Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 556/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 556/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Marco Fedrizzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Castel Ivano (TN) in data 22 giugno 2013, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castel Ivano, Parte I, N. 1, Anno
2013, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli in data 17 aprile Per_1
1
minorenni.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. svolge la professione di tecnico Pt_2
informatico alle dipendenze di a Bastia (Francia) con entrate mensili di CP_1 circa € 2.180,00, mentre la sig.ra svolge la professione di impiegata alle Parte_1 dipendenze di “La Tua Casa Servizi Immobiliari s.a.s.” con reddito mensile di circa
€ 1.300,00.
I coniugi hanno dedotto che la casa familiare - sita in via Degol n. 6 a Castel Ivano
e tavolarmente contraddistinta dalle pp.mm. 2 e 3 della p.ed. 972 in P.T. 1596 II
C.C. Strigno, con relative pertinenze - è di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di un mezzo ciascuno, che le parti hanno acceso un mutuo per la ristrutturazione di detto immobile nell'anno 2012 con rata mensile di circa € 510,00 mensili e che, con riferimento a tale abitazione, i ricorrenti hanno stipulato, altresì, una polizza assicurativa multirischi con premio annuo di € 165,39.
I ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra possiede un motoveicolo. Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“A - autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto e salvi gli obblighi di legge;
B – dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio civile contratto in Strigno – medio tempore confluito
[...] nell'attuale Comune di Castel Ivano (TN) – in data 22.6.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013 dell'allore Comune di Strigno, atto n. 1, P.
1) ed il conseguente scioglimento del regime di comunione dei beni ad oggi in essere;
C – disporsi l'assegnazione della casa attualmente adibita a residenza familiare sita in Castel Ivano (TN), via Degol n. 6 (tavolarmente contraddistinta dalle pp.mm.
2 e 3 della p.ed. 972 in P.T. 1596 II, C.C. Strigno) con ogni arredo e pertinenza, in
2 favore di , per le motivazioni di cui infra, dandosi atto di come Parte_1
abbia già provveduto a trasferire la propria residenza Parte_2 nel vicino comune di Scurelle, presso l'abitazione che attualmente conduce in locazione sita in via dell'Ortigara n. 4;
D – e continueranno a farsi carico del Parte_1 Parte_2 pagamento dei ratei mensili del mutuo contratto nell'anno 2012 con la Cassa Rurale
Valsugana e Tesino – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa (pari ad
Euro 510,00 circa), sino a completa estinzione dello stesso, per la quota di ½ ciascuno;
E – e si faranno carico del pagamento Parte_1 Parte_2
del premio annuale di Euro 165,39 relativo alla polizza assicurativa multirischi riguardante la casa familiare per la quota di ½ ciascuno;
F – disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre, costituente l'attuale residenza familiare oggetto della richiesta di assegnazione, sita in Castel
Ivano (TN), via Degol n. 6;
G – disporsi che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei medesimi dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di questi ultimi nel rispetto di un'ordinata e coerente organizzazione degli impegni scolastici ed extrascolastici.
La richiesta di consenso potrà essere inoltrata in qualsiasi forma (verbalmente, per iscritto, a mezzo di messaggi sui rispettivi cellulari); la risposta contenente l'assenso o il dissenso rispetto alla proposta verrà inviata obbligatoriamente per iscritto, anche a mezzo di messaggio sul cellulare del genitore proponente. La mancata risposta entro 48 ore, e comunque in tempo utile rispetto alle esigenze contingenti dei minori, dovrà intendersi come assenso rispetto alla proposta;
H – in forza del dovere sancito dal codice civile in capo ad entrambi i genitori di provvedere all'istruzione e all'educazione dei figli, gli stessi avranno piena facoltà di conferire, unitamente o disgiuntamente, con insegnanti, educatori e allenatori,
3 nonché di partecipare a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche praticate dai minori;
I – tenuto conto che il padre, il quale attualmente lavora a Bastia (Francia), rientra in Italia ogni 40 giorni circa, soggiornandovi per non più di una settimana, regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
- durante i giorni di permanenza in Italia del signor i genitori si Pt_2
accorderanno volta per volta, in modo tale da consentire ai figli – compatibilmente con gli impegni di questi ultimi – di trascorrere il maggior tempo possibile con il padre, anche pernottando presso l'abitazione del medesimo in Scurelle;
- durante i periodi che il signor trascorrerà in Francia, entrambi i genitori Pt_2
si impegneranno affinché ai figli sia consentito mantenere contatti quotidiani e costanti con il padre per il tramite di telefonate e videochiamate;
- durante i giorni (e le ore) nei quali i figli sono ai medesimi affidati, entrambi i genitori provvederanno ad accompagnarli (e a ritirarli) presso gli istituti scolastici frequentati nonché presso i luoghi ove si svolgono le attività sportive dagli stessi praticate;
- in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi, i genitori concordano sin d'ora in ordine alla necessità di iscrivere i figli ad attività e corsi durante il periodo estivo di chiusura scolastica;
- e si impegnano a concordare, entro la Parte_1 Parte_2
fine del mese di maggio di ogni anno, le settimane di ferie estive che ciascuno intende trascorrere per intero con i figli. Qualora in detti periodi i medesimi intendano effettuare con i minori viaggi/soggiorni fuori provincia, entrambi comunicheranno con adeguato anticipo all'altro genitore la meta scelta ed i relativi recapiti;
- per quanto concerne le festività di Natale (compresi Capodanno ed Epifania),
Carnevale e Pasqua, e si impegnano a Parte_1 Parte_2
concordare, con almeno 15 giorni di anticipo, i giorni e gli orari di collocamento dei figli presso ciascun genitore, nonché le mete ed i relativi recapiti in caso di viaggi/soggiorni fuori provincia;
4 - la signora ed il signor si impegnano a prestare il proprio Parte_1 Pt_2
assenso ai fini della richiesta di rilascio da parte degli Uffici competenti dei documenti di identità e passaporti dei figli minori;
- la signora ed il signor con riferimento ai compleanni dei Parte_1 Pt_2
bambini, qualora desiderino entrambi partecipare ai festeggiamenti, si accorderanno con congruo anticipo circa il luogo e le modalità con cui trascorrere insieme la giornata, anche unitamente ai rispettivi parenti;
- durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, l'altro sarà libero di contattare e comunicare giornalmente con i minori: a tal fine e Parte_1
dovranno avere il proprio telefono cellulare acceso e Parte_2
raggiungibile, fatto salvo il caso in cui ciò non sia possibile per temporanee ragioni oggettive;
J – entro il giorno 5 di ogni mese verserà a Parte_2 Parte_1
un assegno mensile pari ad Euro 600,00 quale contributo nel mantenimento
[...]
dei figli (200,00 Euro per ciascun figlio), da corrispondersi sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, mediante bonifico bancario su un conto corrente intestato alla signora , che la stessa indicherà; Parte_1
K – la somma di cui al punto che precede è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, anno per anno, con decorrenza 1.1.2025;
L – le spese ordinarie e straordinarie nell'interesse della prole verranno disciplinare secondo le “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” dd. 29.11.2017 emanate dal
C.N.F. e dimesse sub doc. 9, precisandosi come le spese relative al servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico si riterranno rientranti fra quelle straordinarie;
le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. Tali spese, se anticipate dall'altro genitore, dovranno essere rimborsate al medesimo entro 30 giorni dall'avvenuto esborso, a fronte della presentazione di idonea documentazione atta a suffragare le stesse, costituita, ove possibile, da ricevute o scontrini fiscali analitici;
M – l'assegno unico provinciale, l'assegno unico e universale INPS e, in ogni caso, ogni eventuale contributo, bonus o sostegno economico riconosciuti dalle normative vigenti saranno interamente attribuiti al genitore prevalentemente collocatario
5 ; i genitori usufruiranno di eventuali detrazioni fiscali previste per i Parte_1
figli a carico in misura del 50%;
N – il motoveicolo Husqvarna Motorcycles srl H2, anno 2011, tg. DV65757, acquistato in costanza di matrimonio rimarrà nella titolarità esclusiva di Parte_1
[...]
O – i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
P – ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Castel Ivano (TN), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Q – spese legali integralmente compensate”.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti sono comparse personalmente e hanno chiesto l'accoglimento di tali conclusioni, confermando la volontà di separarsi.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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