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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2024, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26/09/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1733/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARA RAFFAELE e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato in AVERSA VIA SALVO D'ACQUISTO N. 200
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PIACCI BRUNO e con gli stessi Controparte_2
elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA PUCCINI 27
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2023, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di SMCV, Sezione Lavoro, n. 99/2023 del 18.01.2023, non notificata, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni due, irrogata dalla società con nota del 10.01.2017, a seguito del procedimento CP_3
disciplinare avviato a suo carico.
In particolare, al lavoratore veniva contestato che, in data 16 novembre 2016, allorquando era di turno dalle 08:00 alle 17:00 presso la macchina “ispettore bottiglie” nella cd. “linea vetro”, aveva abbandonato la postazione prima dell'orario di fine turno delle 17:00, senza preavvisare
1 di tanto né il capoturno, né il responsabile di produzione, nonostante il avesse piena Parte_1
conoscenza del ritardo di produzione, verificatosi a seguito del malfunzionamento della macchina riempitrice/tappatore e, conseguentemente, che la produzione avrebbe avuto termine alle ore 17:30 in luogo delle previste ore 17:00.
Con il gravame proposto l'appellante censurava la sentenza, che aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata, per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa la condotta addebitata;
2) violazione del principio di proporzionalità. Pertanto, in virtù di tali motivi, chiedeva la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato contestava la fondatezza dell'appello proposto e chiedeva, pertanto, rigettarsi lo stesso con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
L'appellante ha censurato la sentenza gravata, innanzitutto, ritenendola illogica e contraddittoria in quanto fondata sull'errata valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali non sarebbe invece emersa la sussistenza della condotta illecita addebitata al a Parte_1
differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
E' opportuno premettere che per la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. n. 11511 del 23/05/2014 Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
Ebbene, l'appellante sostiene - con una strumentale interpretazione, strettamente formalistica, della nozione di “abbandono del posto di lavoro”, del tutto avulsa dalle concrete circostanze del caso, chiaramente e dettagliatamente esplicitate nella contestazione, tali che mai possa seriamente invocarsi una pretesa violazione del principio di immutabilità della contestazione -
2 che non si sia configurata la fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro poichè il turno del doveva concludersi alle 17.00 e non alle 17.30 e poiché, dalla prova orale assunta Parte_1
in I grado, sarebbe indirettamente emerso che il ricorrente era presente nella sua postazione alle ore 17.00.
La tesi è smentita da due ordini di ragioni:
Innanzitutto, anche a voler ritenere che il ricorrente credesse di dover terminare il turno (come da orario normale) alle ore 17.00 - non sapendo della sua protrazione, dovuta al malfunzionamento di una delle macchine della linea vetro, linea sulla quale stava lavorando - dai cartellini marcatempo in atti risulta timbrata l'uscita alle ore 17:00.
Il dato documentale dimostra che la postazione era stata, necessariamente, abbandonata dal prima dell'orario di timbratura (17:00), considerato il tempo necessario a Parte_1
raggiungere il marcatempo da quella postazione. Sul punto il teste ha Testimone_1 dichiarato: "Confermo che la postazione, dove si trovava la macchina “ispettore bottiglie” dista circa 160 metri dall'orologio marcatempo".
Pertanto, deve ritenersi acclarato che il abbia “lasciato il suo posto di lavoro Parte_1 qualche minuto prima delle 17.00”, come testualmente addebitato nella lettera di contestazione disciplinare.
Inoltre, la difesa dell'appellante non tiene conto delle circostanze eccezionali del caso concreto, in presenza delle quali, certamente, si ravvisano gli estremi dell'abbandono del posto di lavoro senza che si possa seriamente lamentare alcun tramutamento dell'addebito in violazione dell'obbligo di trattenersi oltre l'orario normale, stante la stretta interconnessione e naturale sovrapposizione delle prefate condotte.
In particolare, il guasto ad una macchina sulla linea di produzione, durato all'incirca 30 minuti
(confermato da tutti i testi escussi) e la necessità per i dipendenti in turno di portare a termine il ciclo di produzione in vetro, non avendo tale lavorazione un ciclo continuo (sul punto, il teste ha dichiarato: “Preciso che la linea vetro non ha turno montante ovvero alle 17:00 Tes_2 termina tutta l'attività. Al contrario la linea “Pet” è costituita anche da turni continui;
non si ferma mai”; il teste ha avuto modo di precisare: “Confermo che la linea vetro, non Tes_3
avendo turnazione continua, deve concludere necessariamente il proprio ciclo produttivo con
Org i macchinari fermi, diversamente dalla linea in cui alla fine del turno subentra un nuovo operatore” ) sono circostanze peculiari e significative, atte a ricondurre la condotta del proprio all'abbandono del posto di lavoro. Parte_1
Difatti, la straordinarietà dell'evento ed il carattere non continuo della produzione escludono la necessità di ordini scritti a modifica del turno di lavoro e a protrazione dell'orario.
3 Peraltro, ai sensi dell'art 5 d. lgs 66/2003, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, tra l'altro, per forza maggiore o nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione.
Pertanto, ricorrendo nella fattispecie più presupposti legittimanti la pretesa datoriale, il lavoratore aveva certamente l'obbligo di protrarre la sua prestazione e, dunque, il rifiuto ingiustificato di prestare il lavoro straordinario legittimamente richiestogli dal datore di lavoro
– di fatto frapposto dal mediante la condotta di abbandono della postazione prima Parte_1
del completamento della produzione - integra un evidente inadempimento contrattuale.
Né rileva la circostanza, invocata dall'appellante a propria discolpa, secondo cui il Parte_1
non sarebbe mai stato in precedenza mai adibito alla linea vetro e, dunque, sarebbe stato ignaro delle caratteristiche della produzione anzidette nonchè della necessità, nei casi di guasto, della protrazione del turno. L'appellante invoca a suo sostegno il teste sig. sindacalista Tes_4
che tuttavia non può avere alcun peso decisorio, avendo ammesso di non avere CP_4 conoscenza diretta dei fatti di causa, per “non aver mai visto lavorare personalmente il ricorrente”, ma di esserne stato notiziato per la sua qualità di . CP_5
La prova testimoniale, correttamente valutata dal giudice di I grado, ha confermato, invece, pregresse adibizioni del alla linea vetro, nel 2014 e 2015 ed anche un iniziale Parte_1
affiancamento nella giornata in questione da parte di un altro operaio per fornire al predetto tutte le informazioni necessarie;
tale ultimo dato non cozza, come pretende Parte_1
l'appellante, con la pregressa adibizione alla linea vetro, essendo invece ben compatibile sia per il lungo lasso temporale intercorso (un anno all'incirca dall'ultima assegnazione nel 2015) sia per la specificità di ciascuna delle varie macchine presenti sulla linea di produzione sì da non potersi escludere l'opportunità di un ausilio ad inizio giornata in merito al funzionamento della specifica macchina (ispettore bottiglie) alla quale, in quell'occasione, il era Parte_1
stato addetto.
Peraltro, non solo nessuna prova (neanche presuntiva) è stata offerta della dedotta ignoranza da parte del delle caratteristiche della produzione “vetro” nonchè della necessità della Parte_1
protrazione del turno a causa del guasto, ma sono stati provati una serie di elementi univoci e concordanti di segno contrario: il guasto interessava la cd. “testa tappante” che è la macchina successiva, nel ciclo di produzione, al cd. “ispettore bottiglie”, sulla quale stava lavorando il il ricorrente vanta esperienza ultraventennale nella medesima azienda e riveste il Parte_1
Cont ruolo di;
tutti gli altri addetti alla linea vetro, quel giorno, hanno pacificamente protratto la prestazione sino alle 17.30. E' allora da ritenersi provato che avesse conoscenza di tutti i
4 processi produttivi aziendali, compresi quelli della linea vetro nonchè del guasto che aveva interessato la produzione.
Del pari va rigettato anche il motivo di gravame attinente all'errata valutazione della proporzionalità tra la condotta addebitata e la sanzione irrogata.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, la delicatezza delle mansioni -implicanti un controllo visivo dell'integrità delle bottiglie in vetro e dell'assenza di corpi estranei e, quindi, finalizzate a garantire la tutela della salute del consumatore oltre che ad evitare il danno alla produzione - e l'intenzionalità dell'abbandono del posto di lavoro, cui va aggiunta l'evidente incuranza degli interessi aziendali, essendosi il disinteressato completamente Parte_1 dell'ultimazione del lavoro e della buona riuscita della produzione, rappresentano circostanze atte a connotare la condotta in termini di “maggiore gravità”, sicchè ai sensi dell'art. 69 CCNL
è consentita l'irrogazione della sospensione anche in mancanza di recidiva.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza reciproca e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi del DM 55/2014 e ss.mm., considerato che le questioni trattate non presentano profili di novità o di particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
1.458,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 26/09/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
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