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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 9657 dell'anno 2016 del Registro Generale Affari
Contenziosi,
TRA
- , quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. G. Mercuri, presso il cui studio legale, sito in Foggia, elegge domicilio
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. M. Cupido, elettivamente domiciliato in Foggia, c/o lo studio legale Avv. V.
Cordella
OPPOSTA
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1958/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il
26.10.2016, su ricorso di per il pagamento della somma di € 18.814,59 Controparte_1
quale corrispettivo rinveniente dalle fatture nn. 2244/2014, 162/2015, 329/2015 e 512/2015,
relative alla fornitura di merce - nello specifico cassette in plastica per prodotti ortofrutticoli -
dall'opposta effettuata in favore dell'opponente.
La debitrice ingiunta, nello spiegare opposizione deduceva, nel merito, l'infondatezza del credito azionato in via monitoria in quanto:
- la fattura n. 2244/2014 era stata, in realtà, integralmente pagata con assegno bancario,
versato in atti;
- relativamente agli importi di cui alle fatture nn. 162/2015 e 329/2015, deduceva che il
70% circa delle cassette era difettoso e, pertanto, inutilizzabile: quindi, al fine di tranSIere la controversia, l'odierna opponente offriva anche banco iudicis € 2.500,00 pari al valore delle sole cassette immuni da vizi;
- la fattura n. 512/2015 non era in alcun modo riconducibile all'opponente, per non avere la stessa mai richiesto la fornitura della merce ivi indicata, che mai, pertanto, le era stata consegnata;
- concludeva affinché il Giudice dichiarasse non dovuto l'importo indicato in decreto ingiuntivo;
in subordine, dichiarare la debitrice tenuta al pagamento della minor somma di €
2.500,00 pari al valore della merce non viziata di cui alle fatture nn. 162/2015 e 329/2015 per le quali faceva, appunto, offerta di pagamento.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, la quale deduceva:
2 - che la fattura n. 2244/2014 era rimasta impagata in quanto l'assegno allegato da controparte era stato in realtà imputato al pagamento di un'altra fattura, di pari importo, la n.
2059/2014, non inserita nel ricorso monitorio;
- che, con riguardo alla merce di cui alle fatture nn. 162/2015 e 329/2015, mai alcun vizio era stato denunciato alla società fornitrice, di talchè le doglianze formulate solo con l'atto di opposizione si palesavano pretestuose e a chiari fini dilatori;
- che la merce di cui alla fattura n. 512/2015 era stata regolarmente consegnata come da documenti di trasporto prodotti;
- concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato limitatamente all'importo di € 16.341,77 e istruita la causa con prove orali e documentali, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni da ultimo all'udienza del 24.10.2024.
Indi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente, con ordinanza del 21.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poi effettivamente depositate.
§§§
L'opposizione è infondata e va rigettata.
§§§
1) Premesso innanzitutto che, secondo l'orientamento consolidato, che il Tribunale condivide:
- “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il
creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori,
mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti
3 estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III,
24.10.2005, n. 24815);
- e che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto
dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di
inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente
dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; nonché più di recente
Cass. Civ., Sez. VI, 11/02/2021, n. 3587);
nel caso di specie, posto che è risultato incontestato tra le parti in causa la sussistenza di un sostanziale rapporto continuativo di fornitura di merce, a fronte innanzitutto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. mossa dall'opponente, dagli atti del giudizio è emerso che l'ingiungente ha invece raggiunto la prova dell'adempimento dell'obbligazione di consegna sullo stesso gravante.
1.1) Quanto alle fatture nn. 162/2015 e 329/2015:
- l'opponente, dopo aver espressamente riconosciuto di aver ricevuto dall'opposta tutte le cassette di cui alle succitate fatture, ha allegato che il 70% circa di quella merce sarebbe stata difettosa;
4 - l'opposta, negando che la merce fosse viziata, ha
contro
-eccepito la tardività della denuncia dei lamentati vizi, perchè avvenuta solo con l'atto in opposizione e dopo oltre un anno dalla consegna;
- ebbene, a seguito della eccepita tardività della denuncia dei vizi, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di provare la tempestività della denuncia;
- infatti, a mente dell'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non
denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito
dalle parti o dalla legge. [..] L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la
garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e
prima del decorso dell'anno dalla consegna”;
- inoltre “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività
della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente,
trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver
denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c." (Cassazione civile sez. II, 09/05/2023,
n.12337);
- nel caso in esame, dai documenti di trasporto relativi alle fatture nn. 162/2015 e 329/2015,
non specificamente e congruamente contestati da controparte, emerge che le cassette ivi indicate furono consegnate tutte tra il 23 gennaio e 25 febbraio 2015 (v. DTT nn. 580, 101,
280, 908 e 1311 all. fasc. parte opposta);
- nell'atto di citazione in opposizione la debitrice ha allegato che “le cassette [..] si
presentavano per il 70% spaccate e lesionate […] la SI.ra , solo allorquando Pt_1
procedette al loro utilizzo, ebbe contezza dei vizi riportati dalle forniture. Infatti al momento
dello scarico della merce [..] le cassette venivano accantonate per l'utilizzo dei mesi
successivi” e che solo “Nella stagione estiva dell'anno 2015 – tra giugno e settembre –
5 allorquando i prodotti agricoli vennero confezionati, i lavoratori della ditta opponente
ebbero modo di accorgersi ed appurare l'inidoneità delle cassette a contenere e trasportare i
prodotti”;
- anche volendo aderire alla tesi dell'opponente secondo cui la merce era difettosa, è emerso che i lamentati vizi, per ammissione della stessa acquirente, oltre che confermato anche dai testi escussi, furono denunciati alla società venditrice a distanza di mesi dalla consegna, solo allorquando si procedette all'utilizzo delle cassette;
- è appena il caso di segnalare che, dagli atti processuali sopra citati (dichiarazioni rese in sede di atto in opposizione e prove testimoniali) è altresì emerso che i presunti vizi non erano certamente occulti ma, al contrario, facilmente riscontrabili se solo si fosse proceduto, da subito, a controllare la merce liberandola dall'imballaggio del trasporto.
1.2) Quanto alla fattura n. 512/2015, occorre rilevare che:
- l'opposta, al momento della costituzione in giudizio, ha versato in atti i DDT nn. 1651 e
2030 riferiti alla predetta fattura n. 512/15, debitamente firmati per avvenuta consegna;
- sempre l'opposta, con riguardo alle predette consegne, ha versato in atti anche le fatture emesse dal trasportatore incaricato delle stesse;
- l'opponente non ha specificamente contestato la predetta documentazione, mancando così di contestare la riferibilità delle firme apposte sui DDT a sé medesima o ad altra persona rientrante nell'organizzazione aziendale;
- in mancanza di idonea e specifica contestazione delle sottoscrizioni, deve concludersi che la consegna della merce di cui alla fattura 512/15 sia regolarmente avvenuta;
- i testi escussi per parte opponente hanno bensì dichiarato che, dal marzo 2015, la
[...]
non avrebbe più consegnato altra merce alla ditta , senonchè il Tribunale, nel CP_1 Pt_1
giudizio di bilanciamento delle risultanze istruttorie che gli compete, ritiene comunque di dare valore probatorio prevalente alla documentazione scritta, non specificatamente avversata da
6 controparte, piuttosto che alle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti comunque molto vicini all'opponente, perché suoi parenti (il vincolo di parentela non costituisce causa di incapacità a testimoniare, ma lo stesso può però essere liberamente valutato dal Giudice ai fini dell'attendibilità del teste), e comunque dichiarazioni rese a notevole distanza di tempo dai fatti.
In definitiva, quindi, a fronte dell'eccezione di inadempimento variamente articolata dall'opponente relativamente alle fatture nn. 162/2015, 329/2015 e 512/2015, dagli atti del giudizio è in realtà emerso, con sufficiente certezza, che la società opposta ha invece congruamente provato la consegna della merce e, quindi, il proprio adempimento, emergendo invece l'inadempimento dell'opponente rispetto alla propria obbligazione di pagamento.
§§§
2) Quanto, poi, alla fattura n. 2244/2014, per la quale l'opponente (con il conseguente onere probatorio) ha invece eccepito l'avvenuto pagamento, producendo in effetti un assegno bancario, del medesimo importo della fattura, occorre rilevare che:
- l'opposta, pur dando atto che l'opponente le aveva corrisposto la somma di € 2.475,62 a mezzo dell'assegno bancario versato in atti, ha
contro
-dedotto che detta somma è stata imputata al pagamento di una precedente fattura, anche questa di pari importo – la n. 2059 del
30.11.2014 (non oggetto di ingiunzione di pagamento) – e che, pertanto, l'opponente rimaneva inadempiente quanto al pagamento della fattura n. 2244/14 (azionata perciò in via monitoria);
- a fronte della diversa imputazione delle somme effettuata dall'opposta, secondo cui il pagamento allegato dall'ingiunta era da ricondurre a una pregressa morosità, la , Pt_1
viceversa, non ha efficacemente contrastato tale
contro
-eccezione della . CP_1 CP_1
non avendo, in particolare, dimostrato documentalmente il pagamento anche della fattura n. - "In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un
pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un
determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale
controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale
principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la
produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di
un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere
probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito
prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore" (Cassazione civile sez. II,
25/09/2023, n. 27247);
- non avendo la debitrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare il collegamento dell'assegno versato in atti con la fattura n. 2244/14 (nello specifico,
producendo ad esempio altro assegno o altra documentazione a prova del pagamento anche della fattura n. 2059/14, la cui data è comunque coerente con quella dell'assegno, né avendo peraltro i testi escussi nulla riferito al riguardo), deve ritenersi che la sia ancora Pt_1
debitrice anche del credito portato nella fattura n. 2244/14.
§§§
In conclusione, dal complesso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti, è emersa la complessiva fondatezza del credito azionato in via monitoria.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente e integralmente esecutivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto che la presente controversia rientra nello
8 scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, al punto medio stante la prossimità del credito al valore medio dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1958/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 26.10.2016,
ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente e integralmente esecutivo;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in € 5.077,00, per onorario, oltre rimb.forf. nella misura del 15% e oltre a iva e cpa, se e come dovute per legge.
Si comunichi.
Così deciso in data 05/03/2025.
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2059 del 30.11.2014, prodotta dalla creditrice;
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