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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8795/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8795/2022 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul C.F._1 figlio nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. Nicola DE LUCA, C.F._2
APPELLANTE
nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul C.F._3 figlio nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. Nicola DE LUCA;
C.F._2
APPELLANTE contro nata a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. Salvatore Rosario ARCIDIACONO
APPELLATA
HDI ASSICURAZIONI s.p.a. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Antonino LANZA
APPELLATA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate, con ordinanza del 27 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e in proprio e n.q. di esercenti Parte_1 Controparte_1
la responsabilità genitoriale sul minore hanno proposto appello Persona_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. 200/2022, emessa il 09/05/2022 (R.G.N.
739/2021), chiedendo la riforma integrale della sentenza con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, la reiezione della domanda CP_2
originaria e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, l'accertamento di una corresponsabilità paritetica.
La difesa di parte appellante, con un primo motivo, ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace non ha tenuto conto delle risultanze della CTU (Consulenza
Tecnica d'Ufficio) circa la velocità del mezzo condotto dal minore discostandosene R_
senza motivazione. Ha esposto che il giudice ha erroneamente ritenuto che il minore fosse giunto all'incrocio in velocità basandosi unicamente sulle dichiarazioni rese dalle parti, mentre la CTU aveva accertato, sulla base dei danni e della posizione dei mezzi, che il velocipede al momento dell'impatto si trovava fermo o quasi fermo ("velocità nulla o prossima alla quiete")
e in posizione ortogonale rispetto all'autovettura della controparte.
Con un secondo motivo, la difesa ha censurato la sentenza per non aver considerato, sempre in difformità rispetto alle risultanze tecniche (CTU e CTP), la velocità non consona e non prudenziale del veicolo condotto dalla in prossimità dell'incrocio. Ha sostenuto che la CP_2
velocità della , stimata dalla CTU intorno ai 50 km/h e dalla CTP anche superiore, ha CP_2
costituito violazione dell'art. 141 c.d.s. ed è stata la causa determinante dell'impatto, non pagina 2 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avendo la conducente regolato la velocità in modo da poter evitare la collisione con il velocipede già presente nell'area di incrocio.
Con un terzo motivo, ha lamentato l'omessa pronuncia e motivazione sulla domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti per il risarcimento dei danni materiali (distruzione del velocipede acquistato poco prima) e non patrimoniali (morali, biologici) subiti dal minore e dalla famiglia a seguito del sinistro.
Con un quarto motivo, ha contestato la liquidazione delle spese legali operate dal Giudice di
Pace in favore della controparte, ritenendola sproporzionata rispetto al valore della causa e del tutto priva di adeguata motivazione sui parametri applicati, nonché potenzialmente contrastante con le tariffe ministeriali.
Infine, ha formulato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., stante la fondatezza dei motivi di appello e il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione.
Indi, ha concluso come sopra specificato.
§§§§§
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto CP_2
dai NO , la conferma della sentenza n. 200/2022 del giudice di pace Parte_2
di Acireale, la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale degli appellanti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ha altresì chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva.
La difesa dell'appellata, in primo luogo, ha sostenuto la correttezza e l'accuratezza della sentenza di primo grado, evidenziando come il giudice di pace avesse ricostruito con attenzione la dinamica basandosi sugli elementi probatori certi (fotografie, rapporto della Polizia
Municipale, dichiarazioni rese dal minore e avesse motivatamente disatteso le R_
conclusioni della CTU, ritenute contraddittorie, approssimative e logicamente fallaci.
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Ha ribadito la dinamica del sinistro come accertata in primo grado: il minore R_
alla guida di un velocipede/ciclomotore elettrico modificato e senza casco, omettendo la dovuta precedenza a destra e provenendo dal senso opposto, ha effettuato una manovra repentina e spericolata di svolta a sinistra immettendosi su Corso Italia mentre la vettura della CP_2
transitava con semaforo verde, costringendo quest'ultima ad una manovra di emergenza (scarto a destra con impatto sul marciapiede) per evitare conseguenze ben più gravi. Ha sottolineato che l'impatto è avvenuto sulla fiancata sinistra della sua vettura e che la responsabilità esclusiva andava attribuita alla condotta negligente e imprudente del minore.
Con riferimento al primo motivo d'appello (velocità del mezzo del minore), ha confutato la tesi degli appellanti e le conclusioni della CTU circa una velocità nulla o prossima alla quiete del velocipede. Ha evidenziato la dichiarazione confessoria resa dal minore stesso (che ha ammesso ai VV.UU. di non essersi fermato ma di aver svoltato con il semaforo già verde), la natura del mezzo (ciclomotore elettrico modificato, non semplice bicicletta, come desumibile anche dalle contravvenzioni elevate) e l'illogicità della ricostruzione del CTU. Ha aggiunto che il decreto prefettizio di annullamento delle sanzioni, prodotto dagli appellanti, era irrilevante ai fini della ricostruzione fattuale, in quanto l'accoglimento del ricorso era avvenuto per motivi procedurali (decorrenza dei termini) e non aveva inciso sul merito dei comportamenti illeciti accertati dai VV.UU.
Riguardo al secondo motivo (velocità della vettura ), ha sostenuto l'infondatezza della CP_2
censura, condividendo pienamente la valutazione del Giudice di Pace che ha ritenuto non provata una velocità eccessiva o non consona da parte della . Ha rimarcato le CP_2
incongruenze e l'inattendibilità delle conclusioni della CTU su questo punto (che ha stimato la velocità in circa 50 km/h pur dichiarando incertezza sul punto d'impatto e in assenza di tracce di frenata o altri elementi certi), sottolineando la correttezza del giudice nel discostarsi da tali conclusioni in quanto peritus peritorum.
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In merito al terzo motivo (domanda riconvenzionale), ne ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità, riproponendo l'eccezione già sollevata in primo grado sulla carenza di valida procura in capo al difensore avversario per la richiesta dei danni fisici del minore (essendo la procura originaria conferita solo "in proprio" dai genitori) e qualificando la domanda così come formulata nell'atto di appello (sia in proprio che n.q. di genitori) come domanda nuova e pertanto inammissibile in sede di gravame. Nel merito, ne ha sostenuto comunque l'infondatezza stante l'esclusiva responsabilità del minore nella R_
causazione del sinistro e richiamando la genericità/carenza probatoria già rilevata dal giudice di pace per i danni fisici lamentati.
Ha riepilogato e ribadito, inoltre, le numerose eccezioni di nullità e le critiche di merito già mosse alla CTU in primo grado (con particolare riferimento alle operazioni svolte in assenza delle parti e senza preavviso, all'errata ricostruzione della dinamica, del punto d'impatto e della posizione di quiete dei mezzi, alle incongruenze logiche, alla mancata considerazione di elementi fattuali certi come le dichiarazioni del minore e la fase semaforica), eccependo altresì dubbi sulla specifica idoneità professionale del CTU nominato in materia di infortunistica stradale.
Infine, si è opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, negando la sussistenza sia del fumus boni iuris (data la manifesta infondatezza dell'appello) sia del periculum in mora (considerando l'importo dovuto non particolarmente ingente e contestando l'addotto e non provato stato di insolvenza dell'appellata, funzionario Parte dirigente .
Indi, ha concluso come sopra specificato.
§§§§§
HDI ASSICURAZIONI s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dai sigg. , la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna Parte_2
degli appellanti alle spese di lite;
in via subordinata, per il caso di parziale riforma, ha chiesto il pagina 5 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti. Ha altresì chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
La difesa della Compagnia appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dagli appellanti (provvedimento del Prefetto di annullamento delle sanzioni), in quanto violazione del divieto di nova in appello ex art. 345
c.p.c.
Nel merito, la difesa ha sostenuto la totale infondatezza dei motivi di gravame. Ha argomentato che il giudice di pace ha correttamente valutato le risultanze processuali, fondando il proprio convincimento principalmente sul rapporto della Polizia Municipale (dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.), discostandosi motivatamente dalle conclusioni della CTU. Ha evidenziato che dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza e dalla ricostruzione della dinamica operata dalla
Polizia Municipale emergeva pacificamente che il minore alla guida di un R_
velocipede modificato equiparabile a ciclomotore (e violando numerose norme del C.d.S., tra cui l'obbligo di precedenza a destra), aveva effettuato una repentina svolta a sinistra intersecando la traiettoria dell'autovettura della , che proveniva dal senso opposto con CP_2
semaforo verde. Ha ritenuto tale manovra la causa unica ed esclusiva del sinistro, rendendo irrilevante la questione della velocità (peraltro non provata) del velocipede al momento dell'impatto, e smentendo l'ipotesi della CTU circa una velocità nulla o quasi nulla del velocipede. Ha contestato altresì le censure relative alla velocità del veicolo assicurato HDI, rilevando come il Giudice avesse correttamente ritenuto non provata una velocità non consona da parte della , mancando elementi tecnici oggettivi al riguardo. CP_2
In via subordinata e riproponendo eccezioni assorbite in primo grado ex art. 346 c.p.c., la difesa ha eccepito il concorso colposo del minore danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il mancato uso del casco protettivo (violazione art. 171 C.d.S.), accertato dagli agenti di Polizia
Municipale, chiedendo una conseguente riduzione del risarcimento.
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Sempre in via subordinata sul quantum, ha contestato la richiesta di risarcimento dei danni materiali al velocipede, eccependo l'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., in quanto il costo delle riparazioni richiesto superava notevolmente il valore commerciale del mezzo accertato dalla CTU (euro 1.000,00), dovendo il risarcimento avvenire per equivalente. Ha contestato inoltre la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali (biologico, morale), argomentando la carenza probatoria sia in relazione al danno biologico permanente
(richiedendo l'art. 139 Codice Assicurazioni un accertamento clinico strumentale obiettivo per le lesioni micropermanenti) sia in relazione al danno morale (che deve essere specificamente allegato e provato e non è risarcibile in re ipsa).
Infine, ha contrastato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti del fumus boni iuris (data l'infondatezza dell'appello) e del periculum in mora (non essendo stato provato alcun rischio di insolvenza della parte vittoriosa).
Indi, ha concluso come sopra specificato.
§§§§§
In corso di causa non trovava accoglimento, essenzialmente per difetto del periculum in mora, la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e veniva rigettata la richiesta di rinnovo delle attività tecniche.
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate, con ordinanza del 27 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
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Ancora in via preliminare va dichiarata la irrilevanza, prima ancora della inammissibilità, della produzione documentale offerta da parte appellante relativa all'annullamento della sanzione amministrativa irrogata posto che il relativo ricorso al Prefetto era stato accolto per motivi meramente formali (cfr. comunicazione in atti: 'con riferimento al ricorso di cui ai verbali in oggetto, si rileva che sono trascorsi
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in Acireale, in data 07.10.2020, allorquando – secondo le allegazioni della originaria parte attrice – alla guida CP_2
della propria autovettura, Suzuki Grand Vitara tg. EA 977 SZ, proveniente da via G. Verga di
Acireale, con direzione sud-nord, ed attraversando l'intersezione di via G. Verga con corso
Italia, veniva investita da un velocipede a pedalata assistita condotto da R_
, con a bordo il quale, provenendo dal senso opposto di marcia
[...] Parte_4
di via Verga ed omettendo di dare la precedenza dovuta all'autovettura della , CP_2
costringeva la stessa ad operare una manovra repentina di emergenza verso destra per evitare un impatto frontale con il velocipede, così andando ad investire i sostegni dei cartelloni pubblicitari a lato della strada.
§§§§§
Il primo motivo di appello è solo parzialmente fondato.
Va premesso che le dichiarazioni rese dal minore al personale di Polizia R_
Municipale e riportate a pagina 27 del rapporto (foglio 10 del file prodotto da parte appellante) sono pienamente utilizzabili siccome rese a pubblici ufficiali e dagli stessi verbalizzate.
Le dichiarazioni in questione vanno considerate come effettivamente rese nei termini risultanti dal verbale che, in tale parte, fa fede fino a querela di falso ex art.2700 c.c..
Dalle dichiarazioni di agli agenti della Polizia Municipale di Acireale Persona_1 emerge che lo stesso, giunto al semaforo, non si arrestava, ma “… percorrevo via G. Verga con
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direzione Kennedy-Italia, giunto all'incrocio con C. Italia, avendo semaforo con luce verde aziono l'indicatore di direzione sinistra e giro su C. Italia verso P. Indirizzo. Rivolto già su detto C. Italia, vngo impattato sul mio fianco destro dal veicolo Suzuki…”.
Sulla base delle dichiarazioni in questione, quindi, il giunto all'incrocio, avendo R_
luce semaforica 'verde', aveva effettuato una manovra di svolta verso corso Italia e non risulta rappresentato che egli si fosse arrestato, risultando viceversa descritta una manovra per così dire 'fluida', senza soste.
Acquisito questo primo 'tassello', vanno esaminati gli elementi oggettivi emergenti dal rapporto della Polizia Municipale e le valutazioni operate dal C.T.U..
Il C.T.U., sulla base degli elementi acquisiti ('tenuto conto della documentazione fotografica presente in atti nonché del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta subito dopo l'evento'), ha operato la seguente ricostruzione:
'…è stato possibile posizionare, con buona approssimazione, la biciletta elettrica condotta da all'interno del crocevia. Posizione quest'ultima che Persona_1
se da un lato presuppone che la bici al momento dell'impatto era zona più avanzata rispetto alla quiete, dall'altro conferma la posizione invasiva della stessa rispetto la corsia di marcia di pertinenza dell'auto'.
Inoltre, il C.T.U., sulla base dei danni riscontrati sul velocipede ('…danni permanenti riscontrati sulla parte anteriore della bicicletta che si manifestano con il distacco della ruota anteriore e la tranciatura del mozzo', ha concluso nel senso che:
'…è certo che il velocipede, durante l'impatto, si trovava in posizione pressoché ortogonale rispetto l'asse della vettura e con velocità nulla o prossima alla quiete'.
Ciò detto circa la manovra del velocipede, le valutazioni del giudice di pace non appaiono condivisibili con riguardo alla velocità del mezzo.
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Il giudice di pace ha ritenuto di potere trarre conclusioni in ordine alla velocità del mezzo condotto dal minore alle dichiarazioni dallo stesso rese al personale di Polizia R_
Municipale in quanto dalle stesse '…si evince, infatti, che il minore non ripartì affatto da fermo, ma giunse all'incrocio già in velocità e, trovando luce verde, svoltò alla propria sinistra immettendosi sul C.so Italia'.
Il giudice, inoltre, ha ritenuto di potere trovare sostegno nella valutazione relativa alla velocità nel fatto che 'il mezzo di parte convenuta, per le modifiche allo stesso apportate, non potesse considerarsi una bicicletta a pedalata assistita bensì un vero e proprio ciclomotore (in quanto marciante autonomamente a prescindere dalla forza applicata sui pedali dal suo conducente); dal che si deduce ulteriormente che la normale velocità di percorrenza del predetto mezzo era sicuramente ben superiore a quella di una normale bicicletta', ulteriormente spingendosi ad affermare che 'il velocipede nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra stesse portando una velocità che non può definirsi “nulla” ovvero “minima”, bensì pari a quella di un normale ciclomotore che percorre una strada cittadina'
Ebbene, le valutazioni in ordine alla velocità del mezzo condotto dal minore R_
appaiono errate nella misura in cui il giudice ha operato una trasposizione fra velocità che potenzialmente un veicolo avente quelle caratteristiche può, in astratto, raggiungere e velocità in concreto tenuta nella esecuzione della manovra con svolta verso corso Italia.
Viceversa, gli elementi oggetti, quelli ricavabili dallo stato dei mezzi e dalla situazione dei luoghi, utilizzati dal C.T.U. hanno condotto a conclusioni diverse ('…velocità nulla o prossima alla quiete'), conclusioni che non risultano censurate con argomentazioni scientifiche né dalle odierne parti appellate né dal giudice di pace che, come detto, ha operato una errata trasposizione fra velocità potenziale del mezzo e velocità in concreto tenuta nella manovra di svolta.
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Sulla base degli elementi acquisiti agli atti e sopra riportati, le valutazioni operate dal giudice di pace risultano solo parzialmente condivisibili e, per le stesse ragioni, il primo motivo di appello risulta solo parzialmente fondato.
Ed invero, è condivisibile quanto ritenuto dal giudice di pace secondo cui:
'…il velocipede condotto dal minore (di anni 14) con a bordo Persona_1
altro minore ( di anni 10), provenendo dall'incrocio semaforico di Parte_4
via Verga, eseguiva una manovra a sinistra e si immetteva sul C.so Italia non concedendo la dovuta precedenza alla vettura che proveniva dal senso opposto'
§§§§§
Ritiene questo giudice che, tenuto conto delle dichiarazioni del e delle Persona_1
condivisibili valutazioni operate dal C.T.U., può affermarsi che il minore (che doveva effettuare manovra di svolta intersecando il corso Italia), omettendo di fermarsi all'altezza del semaforo stradale (o immediatamente dopo, ma prima di invadere corsie di pertinenza altrui), ancorché emittente segnale luminoso verde, incorreva nella violazione di cui all'art. 41 comma
9 del c.d.s. in quanto egli, nell'eseguire la manovra, che può affermarsi essere stata eseguita a velocità moderata, aveva finito per procedere a bassa velocità o anche ad arrestarsi impegnando, però, la corsia di pertinenza delle auto provenienti dal senso opposto di marcia del corso Italia (dal quale proveniva il veicolo condotto dalla ), corsia che non avrebbe CP_2
dovuto impegnare in alcun modo se non che dopo il passaggio di tutte le auto alle quali doveva dare precedenza.
L'art. 41 co. 9 c.d.s. dispone che “ Durante il periodo di accensione della luce verde, (…), i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.”.
Il conducente che impegni una intersezione stradale disciplinata da semaforo, quantunque segnalante luce verde a suo favore, deve sempre apprestare la cautela necessaria al fine di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
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Ne discende, quale conseguenza logica, che costituisce una precauzione minima, cui il conducente è tenuto in base alle norme del codice della strada, in particolare nella ipotesi di incrocio a quattro intersezioni regolato da impianto semaforico, quella di arrestarsi o rallentare la propria marcia al fine di controllare l'arrivo di altri mezzi, prima di svoltare nella direzione prescelta.
§§§§§
Il secondo motivo di appello è fondato.
Il giudice di pace ha ritenuto di potere escludere una velocità non adeguata da parte della sulla base del fatto che il personale di Polizia Municipale non aveva elevato alcuna CP_2
contravvenzione in tal senso ('…nessuna sanzione è stata applicata a carico della e, CP_2 ancora, che 'nessuna traccia di frenata è stata riscontrata sui luoghi dalla quale potere immediatamente desumere una velocità di percorrenza particolarmente elevata del mezzo attoreo così come sostenuto dalla parte convenuta'.
Il giudice di pace aveva anche ritenuto che dalla relazione di C.T.U. le valutazioni in ordine alla velocità del veicolo 'non appaiono supportate da dati oggettivi' e, più specificamente, ha sostento che le valutazioni tecniche non hanno tenuto conto dei 'dati fondamentali che emergono dal rapporto degli Agenti, come il punto di impatto tra i mezzi o le foto raffiguranti la posizione di quiete dei mezzi stessi sulla carreggiata'.
Ebbene, nessuno degli elementi posti a fondamento delle valutazioni del giudice di pace risulta condivisibile.
Così, il fatto che il personale di Polizia Municipale non avesse ritenuto di disporre di elementi tali per operare una contestazione alla , tenuto conto della violazione di cui si discute, CP_2
è irrilevante. Gli Agenti, intervenuti sul luogo successivamente al sinistro, non hanno visto il transito del veicolo né hanno avuto modo di verificare con strumenti tecnici (autovelox) la velocità del veicolo e, sotto questo punto di vista, non disponevano di elementi per operare una valutazione personale (sulla adeguatezza della velocità di transito percepita al passaggio del pagina 12 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
veicolo) o oggettiva (risultante da strumenti tecnici) tale da giustificare una contestazione per violazione di norme al codice della strada.
La assenza di tracce di frenata è, parimenti, irrilevante. Se costituisce considerazione ovvia quella secondo cui una traccia di frenata avrebbe costituito elemento per operare valutazioni tecniche sulla velocità del veicolo, non può affermarsi, anche in questo caso pacificamente, che in mancanza di tracce di frenata la velocità del veicolo fosse adeguata.
Il dato resta in sé neutro posto che – come in effetti risulterà – la mancanza di tracce di frenata
è compatibile con un conducente che, percorrendo il tratto di strada ad una velocità non adeguata, abbia perso il controllo del mezzo e la capacità di gestire il veicolo, sbandando fino ad arrestarsi per l'impatto con ostacoli fissi ai margini.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, poi, le valutazioni del C.T.U. sulla velocità del veicolo condotto dalla non sono sganciate da dati oggettivi emergenti CP_2
dagli atti.
Il giudice di pace aveva ritenuto di potere individuare tali elementi oggettivi non considerati dal
C.T.U. nel punto di impatto fra i mezzi e nella collocazione dei veicoli, dopo l'impatto, nella posizione di quiete.
Dalla relazione tecnica, contrariamente a quanto ritenuto, risultano perfettamente tenuti in conto e valutati punto di impatto (17-18 metri dopo la linea posta a servizio del semaforo, nella area di intersezione dell'incrocio ('…posizione invasiva […] rispetto la corsia di marcia di pertinenza dell'auto') e fra la parte anteriore sinistra della vettura e la ruota anteriore sinistra della bicicletta) e posizione finale di quiete (quanto al veicolo, in posizione leggermente deviata rispetto alla direzione di marcia, circa 12 metri dopo il punto di conflitto, con impatto frontale su tabella pubblicitaria).
Il C.T.U., quindi, pur non operando specifica quantificazione della velocità del veicolo, ha comunque rassegnato che la velocità indicata dal C.T.P. di parte attrice, desunta dagli effetti sulla vettura a seguito dell'impatto (che il C.T.U. indica come di 40 km/h ma che il C.T.P.
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aveva indicato come di almeno 50 km/h) 'non può essere considerata come velocità di marcia della vettura tenuto conto dell'ulteriore energia cinetica spesa tra il punto di collisione e
l'impatto finale contro la cartellonistica stradale. Pertanto può essere considerata soltanto come valore di collisione'.
Ritiene questo giudice che le valutazioni operate dal C.T.P. alle pagine 5-6 delle proprie
'osservazioni', non contestate specificamente dalle parti e non censurate dal C.T.U. se non che nei termini sopra testualmente riportati, in uno a quanto può desumersi dai danni alla vettura quali visibili dalla documentazione fotografica nonché apprezzabili dalla quantificazione del danno (di oltre 7.000,00 euro) consentono di affermare che la aveva impegnato CP_2
l'incrocio via Verga/corso Italia a velocità non adeguata.
Ed invero, posto che
- la velocità al momento dell'impatto può quantificarsi, secondo i dati tecnici esposti dal C.T.P. alle pagine 5-6 delle osservazioni (che risultano corretti e mai contestati), in circa 50 km/h (secondo il C.T.U., 40 km/h)
- tale velocità è stata 'dissipata' per effetto della collisione e, quindi, in marcia era a livello superiore;
- una percorrenza a velocità nei termini sopra indicati risulta coerente e compatibile con i danni visibili riportati dalla autovettura e nella sua posizione di quiete dopo la collisione può senz'altro affermarsi che la vettura condotta dalla aveva impegnato l'incrocio a CP_2
velocità non consona, così violando il disposto di cui all'art.141 comma 1 c.d.s..
La mancanza di tracce di frenata in uno all'accertato e ritenuto incedere del velocipede a bassa velocità (o, addirittura, fermo nell'area di pertinenza del veicolo) costituiscono elemento sintomatico del fatto che la non si era resa conto della presenza del ne CP_2 R_
aveva percepito la presenza solo alla fine, così trovando conferma ulteriore la censurabilità della propria manovra.
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Pertanto, il secondo motivo di appello deve ritenersi fondato
§§§§§
Procedendo, quindi, alle valutazioni conclusive sui primi due motivi di appello in termini di ricostruzione dinamica e di individuazione delle responsabilità, tenuto conto della rilevanza causale originaria della manovra del che aveva occupato, sebbene in parte (tanto R_
che l'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra), la zona della intersezione di pertinenza del veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia (in tal modo, non dando precedenza alla vettura che proveniva dalla sua destra) e considerando anche che la aveva tenuto una CP_2
velocità non consona e non aveva nemmeno rallentato la marcia, la responsabilità nella determinazione del sinistro può considerarsi paritaria, dovendosi quindi attribuire un 50% al d un 50% alla . R_ CP_2
§§§§§
Con il terzo motivo parte appellante ha lamentato omessa pronuncia sulla riconvenzionale, che ha riproposto chiedendone l'accoglimento.
Con la sentenza impugnata, sebbene implicitamente e sinteticamente, il giudice di pace aveva esaminato la domanda riconvenzionale, rigettandola.
In parte motiva il giudice di pace ha affrontato il tema ritenendo che, in mancanza di elementi per potere affermare in capo alla una condotta censurabile in termini di velocità non CP_2
adeguata, non vi fossero margini per affermare una responsabilità per i danni (che, peraltro, per quelli 'fisici' non risultavano nemmeno evidenti).
Posto che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi una responsabilità concorrente in capo ai protagonisti della vicenda, va esaminata la domanda riconvenzionale ribadita dalla odierna parte appellante.
E' stato chiesto risarcimento dei danni patrimoniali con riguardo al mezzo nonché alla persona del minore Persona_1
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Quanto ai danni al mezzo, era stato stringatamente allegato che il velocipede era 'andato totalmente distrutto' ed era stata prodotta, quale documento 5, la fattura di acquisto.
All'esito della attività tecnica il C.T.U., esaminata la situazione del velocipede nello stato post sinistro, ha rassegnato che i danni subiti dal mezzo sono quantificabili in euro 1.377,00 oltre
IVA ed ha anche specificato che 'il valore commerciale della bicicletta a pedalata assistita, al momento dell'evento, viene stimato in euro 1.000,00'.
Parte attrice non ha svolto specifiche censure sui risultati offerti dal C.T.U. sui profili in esame mentre la difesa della Compagnia ha chiesto limitarsi il risarcimento al valore del mezzo al momento del sinistro.
Le considerazioni svolte dalla difesa della appellata sono pienamente condivisibili ed il risarcimento va limitato alla somma di euro 1.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Quanto ai danni patiti dal minore, la difesa della ha eccepito, come già fatto in primo CP_2
grado, il difetto di legittimazione attiva dei NO e Parte_1 [...]
in quanto la procura per avviare la azione avanti al giudice di pace risultava Controparte_1
conferita solo 'in proprio' e non nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale.
Sul punto non risultano svolte difese a cura della originaria parte convenuta (odierna appellante); inoltre, non risulta prodotto il fascicolo di parte di primo grado e non risulta altrimenti prodotta la procura conferita per il giudizio avanti al giudice di pace.
Le due procure conferite per l'appello riportano integrato il testo dattiloscritto con la indicazione, vergata a mano, 'in proprio e n.q.' senza ulteriori specificazioni.
In mancanza della procura conferita per il primo grado, non possono esaminarsi i termini del conferimento.
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In ogni caso, ritiene questo giudice che la domanda di risarcimento dei danni fisici sia del tutto generica, non essendo state allegate in alcun modo le conseguenze che avrebbe patito il minore a seguito del sinistro. Persona_1
La domanda riconvenzionale risulta formulata, alla pagina 6 della comparsa di costituzione in primo grado, nei seguenti termini: dopo la (sintetica) richiesta di risarcimento dei danni al velocipede, si legge:
'…nonché una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, morale, biologico subito dal minore e dalla famiglia convenuta a seguito di tale evento'.
Anche nella quantificazione, la difesa rassegnava, cumulativamente per i danni al mezzo e per i danni non patrimoniali, che gli stessi andavano quantificati in euro 3.500,00 ('i quali tutti possono quantificarsi nell'importo di € 3.500,00…'.
In questi termini i danni non patrimoniali, né con riguardo al minore né con riguardo 'alla famiglia' possono ritenersi sufficientemente allegati e sussistenti, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
§§§§§
In conclusione, l'appello può trovare parziale accoglimento e la sentenza del giudice di pace va riformata da un lato riducendo della metà il risarcimento dovuto in favore di CP_2
dall'altro riconoscendo il diritto al risarcimento in favore degli odierni appellanti, in proprio, nella misura del 50% dei danni al mezzo (quantificati nei termini sopra specificati).
Sulle somme oggetto di risarcimento sono dovuti gli interessi legali dal sinistro al soddisfo.
Conseguentemente, da un lato dovrà restituire quanto eventualmente già CP_2
ricevuto in eccedenza.
§§§§§
Infine, in dipendenza del parziale accoglimento della impugnazione e, in concreto, con il riconoscimento di un concorso di colpa paritario e, ancora, con il riconoscimento, negli stretti pagina 17 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
limiti di cui si è detto, della domanda riconvenzionale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio;
le spese di C.T.U. liquidate nel corso del giudizio di primo grado vanno poste per metà a carico degli odierni appellanti e per l'altra metà, in solido, a carico delle due odierne parti appellate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.8795/2022 R.G., in parziale accoglimento della impugnazione ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Acireale n.
200/2022, emessa il 09/05/2022 (R.G.N. 739/2021), così statuisce:
- accertata responsabilità concorsuale paritaria di e di Persona_1 CP_2
in relazione al sinistro occorso in data 07.10.2020, CONDANNA
[...]
o e al pagamento Parte_1 Controparte_1
in favore di della somma di euro 3.670,00 oltre interessi CP_2
legali dal 07.10.2020 al soddisfo a titolo di risarcimento del danno e di euro
250,00 per spese di assistenza tecnica, così quantificato il dovuto nella misura della metà;
o e HDI ASSICURAZIONI s.p.a., in solido, al pagamento in CP_2
favore di e in Parte_1 Controparte_1
solido, della somma di euro 500,00 oltre interessi legali dal 07.10.2020 al soddisfo a titolo di risarcimento del danno così quantificato il dovuto nella misura della metà;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio avanti al giudice di pace;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente per una metà a carico di
[...]
e di in solido e per l'altra metà a Parte_1 Controparte_1
carico di e di HDI ASSICURAZIONI s.p.a. in solido;
CP_2
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- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio avanti al Tribunale.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia DI
BELLA, funzionario CP_3
Catania, 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8795/2022 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul C.F._1 figlio nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. Nicola DE LUCA, C.F._2
APPELLANTE
nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul C.F._3 figlio nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. Nicola DE LUCA;
C.F._2
APPELLANTE contro nata a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. Salvatore Rosario ARCIDIACONO
APPELLATA
HDI ASSICURAZIONI s.p.a. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Antonino LANZA
APPELLATA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate, con ordinanza del 27 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e in proprio e n.q. di esercenti Parte_1 Controparte_1
la responsabilità genitoriale sul minore hanno proposto appello Persona_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. 200/2022, emessa il 09/05/2022 (R.G.N.
739/2021), chiedendo la riforma integrale della sentenza con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, la reiezione della domanda CP_2
originaria e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, l'accertamento di una corresponsabilità paritetica.
La difesa di parte appellante, con un primo motivo, ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace non ha tenuto conto delle risultanze della CTU (Consulenza
Tecnica d'Ufficio) circa la velocità del mezzo condotto dal minore discostandosene R_
senza motivazione. Ha esposto che il giudice ha erroneamente ritenuto che il minore fosse giunto all'incrocio in velocità basandosi unicamente sulle dichiarazioni rese dalle parti, mentre la CTU aveva accertato, sulla base dei danni e della posizione dei mezzi, che il velocipede al momento dell'impatto si trovava fermo o quasi fermo ("velocità nulla o prossima alla quiete")
e in posizione ortogonale rispetto all'autovettura della controparte.
Con un secondo motivo, la difesa ha censurato la sentenza per non aver considerato, sempre in difformità rispetto alle risultanze tecniche (CTU e CTP), la velocità non consona e non prudenziale del veicolo condotto dalla in prossimità dell'incrocio. Ha sostenuto che la CP_2
velocità della , stimata dalla CTU intorno ai 50 km/h e dalla CTP anche superiore, ha CP_2
costituito violazione dell'art. 141 c.d.s. ed è stata la causa determinante dell'impatto, non pagina 2 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avendo la conducente regolato la velocità in modo da poter evitare la collisione con il velocipede già presente nell'area di incrocio.
Con un terzo motivo, ha lamentato l'omessa pronuncia e motivazione sulla domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti per il risarcimento dei danni materiali (distruzione del velocipede acquistato poco prima) e non patrimoniali (morali, biologici) subiti dal minore e dalla famiglia a seguito del sinistro.
Con un quarto motivo, ha contestato la liquidazione delle spese legali operate dal Giudice di
Pace in favore della controparte, ritenendola sproporzionata rispetto al valore della causa e del tutto priva di adeguata motivazione sui parametri applicati, nonché potenzialmente contrastante con le tariffe ministeriali.
Infine, ha formulato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., stante la fondatezza dei motivi di appello e il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione.
Indi, ha concluso come sopra specificato.
§§§§§
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto CP_2
dai NO , la conferma della sentenza n. 200/2022 del giudice di pace Parte_2
di Acireale, la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale degli appellanti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ha altresì chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva.
La difesa dell'appellata, in primo luogo, ha sostenuto la correttezza e l'accuratezza della sentenza di primo grado, evidenziando come il giudice di pace avesse ricostruito con attenzione la dinamica basandosi sugli elementi probatori certi (fotografie, rapporto della Polizia
Municipale, dichiarazioni rese dal minore e avesse motivatamente disatteso le R_
conclusioni della CTU, ritenute contraddittorie, approssimative e logicamente fallaci.
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Ha ribadito la dinamica del sinistro come accertata in primo grado: il minore R_
alla guida di un velocipede/ciclomotore elettrico modificato e senza casco, omettendo la dovuta precedenza a destra e provenendo dal senso opposto, ha effettuato una manovra repentina e spericolata di svolta a sinistra immettendosi su Corso Italia mentre la vettura della CP_2
transitava con semaforo verde, costringendo quest'ultima ad una manovra di emergenza (scarto a destra con impatto sul marciapiede) per evitare conseguenze ben più gravi. Ha sottolineato che l'impatto è avvenuto sulla fiancata sinistra della sua vettura e che la responsabilità esclusiva andava attribuita alla condotta negligente e imprudente del minore.
Con riferimento al primo motivo d'appello (velocità del mezzo del minore), ha confutato la tesi degli appellanti e le conclusioni della CTU circa una velocità nulla o prossima alla quiete del velocipede. Ha evidenziato la dichiarazione confessoria resa dal minore stesso (che ha ammesso ai VV.UU. di non essersi fermato ma di aver svoltato con il semaforo già verde), la natura del mezzo (ciclomotore elettrico modificato, non semplice bicicletta, come desumibile anche dalle contravvenzioni elevate) e l'illogicità della ricostruzione del CTU. Ha aggiunto che il decreto prefettizio di annullamento delle sanzioni, prodotto dagli appellanti, era irrilevante ai fini della ricostruzione fattuale, in quanto l'accoglimento del ricorso era avvenuto per motivi procedurali (decorrenza dei termini) e non aveva inciso sul merito dei comportamenti illeciti accertati dai VV.UU.
Riguardo al secondo motivo (velocità della vettura ), ha sostenuto l'infondatezza della CP_2
censura, condividendo pienamente la valutazione del Giudice di Pace che ha ritenuto non provata una velocità eccessiva o non consona da parte della . Ha rimarcato le CP_2
incongruenze e l'inattendibilità delle conclusioni della CTU su questo punto (che ha stimato la velocità in circa 50 km/h pur dichiarando incertezza sul punto d'impatto e in assenza di tracce di frenata o altri elementi certi), sottolineando la correttezza del giudice nel discostarsi da tali conclusioni in quanto peritus peritorum.
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In merito al terzo motivo (domanda riconvenzionale), ne ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità, riproponendo l'eccezione già sollevata in primo grado sulla carenza di valida procura in capo al difensore avversario per la richiesta dei danni fisici del minore (essendo la procura originaria conferita solo "in proprio" dai genitori) e qualificando la domanda così come formulata nell'atto di appello (sia in proprio che n.q. di genitori) come domanda nuova e pertanto inammissibile in sede di gravame. Nel merito, ne ha sostenuto comunque l'infondatezza stante l'esclusiva responsabilità del minore nella R_
causazione del sinistro e richiamando la genericità/carenza probatoria già rilevata dal giudice di pace per i danni fisici lamentati.
Ha riepilogato e ribadito, inoltre, le numerose eccezioni di nullità e le critiche di merito già mosse alla CTU in primo grado (con particolare riferimento alle operazioni svolte in assenza delle parti e senza preavviso, all'errata ricostruzione della dinamica, del punto d'impatto e della posizione di quiete dei mezzi, alle incongruenze logiche, alla mancata considerazione di elementi fattuali certi come le dichiarazioni del minore e la fase semaforica), eccependo altresì dubbi sulla specifica idoneità professionale del CTU nominato in materia di infortunistica stradale.
Infine, si è opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, negando la sussistenza sia del fumus boni iuris (data la manifesta infondatezza dell'appello) sia del periculum in mora (considerando l'importo dovuto non particolarmente ingente e contestando l'addotto e non provato stato di insolvenza dell'appellata, funzionario Parte dirigente .
Indi, ha concluso come sopra specificato.
§§§§§
HDI ASSICURAZIONI s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dai sigg. , la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna Parte_2
degli appellanti alle spese di lite;
in via subordinata, per il caso di parziale riforma, ha chiesto il pagina 5 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti. Ha altresì chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
La difesa della Compagnia appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dagli appellanti (provvedimento del Prefetto di annullamento delle sanzioni), in quanto violazione del divieto di nova in appello ex art. 345
c.p.c.
Nel merito, la difesa ha sostenuto la totale infondatezza dei motivi di gravame. Ha argomentato che il giudice di pace ha correttamente valutato le risultanze processuali, fondando il proprio convincimento principalmente sul rapporto della Polizia Municipale (dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.), discostandosi motivatamente dalle conclusioni della CTU. Ha evidenziato che dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza e dalla ricostruzione della dinamica operata dalla
Polizia Municipale emergeva pacificamente che il minore alla guida di un R_
velocipede modificato equiparabile a ciclomotore (e violando numerose norme del C.d.S., tra cui l'obbligo di precedenza a destra), aveva effettuato una repentina svolta a sinistra intersecando la traiettoria dell'autovettura della , che proveniva dal senso opposto con CP_2
semaforo verde. Ha ritenuto tale manovra la causa unica ed esclusiva del sinistro, rendendo irrilevante la questione della velocità (peraltro non provata) del velocipede al momento dell'impatto, e smentendo l'ipotesi della CTU circa una velocità nulla o quasi nulla del velocipede. Ha contestato altresì le censure relative alla velocità del veicolo assicurato HDI, rilevando come il Giudice avesse correttamente ritenuto non provata una velocità non consona da parte della , mancando elementi tecnici oggettivi al riguardo. CP_2
In via subordinata e riproponendo eccezioni assorbite in primo grado ex art. 346 c.p.c., la difesa ha eccepito il concorso colposo del minore danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il mancato uso del casco protettivo (violazione art. 171 C.d.S.), accertato dagli agenti di Polizia
Municipale, chiedendo una conseguente riduzione del risarcimento.
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Sempre in via subordinata sul quantum, ha contestato la richiesta di risarcimento dei danni materiali al velocipede, eccependo l'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., in quanto il costo delle riparazioni richiesto superava notevolmente il valore commerciale del mezzo accertato dalla CTU (euro 1.000,00), dovendo il risarcimento avvenire per equivalente. Ha contestato inoltre la richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali (biologico, morale), argomentando la carenza probatoria sia in relazione al danno biologico permanente
(richiedendo l'art. 139 Codice Assicurazioni un accertamento clinico strumentale obiettivo per le lesioni micropermanenti) sia in relazione al danno morale (che deve essere specificamente allegato e provato e non è risarcibile in re ipsa).
Infine, ha contrastato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti del fumus boni iuris (data l'infondatezza dell'appello) e del periculum in mora (non essendo stato provato alcun rischio di insolvenza della parte vittoriosa).
Indi, ha concluso come sopra specificato.
§§§§§
In corso di causa non trovava accoglimento, essenzialmente per difetto del periculum in mora, la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e veniva rigettata la richiesta di rinnovo delle attività tecniche.
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate, con ordinanza del 27 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
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Ancora in via preliminare va dichiarata la irrilevanza, prima ancora della inammissibilità, della produzione documentale offerta da parte appellante relativa all'annullamento della sanzione amministrativa irrogata posto che il relativo ricorso al Prefetto era stato accolto per motivi meramente formali (cfr. comunicazione in atti: 'con riferimento al ricorso di cui ai verbali in oggetto, si rileva che sono trascorsi
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in Acireale, in data 07.10.2020, allorquando – secondo le allegazioni della originaria parte attrice – alla guida CP_2
della propria autovettura, Suzuki Grand Vitara tg. EA 977 SZ, proveniente da via G. Verga di
Acireale, con direzione sud-nord, ed attraversando l'intersezione di via G. Verga con corso
Italia, veniva investita da un velocipede a pedalata assistita condotto da R_
, con a bordo il quale, provenendo dal senso opposto di marcia
[...] Parte_4
di via Verga ed omettendo di dare la precedenza dovuta all'autovettura della , CP_2
costringeva la stessa ad operare una manovra repentina di emergenza verso destra per evitare un impatto frontale con il velocipede, così andando ad investire i sostegni dei cartelloni pubblicitari a lato della strada.
§§§§§
Il primo motivo di appello è solo parzialmente fondato.
Va premesso che le dichiarazioni rese dal minore al personale di Polizia R_
Municipale e riportate a pagina 27 del rapporto (foglio 10 del file prodotto da parte appellante) sono pienamente utilizzabili siccome rese a pubblici ufficiali e dagli stessi verbalizzate.
Le dichiarazioni in questione vanno considerate come effettivamente rese nei termini risultanti dal verbale che, in tale parte, fa fede fino a querela di falso ex art.2700 c.c..
Dalle dichiarazioni di agli agenti della Polizia Municipale di Acireale Persona_1 emerge che lo stesso, giunto al semaforo, non si arrestava, ma “… percorrevo via G. Verga con
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direzione Kennedy-Italia, giunto all'incrocio con C. Italia, avendo semaforo con luce verde aziono l'indicatore di direzione sinistra e giro su C. Italia verso P. Indirizzo. Rivolto già su detto C. Italia, vngo impattato sul mio fianco destro dal veicolo Suzuki…”.
Sulla base delle dichiarazioni in questione, quindi, il giunto all'incrocio, avendo R_
luce semaforica 'verde', aveva effettuato una manovra di svolta verso corso Italia e non risulta rappresentato che egli si fosse arrestato, risultando viceversa descritta una manovra per così dire 'fluida', senza soste.
Acquisito questo primo 'tassello', vanno esaminati gli elementi oggettivi emergenti dal rapporto della Polizia Municipale e le valutazioni operate dal C.T.U..
Il C.T.U., sulla base degli elementi acquisiti ('tenuto conto della documentazione fotografica presente in atti nonché del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta subito dopo l'evento'), ha operato la seguente ricostruzione:
'…è stato possibile posizionare, con buona approssimazione, la biciletta elettrica condotta da all'interno del crocevia. Posizione quest'ultima che Persona_1
se da un lato presuppone che la bici al momento dell'impatto era zona più avanzata rispetto alla quiete, dall'altro conferma la posizione invasiva della stessa rispetto la corsia di marcia di pertinenza dell'auto'.
Inoltre, il C.T.U., sulla base dei danni riscontrati sul velocipede ('…danni permanenti riscontrati sulla parte anteriore della bicicletta che si manifestano con il distacco della ruota anteriore e la tranciatura del mozzo', ha concluso nel senso che:
'…è certo che il velocipede, durante l'impatto, si trovava in posizione pressoché ortogonale rispetto l'asse della vettura e con velocità nulla o prossima alla quiete'.
Ciò detto circa la manovra del velocipede, le valutazioni del giudice di pace non appaiono condivisibili con riguardo alla velocità del mezzo.
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Il giudice di pace ha ritenuto di potere trarre conclusioni in ordine alla velocità del mezzo condotto dal minore alle dichiarazioni dallo stesso rese al personale di Polizia R_
Municipale in quanto dalle stesse '…si evince, infatti, che il minore non ripartì affatto da fermo, ma giunse all'incrocio già in velocità e, trovando luce verde, svoltò alla propria sinistra immettendosi sul C.so Italia'.
Il giudice, inoltre, ha ritenuto di potere trovare sostegno nella valutazione relativa alla velocità nel fatto che 'il mezzo di parte convenuta, per le modifiche allo stesso apportate, non potesse considerarsi una bicicletta a pedalata assistita bensì un vero e proprio ciclomotore (in quanto marciante autonomamente a prescindere dalla forza applicata sui pedali dal suo conducente); dal che si deduce ulteriormente che la normale velocità di percorrenza del predetto mezzo era sicuramente ben superiore a quella di una normale bicicletta', ulteriormente spingendosi ad affermare che 'il velocipede nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra stesse portando una velocità che non può definirsi “nulla” ovvero “minima”, bensì pari a quella di un normale ciclomotore che percorre una strada cittadina'
Ebbene, le valutazioni in ordine alla velocità del mezzo condotto dal minore R_
appaiono errate nella misura in cui il giudice ha operato una trasposizione fra velocità che potenzialmente un veicolo avente quelle caratteristiche può, in astratto, raggiungere e velocità in concreto tenuta nella esecuzione della manovra con svolta verso corso Italia.
Viceversa, gli elementi oggetti, quelli ricavabili dallo stato dei mezzi e dalla situazione dei luoghi, utilizzati dal C.T.U. hanno condotto a conclusioni diverse ('…velocità nulla o prossima alla quiete'), conclusioni che non risultano censurate con argomentazioni scientifiche né dalle odierne parti appellate né dal giudice di pace che, come detto, ha operato una errata trasposizione fra velocità potenziale del mezzo e velocità in concreto tenuta nella manovra di svolta.
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Sulla base degli elementi acquisiti agli atti e sopra riportati, le valutazioni operate dal giudice di pace risultano solo parzialmente condivisibili e, per le stesse ragioni, il primo motivo di appello risulta solo parzialmente fondato.
Ed invero, è condivisibile quanto ritenuto dal giudice di pace secondo cui:
'…il velocipede condotto dal minore (di anni 14) con a bordo Persona_1
altro minore ( di anni 10), provenendo dall'incrocio semaforico di Parte_4
via Verga, eseguiva una manovra a sinistra e si immetteva sul C.so Italia non concedendo la dovuta precedenza alla vettura che proveniva dal senso opposto'
§§§§§
Ritiene questo giudice che, tenuto conto delle dichiarazioni del e delle Persona_1
condivisibili valutazioni operate dal C.T.U., può affermarsi che il minore (che doveva effettuare manovra di svolta intersecando il corso Italia), omettendo di fermarsi all'altezza del semaforo stradale (o immediatamente dopo, ma prima di invadere corsie di pertinenza altrui), ancorché emittente segnale luminoso verde, incorreva nella violazione di cui all'art. 41 comma
9 del c.d.s. in quanto egli, nell'eseguire la manovra, che può affermarsi essere stata eseguita a velocità moderata, aveva finito per procedere a bassa velocità o anche ad arrestarsi impegnando, però, la corsia di pertinenza delle auto provenienti dal senso opposto di marcia del corso Italia (dal quale proveniva il veicolo condotto dalla ), corsia che non avrebbe CP_2
dovuto impegnare in alcun modo se non che dopo il passaggio di tutte le auto alle quali doveva dare precedenza.
L'art. 41 co. 9 c.d.s. dispone che “ Durante il periodo di accensione della luce verde, (…), i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.”.
Il conducente che impegni una intersezione stradale disciplinata da semaforo, quantunque segnalante luce verde a suo favore, deve sempre apprestare la cautela necessaria al fine di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra.
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Ne discende, quale conseguenza logica, che costituisce una precauzione minima, cui il conducente è tenuto in base alle norme del codice della strada, in particolare nella ipotesi di incrocio a quattro intersezioni regolato da impianto semaforico, quella di arrestarsi o rallentare la propria marcia al fine di controllare l'arrivo di altri mezzi, prima di svoltare nella direzione prescelta.
§§§§§
Il secondo motivo di appello è fondato.
Il giudice di pace ha ritenuto di potere escludere una velocità non adeguata da parte della sulla base del fatto che il personale di Polizia Municipale non aveva elevato alcuna CP_2
contravvenzione in tal senso ('…nessuna sanzione è stata applicata a carico della e, CP_2 ancora, che 'nessuna traccia di frenata è stata riscontrata sui luoghi dalla quale potere immediatamente desumere una velocità di percorrenza particolarmente elevata del mezzo attoreo così come sostenuto dalla parte convenuta'.
Il giudice di pace aveva anche ritenuto che dalla relazione di C.T.U. le valutazioni in ordine alla velocità del veicolo 'non appaiono supportate da dati oggettivi' e, più specificamente, ha sostento che le valutazioni tecniche non hanno tenuto conto dei 'dati fondamentali che emergono dal rapporto degli Agenti, come il punto di impatto tra i mezzi o le foto raffiguranti la posizione di quiete dei mezzi stessi sulla carreggiata'.
Ebbene, nessuno degli elementi posti a fondamento delle valutazioni del giudice di pace risulta condivisibile.
Così, il fatto che il personale di Polizia Municipale non avesse ritenuto di disporre di elementi tali per operare una contestazione alla , tenuto conto della violazione di cui si discute, CP_2
è irrilevante. Gli Agenti, intervenuti sul luogo successivamente al sinistro, non hanno visto il transito del veicolo né hanno avuto modo di verificare con strumenti tecnici (autovelox) la velocità del veicolo e, sotto questo punto di vista, non disponevano di elementi per operare una valutazione personale (sulla adeguatezza della velocità di transito percepita al passaggio del pagina 12 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
veicolo) o oggettiva (risultante da strumenti tecnici) tale da giustificare una contestazione per violazione di norme al codice della strada.
La assenza di tracce di frenata è, parimenti, irrilevante. Se costituisce considerazione ovvia quella secondo cui una traccia di frenata avrebbe costituito elemento per operare valutazioni tecniche sulla velocità del veicolo, non può affermarsi, anche in questo caso pacificamente, che in mancanza di tracce di frenata la velocità del veicolo fosse adeguata.
Il dato resta in sé neutro posto che – come in effetti risulterà – la mancanza di tracce di frenata
è compatibile con un conducente che, percorrendo il tratto di strada ad una velocità non adeguata, abbia perso il controllo del mezzo e la capacità di gestire il veicolo, sbandando fino ad arrestarsi per l'impatto con ostacoli fissi ai margini.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, poi, le valutazioni del C.T.U. sulla velocità del veicolo condotto dalla non sono sganciate da dati oggettivi emergenti CP_2
dagli atti.
Il giudice di pace aveva ritenuto di potere individuare tali elementi oggettivi non considerati dal
C.T.U. nel punto di impatto fra i mezzi e nella collocazione dei veicoli, dopo l'impatto, nella posizione di quiete.
Dalla relazione tecnica, contrariamente a quanto ritenuto, risultano perfettamente tenuti in conto e valutati punto di impatto (17-18 metri dopo la linea posta a servizio del semaforo, nella area di intersezione dell'incrocio ('…posizione invasiva […] rispetto la corsia di marcia di pertinenza dell'auto') e fra la parte anteriore sinistra della vettura e la ruota anteriore sinistra della bicicletta) e posizione finale di quiete (quanto al veicolo, in posizione leggermente deviata rispetto alla direzione di marcia, circa 12 metri dopo il punto di conflitto, con impatto frontale su tabella pubblicitaria).
Il C.T.U., quindi, pur non operando specifica quantificazione della velocità del veicolo, ha comunque rassegnato che la velocità indicata dal C.T.P. di parte attrice, desunta dagli effetti sulla vettura a seguito dell'impatto (che il C.T.U. indica come di 40 km/h ma che il C.T.P.
pagina 13 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
aveva indicato come di almeno 50 km/h) 'non può essere considerata come velocità di marcia della vettura tenuto conto dell'ulteriore energia cinetica spesa tra il punto di collisione e
l'impatto finale contro la cartellonistica stradale. Pertanto può essere considerata soltanto come valore di collisione'.
Ritiene questo giudice che le valutazioni operate dal C.T.P. alle pagine 5-6 delle proprie
'osservazioni', non contestate specificamente dalle parti e non censurate dal C.T.U. se non che nei termini sopra testualmente riportati, in uno a quanto può desumersi dai danni alla vettura quali visibili dalla documentazione fotografica nonché apprezzabili dalla quantificazione del danno (di oltre 7.000,00 euro) consentono di affermare che la aveva impegnato CP_2
l'incrocio via Verga/corso Italia a velocità non adeguata.
Ed invero, posto che
- la velocità al momento dell'impatto può quantificarsi, secondo i dati tecnici esposti dal C.T.P. alle pagine 5-6 delle osservazioni (che risultano corretti e mai contestati), in circa 50 km/h (secondo il C.T.U., 40 km/h)
- tale velocità è stata 'dissipata' per effetto della collisione e, quindi, in marcia era a livello superiore;
- una percorrenza a velocità nei termini sopra indicati risulta coerente e compatibile con i danni visibili riportati dalla autovettura e nella sua posizione di quiete dopo la collisione può senz'altro affermarsi che la vettura condotta dalla aveva impegnato l'incrocio a CP_2
velocità non consona, così violando il disposto di cui all'art.141 comma 1 c.d.s..
La mancanza di tracce di frenata in uno all'accertato e ritenuto incedere del velocipede a bassa velocità (o, addirittura, fermo nell'area di pertinenza del veicolo) costituiscono elemento sintomatico del fatto che la non si era resa conto della presenza del ne CP_2 R_
aveva percepito la presenza solo alla fine, così trovando conferma ulteriore la censurabilità della propria manovra.
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Pertanto, il secondo motivo di appello deve ritenersi fondato
§§§§§
Procedendo, quindi, alle valutazioni conclusive sui primi due motivi di appello in termini di ricostruzione dinamica e di individuazione delle responsabilità, tenuto conto della rilevanza causale originaria della manovra del che aveva occupato, sebbene in parte (tanto R_
che l'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra), la zona della intersezione di pertinenza del veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia (in tal modo, non dando precedenza alla vettura che proveniva dalla sua destra) e considerando anche che la aveva tenuto una CP_2
velocità non consona e non aveva nemmeno rallentato la marcia, la responsabilità nella determinazione del sinistro può considerarsi paritaria, dovendosi quindi attribuire un 50% al d un 50% alla . R_ CP_2
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Con il terzo motivo parte appellante ha lamentato omessa pronuncia sulla riconvenzionale, che ha riproposto chiedendone l'accoglimento.
Con la sentenza impugnata, sebbene implicitamente e sinteticamente, il giudice di pace aveva esaminato la domanda riconvenzionale, rigettandola.
In parte motiva il giudice di pace ha affrontato il tema ritenendo che, in mancanza di elementi per potere affermare in capo alla una condotta censurabile in termini di velocità non CP_2
adeguata, non vi fossero margini per affermare una responsabilità per i danni (che, peraltro, per quelli 'fisici' non risultavano nemmeno evidenti).
Posto che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi una responsabilità concorrente in capo ai protagonisti della vicenda, va esaminata la domanda riconvenzionale ribadita dalla odierna parte appellante.
E' stato chiesto risarcimento dei danni patrimoniali con riguardo al mezzo nonché alla persona del minore Persona_1
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Quanto ai danni al mezzo, era stato stringatamente allegato che il velocipede era 'andato totalmente distrutto' ed era stata prodotta, quale documento 5, la fattura di acquisto.
All'esito della attività tecnica il C.T.U., esaminata la situazione del velocipede nello stato post sinistro, ha rassegnato che i danni subiti dal mezzo sono quantificabili in euro 1.377,00 oltre
IVA ed ha anche specificato che 'il valore commerciale della bicicletta a pedalata assistita, al momento dell'evento, viene stimato in euro 1.000,00'.
Parte attrice non ha svolto specifiche censure sui risultati offerti dal C.T.U. sui profili in esame mentre la difesa della Compagnia ha chiesto limitarsi il risarcimento al valore del mezzo al momento del sinistro.
Le considerazioni svolte dalla difesa della appellata sono pienamente condivisibili ed il risarcimento va limitato alla somma di euro 1.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Quanto ai danni patiti dal minore, la difesa della ha eccepito, come già fatto in primo CP_2
grado, il difetto di legittimazione attiva dei NO e Parte_1 [...]
in quanto la procura per avviare la azione avanti al giudice di pace risultava Controparte_1
conferita solo 'in proprio' e non nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale.
Sul punto non risultano svolte difese a cura della originaria parte convenuta (odierna appellante); inoltre, non risulta prodotto il fascicolo di parte di primo grado e non risulta altrimenti prodotta la procura conferita per il giudizio avanti al giudice di pace.
Le due procure conferite per l'appello riportano integrato il testo dattiloscritto con la indicazione, vergata a mano, 'in proprio e n.q.' senza ulteriori specificazioni.
In mancanza della procura conferita per il primo grado, non possono esaminarsi i termini del conferimento.
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In ogni caso, ritiene questo giudice che la domanda di risarcimento dei danni fisici sia del tutto generica, non essendo state allegate in alcun modo le conseguenze che avrebbe patito il minore a seguito del sinistro. Persona_1
La domanda riconvenzionale risulta formulata, alla pagina 6 della comparsa di costituzione in primo grado, nei seguenti termini: dopo la (sintetica) richiesta di risarcimento dei danni al velocipede, si legge:
'…nonché una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, morale, biologico subito dal minore e dalla famiglia convenuta a seguito di tale evento'.
Anche nella quantificazione, la difesa rassegnava, cumulativamente per i danni al mezzo e per i danni non patrimoniali, che gli stessi andavano quantificati in euro 3.500,00 ('i quali tutti possono quantificarsi nell'importo di € 3.500,00…'.
In questi termini i danni non patrimoniali, né con riguardo al minore né con riguardo 'alla famiglia' possono ritenersi sufficientemente allegati e sussistenti, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.
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In conclusione, l'appello può trovare parziale accoglimento e la sentenza del giudice di pace va riformata da un lato riducendo della metà il risarcimento dovuto in favore di CP_2
dall'altro riconoscendo il diritto al risarcimento in favore degli odierni appellanti, in proprio, nella misura del 50% dei danni al mezzo (quantificati nei termini sopra specificati).
Sulle somme oggetto di risarcimento sono dovuti gli interessi legali dal sinistro al soddisfo.
Conseguentemente, da un lato dovrà restituire quanto eventualmente già CP_2
ricevuto in eccedenza.
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Infine, in dipendenza del parziale accoglimento della impugnazione e, in concreto, con il riconoscimento di un concorso di colpa paritario e, ancora, con il riconoscimento, negli stretti pagina 17 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
limiti di cui si è detto, della domanda riconvenzionale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio;
le spese di C.T.U. liquidate nel corso del giudizio di primo grado vanno poste per metà a carico degli odierni appellanti e per l'altra metà, in solido, a carico delle due odierne parti appellate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.8795/2022 R.G., in parziale accoglimento della impugnazione ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Acireale n.
200/2022, emessa il 09/05/2022 (R.G.N. 739/2021), così statuisce:
- accertata responsabilità concorsuale paritaria di e di Persona_1 CP_2
in relazione al sinistro occorso in data 07.10.2020, CONDANNA
[...]
o e al pagamento Parte_1 Controparte_1
in favore di della somma di euro 3.670,00 oltre interessi CP_2
legali dal 07.10.2020 al soddisfo a titolo di risarcimento del danno e di euro
250,00 per spese di assistenza tecnica, così quantificato il dovuto nella misura della metà;
o e HDI ASSICURAZIONI s.p.a., in solido, al pagamento in CP_2
favore di e in Parte_1 Controparte_1
solido, della somma di euro 500,00 oltre interessi legali dal 07.10.2020 al soddisfo a titolo di risarcimento del danno così quantificato il dovuto nella misura della metà;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio avanti al giudice di pace;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente per una metà a carico di
[...]
e di in solido e per l'altra metà a Parte_1 Controparte_1
carico di e di HDI ASSICURAZIONI s.p.a. in solido;
CP_2
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- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio avanti al Tribunale.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia DI
BELLA, funzionario CP_3
Catania, 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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