licenza accessoria delle VLT, avevano continuato la raccolta diretta delle giocate senza informarla dell'avvenuta restituzione della licenza ex art. 88 TULPS di cui, appunto, essa aveva avuto notizia solo a seguito della ricezione del verbale di contestazione del 20.03.2015.
1.2. Sulla base di tali premesse aveva chiesto , previa sospensione, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2.L' si era costituita eccependo la legittimità della contestazione e Controparte_3 della ordinanza ingiunzione ed aveva insistito per il rigetto della domanda. Aveva, infatti, dedotto che la normativa sottesa all'applicazione della sanzione era volta ad evitare l'installazione di apparecchi leciti in luoghi sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.
La parte avrebbe dovuto dimostrare, pertanto, di non essere a conoscenza della restituzione dell'autorizzazione e di aver fatto tutto il possibile per conformarsi ai precetti di legge.
CP_ 3. Con sentenza n. 2528/18 del 10.12.2018, il Giudice di Pace di aveva respinto l'opposizione ritenendo
“la circostanza della comunicata intenzione di restituzione della licenza non infici la responsabilità solidale della , ma anzi pone l'accento sul fatto che, in relazione alla propria qualità di fornitore e alla Parte_3 prescritta responsabilità, avrebbe dovuto accertarsi della sussistenza della autorizzazione in precipuo riferimento alle evidenziate determinazioni della TAB GAMES, svolgendo, così, l'effettivo controllo sull'esatto adempimento della normativa in materia la cui ratio attiene ad impedire l'utilizzo di apparecchi di divertimento ed intrattenimento in luoghi che non siano stati sottoposti ai prescritti controlli di Polizia, attesa la pericolosità degli apparecchi medesimi”.
6. 4.Avverso la suddetta sentenza proponeva, quindi, appello la lamentando l'erroneità della CP_5 motivazione nonchè l'omessa statuizione in ordine alle richieste istruttorie avanzate e alla domanda di rateizzazione della sanzione formulata in via subordinata.
Nello specifico, ribadendo le difese già espresse in primo grado, l'appellante contestava al giudice di primo grado di avere riconosciuto la responsabilità solidale della escludendo a priori la responsabilità Parte_3 dell'esercente e del concessionario senza considerare i motivi addotti dalla stessa ed i riscontri documentali in atti nonché di avere disatteso ed omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie da essa formulate (che reiterava in appello), le quali avrebbero consentito di accertare la sua completa estraneità ai fatti contestati .
Si doleva, infine, della violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla richiesta di rateizzazione della sanzione irrogata.
5.Nessuno si costituiva per l' che, pertanto, restava contumace. Controparte_3
6.Rigettata la richiesta di inibitoria ex art 283 cpc in quanto inammissibile, attesa la natura dichiarativa della sentenza di rigetto dell'opposizione a ordinanza – ingiunzione, la causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva rinviata per la discussione e decisione all'odierna udienza.
///
7.L'appello non merita accoglimento e deve essere, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
8. Con il primo motivo la deduce che il giudice di prime cure, con motivazione frettolosa e CP_5 suggestiva e senza nemmeno istruire la causa, avrebbe ritenuto la sua responsabilità sul presupposto che, proprio la precedente comunicazione dell'intenzione di restituire la licenza da parte dell'esercente, unitamente alla sua qualità di fornitore, avrebbe dovuto metterla in allerta circa la verifica della sussistenza del titolo abilitante.
Ancora il giudice avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la circostanza che essa non svolgeva più attività di raccolta delle giocate ma solo di manutenzione degli apparecchi e che aveva avvisato l'esercente circa le conseguenze della restituzione dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS. Infine il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, ove essa avesse saputo della restituzione, avrebbe subito ritirato i propri apparecchi onde evitare di incorrere in responsabilità.
Di qui l'erroneità della motivazione addotta da parte del giudice di primo grado a sostegno della tesi del suo coinvolgimento.
8.1. Ad avviso della scrivente il motivo è infondato poiché il giudice di pace ha dato atto, ponendolo alla base del suo convincimento, del fatto che l'appellante-ricorrente era stata allertata dall'esercente circa la volontà di restituire la licenza e ciononostante non si era preoccupata di accertarsi che i suoi apparecchi fossero collocati in un esercizio ancora dotato dei necessari titoli autorizzativi.
Tale atteggiamento è stato stigmatizzato dal giudice in ragione dell'indubbia qualità di fornitore e, quindi, di soggetto esperto nel settore, a conoscenza della ratio della normativa sottesa al rilascio delle licenze .
Tale ragionamento, lungi dall'essere errato, appare, invece, pienamente condivisibile ove si consideri che l'attività di mera manutenzione svolta dalla all'epoca del controllo non la esimeva dalla CP_5 preventiva e costante verifica che le sue macchine fossero utilizzate lecitamente.
E' ovvio che l'atteggiamento tenuto dall'appellante, che si sarebbe limitata ad avvertire l'esercente circa le conseguenze dell'assenza di autorizzazione senza accertarsi della permanente liceità dell'attività svolta dall'esercente attraverso le sue macchine, non la esime dall'aver concorso insieme agli altri soggetti a violare la normativa.
E' pacifico ed incontestato che in data 20.03.2015 i funzionari dell' Controparte_6 CP_
di unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Putignano, avevano eseguito un
[...] accesso presso l'esercizio commerciale denominato “Tabgames srl” e che, riscontrata la presenza di n. 4 apparecchi da intrattenimento nel predetto esercizio, privo dell'autorizzazione prevista per legge, avevano provveduto ad elevare verbale di contestazione, successivamente notificato alla . Srl in qualità di CP_5 proprietaria degli stessi , per la violazione di cui all'art. 110, comma 6, lett a) del avendo CP_7
“installato i suddetti apparecchi da intrattenimento nel suddetto esercizi, non munito della prescritta autorizzazione ex art. 88 TULPS” ( l'esercizio risultava privo delle necessarie autorizzazioni in quanto la precedente licenza rilasciata dalla Questura e collegata alla licenza per l'installazione degli apparecchi con sistema di gioco VLT era stata restituita ).
Deve ricordarsi che l'autorizzazione prescritta dall'art. 88 TULPS mira a controllare, in via preventiva, se il soggetto dotato della licenza ex art. 86 (attività di somministrazione alimenti e bevande), possa avere i requisiti per svolgere sul territorio l'attività lecita di raccolta del gioco pubblico e può essere concessa solo a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di CP_8 organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Posto che i soggetti autorizzati all'esercizio di scommesse possono detenere gli apparecchi oggetto di causa solo in presenza della licenza di polizia di cui all'art. 88 del TULP (cfr. Cass. Sez. II n. 7855/2022 e la recente, Cass. n. 5127/2024), il legislatore ha precisato che, ai sensi dell'art. 2 co.
2-ter D.L. 25 marzo 2010, n. 40, coordinato con la legge di conversione 22/05/2010 n. 73, l'art. 88 deve interpretarsi nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali in cui si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del
[...]
(cfr. CdA Brescia, n. 1579/2018; Trib. Bari, n. 4672/2016; Trib., Bari, Controparte_9 CP_6 sez. III, 26.05.2022, n. 2113).
Ciò in quanto per il legittimo esercizio dell'attività complessa risultante dalla compresenza dei predetti apparecchi slot e dall'effettuazione, eventualmente anche a mezzo degli stessi, di scommesse, è richiesto il previo ottenimento della licenza di polizia, di cui all'art. 88 da ritenersi, quindi , necessaria anche per CP_7 il mantenimento in esercizio nei locali delle slot machines, anche se precedentemente autorizzate ex art. 86.
Sul punto la Suprema Corte, nel recente arresto n. 17743/24, ha ribadito che “le suddette licenze sono richieste cumulativamente per chi installi gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6 lett. a),
in locali dove si attui l'esercizio di scommesse (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855)”. CP_7
Sulla base di tali elementi il giudice ha condiviso l' applicabilità della sanzione alla società proprietaria degli apparecchi proprio tenuto conto del disposto di cui alla predetta lett. f-bis dell'art. 110 che sanziona, CP_7 non solo la condotta di chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico consente l'uso degli apparecchi e congegni ivi indicati non muniti delle prescritte autorizzazioni ( in tal modo rendendo possibile il mantenimento in essere dell'attività non autorizzata), ma anche di chi in detti locali ne cura l'installazione o la distribuzione e gestione, anche indiretta, essendo la ratio della norma volta ad impedire l'utilizzo di apparecchi socialmente pericolosi in luoghi non sottoposti ai controlli di polizia.
Per quanto attiene al profilo soggettivo occorre osservare che, in tema di illeciti amministrativi, l'art. 3 L. n.
689/1981 prevede che: “
1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che la legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, richiedendo per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa, abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, stabilisce una presunzione iuris tantum di colpa a carico di colui il quale ponga in essere un fatto vietato (Cass. n. 14107 del 2003; n. 7143 del 2001; Cass. civ.,
n. 2642 del 2000) e, conseguentemente, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere agito incolpevolmente (Cass. Sez. un. n. 10508 del 1995; Cass. n. 664 del 2000; n. 536 del 2000).
La Suprema Corte ha, inoltre, ribadito che “la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del cod. pen., rileva solo a della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge" (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 24803 del 22/11/2006 (Rv. 593362 - 01)” (Cass. n. 17743/2022).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la valutazione dell'insussistenza dell'esimente di cui all'art 3della L.689/81 invocata dalla a fondamento dell'opposizione, effettuata dal Parte_3 giudice di prime cure, appare corretta .
Ed invero , come rilevato dal giudice di prime cure con motivazione congrua e adeguata, la circostanza che l'esercente abbia comunicato l'intenzione di restituire la licenza non fa venir meno la responsabilità della proprietaria e gestore degli apparecchi installati nel locale “Tab games” senza la prescritta Parte_3 autorizzazione, ma, al contrario, ne evidenzia l'illiceità della condotta atteso che l'odierna appellante, pur avendo appreso in data 05.03.2015 dell'intenzione dell'esercente di restituire la licenza, confidando nel recepimento da parte del gestore dell'avvertimento effettuato, ha omesso di accertarsi della permanenza delle autorizzazioni.
Del resto, come evidenziato dal primo giudice, proprio la posizione qualificata di operatore del settore, nello specifico di gestore degli apparecchi, seppure addetto alla sola attività di manutenzione e sostituzione, imponeva all'appellante, consapevole dell'intenzione dell'esercente di restituire la licenza ex art 88 TULPS , di effettuare le necessarie verifiche, peraltro agevoli, in ordine alla sussistenza della licenza ed eventualmente, in caso contrario, di mettere in atto i provvedimenti opportuni (quali la rimozione delle macchine) per evitare di incorrere nella sanzione prevista dalla legge.
Risulta, invece, dagli atti che l'appellante ha provveduto alla rimozione degli apparecchi soltanto in data
26.03.2015, dopo aver ricevuto il verbale di contestazione della violazione.
Né l'appellante ha fornito prova di avere fatto il possibile o di non avere potuto evitare lo svolgimento dell'attività di gioco in assenza delle autorizzazioni.
8.2.Deve, dunque, rilevarsi che il primo giudice ha operato una condivisibile valutazione delle risultanze istruttorie ed un'esatta applicazione del principio del libero convincimento di cui all'art. 116 c.p.c. avendo, peraltro, motivato in ordine al criterio adoperato e alle ragioni della scelta.
E', pertanto, corretta e condivisibile la statuizione sul punto adottata dallo stesso atteso che la condotta dell'appellante, in sé considerata, integra sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo gli estremi dell'infrazione amministrativa contestatagli.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente precisato che “integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l'anomalia motivazionale che si concretizza nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. Civ. Sez 1, ord. n. 26751/2024). 9.Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie (prova per testi ed ordine di esibizione e richiesta di informazioni) che, se accolte, avrebbero portato a diverse conclusioni ossia ad escludere la sua responsabilità quantomeno in relazione all'elemento soggettivo.
Il motivo è anch'esso infondato poiché il giudice non aveva alcun obbligo di ammettere le istanze istruttorie della ricorrente ove avesse ritenuto adeguatamente supportato dagli elementi agli atti il suo convincimento.
10.Con il terzo ed ultimo motivo la lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di rateizzazione CP_5 della sanzione amministrativa avanzata in via subordinata in sede di giudizio di primo grado.
10.1 .La censura è fondata.
Invero il giudice ha limitato la sua statuizione alla domanda principale ovvero quella di annullamento della sanzione mentre non si è espresso su quella subordinata.
10.2.Ciò posto, tuttavia, nel merito la richiesta della appellante non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che l'art. 26 della l. n. 689 del 1981 prevede la possibilità – per il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate – di domandare il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria alla
“autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione”.
Occorre, tuttavia, rilevare che il riferimento all'organo giurisdizionale deve ritenersi limitato ai casi in cui sia il giudice penale, a norma dell'art. 24, ad applicare la sanzione.
Come precisato dalla Suprema Corte “Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della
l. n. 689 del 1981, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile”. (Cass. Sez. 2, ord. n. 25621/2017).
Conseguentemente, la domanda proposta in via subordinata va rigettata.
11.L'appello deve essere , pertanto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.
12.Attesa la contumacia dell' appellata, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili. CP_3
13.Deve darsi atto, infine, dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del G.d.P. di
Bari, n. 2528/18 del 19.11.2018, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) dichiara irripetibili le spese di lite.
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari il 9.01.2025
Il giudice
Cristina Fasano