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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti in grado di appello iscritti al n. 297/2020 e n. 316/2020 del Ruolo Gen., aventi ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari, riservati in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1-4-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023, tra
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Francesco Marotta ), presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia in Laurino, alla piazza A. Magliani 3
), con sede in Salerno ON P.IVA_2 alla via A. Genovesi n. 30 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Massimo Manzione ( , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno alla via L. Guercio 208 appellanti e ( , già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
incorporante la con sede in
[...] Controparte_4
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Fernando Cappelli ( ), presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_3 domicilia in Sala Consilina (SA), alla via Mezzacapo 39/1
1 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con separati atti di citazione, iscritti rispettivamente al n. 297/2020 e n. 316/2020, notificati rispettivamente il 22-6-2020 e il 24-6-2020, la
[...]
e la Parte_1 ON ON hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 65/2020, pubblicata il 21-5-2020, notificata il 27-5-2020, in forza della quale è stata rigettata la domanda proposta da esse appellanti con citazione notificata il 12-6-2010 di condanna della convenuta previo accertamento se con riferimento Controparte_4 ai conti correnti 7302 e 8202 in essere con la convenuta fossero stati corrisposti interessi ad un tasso superiore a quello soglia ovvero non determinati per iscritto d'uso su piazza e in violazione del divieto di anatocismo, alla restituzione del dovuto in ragione del 50% in favore di ciascuna attrice, avendo la per la Casa ceduto il credito alla Pt_1 CP_1 nella corrispondente misura.
[...]
Disattese le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo e di prescrizione dedotte dalla convenuta, ha ritenuto il primo giudice la mancanza dei CP_2 documenti atti a consentire una piena e corretta valutazione della domanda attrice, per avere parte attrice prodotto solo gli estratti conto, tali da non ricoprire l'intera durata dei rapporti, come evidenziato dal CTU, non anche i contratti di apertura dei conti correnti, né la documentazione contenente la indicazione delle condizioni economiche (tassi attivi e passivi, periodicità della eventuale capitalizzazione, valute, commissioni di massimo scoperto etc.), laddove non era stata acquisita la prova della ricezione della lettera raccomandata del 30.6.2009 mediante la quale la parte attrice aveva chiesto alla il rilascio di copia della detta documentazione;
Controparte_4 il primo giudice ha altresì posto in solido a carico delle attrici le spese della CTU, condannando in solido le medesime alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate in complessivi € 7.250,00 Controparte_4 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, iva e c.a. Ha concluso l'appellante Tutto per la casa di per: Parte_1 la condanna della appellata in Controparte_3 riforma dell'impugnata Sentenza, alla restituzione in favore di essa appellante della somma illegittimamente applicata e contabilizzata a causa del cosiddetto anatocismo bancario sui conti correnti per cui è causa e del superamento del cosiddetto tasso soglia, nella misura di € 103.093,96, accertata dal c.t.u., con interessi legali e moratori ex art. 5 del decreto legislativo 232/2001, nonché rivalutazione monetaria, dalla data dell'incasso al soddisfo, unitamente alla refusione delle spese di CTU come liquidate;
la estromissione in quanto privo di legittimazione processuale, dello
[...] dal giudizio per cui è causa, dichiarando la nullità della cessione CP_1 poiché non realizzata secondo forme e modalità previste dall'art. 1260 e
2 seguenti cod. civ., da considerare revocata e/o inesistente, ovvero non operante;
vinte le spese del doppio grado, con attribuzione. Costituitasi nel proc. 297/2020 l'appellata ha concluso ON per il rigetto dell'appello proposto nei suoi confronti dalla
[...]
nonché per la condanna dell'appellante ex art. 96 cod. Parte_1 proc. civ. al pagamento della somma da liquidarsi d'ufficio, con il favore delle spese e attribuzione. Costituitasi nel proc. 297/2020 l'appellata già Controparte_2 [...]
ha concluso per il rigetto dell'appello Controparte_5 proposto dalla e la conferma della Parte_1 impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado. Ha concluso l'appellante in riforma della impugnata ON sentenza per la condanna della ora al Controparte_4 CP_2 pagamento in favore di essa appellante della metà di quanto ritenuto di giustizia, con gli accessori spettanti, comprese le somme dovute ex art. 1224 comma 2, cod. civ. previa ammissione di nuova CTU, nonché, in caso d'esclusione per qualsivoglia ragione dell'applicabilità della parte favorevole dei conteggi del primo grado, in forza del principio di non contestazione, previa stima della coerenza e dell'attendibilità dei mastrini agli atti, per la determinazione delle somme spettanti quanto meno per i motivi subordinati;
con il favore delle spese del doppio grado, con attribuzione. Costituitasi nel proc. 316/2020 la sola appellata già Controparte_2
previo perfezionamento del Controparte_6 contraddittorio anche nei confronti della appellata Parte_1
ha concluso per il rigetto dell'appello proposto dalla
[...] [...]
e la conferma della impugnata sentenza, con il favore delle spese CP_1 del grado. Riuniti gli appelli con ordinanza del 28.2.2023, all'udienza del 1.4.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Lamenta l'appellante il rigetto della Parte_1 domanda sebbene documentalmente fondata. Lamenta come il c.t.u., tenuto conto della documentazione depositata anche dalla parte convenuta, avesse accertato un credito in favore del correntista di € 103.093,96 al 30.9.2008, ovvero un indebito oggettivo in capo alla nfatti il primo Controparte_2 giudice “ha, in base a considerazioni personali, arbitrarie e unilaterali, ritenuto irrilevante la espletata relazione peritale, in tal modo violando ogni pur minimo principio sull'economicità ed efficienza processuale”, laddove
“contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'ipotesi della mancanza delle condizioni contrattuali scritte era stata prevista dai quesiti posti al consulente tecnico che, di conseguenza, ha espletato l'incarico ricevuto senza formalizzare alcuna difficoltà e/o impedimento”.
3 Aggiunge l'appellante come le contestazioni formulate dalla banca fossero state considerate dal c.t.u. finanche peggiorative della posizione della stessa, prospettando le ipotesi di cui agli allegati C e D con saldo in favore di essa appellante rispettivamente di € 99.873,27 e € 92.322,55, ulteriore aspetto non considerato dal primo giudice. Altre 2 ipotesi di cui agli allegati E ed F sono state inoltre prospettate dal c.t.u. con riferimento ai rilievi formulati da essa appellante, con saldo in suo favore rispettivamente di € 96.867,70 e € 89.844,48, oltre 2 ulteriori elaborazioni di cui agli allegati G e H, con saldo in favore di essa appellante rispettivamente di € 103.093,96 e € 95.385,40. Precisa l'appellante come “ogni contratto di apertura dei rapporti bancari per cui è causa, unitamente alle relative condizioni generali, sono stati depositati da C/p, quindi presenti nell'ambito processuale”, sicché è incorso il primo giudice, asserendo la mancanza di detta documentazione, in errore di valutazione e di verifica della stessa. B) Lamenta l'appellante la erroneità della impugnata sentenza CP_1 sotto il profilo della ritenuta necessità di produrre i contratti relativi ai rapporti creditizi dedotti in lite, nonostante la presenza agli atti del contratto, prodotto dalla banca, relativo al rapporto 8202; laddove l'attrice aveva negato nell'atto introduttivo che fossero state concordate condizioni per iscritto relativamente al conto, sicché alcun contratto avrebbe potuto produrre, incombendo peraltro l'onere probatorio sulla banca, stante il principio di vicinanza o inerenza della prova. Aggiunge l'appellante come il primo giudice abbia errato nell'escludere che la richiesta ex art. 119 TUB fosse pervenuta alla banca, attesa la presunzione che si accompagna all'invio di un fax e ancor più di una raccomandata, come avvenuto nella fattispecie, laddove la mancata consegna da parte della banca del contratto relativo al rapporto n. 7302 semmai avvalorare l'ipotesi dell'inesistenza dello stesso. Aggiunge l'appellante, come, riguardo all'anatocismo, per i periodi precedenti alla vigenza della Delibera CICR 9.2.00, cioè anteriori al 30.6.00, è superfluo che il giudice scrutini qualsiasi documento circa la prova della domanda ex art. 2033 c.c. (come per quelli successivi alla lg. 147/13, cioè all'1-1-14), tanto valendo anche per il tempo in cui la legge consentiva l'anatocismo (qualora dai documenti risultino periodi a credito del correntista senza applicazione della capitalizzazione, ovvero in mancanza di reciprocità), sempre senza che occorra produrre il contratto relativo al conto 7302, laddove, quanto al conto 8202, dal documento prodotto dalla stessa banca risulta la mancata reciprocità dell'anatocismo; peraltro, sempre relativamente al conto 7302, il primo giudice aveva trascurato le presunzioni emerse, considerata già la prima variazione sfavorevole per il correntista. Aggiunge l'appellante, premesso che gli estratti conto agli atti pertengono alla intera durata del rapporto 8202, come, relativamente al conto 7302, le schede contabili prodotte dal correntista – estratti conto periodici i cui movimenti non sono stati negati dalla banca – hanno ad oggetto gli intervalli
4 dal 14.2.92 al 31.7.92 e dal 31.8.92 al 31.12.95, laddove “la documentazione parziale dell'andamento del conto comporta il riconoscimento dell'indebito (seppur altrettanto parziale), secondo la quantificazione del consulente d'ufficio, giammai può dar luogo al rigetto della domanda di restituzione”. Richiama l'appellante il principio che “l'attendibilità dei ricalcoli, in materia di rapporti bancari, non dipende affatto dalla continuità o meno della documentazione, all'uopo utilizzata, ma debba esser riscontrata, di volta in volta, appunto attraverso il vaglio dei documenti disponibili e, se ve ne siano, degli ulteriori elementi utili a tale scopo, laddove la “discontinuità” della documentazione pone una necessità di elaborazione dei dati per far fonte alla quale il giudice “ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio”. Aggiunge l'appellante come il contratto relativo al rapporto 8202, nonché, quanto al rapporto n. 7302, la dichiarazione prodotta dalla banca, asseritamente ricognitiva dell'esposizione, con indicazione del tasso debitore del 14,50%, non contengono riferimenti all'importo dell'affidamento; donde l'impossibilità di stabilire la soglia, in relazione a cui distinguere le condizioni “intra” da quelle “extra” fido, in specie, oltre al tasso, le commissioni di massimo scoperto, il che comporta l'illegittimità di tali condizioni, causa l'indeterminatezza del tasso, in palese violazione delle norme sulla trasparenza bancaria. Ha osservato infine l'appellante la fondatezza della domandai di maggior danno proposta dalla correntista, per avere la stessa fatto fronte alle risorse occorrenti per pagare le somme indebite ex adverso percepite, mediante ulteriore ricorso al sistema creditizio. C) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati, giacché atti a contrastare gli assunti del primo giudice, ovvero che l'attrice: si sarebbe limitata ad una generica esposizione delle problematiche dell'anatocismo, dell'applicazione di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto senza esplicitare come i principi espressi nelle decisioni richiamate avrebbero avuto ripercussione sull'andamento concreto dei rapporti bancari;
non avrebbe circostanziato le proprie deduzioni correlandole a singole appostazioni, né ha precisato l'ammontare degli addebiti di volta in volta ritenuti illegittimi;
si sarebbe limitata a sostenere l'intervenuta applicazione di spese non dovute ed il superamento dei tassi soglia senza specificare alcunché in riferimento al tasso applicato in concreto ed a quello soglia operante nel relativo periodo o all'importo illegittimamente contabilizzato come interessi usurari. Avendo il correntista, attuale appellante , dedotto sin dal Parte_1 primo grado come giammai fossero state concordate condizioni per iscritto, è evidente come alcun contratto relativo al rapporto di conto corrente 7302 potesse essere prodotto, tanto più se stipulato prima del 92, quando non era
5 prevista la forma scritta ad substantiam, laddove solo dal 1.11.96 è stato pattuito un tasso debitore per il cliente nella misura del 14% con CMS nella misura del 0,25%. Ora, “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. 1550/22). Va escluso, contrariamente all'assunto del primo giudice, il rigetto della domanda del correntista in caso di produzione incompleta della documentazione bancaria e, segnatamente, degli estratti conto. Opera, in tema di ripetizione di indebito, il principio dell'onere della prova a carico dell'attore, tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento, nonché la mancanza di una causa che lo giustifichi (con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. 24948/2017, entrambe richiamate, in motivazione, da Cass. 33009/2019 e 29632/2022). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 7501/2012 e 33009/2019). Nella prospettiva dell'art. 2697 c.c., peraltro, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. In particolare, costituisce principio ormai consolidato della Suprema Corte quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (da ultimo Cass. 35041/22). In tale evenienza – tuttavia – l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a
6 debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 11543/2019, nonché Cass. 30822/2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato"). Va rammentato peraltro come la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., e la nullità per pattuizione di interessi oltre soglia sono rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche in sede di gravame, qualora vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi, rientrando nei compiti del giudice l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007). In altri termini, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., è oggetto dell'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione, purché, vi sia contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi (Sez. 1, Sentenza n. 21141 del 10.10.2007); è sufficiente cioè che il correntista eccepisca la nullità del contratto perché contenente la pattuizione di interessi anatocistici e/o usurari perché il giudice d'ufficio si attivi per la relativa verifica, senza che possa pretendersi dal correntista la produzione di una CTP. Peraltro, contrariamente alla carenza di prova ravvisata in parte qua dal primo giudice, ha documentato l'appellante come la Parte_1 richiesta scritta ex art. 119 TUB sia pervenuta all'istituto di credito il 30.6.2009 laddove “in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui” – come nella specie, non contenendo la comparsa di costituzione in grado di appello dell'istituto di credito uno specifico riferimento al profilo in discussione” – “non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento” (Cass. 31845/22). D) Alla luce delle considerazioni e dei principi esposti, il quantum a favore del correntista può essere determinato in € 79.717,18 al 31.3.2002, ovvero alla data di chiusura del conto 7302. Può essere recepita l'ipotesi G formulata dal CTU, per il cui accoglimento ha anche concluso l'appellante ; infatti: Parte_1
a) esclusa ogni distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, stante la mancata riproposizione da parte della banca in grado di appello della eccezione di prescrizione già disattesa in primo rado (indipendentemente dalla tempestività della eccezione di prescrizione e dal rilievo del CTU circa
7 la formulazione della detta eccezione solo con comparsa di costituzione del 3.11.2010); ha elaborato il calcolo il CTU sulla base dei soli estratti conto – come richieste dalla stessa banca, escluse le scritture contabili dalla correntista – nonché senza tenere conto delle spese, giacché non pattuite, come osservato dalla correntista, e della CMS “in quanto dal momento della sua pattuizione (1-11-96) il conto corrente ha sempre presentato un saldo attivo”. Fermi i principi in diritto esposti innanzi, va condivisa, nella specie, la determinazione del CTU di accogliere la richiesta della correntista “di considerare il saldo pari a zero per l'estratto conto al 1.1.96, primo estratto conto in continuità”; infatti, escludendo, come richiesto dalla stessa banca, i “movimenti tratti dalle scritture contabili, gli esiti delle rielaborazioni hanno portato ad un notevole aggravio per la banca in quanto i movimenti esclusi vedevano creditrice proprio la banca”. Infatti, “in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass. 23852/2020) c) ha precisato il CTU di non aver “potuto confrontare inizialmente i tassi soglia desumibili dalle rilevazioni trimestrali non solo per la mancata pattuizione dei tassi di interesse, ma anche perché il rapporto intercorrente tra banca e correntista ha avuto inizio in epoca antecedente la prima rilevazione ministeriale (d.m. 22.3.97 – applicazione 1.4.97/30.6.97) prevista dalla legge 108/96. In ogni caso per i periodi in cui è risultato possibile tale confronto non è stato riscontrato il superamento del c.d. tasso soglia”; d) ha aggiunto il CTU di elaborato il calcolo “senza alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2020 e trimestrale per il rimanente periodo, sull'assunto che “le movimentazioni bancarie hanno interessato l'arco temporale compreso tra il 14.2.92 e il 6.3.2002 e, cioè, prima del 9.7.92, gli interessi calcolati dall'istituto di credito sono stati sostituiti da interessi calcolati al tasso legale (10%); nel periodo successivo sono stati applicati i tassi minimi e massimi dei BOT a 12 mesi scaturenti dal meccanismo di integrazione di cui alla legge 154/92. A partire dal 1.1.96 sono sati rettificati i tassi passivi al 14% nella misura concordata” (in particolare, senza che la stessa banca abbia formulato specifiche contestazioni al riguardo, imputati i tassi sostitutivi massimi alle operazioni a credito per il cliente e i tassi minimi alle operazioni a debito). E) Lamenta inoltre l'appellante come il primo giudice Parte_1 abbia omesso ogni valutazione e decisione sulla eccepita nullità della cessione del credito in favore dello in realtà privo di ON legittimazione processuale, chiedendone la estromissione. Precisa come la
8 cessione del credito, impugnata con raccomandata A/R del 31.5.20919, non sia stata realizzata nelle forme e secondo le modalità previste dagli articoli 1260 e seguenti c.c., per cui, va considerata revocata e/o inesistente, ovvero non operante. F) Il motivo è infondato, laddove è fondata la domanda dell'appellante di condanna della banca appellata in epigrafe al pagamento in CP_1 favore di essa appellante della metà di quanto ritenuto di giustizia. Ha eccepito fondatamente il (co)appellante come soltanto CP_1 mercé la comparsa conclusionale, depositata il 11.9.2019, redatta dal nuovo difensore dell'appellante sia stata tardivamente sollevata Parte_1 la questione della pretesa nullità della cessione del credito in favore di esso (co)appellante, laddove il medesimo nuovo difensore, mercé la comparsa di costituzione, depositata il 31.5.2029, nonché all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.20219, si era riportato a quanto esposto, argomentato e documentato agli atti processuali, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate;
tanto, si rileva, sebbene la stessa appellante avesse concluso mercé l'originario atto introduttivo per la Parte_1 condanna della banca alla ripetizione in suo favore e dello CP_1
“nella misura del 50% ciascuno”, previa indicazione di quest'ultima quale cessionaria delle somme somma spettanti ad essa attrice in forza del contratto contestualmente prodotto. Eccepisce fondatamente il (co)appellante anche l'inammissibilità della richiesta (fondata CP_1 infatti sul solo generico assunto che la cessione non sarebbe stata realizzata
“nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 1260 e segg. del cod. civ.”), sebbene “la cessione di credito tra privati non richiede alcuna forma o modalità particolari”. Giova soggiungere per completezza come l'appellante nulla abbia opposto mercé la memoria di Parte_1 replica alle argomentazioni in parte qua della (co)appellante CP_1 senza neppure precisare il contenuto della missiva del 31.5.2019, non agli atti del fascicolo analogico, sulla cui inidoneità a costituire formale disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ha altresì posto l'accento lo
CP_1
G) Si rileva infine come l'appellante non abbia riproposto Parte_1 la domanda di risarcimento del danno nei confronti del convenuto istituto di credito, nonché la infondatezza della domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti della ai sensi dell'art. 96 CP_1 Parte_1
c.p.c. in carenza di elementi che consentano di argomentare in capo a quest'ultima la mala fede o colpa grave, intesa quale consapevolezza della infondatezza della domanda, relativamente al profilo afferente la impugnazione della cessione del credito. H) Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli riuniti, va per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condannata l'appellata già , incorporante Controparte_2 Controparte_3 la al pagamento in favore delle appellanti Controparte_4
9 e Parte_1 ON della somma di € 39.858,59 ciascuna, attesa la documentata,
[...] valida ed efficace cessione del credito operata nella misura del 50% dall'una appellante in favore dell'altra, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo. I) Segue la condanna della soccombente appellata già Controparte_2
incorporante la Controparte_3 [...]
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio Controparte_4 in favore delle appellanti Tutto per la e Parte_1 [...]
liquidate in dispositivo avuto riguardo ai ON ON valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate, per lo più sviscerate dalla giurisprudenza di legittimità, di cui alle 4 fasi delle tabelle 2 e 12 del d.m. 147/2022, nonché allo scaglione fino a € 260.000,00, con attribuzione ai richiedenti difensori antistatari;
vanno poste altresì definitivamente a carico della appellata le spese della CTU, giusta separato decreto di liquidazione del 20.7.2017. L) Sussistono le prescritte ragioni (avuto riguardo alla formulazione dell'art. 92 comma 2, cod. proc. civ. anteriore alla novella introdotta dalla legge 162/2014), per compensare interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra la e la Parte_1 ON
, tenuto conto del convergente interesse delle appellanti
[...] all'accertamento della ragione di credito, rivelatasi sussistente anche alla stregua delle articolate argomentazioni della cessionaria, derivante dai rapporti bancari facenti capo alla cedente, nonché delle prevalenti ragioni in rito alla base della decisione relativa alla contestata validità della cessione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...]
e da Parte_1 ON avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 65/2020, pubblicata il 21-5-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione gli appelli riuniti, e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna la appellata già Controparte_2 [...]
incorporante la al Controparte_3 Controparte_4 Part pagamento in favore delle appellanti Tutto la Parte_1
e della somma di € 39.858,59 ON ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condanna l'appellata già Controparte_2 Controparte_3
incorporante la alla rifusione delle
[...] Controparte_4 spese del doppio grado in favore delle appellanti Parte_1
e liquidate per il primo
[...] ON grado in € 7.051,50 ciascuna per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione, e, per il secondo grado in € 7.158,50 ciascuna, oltre esborsi liquidati rispettivamente in € 1.165,50 e € 777,00,
10 oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
pone definitivamente a carico della appellata le spese della CTU.; compensa le spese del doppio grado tra le appellanti. Così deciso 24.7.2025
Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
11
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Francesco Marotta ), presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia in Laurino, alla piazza A. Magliani 3
), con sede in Salerno ON P.IVA_2 alla via A. Genovesi n. 30 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Massimo Manzione ( , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno alla via L. Guercio 208 appellanti e ( , già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
incorporante la con sede in
[...] Controparte_4
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Fernando Cappelli ( ), presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_3 domicilia in Sala Consilina (SA), alla via Mezzacapo 39/1
1 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con separati atti di citazione, iscritti rispettivamente al n. 297/2020 e n. 316/2020, notificati rispettivamente il 22-6-2020 e il 24-6-2020, la
[...]
e la Parte_1 ON ON hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 65/2020, pubblicata il 21-5-2020, notificata il 27-5-2020, in forza della quale è stata rigettata la domanda proposta da esse appellanti con citazione notificata il 12-6-2010 di condanna della convenuta previo accertamento se con riferimento Controparte_4 ai conti correnti 7302 e 8202 in essere con la convenuta fossero stati corrisposti interessi ad un tasso superiore a quello soglia ovvero non determinati per iscritto d'uso su piazza e in violazione del divieto di anatocismo, alla restituzione del dovuto in ragione del 50% in favore di ciascuna attrice, avendo la per la Casa ceduto il credito alla Pt_1 CP_1 nella corrispondente misura.
[...]
Disattese le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo e di prescrizione dedotte dalla convenuta, ha ritenuto il primo giudice la mancanza dei CP_2 documenti atti a consentire una piena e corretta valutazione della domanda attrice, per avere parte attrice prodotto solo gli estratti conto, tali da non ricoprire l'intera durata dei rapporti, come evidenziato dal CTU, non anche i contratti di apertura dei conti correnti, né la documentazione contenente la indicazione delle condizioni economiche (tassi attivi e passivi, periodicità della eventuale capitalizzazione, valute, commissioni di massimo scoperto etc.), laddove non era stata acquisita la prova della ricezione della lettera raccomandata del 30.6.2009 mediante la quale la parte attrice aveva chiesto alla il rilascio di copia della detta documentazione;
Controparte_4 il primo giudice ha altresì posto in solido a carico delle attrici le spese della CTU, condannando in solido le medesime alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate in complessivi € 7.250,00 Controparte_4 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, iva e c.a. Ha concluso l'appellante Tutto per la casa di per: Parte_1 la condanna della appellata in Controparte_3 riforma dell'impugnata Sentenza, alla restituzione in favore di essa appellante della somma illegittimamente applicata e contabilizzata a causa del cosiddetto anatocismo bancario sui conti correnti per cui è causa e del superamento del cosiddetto tasso soglia, nella misura di € 103.093,96, accertata dal c.t.u., con interessi legali e moratori ex art. 5 del decreto legislativo 232/2001, nonché rivalutazione monetaria, dalla data dell'incasso al soddisfo, unitamente alla refusione delle spese di CTU come liquidate;
la estromissione in quanto privo di legittimazione processuale, dello
[...] dal giudizio per cui è causa, dichiarando la nullità della cessione CP_1 poiché non realizzata secondo forme e modalità previste dall'art. 1260 e
2 seguenti cod. civ., da considerare revocata e/o inesistente, ovvero non operante;
vinte le spese del doppio grado, con attribuzione. Costituitasi nel proc. 297/2020 l'appellata ha concluso ON per il rigetto dell'appello proposto nei suoi confronti dalla
[...]
nonché per la condanna dell'appellante ex art. 96 cod. Parte_1 proc. civ. al pagamento della somma da liquidarsi d'ufficio, con il favore delle spese e attribuzione. Costituitasi nel proc. 297/2020 l'appellata già Controparte_2 [...]
ha concluso per il rigetto dell'appello Controparte_5 proposto dalla e la conferma della Parte_1 impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado. Ha concluso l'appellante in riforma della impugnata ON sentenza per la condanna della ora al Controparte_4 CP_2 pagamento in favore di essa appellante della metà di quanto ritenuto di giustizia, con gli accessori spettanti, comprese le somme dovute ex art. 1224 comma 2, cod. civ. previa ammissione di nuova CTU, nonché, in caso d'esclusione per qualsivoglia ragione dell'applicabilità della parte favorevole dei conteggi del primo grado, in forza del principio di non contestazione, previa stima della coerenza e dell'attendibilità dei mastrini agli atti, per la determinazione delle somme spettanti quanto meno per i motivi subordinati;
con il favore delle spese del doppio grado, con attribuzione. Costituitasi nel proc. 316/2020 la sola appellata già Controparte_2
previo perfezionamento del Controparte_6 contraddittorio anche nei confronti della appellata Parte_1
ha concluso per il rigetto dell'appello proposto dalla
[...] [...]
e la conferma della impugnata sentenza, con il favore delle spese CP_1 del grado. Riuniti gli appelli con ordinanza del 28.2.2023, all'udienza del 1.4.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Lamenta l'appellante il rigetto della Parte_1 domanda sebbene documentalmente fondata. Lamenta come il c.t.u., tenuto conto della documentazione depositata anche dalla parte convenuta, avesse accertato un credito in favore del correntista di € 103.093,96 al 30.9.2008, ovvero un indebito oggettivo in capo alla nfatti il primo Controparte_2 giudice “ha, in base a considerazioni personali, arbitrarie e unilaterali, ritenuto irrilevante la espletata relazione peritale, in tal modo violando ogni pur minimo principio sull'economicità ed efficienza processuale”, laddove
“contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'ipotesi della mancanza delle condizioni contrattuali scritte era stata prevista dai quesiti posti al consulente tecnico che, di conseguenza, ha espletato l'incarico ricevuto senza formalizzare alcuna difficoltà e/o impedimento”.
3 Aggiunge l'appellante come le contestazioni formulate dalla banca fossero state considerate dal c.t.u. finanche peggiorative della posizione della stessa, prospettando le ipotesi di cui agli allegati C e D con saldo in favore di essa appellante rispettivamente di € 99.873,27 e € 92.322,55, ulteriore aspetto non considerato dal primo giudice. Altre 2 ipotesi di cui agli allegati E ed F sono state inoltre prospettate dal c.t.u. con riferimento ai rilievi formulati da essa appellante, con saldo in suo favore rispettivamente di € 96.867,70 e € 89.844,48, oltre 2 ulteriori elaborazioni di cui agli allegati G e H, con saldo in favore di essa appellante rispettivamente di € 103.093,96 e € 95.385,40. Precisa l'appellante come “ogni contratto di apertura dei rapporti bancari per cui è causa, unitamente alle relative condizioni generali, sono stati depositati da C/p, quindi presenti nell'ambito processuale”, sicché è incorso il primo giudice, asserendo la mancanza di detta documentazione, in errore di valutazione e di verifica della stessa. B) Lamenta l'appellante la erroneità della impugnata sentenza CP_1 sotto il profilo della ritenuta necessità di produrre i contratti relativi ai rapporti creditizi dedotti in lite, nonostante la presenza agli atti del contratto, prodotto dalla banca, relativo al rapporto 8202; laddove l'attrice aveva negato nell'atto introduttivo che fossero state concordate condizioni per iscritto relativamente al conto, sicché alcun contratto avrebbe potuto produrre, incombendo peraltro l'onere probatorio sulla banca, stante il principio di vicinanza o inerenza della prova. Aggiunge l'appellante come il primo giudice abbia errato nell'escludere che la richiesta ex art. 119 TUB fosse pervenuta alla banca, attesa la presunzione che si accompagna all'invio di un fax e ancor più di una raccomandata, come avvenuto nella fattispecie, laddove la mancata consegna da parte della banca del contratto relativo al rapporto n. 7302 semmai avvalorare l'ipotesi dell'inesistenza dello stesso. Aggiunge l'appellante, come, riguardo all'anatocismo, per i periodi precedenti alla vigenza della Delibera CICR 9.2.00, cioè anteriori al 30.6.00, è superfluo che il giudice scrutini qualsiasi documento circa la prova della domanda ex art. 2033 c.c. (come per quelli successivi alla lg. 147/13, cioè all'1-1-14), tanto valendo anche per il tempo in cui la legge consentiva l'anatocismo (qualora dai documenti risultino periodi a credito del correntista senza applicazione della capitalizzazione, ovvero in mancanza di reciprocità), sempre senza che occorra produrre il contratto relativo al conto 7302, laddove, quanto al conto 8202, dal documento prodotto dalla stessa banca risulta la mancata reciprocità dell'anatocismo; peraltro, sempre relativamente al conto 7302, il primo giudice aveva trascurato le presunzioni emerse, considerata già la prima variazione sfavorevole per il correntista. Aggiunge l'appellante, premesso che gli estratti conto agli atti pertengono alla intera durata del rapporto 8202, come, relativamente al conto 7302, le schede contabili prodotte dal correntista – estratti conto periodici i cui movimenti non sono stati negati dalla banca – hanno ad oggetto gli intervalli
4 dal 14.2.92 al 31.7.92 e dal 31.8.92 al 31.12.95, laddove “la documentazione parziale dell'andamento del conto comporta il riconoscimento dell'indebito (seppur altrettanto parziale), secondo la quantificazione del consulente d'ufficio, giammai può dar luogo al rigetto della domanda di restituzione”. Richiama l'appellante il principio che “l'attendibilità dei ricalcoli, in materia di rapporti bancari, non dipende affatto dalla continuità o meno della documentazione, all'uopo utilizzata, ma debba esser riscontrata, di volta in volta, appunto attraverso il vaglio dei documenti disponibili e, se ve ne siano, degli ulteriori elementi utili a tale scopo, laddove la “discontinuità” della documentazione pone una necessità di elaborazione dei dati per far fonte alla quale il giudice “ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio”. Aggiunge l'appellante come il contratto relativo al rapporto 8202, nonché, quanto al rapporto n. 7302, la dichiarazione prodotta dalla banca, asseritamente ricognitiva dell'esposizione, con indicazione del tasso debitore del 14,50%, non contengono riferimenti all'importo dell'affidamento; donde l'impossibilità di stabilire la soglia, in relazione a cui distinguere le condizioni “intra” da quelle “extra” fido, in specie, oltre al tasso, le commissioni di massimo scoperto, il che comporta l'illegittimità di tali condizioni, causa l'indeterminatezza del tasso, in palese violazione delle norme sulla trasparenza bancaria. Ha osservato infine l'appellante la fondatezza della domandai di maggior danno proposta dalla correntista, per avere la stessa fatto fronte alle risorse occorrenti per pagare le somme indebite ex adverso percepite, mediante ulteriore ricorso al sistema creditizio. C) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati, giacché atti a contrastare gli assunti del primo giudice, ovvero che l'attrice: si sarebbe limitata ad una generica esposizione delle problematiche dell'anatocismo, dell'applicazione di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto senza esplicitare come i principi espressi nelle decisioni richiamate avrebbero avuto ripercussione sull'andamento concreto dei rapporti bancari;
non avrebbe circostanziato le proprie deduzioni correlandole a singole appostazioni, né ha precisato l'ammontare degli addebiti di volta in volta ritenuti illegittimi;
si sarebbe limitata a sostenere l'intervenuta applicazione di spese non dovute ed il superamento dei tassi soglia senza specificare alcunché in riferimento al tasso applicato in concreto ed a quello soglia operante nel relativo periodo o all'importo illegittimamente contabilizzato come interessi usurari. Avendo il correntista, attuale appellante , dedotto sin dal Parte_1 primo grado come giammai fossero state concordate condizioni per iscritto, è evidente come alcun contratto relativo al rapporto di conto corrente 7302 potesse essere prodotto, tanto più se stipulato prima del 92, quando non era
5 prevista la forma scritta ad substantiam, laddove solo dal 1.11.96 è stato pattuito un tasso debitore per il cliente nella misura del 14% con CMS nella misura del 0,25%. Ora, “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. 1550/22). Va escluso, contrariamente all'assunto del primo giudice, il rigetto della domanda del correntista in caso di produzione incompleta della documentazione bancaria e, segnatamente, degli estratti conto. Opera, in tema di ripetizione di indebito, il principio dell'onere della prova a carico dell'attore, tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento, nonché la mancanza di una causa che lo giustifichi (con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. 24948/2017, entrambe richiamate, in motivazione, da Cass. 33009/2019 e 29632/2022). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 7501/2012 e 33009/2019). Nella prospettiva dell'art. 2697 c.c., peraltro, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. In particolare, costituisce principio ormai consolidato della Suprema Corte quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (da ultimo Cass. 35041/22). In tale evenienza – tuttavia – l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a
6 debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 11543/2019, nonché Cass. 30822/2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato"). Va rammentato peraltro come la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., e la nullità per pattuizione di interessi oltre soglia sono rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche in sede di gravame, qualora vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi, rientrando nei compiti del giudice l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007). In altri termini, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., è oggetto dell'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione, purché, vi sia contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi (Sez. 1, Sentenza n. 21141 del 10.10.2007); è sufficiente cioè che il correntista eccepisca la nullità del contratto perché contenente la pattuizione di interessi anatocistici e/o usurari perché il giudice d'ufficio si attivi per la relativa verifica, senza che possa pretendersi dal correntista la produzione di una CTP. Peraltro, contrariamente alla carenza di prova ravvisata in parte qua dal primo giudice, ha documentato l'appellante come la Parte_1 richiesta scritta ex art. 119 TUB sia pervenuta all'istituto di credito il 30.6.2009 laddove “in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui” – come nella specie, non contenendo la comparsa di costituzione in grado di appello dell'istituto di credito uno specifico riferimento al profilo in discussione” – “non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento” (Cass. 31845/22). D) Alla luce delle considerazioni e dei principi esposti, il quantum a favore del correntista può essere determinato in € 79.717,18 al 31.3.2002, ovvero alla data di chiusura del conto 7302. Può essere recepita l'ipotesi G formulata dal CTU, per il cui accoglimento ha anche concluso l'appellante ; infatti: Parte_1
a) esclusa ogni distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, stante la mancata riproposizione da parte della banca in grado di appello della eccezione di prescrizione già disattesa in primo rado (indipendentemente dalla tempestività della eccezione di prescrizione e dal rilievo del CTU circa
7 la formulazione della detta eccezione solo con comparsa di costituzione del 3.11.2010); ha elaborato il calcolo il CTU sulla base dei soli estratti conto – come richieste dalla stessa banca, escluse le scritture contabili dalla correntista – nonché senza tenere conto delle spese, giacché non pattuite, come osservato dalla correntista, e della CMS “in quanto dal momento della sua pattuizione (1-11-96) il conto corrente ha sempre presentato un saldo attivo”. Fermi i principi in diritto esposti innanzi, va condivisa, nella specie, la determinazione del CTU di accogliere la richiesta della correntista “di considerare il saldo pari a zero per l'estratto conto al 1.1.96, primo estratto conto in continuità”; infatti, escludendo, come richiesto dalla stessa banca, i “movimenti tratti dalle scritture contabili, gli esiti delle rielaborazioni hanno portato ad un notevole aggravio per la banca in quanto i movimenti esclusi vedevano creditrice proprio la banca”. Infatti, “in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass. 23852/2020) c) ha precisato il CTU di non aver “potuto confrontare inizialmente i tassi soglia desumibili dalle rilevazioni trimestrali non solo per la mancata pattuizione dei tassi di interesse, ma anche perché il rapporto intercorrente tra banca e correntista ha avuto inizio in epoca antecedente la prima rilevazione ministeriale (d.m. 22.3.97 – applicazione 1.4.97/30.6.97) prevista dalla legge 108/96. In ogni caso per i periodi in cui è risultato possibile tale confronto non è stato riscontrato il superamento del c.d. tasso soglia”; d) ha aggiunto il CTU di elaborato il calcolo “senza alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2020 e trimestrale per il rimanente periodo, sull'assunto che “le movimentazioni bancarie hanno interessato l'arco temporale compreso tra il 14.2.92 e il 6.3.2002 e, cioè, prima del 9.7.92, gli interessi calcolati dall'istituto di credito sono stati sostituiti da interessi calcolati al tasso legale (10%); nel periodo successivo sono stati applicati i tassi minimi e massimi dei BOT a 12 mesi scaturenti dal meccanismo di integrazione di cui alla legge 154/92. A partire dal 1.1.96 sono sati rettificati i tassi passivi al 14% nella misura concordata” (in particolare, senza che la stessa banca abbia formulato specifiche contestazioni al riguardo, imputati i tassi sostitutivi massimi alle operazioni a credito per il cliente e i tassi minimi alle operazioni a debito). E) Lamenta inoltre l'appellante come il primo giudice Parte_1 abbia omesso ogni valutazione e decisione sulla eccepita nullità della cessione del credito in favore dello in realtà privo di ON legittimazione processuale, chiedendone la estromissione. Precisa come la
8 cessione del credito, impugnata con raccomandata A/R del 31.5.20919, non sia stata realizzata nelle forme e secondo le modalità previste dagli articoli 1260 e seguenti c.c., per cui, va considerata revocata e/o inesistente, ovvero non operante. F) Il motivo è infondato, laddove è fondata la domanda dell'appellante di condanna della banca appellata in epigrafe al pagamento in CP_1 favore di essa appellante della metà di quanto ritenuto di giustizia. Ha eccepito fondatamente il (co)appellante come soltanto CP_1 mercé la comparsa conclusionale, depositata il 11.9.2019, redatta dal nuovo difensore dell'appellante sia stata tardivamente sollevata Parte_1 la questione della pretesa nullità della cessione del credito in favore di esso (co)appellante, laddove il medesimo nuovo difensore, mercé la comparsa di costituzione, depositata il 31.5.2029, nonché all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.20219, si era riportato a quanto esposto, argomentato e documentato agli atti processuali, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate;
tanto, si rileva, sebbene la stessa appellante avesse concluso mercé l'originario atto introduttivo per la Parte_1 condanna della banca alla ripetizione in suo favore e dello CP_1
“nella misura del 50% ciascuno”, previa indicazione di quest'ultima quale cessionaria delle somme somma spettanti ad essa attrice in forza del contratto contestualmente prodotto. Eccepisce fondatamente il (co)appellante anche l'inammissibilità della richiesta (fondata CP_1 infatti sul solo generico assunto che la cessione non sarebbe stata realizzata
“nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 1260 e segg. del cod. civ.”), sebbene “la cessione di credito tra privati non richiede alcuna forma o modalità particolari”. Giova soggiungere per completezza come l'appellante nulla abbia opposto mercé la memoria di Parte_1 replica alle argomentazioni in parte qua della (co)appellante CP_1 senza neppure precisare il contenuto della missiva del 31.5.2019, non agli atti del fascicolo analogico, sulla cui inidoneità a costituire formale disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ha altresì posto l'accento lo
CP_1
G) Si rileva infine come l'appellante non abbia riproposto Parte_1 la domanda di risarcimento del danno nei confronti del convenuto istituto di credito, nonché la infondatezza della domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti della ai sensi dell'art. 96 CP_1 Parte_1
c.p.c. in carenza di elementi che consentano di argomentare in capo a quest'ultima la mala fede o colpa grave, intesa quale consapevolezza della infondatezza della domanda, relativamente al profilo afferente la impugnazione della cessione del credito. H) Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli riuniti, va per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condannata l'appellata già , incorporante Controparte_2 Controparte_3 la al pagamento in favore delle appellanti Controparte_4
9 e Parte_1 ON della somma di € 39.858,59 ciascuna, attesa la documentata,
[...] valida ed efficace cessione del credito operata nella misura del 50% dall'una appellante in favore dell'altra, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo. I) Segue la condanna della soccombente appellata già Controparte_2
incorporante la Controparte_3 [...]
alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio Controparte_4 in favore delle appellanti Tutto per la e Parte_1 [...]
liquidate in dispositivo avuto riguardo ai ON ON valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate, per lo più sviscerate dalla giurisprudenza di legittimità, di cui alle 4 fasi delle tabelle 2 e 12 del d.m. 147/2022, nonché allo scaglione fino a € 260.000,00, con attribuzione ai richiedenti difensori antistatari;
vanno poste altresì definitivamente a carico della appellata le spese della CTU, giusta separato decreto di liquidazione del 20.7.2017. L) Sussistono le prescritte ragioni (avuto riguardo alla formulazione dell'art. 92 comma 2, cod. proc. civ. anteriore alla novella introdotta dalla legge 162/2014), per compensare interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra la e la Parte_1 ON
, tenuto conto del convergente interesse delle appellanti
[...] all'accertamento della ragione di credito, rivelatasi sussistente anche alla stregua delle articolate argomentazioni della cessionaria, derivante dai rapporti bancari facenti capo alla cedente, nonché delle prevalenti ragioni in rito alla base della decisione relativa alla contestata validità della cessione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...]
e da Parte_1 ON avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 65/2020, pubblicata il 21-5-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione gli appelli riuniti, e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna la appellata già Controparte_2 [...]
incorporante la al Controparte_3 Controparte_4 Part pagamento in favore delle appellanti Tutto la Parte_1
e della somma di € 39.858,59 ON ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condanna l'appellata già Controparte_2 Controparte_3
incorporante la alla rifusione delle
[...] Controparte_4 spese del doppio grado in favore delle appellanti Parte_1
e liquidate per il primo
[...] ON grado in € 7.051,50 ciascuna per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione, e, per il secondo grado in € 7.158,50 ciascuna, oltre esborsi liquidati rispettivamente in € 1.165,50 e € 777,00,
10 oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
pone definitivamente a carico della appellata le spese della CTU.; compensa le spese del doppio grado tra le appellanti. Così deciso 24.7.2025
Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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