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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14258/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel est
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.12.2024 da
1) , Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Marisa Pansera con studio il Milano Via Serbelloni, 13 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nata Budapest (Ungheria) il cittadina: italiana
Cod. Fisc. . C.F._2 residente formalmente in Milano al viale Bianca Maria n. 11, ma domiciliata in Palma di CA (Spagna – EE) al Calle Finlandia n. 2, con gli Avv. ti Daria Pesce e Francesco Pesce con studio in MilanoVia Colonnetta, 5 presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
Parte_3 nata a [...] – EE) il 31.03.2011
cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._3 che vive con la madre a Palma di CA (Spagna – EE) al Calle Finlandia n. 2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13
pagina 1 di 3 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO ED AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
1. La figlia minore nata il [...] a [...] - EE) sarà affidata Parte_3 congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Palma di CA, Calle Finlandia n. 2.
2. Le frequentazioni fra padre e figlia saranno libere, con possibilità per il padre di far visita alla figlia quando lo desideri, dandone congruo preavviso scritto alla madre, concordandone con la stessa le tempistiche e le modalità, avuto riguardo agli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e dei desiderata della stessa.
3. Il padre potrà accordarsi con la madre, per iscritto, affinché egli trascorra ogni anno un periodo di tempo delle vacanze estive, natalizie e pasquali con la bambina, sempre concordando tempi e modalità con la signora
Parte_4
4. A far data dal mese di dicembre 2024, il padre si obbliga a versare un contributo al mantenimento della figlia dell'importo di Euro 1.000,00 (mille/00) mensili, da corrispondersi in via anticipata sulle coordinate bancarie della signora (IBAN: [...]), da corrispondersi anticipatamente, Parte_4 entro il giorno 5 di ogni mese. Tale contributo sarà rivalutato ciascun anno su base ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026.
5. Il padre, inoltre, si farà carico del 100% delle spese scolastiche relative alla scuola BALEARES
INTERNATIONAL COLLEGE che la figlia frequenta a Palma di CA, i cui costi ammontano a circa Euro 11.600,00 (undicimilaseicento/00) all'anno. Qualora, per qualsiasi motivo, suddetta scuola non risultasse più adeguata alle esigenze della bambina, il padre si farà carico di tutte le spese relative ad un istituto scolastico equipollente, che individuerà di concerto con la madre. Il signor vieppiù, garantirà alla figlia Parte_3 minore la prosecuzione di tutte le attività extrascolastiche (sportive e ricreative) che la stessa già ha intrapreso –
a mero titolo esemplificativo, corsi di musica, canto, chitarra, pianoforte e corsi/attività sportive (ad es. pallavolo e pallacanestro) et cetera – facendosene integralmente carico. Inoltre, lo stesso contribuirà – come sempre ha contribuito – ai costi delle vacanze della sola figlia, da concordarsi preventivamente, fra le parti nella misura del
100%
6. Il signor si farà altresì carico di tutte le spese sanitarie della minore, impegnandosi a stipulare Parte_3 ed a farsi integralmente carico di una polizza assicurativa sanitaria in favore della figlia.
7. Tutte le spese c.d. “extra”, non espressamente individuate ai precedenti punti, saranno a carico del padre nella misura del 100%, previo accordo scritto ed in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano del 14.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
8. Rispetto al pregresso, il signor alla sottoscrizione del presente accordo, verserà alla Parte_3 signora la somma di Euro 5.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_4 minore per i mesi da luglio a novembre 2024.
9. Il signor si impegna formalmente a trasferire alla signora Parte_1 [...]
a titolo gratuito e mantenendo ogni onere e spesa a proprio carico, le nude proprietà dei CP_1 due immobili siti in Pieve Emanuele (MI) - Cascina Tolcinasco s.n.c. [censiti al catasto immobiliare di
Pieve Emanuele (MI) al Foglio 4 – n. 127 – Sub. 16 e sub. 38], illo tempore donategli dalla stessa signora entro e non oltre il giorno 31.12.2024 Parte_4
10. Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra reciproca posizione dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, preliminarmente, evidenzia che sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10 lett. a) punto i) del Reg. UE 1111/2019, in quanto il minore ha un legame sostanziale con lo Stato italiano, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale, il padre, vi risiede abitualmente.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015, art. 15, in quanto legge del foro. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 4 comma 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel est
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.12.2024 da
1) , Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Marisa Pansera con studio il Milano Via Serbelloni, 13 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nata Budapest (Ungheria) il cittadina: italiana
Cod. Fisc. . C.F._2 residente formalmente in Milano al viale Bianca Maria n. 11, ma domiciliata in Palma di CA (Spagna – EE) al Calle Finlandia n. 2, con gli Avv. ti Daria Pesce e Francesco Pesce con studio in MilanoVia Colonnetta, 5 presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
Parte_3 nata a [...] – EE) il 31.03.2011
cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._3 che vive con la madre a Palma di CA (Spagna – EE) al Calle Finlandia n. 2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13
pagina 1 di 3 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO ED AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
1. La figlia minore nata il [...] a [...] - EE) sarà affidata Parte_3 congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Palma di CA, Calle Finlandia n. 2.
2. Le frequentazioni fra padre e figlia saranno libere, con possibilità per il padre di far visita alla figlia quando lo desideri, dandone congruo preavviso scritto alla madre, concordandone con la stessa le tempistiche e le modalità, avuto riguardo agli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e dei desiderata della stessa.
3. Il padre potrà accordarsi con la madre, per iscritto, affinché egli trascorra ogni anno un periodo di tempo delle vacanze estive, natalizie e pasquali con la bambina, sempre concordando tempi e modalità con la signora
Parte_4
4. A far data dal mese di dicembre 2024, il padre si obbliga a versare un contributo al mantenimento della figlia dell'importo di Euro 1.000,00 (mille/00) mensili, da corrispondersi in via anticipata sulle coordinate bancarie della signora (IBAN: [...]), da corrispondersi anticipatamente, Parte_4 entro il giorno 5 di ogni mese. Tale contributo sarà rivalutato ciascun anno su base ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026.
5. Il padre, inoltre, si farà carico del 100% delle spese scolastiche relative alla scuola BALEARES
INTERNATIONAL COLLEGE che la figlia frequenta a Palma di CA, i cui costi ammontano a circa Euro 11.600,00 (undicimilaseicento/00) all'anno. Qualora, per qualsiasi motivo, suddetta scuola non risultasse più adeguata alle esigenze della bambina, il padre si farà carico di tutte le spese relative ad un istituto scolastico equipollente, che individuerà di concerto con la madre. Il signor vieppiù, garantirà alla figlia Parte_3 minore la prosecuzione di tutte le attività extrascolastiche (sportive e ricreative) che la stessa già ha intrapreso –
a mero titolo esemplificativo, corsi di musica, canto, chitarra, pianoforte e corsi/attività sportive (ad es. pallavolo e pallacanestro) et cetera – facendosene integralmente carico. Inoltre, lo stesso contribuirà – come sempre ha contribuito – ai costi delle vacanze della sola figlia, da concordarsi preventivamente, fra le parti nella misura del
100%
6. Il signor si farà altresì carico di tutte le spese sanitarie della minore, impegnandosi a stipulare Parte_3 ed a farsi integralmente carico di una polizza assicurativa sanitaria in favore della figlia.
7. Tutte le spese c.d. “extra”, non espressamente individuate ai precedenti punti, saranno a carico del padre nella misura del 100%, previo accordo scritto ed in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano del 14.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
8. Rispetto al pregresso, il signor alla sottoscrizione del presente accordo, verserà alla Parte_3 signora la somma di Euro 5.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_4 minore per i mesi da luglio a novembre 2024.
9. Il signor si impegna formalmente a trasferire alla signora Parte_1 [...]
a titolo gratuito e mantenendo ogni onere e spesa a proprio carico, le nude proprietà dei CP_1 due immobili siti in Pieve Emanuele (MI) - Cascina Tolcinasco s.n.c. [censiti al catasto immobiliare di
Pieve Emanuele (MI) al Foglio 4 – n. 127 – Sub. 16 e sub. 38], illo tempore donategli dalla stessa signora entro e non oltre il giorno 31.12.2024 Parte_4
10. Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra reciproca posizione dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
pagina 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, preliminarmente, evidenzia che sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 10 lett. a) punto i) del Reg. UE 1111/2019, in quanto il minore ha un legame sostanziale con lo Stato italiano, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale, il padre, vi risiede abitualmente.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015, art. 15, in quanto legge del foro. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 4 comma 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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