Articolo 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 23Articolo 27
Versione
15 dicembre 1981
Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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