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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/12/2024, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 763/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 763/2024 R.G.Div., promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...](Valverde) , in San Parte_1
Bartolome De Tirajana, Via Touroperador Neckermann n.3/166 (C.F.: ), rapp.ta C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppe D'Audino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Albano 48/A, giusta procura allegata in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma n.184 -CAP. 97013- (C.F.: ); C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 2.10.2024, sostituita da note scritte, sulle pagina 1 di 3 conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto a Catania il 28/07/2003, con , trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di Catania al n. 269, Parte II, Serie C, anno 2003 , in regime di separazione dei beni, e dal quale non sono nati figli;
ha esposto di essere separata dal coniuge giusta decreto di omologa emesso in data 18.01.2011 dal
Tribunale di Catania e di non essersi più riconciliata con il marito;
il tentativo di conciliazione delle parti non ha avuto esito, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato dal Collegio di giorno 11 luglio
2024; il resistente è rimasta contumace;
indi acquisiti i documenti offerti in produzione da parte attrice, fatte precisare le conclusioni, non essendovi attività istruttoria da svolgere la causa è stata rinviata all'udienza del 2.10.2024, ed è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa emesso in data 18.01.2011 dal Tribunale di
Catania, non reclamato, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato, che è eccezione riservata alla parte e non rilevabile d'ufficio;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda e dalla mancata costituzione del resistente, oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
su nessun'altra domanda il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 28/07/2003, tra Parte_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 269,
[...] Controparte_1
Parte II, Serie C, anno 2003;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 27.11.2024.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 763/2024 R.G.Div., promossa
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...](Valverde) , in San Parte_1
Bartolome De Tirajana, Via Touroperador Neckermann n.3/166 (C.F.: ), rapp.ta C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppe D'Audino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Albano 48/A, giusta procura allegata in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma n.184 -CAP. 97013- (C.F.: ); C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 2.10.2024, sostituita da note scritte, sulle pagina 1 di 3 conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto a Catania il 28/07/2003, con , trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di Catania al n. 269, Parte II, Serie C, anno 2003 , in regime di separazione dei beni, e dal quale non sono nati figli;
ha esposto di essere separata dal coniuge giusta decreto di omologa emesso in data 18.01.2011 dal
Tribunale di Catania e di non essersi più riconciliata con il marito;
il tentativo di conciliazione delle parti non ha avuto esito, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato dal Collegio di giorno 11 luglio
2024; il resistente è rimasta contumace;
indi acquisiti i documenti offerti in produzione da parte attrice, fatte precisare le conclusioni, non essendovi attività istruttoria da svolgere la causa è stata rinviata all'udienza del 2.10.2024, ed è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa emesso in data 18.01.2011 dal Tribunale di
Catania, non reclamato, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato, che è eccezione riservata alla parte e non rilevabile d'ufficio;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda e dalla mancata costituzione del resistente, oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
su nessun'altra domanda il Tribunale è chiamato a pronunciarsi;
relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 28/07/2003, tra Parte_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 269,
[...] Controparte_1
Parte II, Serie C, anno 2003;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 27.11.2024.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3