Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17193/2019 R.G., avente per oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo”;
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Santi Giuseppe Di Paola, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore (c.f. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Lorenzo Reganati, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA all'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2019,
[...]
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2
Catania nel procedimento iscritto al n. 4748/2019 R.G., depositato in data 11.6.2019, con il quale era ingiunto loro il pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di euro 137.155,64 oltre interessi, spese e compensi. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 644 c.p.c. e l'incompetenza funzionale del Tribunale adito atteso il rapporto di continenza sussistente tra la presente controversia e il giudizio iscritto al n.
5058/2017 R.G. -Tribunale di Catania pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto difese comuni a quelle esposte in questa sede.
Nel merito, hanno evidenziato l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate in favore di (poi , in ragione CP_2 Controparte_3
del comportamento fraudolento dell'istituto di credito non improntato ai tradizionali canoni di correttezza e buona fede.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 25 maggio 2020, si è costituita
[...]
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il Controparte_1
rigetto della promossa opposizione, ritenuta priva di fondamento fattuale e giuridico.
Esperita la procedura di mediazione, conclusa con verbale negativo del 29.3.2021 ed esaurita la fase istruttoria a mezzo di sola prova documentale, all'udienza del 14 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ciò premesso in punto di fatto, preliminarmente va posto a carico delle parti e il versamento in favore dell'Erario Parte_1 Pt_2
di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione.
Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. per la notificazione al debitore, va evidenziato come detta circostanza – pur vera (il decreto ingiuntivo risulta emesso l'11 giugno 2019 e notificato alle parti il 28 ottobre
2019) – impone la declaratoria di inefficacia del decreto medesimo, ma non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, la decisione da parte del giudice in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso monitorio.
L'inefficacia del decreto tardivamente notificato, infatti, rimuove l'intimazione di pagamento, ma non esclude che comunque il ricorso per ingiunzione possa essere considerato domanda giudiziale.
Da ciò deriva che ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta che eccepisca l'inefficacia, il giudice ha il potere-dovere non soltanto di vagliare l'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass.
civ., sez. III, n. 29820/2024).
Ne deriva che il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, deve pronunciarsi sulla fondatezza, o meno,
della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Quanto, poi, alla pendenza di analoga domanda formulata in via riconvenzionale in altro procedimento, va osservato che la domanda formulata nel giudizio iscritto al n. 5058/2017 R.G. sempre dinanzi a questo Tribunale, è stata dichiarata inammissibile in quel giudizio con sentenza n. 3725/2023; indi, detta pronuncia "in rito"
di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909
c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.
Fatte queste necessarie premesse, quanto al merito, i motivi di contestazione sono infondati e non meritevoli di accoglimento,
condividendosi le motivazioni addotte con sentenza di questo Tribunale
n. 973/2023 dell'1 marzo 2023, emessa con riguardo all'opposizione formulata dal debitore principale avverso il medesimo decreto ingiuntivo, la cui domanda risulta formulata nel presente procedimento nei confronti degli odierni fideiussori.
In particolare, le parti hanno esposto che Parte_3
(già Controparte_4 [...]
ha acceso presso Controparte_5
(che ha incorporato per fusione il ) due Controparte_6 Controparte_7
rapporti di conto corrente contraddistinti dai numeri 300237583 (già
n.2102444253, già n. 0924410069718) e 300478549 (già 2104171654,
già n. 0924453000403).
In ragione dell'inadempimento della prima, l'istituto di credito si sarebbe rivolto ai fideiussori, per ottenere quanto risultante dai saldi negativi gravati, a dire degli ultimi, da costi differenti e superiori dovuti alla arbitraria applicazione di interessi, commissioni ed altri oneri indebiti tali, dunque, da necessitare un ricalcolo dei saldi finali mediante l'eliminazione di tutte le voci di spesa non dovute e la pronuncia di nullità delle prestate fideiussioni.
Ora, è noto che l'addebito di interessi, oneri, commissioni di massimo scoperto e addebiti di ogni sorta praticati dall'istituto di credito sul rapporto intercorrente con il cliente è da ritenersi illegittimo laddove non venga provata l'esistenza di una espressa pattuizione tra le parti.
Tuttavia, non può non rilevarsi, nel caso di specie, l'assoluta genericità delle doglianze espresse dalle parti Parte_3
poste a fondamento dell'incoata azione, i cui motivi di illegittimità non risultano in alcun modo adeguatamente illustrati ed argomentati.
Non si comprendono, invero, l'ammontare dei costi differenti applicati dalla convenuta, il periodo di contabilizzazione, l'originaria asserita misura pattuita cui la parte fa riferimento né, ancora, i menzionati gravissimi danni patiti.
Di contro, la società ha prodotto, come era suo onere, entrambi i contratti di conto corrente per cui si procede dalla cui analisi è possibile comprendere l'entità delle singole voci di spesa oggetto, in verità, di esplicita accettazione da parte della società contraente.
Allo stesso modo, si rinviene tra le produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione e risposta il complesso degli estratti conto riconducibili alla CP_8
Rispetto a tale circostanza, peraltro, è doveroso precisare che nei rapporti di conto corrente bancario, l'estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista, non soltanto ai fini della concessione del decreto ingiuntivo,
ma anche nel successivo giudizio di merito, perché ove il debitore principale sia decaduto dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca creditrice per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (cfr. in questo senso Cass.
n.7329/2024).
Per quanto sopra la predetta documentazione, afferente agli anni di sussistenza dei rapporti contrattuali – comprensiva del riassunto scalare, delle variazioni di tasso e delle voci di interessi, va ritenuta incontestabile.
Rispetto alla violazione del dovere informativo va detto, ancora, che il fideiussore, nonché socio della debitrice principale - contraente i due conti correnti accesi presso , ha espressamente assunto Controparte_7
l'onere di “informarsi presso il debitore in ordine allo svolgimento dei suoi rapporti con la banca” (cfr. doc. 6 all. comparsa costituzione e risposta) e che l'ultima ha sempre notiziato i fideiussori non solo dell'inadempimento dell'obbligato principale ma, altresì, del mutamento del fido e della variazione delle condizioni contrattuali.
Anche con riguardo alla censurata capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva che rispetto al rapporto di conto corrente più
risalente (31.07.1998), effettivamente si è resa necessaria una ricontabilizzazione dei saldi che porta ad un abbattimento dell'entità del credito originariamente fatto oggetto di ricorso e, dunque, atteso il ricalcolo come effettuato dallo stessa società richiedente (cfr. doc. 16
all. alla costituzione in giudizio), condiviso in questa sede, in assenza di elementi che possano fornire anche solo prova indiziaria della scorrettezza della pretesa bancaria censurata né di perizia di parte sul punto, la doglianza in esame si palesa come sostenuta esclusivamente in via labiale e come tale, risultando ogni maggiorazione già ridotta alla giusta misura, se ne deduce l'infondatezza.
Infatti, la somma richiesta, comunque esclude gli effetti della capitalizzazione per l'intera durata del rapporto, riconoscendo la sola capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Con riguardo al conto corrente identificato dal n. 092404530000403 del 29.01.2004, va evidenziata la vigenza, per detto periodo, della
Delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, che ha previsto la possibilità
dell'adeguamento degli interessi alla nuova disciplina per la quale, in virtù dell'art. 6, per i nuovi contratti la pattuizione della capitalizzazione degli interessi doveva presentare la stessa periodicità
sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.
In effetti, nessun contrasto rispetto alla citata normativa si rinviene dalla documentazione prodotta dalla quale risulta che le parti hanno espressamente pattuito la capitalizzazione con identica periodicità
trimestrale sia per gli interessi creditori che per quelli debitori.
Tale clausola, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
Le somme ingiunte, pertanto, non possono ritenersi frutto di un'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Proseguendo con i motivi di censura, anche con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, v'è da aggiungere che, alla luce degli interventi operati dal legislatore con l'emanazione del D.L. n.
185/2008, come convertito, con L. n. 2/2009 e del D.L. n. 78/2009, come convertito con L. n. 102/2009, si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, ed anche l'esegesi giurisprudenziale espressa sul punto ha avuto modo di chiarire che nel contratto di conto corrente bancario la pattuizione di una commissione di massimo scoperto risponde all'esigenza di assicurare alla banca un corrispettivo per aver accantonato e tenuto a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, per il solo fatto e nella misura in cui questi decida di utilizzarla (Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870).
Nel caso di specie, le clausole contrattuali volte a regolamentare le commissioni di massimo scoperte risultano sufficientemente chiare e definite e, in quanto tali, risultano di precisa pattuizione in ordine ai criteri, alle percentuali, alla periodicità e alle modalità di calcolo e,
dunque, hanno permesso al correntista di conoscere tempi e modalità di origine dell'obbligo di doverle corrispondere alla banca.
Di talché non se ne può dedurre la supposta nullità.
Quanto, poi, alla prospettata illegittima applicazione delle valute,
lamentano i che a causa della c.d. antergazione Parte_3
e/o postergazione delle valute, il correntista avrebbe perso giorni utili per la maturazione degli interessi attivi mentre la banca avrebbe incrementato i giorni utili per la maturazione degli interessi passivi.
Tali difese, tuttavia, difettano di sufficiente allegazione in quanto la parte non ha indicato le specifiche operazioni Parte_3
interessate dalla pretesa antergazione o postergazione, la data di esecuzione e l'ammontare del credito vantato. Infine, quanto al censurato superamento del tasso soglia va detto che chiunque voglia fare accertare l'illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di pattuizione di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto viziate da nullità, o comunque usurarie, e sull'illegittimità delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali di un contratto di conto corrente, ha l'onere di fornire prova sia del versamento del saldo preteso dalla banca per i rapporti, che non risulta essere avvenuto, sia dell'illegittimità delle somme addebitate nel corso dei rapporti.
Ed ancora, nel caso specifico dei contratti bancari, chi invoca l'usurarietà dei tassi deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
occorre, infine,
indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
In mancanza di tali indispensabili elementi, anche tale doglianza deve essere rigettata.
Alla stregua delle superiori considerazioni e Parte_1
vanno condannati al pagamento in favore della Parte_2
controparte della complessiva somma di euro 137.155,64, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dal giorno del dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della controversia, e dei parametri medi del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
17193/2019 R.G.: visto l'art. 8, co. 4 bis. D. lgs. 28/10, nella formulazione applicabile ratione temporis,
condanna i resistenti al versamento in favore dello Stato del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria.
Dichiara inefficace nei confronti di e Parte_1 [...]
il decreto ingiuntivo n. n. 3267/2019. Parte_2
Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore della società al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 137.155,64, oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dal giorno del dovuto al saldo.
Condanna il e la in solido, al pagamento Parte_1 Pt_2
delle spese di lite, in favore di Controparte_1
complessivamente quantificate in euro 14.103,00 di cui euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.760,00 per fase istruttoria ed euro 4.253,00 per fase decisoria, oltre spese generali,
iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, 28 marzo 2025
Il Presidente in funzione di Giudice unico
(dott.ssa Grazia Longo)