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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10476/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ducci Parte_1 per procura allegata al ricorso avanti al TAR del Lazio nel giudizio n. 13762/2024 R.G.,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco per procura generale alle liti in notaio di Roma, Persona_1
- resistente -
e
e , CP_2 CP_3
- contumaci -
OGGETTO: collocamento obbligatorio disabili. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 20 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso in riassunzione a seguito di pronuncia sulla giurisdizione da parte del TAR del Lazio, depositata in data 20 gennaio 2025, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: riesaminare la intera valutazione effettuata da parte della sulla CP_1 posizione della signora e, per l'effetto, ordinare alla Parte_1
di ricalcolare il punteggio definitivo pari a punti 139, e CP_1 collocare la ricorrente nella corretta posizione della graduatoria definitiva alla stessa spettante equivalente alla 45° posizione;
In via subordinata: in caso di mancata rideterminazione del punteggio spettante alla signora annullare tutti gli atti impugnati, ed in Parte_1 particolare la Determinazione n. G17541 del 28/12/2023 e la Determinazione n. G12005 del 03 ottobre 2024, ed ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente. Con vittoria di spese ed onorari”. Premesso di avere già domandato al giudice amministrativo, nel procedimento iscritto al n. 13762/2024 R.G., “l'annullamento della graduatoria definitiva dell'Avviso Pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della L. n. 68/1999 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici - anno 2023, approvata e pubblicata con Determinazione n. G12005 del 3 ottobre 2024; nonché dell'Avviso Pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della L. 68/99 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici - anno 2023, approvato con Determinazione n. G17541 del 28 dicembre 2023”, la ricorrente ha contestato la mancata assegnazione nella formazione della graduatoria per il collocamento al lavoro, alla cui procedura aveva preso parte, del chiesto punteggio aggiuntivo per carichi familiari e, a sostegno della domanda, ha eccepito nell'operato dell'amministrazione violazione di legge, in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/90 (principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino, c.d. soccorso istruttorio) con riferimento alla mancata valutazione della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza, nonché l'eccesso di potere per vizio dell'avviso pubblico, anche in ragione dell'illegittimità della clausola di cui al punto C.2, che regola il punteggio per carichi familiari. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il CP_1 rigetto. Non si sono costituiti, per contro, i litisconsorti necessari, i quali vanno preliminarmente dichiarati contumaci. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di
2 note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi la causa è stata decisa.
2. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte della ricorrente del punteggio a lei assegnato in esito alla partecipazione all'avviso pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., specificamente nella formazione delle graduatorie provinciali di cui all'art. 7, comma 1-bis, della medesima legge, per il mancato riconoscimento di n. 7 punti a titolo di carico familiare, secondo le previsioni della lettera c.2 del bando. In punto di fatto, dagli atti di causa – pacifici tra le parti – risulta:
- che con determinazione G17541 del 28 dicembre 2023 l'amministrazione ha proceduto ad “Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della L. n. 68/1999 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici. Anno 2023”;
- che la ricorrente ha avanzato domanda di partecipazione con nota prot. n. 328193 dell'8 marzo 2024;
- che con determinazione dirigenziale G09760 del 22 luglio 2024 è stata pubblicata graduatoria provvisoria in ordine, nella quale la ricorrente è stata collocata in posizione n. 485 con 132 punti;
- che la ricorrente ha proposto istanza di riesame, richiedendo l'attribuzione del complessivo punteggio di 139;
- che l'istanza è stata respinta con nota del 16 settembre 2024, con cui la ha comunicato che “la Sig.ra nel CP_1 Parte_1 compilare la domanda ha omesso di indicare i dati dell'altro genitore del minore, impedendo di fatto a codesto ufficio di poter fare i dovuti controlli per accertare i redditi del padre, così come previsto in modo espresso nell'Avviso”.
2.1 Ferma questa ricostruzione fattuale, a parere del Tribunale le previsioni del bando non supportano la tesi della ricorrente in ordine al diritto all'attribuzione del punteggio per carico familiare. Premesso che nei confronti degli atti amministrativi operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1 d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, potendo gli stessi eventualmente essere soltanto disapplicati, la ricorrente ha svolto due tipologie di censure. Sotto un profilo formale, invero, con riferimento alla mancata indicazione dei dati anagrafici relativi all'altro genitore – richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per carico familiare invocato –
3 l'amministrazione avrebbe commesso violazione di legge, non avendo attivato il “soccorso istruttorio” di cui all'art. 6, comma 1, lett. b, della legge n. 241/1990. Sul piano sostanziale, poi, la ricorrente ha contestato la legittimità della clausola che regola l'attribuzione detto punteggio, invocando il proprio diritto al punteggio aggiuntivo. Tuttavia, a parte la dubbia possibilità di invocare in una procedura selettiva il principio del soccorso istruttorio, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334), nel merito le allegazioni della ricorrente e la documentazione offerta in produzione nel presente giudizio consentono di escludere il possesso del requisito previsto dalla lettera c.2 del bando, al fine di conseguire un punteggio aggiuntivo per carico familiare.
3. Il dato testuale del bando, invero, prevede che “Il punteggio per il carico dei figli di cui alla lettera d), viene attribuito solo nel caso in cui sussistano anche le seguenti condizioni:
1) I figli non siano già totalmente a carico di altri familiari del dichiarante;
2) L'altro genitore (naturale, adottivo, affidatario o affiliante) risulti essere disoccupato o con un reddito lordo da lavoro inferiore alle seguenti soglie: a. Per il lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato il limite reddituale prospettico è fissato ad
€. 8.174,00; b. Per il lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all'impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza partita I.V.A.) il limite è fissato in €. 5.500,00 annui.)”. In termini chiari e univoci, pertanto, il bando stabilisce che l'altro genitore non deve essere titolare di redditi da lavoro superiori a una soglia prefissata e solo a queste condizioni può essere riconosciuto il relativo punteggio.
4 A nulla rileva, per contro, che la ricorrente abbia dichiarato – e, effettivamente, risulti – essere “famiglia monoparentale”, per tale dovendosi intendere, secondo quanto espressamente previsto, “il nucleo in cui è presente solo un genitore che si trovi nella condizione di: separato/a, divorziato/a, vedovo/a, stato libero”, giacché il bando non stabilisce, in questo caso, l'irrilevanza del reddito dell'altro genitore, ma soltanto l'incremento di 2 punti del punteggio per ogni figlio. Nel caso di specie parte ricorrente non ha nemmeno allegato l'assenza di altro genitore in possesso di redditi superiori alla soglia prevista dal bando, e, anzi, dal certificato ISEE prodotto risulta in capo all'altro genitore, Per_2
il possesso di redditi molto superiori alla misura richiesta (cfr. doc. n. 7
[...] del ricorso), sicché difettano le condizioni previste dal bando per conseguire punteggio aggiuntivo per carico familiare.
4. Né, infine, possono essere condivise le doglianze formulate dalla ricorrente in ordine alla legittimità della clausola del bando, che non potrebbe, come detto, essere annullata dal giudice ordinario, ma soltanto, eventualmente, disapplicata per non conformità alla legge. Non assume contorni discriminatori, invero, la circostanza che anche a fronte di un nucleo monoparentale sia stato ritenuto rilevante il reddito dell'altro genitore, ben potendo essere legittimamente valutata dall'amministrazione una situazione di oggettiva consistenza patrimoniale in forza della quale anche il genitore estraneo al nucleo può concorrere effettivamente ai bisogni economici del figlio. Sicché, in definitiva, anche per prevenire possibili situazioni abusive ed elusive, attribuendo vantaggi – indubbiamente significativi, tanto che nel caso di specie, qualora potesse fruire del beneficio, la ricorrente sarebbe stata chiamata al lavoro, come espressamente indicato in ricorso – a fronte di dati meramente formali, il bando ha ritenuto di valorizzare l'effettività di una situazione patrimoniale oggettivamente riscontrabile, non attribuendo il punteggio aggiuntivo per carico familiare laddove l'altro coniuge non versi oggettivamente in precarie condizioni economiche. Scelta che, rientrando nei margini di discrezionalità dell'amministrazione nella predisposizione del bando, senza che ricorrano effettivi profili di discriminatorietà sotto qualche parametro ben preciso, sfugge alle censure svolte in ricorso e al potere di disapplicazione del Tribunale per violazione di legge. Del resto, la stessa ricorrente ha dato atto che “La logica sottesa alla suddetta condizione potrebbe essere quella di verificare che a livello economico non ci sia un altro genitore che possa sopperire alle difficoltà del genitore/candidato”. Ma, viepiù poiché non si discute di un requisito di ammissione alla procedura, ma soltanto di criteri per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo,
5 si tratta di una differenziazione sulla base di una valutazione che poggia su elementi oggettivi e non irrazionali, sicché non sono ravvisabili tratti discriminatori, salvo attribuire tale connotazione ogniqualvolta una clausola individui parametri non graditi per attribuire un punteggio aggiuntivo.
5. In definitiva, la domanda proposta in ricorso va rigettata, non avendo la ricorrente diritto al punteggio aggiuntivo per carico familiare invocato in ricorso. La novità e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia di e , rigetta il CP_2 CP_3 ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 20 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
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