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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3346/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3346/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale
– cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Tiziana Giannì Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/10/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 07/10/2024, premetteva che: Parte_1
- in data 02/09/1995 contraeva matrimonio con a Canicattini Bagni Controparte_1
(atto n. 22, parte II, serie A, ufficio I, anno 1995);
1 - nel corso del matrimonio nasceva il figlio (il 04/07/1998), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
- con decreto n. 569/2021 del 30/11/2021, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 25/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione n. 569/2021, reso nel procedimento n. 3802/2021 R.G, emesso dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3346/2024 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
Canicattini Bagni il 02/09/1995 (Atto n. 22, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 19955); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Canicattini Bagni per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3346/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale
– cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Tiziana Giannì Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/10/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 07/10/2024, premetteva che: Parte_1
- in data 02/09/1995 contraeva matrimonio con a Canicattini Bagni Controparte_1
(atto n. 22, parte II, serie A, ufficio I, anno 1995);
1 - nel corso del matrimonio nasceva il figlio (il 04/07/1998), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
- con decreto n. 569/2021 del 30/11/2021, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Col presente ricorso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 25/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione n. 569/2021, reso nel procedimento n. 3802/2021 R.G, emesso dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi il resistente neanche costituito. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3346/2024 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
Canicattini Bagni il 02/09/1995 (Atto n. 22, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 19955); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Canicattini Bagni per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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