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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 916/2021 promossa da:
1. in persona del legale rappresentante con sede Parte_1 Parte_1 in Villanova sull'Arda (PC), Via Mottaiola n. 5, C.F.: e P.IVA: P.IVA_1
2. , in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Controparte_1 Cortemaggiore (PC), Via Busseto n. 22, C.F.: - P.IVA: ; C.F._1 P.IVA_2
3. , in persona dell'omonimo titolare, con sede in Caorso (PC), Strada Graffignana n. 7, CP_2 C.F.: - P.IVA: C.F._2 P.IVA_3
4. in persona del legale rappresentante Parte_2 [...]
, con sede in Caorso (PC), Via Graffignana n. 7, C.F. e P.IVA: Pt_2 P.IVA_4
5. in persona del legale rappresentante , con Parte_3 Parte_3 sede in San Pietro in Cerro (PC), Via Boschi n. 4, C.F. e P.IVA: P.IVA_5
6. in persona del legale rappresentante , con sede in Villanova Parte_4 Parte_5 sull'Arda (PC), Via Mottaiola n. 11, C.F. e P.IVA: ; P.IVA_6 tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. MADDALENA ALDEGHERI,
APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
Avverso la sentenza 504 del 2020 emessa dal Tribunale di Piacenza
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 504/2020 pubblicata il 4 novembre 2020, nel giudizio R.G. n. 1026/2015, non notificata, nella parte in cui il Giudice di primo grado, nel rigettare
“la domanda di parte attrice”: - ha ricostruito in maniera del tutto incompleta e parziale il regime delle quote latte e la normativa interna (peraltro con riferimento alla normativa entrata in vigore solo a partire dalla campagna 2003/2004); - ha omesso qualsiasi motivazione quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione svolti sub 3.2., 3.3., 3.4., 6., 10., 11. dell'atto di citazione introduttivo;
- ha assunto, nel dispositivo, una determinazione contrastante con la motivazione, con riferimento ai motivi di opposizione all'esecuzione svolti sub 4., 7., 12., 13 e 14. dell'atto di citazione introduttivo, posto che in motivazione ha argomentato in ordine al difetto del G.O. a conoscerli, ma nel dispositivo li ha genericamente rigettati unitamente agli altri motivi di opposizione;
- ha respinto, nel merito, i motivi di opposizione all'esecuzione svolti sub 3.1., 5., 8. e 9. dell'atto di citazione introduttivo;
- ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite;
e quindi, preso atto anche della fondatezza dell'eccezione di nullità dei provvedimenti amministrativi di imputazione del prelievo presupposti alle cartelle, e quindi delle stesse cartelle opposte in primo grado, sollevata dagli opponenti nel presente grado di appello, voglia, comunque ed in ogni caso, accogliere le conclusioni svolte in primo grado, ossia le seguenti conclusioni:
1. in riforma del capo 1. della sentenza di primo grado: in accoglimento dell'eccezione di nullità dei provvedimenti amministrativi di imputazione del prelievo presupposti alle cartelle qui opposte, e quindi delle stesse cartelle, e comunque delle censure svolte nel primo grado di giudizio (dal motivo sub 3 fino al motivo sub 14), comunque accertare e dichiarare nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o comunque prive di effetti giuridici le cartelle di pagamento opposte in primo grado e/o tutti gli atti comunque connessi, presupposti o conseguenti, anche se non conosciuti, compresi l'iscrizione a ruolo ed il ruolo nelle stesse indicato, nella parte in cui detti incidono nella sfera giuridica di ogni azienda agricola attrice;
2. in riforma del capo 2. della sentenza di primo grado: condannare parte convenuta-appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre IVA, CPA e rimborsi forfettari ai sensi di legge;
3. in ogni caso e comunque: con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA, oneri e rimborsi tutti ai sensi di legge.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per ragioni esposte. Nella denegata ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto ammissibile se ne chiede il rigetto e la conferma della sentenza impugnata. In subordine si insiste per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, nei termini precisati, come già formulata in primo grado. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sei aziende agricole indicate in epigrafe rappresentando la connessione oggettiva tra le domande, proponevano opposizione, avanti al Tribunale di Piacenza, avverso le sei cartelle di pagamento inviate nel marzo 2015 da Equitalia, una per ciascuna azienda, inerenti il pagamento del cosiddetto “supplemento prelievo latte”, (dovuto dal produttore per eccessi rispetto alle quote di produzione ammesse) per importi iscritti a debito nei ruoli 1 e 2 del 2015, resi esecutivi il 19.2.2015; notificavano la citazione ad Equitalia, quale agente della riscossione e ad
, titolare del credito, e chiarivano di presentare opposizione sia alla esecuzione ex art.615 cpc, CP_3
pagina 2 di 8 che agli atti esecutivi ex art.617 cpc, chiedendo preliminarmente la sospensione della efficacia esecutiva del titolo ex art.615 cpc.
Deducevano, nel dettaglio:
1) La inesistenza della notifica della cartella, eseguita da Equitalia, soggetto non abilitato;
2) La nullità insanabile della notifica, per mancanza della relata e difetto di procedura della notificazione;
3) La nullità o annullabilità della cartella, per mancanza dei seguenti requisiti essenziali: 1) la indicazione del responsabile del procedimento, 2) la sottoscrizione;
3) la indicazione della possibilità di rateazione e delle procedure per chiedere la sospensione della esecuzione;
4) la errata indicazione degli interessi di mora;
4) La nullità ed annullabilità della cartella e del ruolo per la mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti, e della relativa data di notifica;
5) La nullità della cartella e del ruolo per la mancata previa notifica degli atti di accertamento presupposti, per tutti i periodi, ed in particolare per i periodi dal 2000 e 2001 in avanti, in cui ha proceduto a comunicare il prelievo supplementare imputato alle singole aziende solo CP_3 agli acquirenti del latte, e non anche ai produttori.
6) La nullità della cartella e del ruolo per precedente iscrizione e quindi duplicazione illegittima del ruolo;
7) La nullità e/o annullabilità della cartella, e del ruolo, per difetto di motivazione circa la esistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo
8) La intervenuta prescrizione della pretesa, atteso che nelle cartelle non indica né l'atto CP_3 presupposto né la sua data di notifica, e per tutte le campagne dal 2000 in poi non ha CP_3 comunicato il prelievo supplementare ai ricorrenti (produttori) ma solo agli acquirenti, ritenuti responsabili del versamento;
dunque a seguito dell'eventuale mancato versamento da parte degli acquirenti, il decorso del termine quadriennale previsto dall'art.3 comma 1 del Reg.CE 2988 del 1995 comporta l'impossibilità di agire nei confronti dei produttori;
in subordine il credito è comunque prescritto per decorso del termine quinquennale ex art.2948 n.4 cc., o in ulteriore subordine per la prescrizione decennale;
9) La decadenza di per il recupero delle somme iscritte nel registro debitori in data CP_3 antecedente al 31.12.2012, ai sensi dell'art.25 DPR 602 del 1973, richiamato dall'art.8 quinquies comma 10 bis della legge 33.
10) La nullità e/o annullabilità della cartella ricevuta dagli attori, della iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da , anche CP_3 tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti;
11) La nullità e/o annullabilità della cartella ricevuta dagli attori, della iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa la quantificazione degli interessi, illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge 212 del 2000, dell'art.3 della legge 241 del 1990 e degli artt. 2, 3, 25 e 97 della Costituzione;
12) In subordine errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi, contestazione in ordine al quantum della pretesa e quindi in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo, e di cui alle cartelle opposte;
mancanza di esigibilità, certezza e liquidità delle somme indicate, one, eccesso di potere e vizio di motivazione;
pagina 3 di 8 13) Comunque l'illegittimo avvio delle procedure di recupero, per errata procedura di rateizzazione, ex art.8 quater e quinquies L.33 del 2009, posta in essere da mancata CP_3 esigibilità del debito;
14) L'errata iscrizione a ruolo, perché le somme intimate non possono dirsi “accertate come dovute”; mancanza di esigibilità, liquidità e certezza delle somme indicate in cartella. Deducono che il Tribunale della Unione Europea ha ritenuto carenti, sul piano nazionale dell'Italia, dati attendibili circa la anagrafe bovina e i quantitativi di latte prodotto, cosicchè non possono ritenersi certi i prelievi supplementari attribuiti allo Stato Italiano e all'interno dello Stato ai singoli produttori.
Si costituiva per l'Avvocatura dello Stato, resistendo alla domanda;
eccepiva in primo luogo il CP_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario per gli aspetti che riguardavano la attribuzione ai produttori delle rispettive “quote latte”, e, di conseguenza, la determinazione dell'esubero di produzione, che consente il prelievo supplementare.
Esponeva il meccanismo dei controlli incrociati introdotto dalla legge 9 aprile 2009, n.33, che ha istituito il registro dei debitori, e in via ordinaria prevede che il prelievo supplementare venga recuperato dagli acquirenti del latte;
e solo ove ciò non sia possibile comporta la riscossione presso i produttori, effettivi responsabili dell'esubero.
Contestava la esistenza dei vizi formali denunciati, attesa la piena legittimazione di Equitalia a procedere, quale agente della riscossione, come specificamente risulta ex art.8 c.10, e 10 del DL 5 del 2009 convertito nella legge 33 del 2009, e la piena legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC dall'esattore o concessionario, (Cass.5898 del 2015, 6395 del 2014)
Contestava anche la esistenza dei vizi sostanziali, rilevando che gli importi che risultano dai registri dei debitori vengono aggiornati in ragione delle avvenute rateizzazioni, di eventuali provvedimenti giurisdizionali, e del calcolo degli interessi, cosicchè è fisiologico, e non depone per la duplicazione del credito, il fatto che vengano notificati nel tempo inviti a pagare importi differenti;
d'altro canto gli interessati hanno costante possibilità di interloquire con , e fruire di rateizzazioni, prima della CP_3 emissione della cartella di pagamento esattoriale;
l'adesione alla rateizzazione tuttavia comporta la rinuncia alle contestazioni.
Aggiungeva che le procedure di accertamento dei crediti, operate le compensazioni, divengono definitive (ex art.1 comma 12 DL 43 del 1999 convertito in legge 118 del 1999) ed i crediti esigibili, con conseguente comunicazione al primo acquirente, che funge da sostituto di imposta, e a partire dal DL 411 del 1997 anche al produttore, che può proporre ricorso sia in sede amministrativa che giurisdizionale;
il contenuto della cartella esattoriale è stato poi oggetto di regolamentazione da parte della Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 agosto 2014.
Contestava la eccezione di decadenza perché i termini previsti dagli artt.17 e 25 del DPR 602 del 1973 in materia tributaria non si applicano al recupero delle entrate comunitarie, per la complessità dei meccanismi volti a consentire la compensazione, dapprima all'interno della quota nazionale, e quindi nei confronti dei produttori, con eventuali somme dovute per altra causa, attinenti alla contabilità comunitaria, di cui il debitore sia destinatario.
Il Giudice sospendeva la esecutività delle cartelle quindi la causa, istruita con soli documenti, veniva definita con sentenza 504 del 2020, pubblicata il 4 novembre 2020, che, ricostruita in sintesi la normativa europea e nazionale delle “quote latte” (volta a consentire il mantenimento di prezzi del prodotto remunerativi per gli allevatori, con il conseguente complesso meccanismo di controllo del rispetto dei limiti di produzione) respingeva la opposizione.
pagina 4 di 8 In particolare, respingeva i motivi di opposizione ai punti 1) e 2), richiamando la disciplina contenuta all'art.8 quinquies del DL 5 del 2009 come convertito dalla legge 33 del 2009, che consente ad CP_3 di avvalersi oltre che del Corpo della Guardia di Finanza, delle società del gruppo Equitalia, per notificare la cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Respingeva il motivo di opposizione sub.3 nella parte in cui allegava la mancata indicazione del responsabile del procedimento, richiamando l'orientamento di Cassazione secondo cui in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, il responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell'iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell'affidamento all' dell'intero CP_3 procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la l. n. 228 del 2012 non esiste separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione della cartella, diversamente da quanto avviene per la riscossione delle imposte sui redditi.
Respingeva il motivo di opposizione sub.4) richiamando la giurisprudenza secondo cui per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento emesso, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze idonee all'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa (Cass. 1111 e 25343 del 2018, tra le altre), ed affermando, in fatto, che le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento impugnate consentivano di identificare, in maniera univoca, l'accertamento presupposto
Rilevava tuttavia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia in ordine al “vizio della cartella per omessa indicazione degli estremi di accertamento”, (entrando in apparente contraddizione con la precedente statuizione di merito) sia in ordine alle questioni di “errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare e a titolo di interessi, e di dedotta carenza di certezza e liquidità delle somme indicate”, richiamando le Sezioni Unite che con l'ordinanza n. 31370/2018 avevano affermato che la contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche, attenendo a posizione di interesse legittimo, spetta alla giurisdizione del G.A.
Descriveva il complesso meccanismo di compensazioni che comporta la possibile variazione del credito, osservando che le eccezioni formulate non erano idonee a inficiare la legittimità; deduceva anche la infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dagli attori, assumendo che alla fattispecie si applica la prescrizione decennale, e che la decorrenza del termine è stata sospesa in due occasioni dalla normativa che prevedeva delle “finestre temporali” per chiedere la rateizzazione, all'art.10 commi 34-39 del DL 49/2003 e 8 quater e quinquies del DL 5/2009. Inoltre, rilevava l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente agli atti trasmessi ai primi acquirenti, che discende dal rapporto di solidarietà tra acquirenti e produttori.
Infine, nel dispositivo rigettava la domanda, sotto ogni aspetto.
Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2021 le originarie attrici proponevano appello avverso la decisione di primo grado articolando quattro motivi.
Deducevano 1) la erroneità della sentenza perché non aveva rilevato l'incompatibilità della normativa interna in materia di prelievo supplementare rispetto alla normativa della Unione, cui conseguente nullità dei provvedimenti;
2) la erroneità della sentenza perché aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di opposizione 3.2, 3.3, 3.4, 6, 10 e 11; 3) la nullità per contrasto tra la motivazione, in cui si rilevava la competenza del giudice amministrativo, in ordine ai motivi di opposizione 4, 7, 12, 13 e 14, e il dispositivo, in cui si rigettava la domanda nel merito, così violando il diritto di difesa, e impedendo la riassunzione;
4) la illegittimità per erroneo rigetto dei motivi 3.1, 5, 8 e 9.
pagina 5 di 8 Si è costituita , eccependo la inammissibilità dell'appello, che in parte attiene a vizi del CP_3 procedimento che integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 cpc, per cui è previsto il solo mezzo del ricorso in cassazione;
in parte si fonda sulla prospettazione del contrasto tra norme nazionali e CE, argomento che attiene alla pretesa sostanziale di , della quale deve conoscere il CP_3 Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. t) CPA come già statuito nella sentenza n. di primo grado del Tribunale di Piacenza: in effetti anche gli appellanti riconoscono che tale statuizione è corretta, aggiungendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il giudice amministrativo dominus di tutta la controversia limitandosi ad una pronuncia in rito che declinasse la sua giurisdizione in favore del TAR.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI
Parte appellante ha rinunciato a riproporre le originarie contestazioni sub 1) e 2); inoltre, è certamente fondata la eccezione di inammissibilità dell'appello, nella parte in cui attiene a vizi del procedimento che integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 cpc, per cui l'art.618 cpc prevede il solo mezzo del ricorso in cassazione: di conseguenza, si è formato il giudicato, preclusivo di qualsiasi rivalutazione, in ordine al rigetto dei motivi di opposizione articolati da 1) a 4) in primo grado.
Quanto ai motivi di appello che riguardano altre ragioni dedotte con la originaria opposizione, si esamina preliminarmente, per ordine logico, il terzo motivo, volto a far valere la nullità della sentenza, per contrasto insanabile tra la motivazione, in cui si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo in merito a talune delle questioni proposte, esaminando invece nel merito, e rigettando, alcune delle restanti, e il dispositivo, in cui la domanda viene integralmente rigettata nel merito, il che ha comportato anche – sostengono gli appellanti – la violazione del diritto di difesa, impedendo la riassunzione.
Il motivo è fondato: integra infatti un'ipotesi di nullità diretta (ovvero determinata dal difetto di un requisito essenziale della sentenza come atto) la incertezza circa il contenuto della decisione (Cass.16448/2009) specie in caso di contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo (Cass. 27079 del 2021, 5939 del 2018, 29490 del 2008, tra le altre).
In particolare, il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza deve ritenersi insanabile quando non consente di individuare e delimitare con certezza la statuizione del giudice, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione e non può essere, di conseguenza, eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando appunto la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, 2° c. cpc.
Nella fattispecie ricorre questa ipotesi: infatti a fronte di plurimi motivi di opposizione alle cartelle, articolati per punti, nella esposizione delle ragioni della decisione il Tribunale dopo avere esaminato e respinto alcune questioni, rileva la sussistenza della giurisdizione amministrativa in merito al “vizio della cartella per omessa indicazione degli estremi di accertamento”, e alle “questioni di errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare e a titolo di interessi, e di dedotta carenza di certezza e liquidità delle somme indicate”, senza meglio individuare gli specifici punti della opposizione a cui con tale dizione intende fare riferimento.
Nel seguito esamina comunque nel merito taluni dei profili su cui parrebbe avere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando, per esempio, la legittimità del meccanismo delle compensazioni;
nel dispositivo comunque respinge integralmente le opposizioni.
E' quindi complessivamente confuso il filo logico delle ragioni poste a fondamento della decisione e impedita la applicazione dell'istituto della correzione di errore materiale che presenterebbe nella pagina 6 di 8 fattispecie profili di arbitrarietà, nella definizione dei punti devoluti al giudice amministrativo e dei punti respinti nel merito, dal Tribunale.
La sentenza impugnata, che è passata in giudicato per omessa impugnazione o inammissibilità della impugnazione, limitatamente ai motivi di opposizione da 1 a 4 è invece nulla e va sostituita da una nuova statuizione per quanto riguarda i restanti motivi della originaria opposizione.
In proposito, va accolta la eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata sin dal primo grado dalla difesa di , e reiterata in questo grado. CP_3
L'eccezione va indubbiamente accolta, tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, (CPA) che recita: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ..t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari...” posto che, a seguito della elaborazione del diritto vivente è principio acquisito che al termine “applicazione” deve riconoscersi portata ampia, comprensiva della potestà di riscossione che si completa con la iscrizione a ruolo e la successiva notificazione delle cartelle esattoriali, attività che rientra a pieno titolo nella fase di applicazione del
“prelievo supplementare”, integrando il momento conclusivo dell'accertamento e della quantificazione del credito.
Con tre arresti, invero le Sezioni Unite (ordinanze 31370 e 33682 del 2018, 33850 del 2021) hanno chiarito che la attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo va letta alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione, cosicchè la cognizione di tutti i motivi di opposizione che comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, si giustifica in presenza di un sindacato di legittimità che attenga anche a posizioni di interesse legittimo e quindi alla sussistenza originaria della giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.
Esaminando le doglianze svolte dagli opponenti qui appellanti è evidente che nel caso di specie attengono in primo luogo e soprattutto all'esercizio dei poteri amministrativi involgenti la determinazione dell'an e del quantum debeatur, poiché gli opponenti allegano la originaria e/o sopravvenuta mancanza dei requisiti, per pretendere il prelievo supplementare, anche per illegittimità della normativa interna, in rapporto alla normativa della Unione, e per intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa di CP_3
Dunque va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a tutte le contestazioni che attengano alla oggettiva e originaria determinazione del prelievo supplementare sul latte;
alla regolarità, e legittimità, sia sul piano interno che dell'Unione, del procedimento di accertamento tramite il quale si è pervenuti alla definizione in concreto del prelievo supplementare, e delle somme accessorie dovute, per interessi;
anche il tema della compensazione, nazionale ovvero nei confronti del singolo produttore interno, e della sua eventuale illegittimità, per contrasto tra la disciplina nazionale a cui si conformano i provvedimenti amministrativi, che quindi è competente a conosce in toto dei motivi di opposizione da 5 a 14.
Le spese dei due gradi si compensano, per molteplici ragioni: l'appello è invero fondato, in ordine alla nullità della sentenza di primo grado, mentre la questione relativa al riparto di giurisdizione, e alla ampiezza della giurisdizione amministrativa in materia, è stata controversa, e dubbia, fino ad epoca assai recente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 8 - Annulla la sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, nei limiti di cui in parte motiva.
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti avanti al Giudice amministrativo.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 916/2021 promossa da:
1. in persona del legale rappresentante con sede Parte_1 Parte_1 in Villanova sull'Arda (PC), Via Mottaiola n. 5, C.F.: e P.IVA: P.IVA_1
2. , in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Controparte_1 Cortemaggiore (PC), Via Busseto n. 22, C.F.: - P.IVA: ; C.F._1 P.IVA_2
3. , in persona dell'omonimo titolare, con sede in Caorso (PC), Strada Graffignana n. 7, CP_2 C.F.: - P.IVA: C.F._2 P.IVA_3
4. in persona del legale rappresentante Parte_2 [...]
, con sede in Caorso (PC), Via Graffignana n. 7, C.F. e P.IVA: Pt_2 P.IVA_4
5. in persona del legale rappresentante , con Parte_3 Parte_3 sede in San Pietro in Cerro (PC), Via Boschi n. 4, C.F. e P.IVA: P.IVA_5
6. in persona del legale rappresentante , con sede in Villanova Parte_4 Parte_5 sull'Arda (PC), Via Mottaiola n. 11, C.F. e P.IVA: ; P.IVA_6 tutti rappresentanti e difesi dall'Avv. MADDALENA ALDEGHERI,
APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
Avverso la sentenza 504 del 2020 emessa dal Tribunale di Piacenza
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 504/2020 pubblicata il 4 novembre 2020, nel giudizio R.G. n. 1026/2015, non notificata, nella parte in cui il Giudice di primo grado, nel rigettare
“la domanda di parte attrice”: - ha ricostruito in maniera del tutto incompleta e parziale il regime delle quote latte e la normativa interna (peraltro con riferimento alla normativa entrata in vigore solo a partire dalla campagna 2003/2004); - ha omesso qualsiasi motivazione quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione svolti sub 3.2., 3.3., 3.4., 6., 10., 11. dell'atto di citazione introduttivo;
- ha assunto, nel dispositivo, una determinazione contrastante con la motivazione, con riferimento ai motivi di opposizione all'esecuzione svolti sub 4., 7., 12., 13 e 14. dell'atto di citazione introduttivo, posto che in motivazione ha argomentato in ordine al difetto del G.O. a conoscerli, ma nel dispositivo li ha genericamente rigettati unitamente agli altri motivi di opposizione;
- ha respinto, nel merito, i motivi di opposizione all'esecuzione svolti sub 3.1., 5., 8. e 9. dell'atto di citazione introduttivo;
- ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite;
e quindi, preso atto anche della fondatezza dell'eccezione di nullità dei provvedimenti amministrativi di imputazione del prelievo presupposti alle cartelle, e quindi delle stesse cartelle opposte in primo grado, sollevata dagli opponenti nel presente grado di appello, voglia, comunque ed in ogni caso, accogliere le conclusioni svolte in primo grado, ossia le seguenti conclusioni:
1. in riforma del capo 1. della sentenza di primo grado: in accoglimento dell'eccezione di nullità dei provvedimenti amministrativi di imputazione del prelievo presupposti alle cartelle qui opposte, e quindi delle stesse cartelle, e comunque delle censure svolte nel primo grado di giudizio (dal motivo sub 3 fino al motivo sub 14), comunque accertare e dichiarare nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o comunque prive di effetti giuridici le cartelle di pagamento opposte in primo grado e/o tutti gli atti comunque connessi, presupposti o conseguenti, anche se non conosciuti, compresi l'iscrizione a ruolo ed il ruolo nelle stesse indicato, nella parte in cui detti incidono nella sfera giuridica di ogni azienda agricola attrice;
2. in riforma del capo 2. della sentenza di primo grado: condannare parte convenuta-appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre IVA, CPA e rimborsi forfettari ai sensi di legge;
3. in ogni caso e comunque: con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA, oneri e rimborsi tutti ai sensi di legge.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per ragioni esposte. Nella denegata ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto ammissibile se ne chiede il rigetto e la conferma della sentenza impugnata. In subordine si insiste per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, nei termini precisati, come già formulata in primo grado. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sei aziende agricole indicate in epigrafe rappresentando la connessione oggettiva tra le domande, proponevano opposizione, avanti al Tribunale di Piacenza, avverso le sei cartelle di pagamento inviate nel marzo 2015 da Equitalia, una per ciascuna azienda, inerenti il pagamento del cosiddetto “supplemento prelievo latte”, (dovuto dal produttore per eccessi rispetto alle quote di produzione ammesse) per importi iscritti a debito nei ruoli 1 e 2 del 2015, resi esecutivi il 19.2.2015; notificavano la citazione ad Equitalia, quale agente della riscossione e ad
, titolare del credito, e chiarivano di presentare opposizione sia alla esecuzione ex art.615 cpc, CP_3
pagina 2 di 8 che agli atti esecutivi ex art.617 cpc, chiedendo preliminarmente la sospensione della efficacia esecutiva del titolo ex art.615 cpc.
Deducevano, nel dettaglio:
1) La inesistenza della notifica della cartella, eseguita da Equitalia, soggetto non abilitato;
2) La nullità insanabile della notifica, per mancanza della relata e difetto di procedura della notificazione;
3) La nullità o annullabilità della cartella, per mancanza dei seguenti requisiti essenziali: 1) la indicazione del responsabile del procedimento, 2) la sottoscrizione;
3) la indicazione della possibilità di rateazione e delle procedure per chiedere la sospensione della esecuzione;
4) la errata indicazione degli interessi di mora;
4) La nullità ed annullabilità della cartella e del ruolo per la mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti, e della relativa data di notifica;
5) La nullità della cartella e del ruolo per la mancata previa notifica degli atti di accertamento presupposti, per tutti i periodi, ed in particolare per i periodi dal 2000 e 2001 in avanti, in cui ha proceduto a comunicare il prelievo supplementare imputato alle singole aziende solo CP_3 agli acquirenti del latte, e non anche ai produttori.
6) La nullità della cartella e del ruolo per precedente iscrizione e quindi duplicazione illegittima del ruolo;
7) La nullità e/o annullabilità della cartella, e del ruolo, per difetto di motivazione circa la esistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo
8) La intervenuta prescrizione della pretesa, atteso che nelle cartelle non indica né l'atto CP_3 presupposto né la sua data di notifica, e per tutte le campagne dal 2000 in poi non ha CP_3 comunicato il prelievo supplementare ai ricorrenti (produttori) ma solo agli acquirenti, ritenuti responsabili del versamento;
dunque a seguito dell'eventuale mancato versamento da parte degli acquirenti, il decorso del termine quadriennale previsto dall'art.3 comma 1 del Reg.CE 2988 del 1995 comporta l'impossibilità di agire nei confronti dei produttori;
in subordine il credito è comunque prescritto per decorso del termine quinquennale ex art.2948 n.4 cc., o in ulteriore subordine per la prescrizione decennale;
9) La decadenza di per il recupero delle somme iscritte nel registro debitori in data CP_3 antecedente al 31.12.2012, ai sensi dell'art.25 DPR 602 del 1973, richiamato dall'art.8 quinquies comma 10 bis della legge 33.
10) La nullità e/o annullabilità della cartella ricevuta dagli attori, della iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da , anche CP_3 tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti;
11) La nullità e/o annullabilità della cartella ricevuta dagli attori, della iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa la quantificazione degli interessi, illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge 212 del 2000, dell'art.3 della legge 241 del 1990 e degli artt. 2, 3, 25 e 97 della Costituzione;
12) In subordine errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi, contestazione in ordine al quantum della pretesa e quindi in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo, e di cui alle cartelle opposte;
mancanza di esigibilità, certezza e liquidità delle somme indicate, one, eccesso di potere e vizio di motivazione;
pagina 3 di 8 13) Comunque l'illegittimo avvio delle procedure di recupero, per errata procedura di rateizzazione, ex art.8 quater e quinquies L.33 del 2009, posta in essere da mancata CP_3 esigibilità del debito;
14) L'errata iscrizione a ruolo, perché le somme intimate non possono dirsi “accertate come dovute”; mancanza di esigibilità, liquidità e certezza delle somme indicate in cartella. Deducono che il Tribunale della Unione Europea ha ritenuto carenti, sul piano nazionale dell'Italia, dati attendibili circa la anagrafe bovina e i quantitativi di latte prodotto, cosicchè non possono ritenersi certi i prelievi supplementari attribuiti allo Stato Italiano e all'interno dello Stato ai singoli produttori.
Si costituiva per l'Avvocatura dello Stato, resistendo alla domanda;
eccepiva in primo luogo il CP_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario per gli aspetti che riguardavano la attribuzione ai produttori delle rispettive “quote latte”, e, di conseguenza, la determinazione dell'esubero di produzione, che consente il prelievo supplementare.
Esponeva il meccanismo dei controlli incrociati introdotto dalla legge 9 aprile 2009, n.33, che ha istituito il registro dei debitori, e in via ordinaria prevede che il prelievo supplementare venga recuperato dagli acquirenti del latte;
e solo ove ciò non sia possibile comporta la riscossione presso i produttori, effettivi responsabili dell'esubero.
Contestava la esistenza dei vizi formali denunciati, attesa la piena legittimazione di Equitalia a procedere, quale agente della riscossione, come specificamente risulta ex art.8 c.10, e 10 del DL 5 del 2009 convertito nella legge 33 del 2009, e la piena legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC dall'esattore o concessionario, (Cass.5898 del 2015, 6395 del 2014)
Contestava anche la esistenza dei vizi sostanziali, rilevando che gli importi che risultano dai registri dei debitori vengono aggiornati in ragione delle avvenute rateizzazioni, di eventuali provvedimenti giurisdizionali, e del calcolo degli interessi, cosicchè è fisiologico, e non depone per la duplicazione del credito, il fatto che vengano notificati nel tempo inviti a pagare importi differenti;
d'altro canto gli interessati hanno costante possibilità di interloquire con , e fruire di rateizzazioni, prima della CP_3 emissione della cartella di pagamento esattoriale;
l'adesione alla rateizzazione tuttavia comporta la rinuncia alle contestazioni.
Aggiungeva che le procedure di accertamento dei crediti, operate le compensazioni, divengono definitive (ex art.1 comma 12 DL 43 del 1999 convertito in legge 118 del 1999) ed i crediti esigibili, con conseguente comunicazione al primo acquirente, che funge da sostituto di imposta, e a partire dal DL 411 del 1997 anche al produttore, che può proporre ricorso sia in sede amministrativa che giurisdizionale;
il contenuto della cartella esattoriale è stato poi oggetto di regolamentazione da parte della Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 agosto 2014.
Contestava la eccezione di decadenza perché i termini previsti dagli artt.17 e 25 del DPR 602 del 1973 in materia tributaria non si applicano al recupero delle entrate comunitarie, per la complessità dei meccanismi volti a consentire la compensazione, dapprima all'interno della quota nazionale, e quindi nei confronti dei produttori, con eventuali somme dovute per altra causa, attinenti alla contabilità comunitaria, di cui il debitore sia destinatario.
Il Giudice sospendeva la esecutività delle cartelle quindi la causa, istruita con soli documenti, veniva definita con sentenza 504 del 2020, pubblicata il 4 novembre 2020, che, ricostruita in sintesi la normativa europea e nazionale delle “quote latte” (volta a consentire il mantenimento di prezzi del prodotto remunerativi per gli allevatori, con il conseguente complesso meccanismo di controllo del rispetto dei limiti di produzione) respingeva la opposizione.
pagina 4 di 8 In particolare, respingeva i motivi di opposizione ai punti 1) e 2), richiamando la disciplina contenuta all'art.8 quinquies del DL 5 del 2009 come convertito dalla legge 33 del 2009, che consente ad CP_3 di avvalersi oltre che del Corpo della Guardia di Finanza, delle società del gruppo Equitalia, per notificare la cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Respingeva il motivo di opposizione sub.3 nella parte in cui allegava la mancata indicazione del responsabile del procedimento, richiamando l'orientamento di Cassazione secondo cui in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, il responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell'iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell'affidamento all' dell'intero CP_3 procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la l. n. 228 del 2012 non esiste separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione della cartella, diversamente da quanto avviene per la riscossione delle imposte sui redditi.
Respingeva il motivo di opposizione sub.4) richiamando la giurisprudenza secondo cui per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento emesso, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze idonee all'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa (Cass. 1111 e 25343 del 2018, tra le altre), ed affermando, in fatto, che le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento impugnate consentivano di identificare, in maniera univoca, l'accertamento presupposto
Rilevava tuttavia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia in ordine al “vizio della cartella per omessa indicazione degli estremi di accertamento”, (entrando in apparente contraddizione con la precedente statuizione di merito) sia in ordine alle questioni di “errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare e a titolo di interessi, e di dedotta carenza di certezza e liquidità delle somme indicate”, richiamando le Sezioni Unite che con l'ordinanza n. 31370/2018 avevano affermato che la contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche, attenendo a posizione di interesse legittimo, spetta alla giurisdizione del G.A.
Descriveva il complesso meccanismo di compensazioni che comporta la possibile variazione del credito, osservando che le eccezioni formulate non erano idonee a inficiare la legittimità; deduceva anche la infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dagli attori, assumendo che alla fattispecie si applica la prescrizione decennale, e che la decorrenza del termine è stata sospesa in due occasioni dalla normativa che prevedeva delle “finestre temporali” per chiedere la rateizzazione, all'art.10 commi 34-39 del DL 49/2003 e 8 quater e quinquies del DL 5/2009. Inoltre, rilevava l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente agli atti trasmessi ai primi acquirenti, che discende dal rapporto di solidarietà tra acquirenti e produttori.
Infine, nel dispositivo rigettava la domanda, sotto ogni aspetto.
Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2021 le originarie attrici proponevano appello avverso la decisione di primo grado articolando quattro motivi.
Deducevano 1) la erroneità della sentenza perché non aveva rilevato l'incompatibilità della normativa interna in materia di prelievo supplementare rispetto alla normativa della Unione, cui conseguente nullità dei provvedimenti;
2) la erroneità della sentenza perché aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di opposizione 3.2, 3.3, 3.4, 6, 10 e 11; 3) la nullità per contrasto tra la motivazione, in cui si rilevava la competenza del giudice amministrativo, in ordine ai motivi di opposizione 4, 7, 12, 13 e 14, e il dispositivo, in cui si rigettava la domanda nel merito, così violando il diritto di difesa, e impedendo la riassunzione;
4) la illegittimità per erroneo rigetto dei motivi 3.1, 5, 8 e 9.
pagina 5 di 8 Si è costituita , eccependo la inammissibilità dell'appello, che in parte attiene a vizi del CP_3 procedimento che integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 cpc, per cui è previsto il solo mezzo del ricorso in cassazione;
in parte si fonda sulla prospettazione del contrasto tra norme nazionali e CE, argomento che attiene alla pretesa sostanziale di , della quale deve conoscere il CP_3 Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. t) CPA come già statuito nella sentenza n. di primo grado del Tribunale di Piacenza: in effetti anche gli appellanti riconoscono che tale statuizione è corretta, aggiungendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il giudice amministrativo dominus di tutta la controversia limitandosi ad una pronuncia in rito che declinasse la sua giurisdizione in favore del TAR.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI
Parte appellante ha rinunciato a riproporre le originarie contestazioni sub 1) e 2); inoltre, è certamente fondata la eccezione di inammissibilità dell'appello, nella parte in cui attiene a vizi del procedimento che integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art.617 cpc, per cui l'art.618 cpc prevede il solo mezzo del ricorso in cassazione: di conseguenza, si è formato il giudicato, preclusivo di qualsiasi rivalutazione, in ordine al rigetto dei motivi di opposizione articolati da 1) a 4) in primo grado.
Quanto ai motivi di appello che riguardano altre ragioni dedotte con la originaria opposizione, si esamina preliminarmente, per ordine logico, il terzo motivo, volto a far valere la nullità della sentenza, per contrasto insanabile tra la motivazione, in cui si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo in merito a talune delle questioni proposte, esaminando invece nel merito, e rigettando, alcune delle restanti, e il dispositivo, in cui la domanda viene integralmente rigettata nel merito, il che ha comportato anche – sostengono gli appellanti – la violazione del diritto di difesa, impedendo la riassunzione.
Il motivo è fondato: integra infatti un'ipotesi di nullità diretta (ovvero determinata dal difetto di un requisito essenziale della sentenza come atto) la incertezza circa il contenuto della decisione (Cass.16448/2009) specie in caso di contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo (Cass. 27079 del 2021, 5939 del 2018, 29490 del 2008, tra le altre).
In particolare, il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza deve ritenersi insanabile quando non consente di individuare e delimitare con certezza la statuizione del giudice, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione e non può essere, di conseguenza, eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando appunto la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, 2° c. cpc.
Nella fattispecie ricorre questa ipotesi: infatti a fronte di plurimi motivi di opposizione alle cartelle, articolati per punti, nella esposizione delle ragioni della decisione il Tribunale dopo avere esaminato e respinto alcune questioni, rileva la sussistenza della giurisdizione amministrativa in merito al “vizio della cartella per omessa indicazione degli estremi di accertamento”, e alle “questioni di errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare e a titolo di interessi, e di dedotta carenza di certezza e liquidità delle somme indicate”, senza meglio individuare gli specifici punti della opposizione a cui con tale dizione intende fare riferimento.
Nel seguito esamina comunque nel merito taluni dei profili su cui parrebbe avere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando, per esempio, la legittimità del meccanismo delle compensazioni;
nel dispositivo comunque respinge integralmente le opposizioni.
E' quindi complessivamente confuso il filo logico delle ragioni poste a fondamento della decisione e impedita la applicazione dell'istituto della correzione di errore materiale che presenterebbe nella pagina 6 di 8 fattispecie profili di arbitrarietà, nella definizione dei punti devoluti al giudice amministrativo e dei punti respinti nel merito, dal Tribunale.
La sentenza impugnata, che è passata in giudicato per omessa impugnazione o inammissibilità della impugnazione, limitatamente ai motivi di opposizione da 1 a 4 è invece nulla e va sostituita da una nuova statuizione per quanto riguarda i restanti motivi della originaria opposizione.
In proposito, va accolta la eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata sin dal primo grado dalla difesa di , e reiterata in questo grado. CP_3
L'eccezione va indubbiamente accolta, tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, (CPA) che recita: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ..t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari...” posto che, a seguito della elaborazione del diritto vivente è principio acquisito che al termine “applicazione” deve riconoscersi portata ampia, comprensiva della potestà di riscossione che si completa con la iscrizione a ruolo e la successiva notificazione delle cartelle esattoriali, attività che rientra a pieno titolo nella fase di applicazione del
“prelievo supplementare”, integrando il momento conclusivo dell'accertamento e della quantificazione del credito.
Con tre arresti, invero le Sezioni Unite (ordinanze 31370 e 33682 del 2018, 33850 del 2021) hanno chiarito che la attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo va letta alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione, cosicchè la cognizione di tutti i motivi di opposizione che comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, si giustifica in presenza di un sindacato di legittimità che attenga anche a posizioni di interesse legittimo e quindi alla sussistenza originaria della giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.
Esaminando le doglianze svolte dagli opponenti qui appellanti è evidente che nel caso di specie attengono in primo luogo e soprattutto all'esercizio dei poteri amministrativi involgenti la determinazione dell'an e del quantum debeatur, poiché gli opponenti allegano la originaria e/o sopravvenuta mancanza dei requisiti, per pretendere il prelievo supplementare, anche per illegittimità della normativa interna, in rapporto alla normativa della Unione, e per intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa di CP_3
Dunque va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a tutte le contestazioni che attengano alla oggettiva e originaria determinazione del prelievo supplementare sul latte;
alla regolarità, e legittimità, sia sul piano interno che dell'Unione, del procedimento di accertamento tramite il quale si è pervenuti alla definizione in concreto del prelievo supplementare, e delle somme accessorie dovute, per interessi;
anche il tema della compensazione, nazionale ovvero nei confronti del singolo produttore interno, e della sua eventuale illegittimità, per contrasto tra la disciplina nazionale a cui si conformano i provvedimenti amministrativi, che quindi è competente a conosce in toto dei motivi di opposizione da 5 a 14.
Le spese dei due gradi si compensano, per molteplici ragioni: l'appello è invero fondato, in ordine alla nullità della sentenza di primo grado, mentre la questione relativa al riparto di giurisdizione, e alla ampiezza della giurisdizione amministrativa in materia, è stata controversa, e dubbia, fino ad epoca assai recente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 7 di 8 - Annulla la sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, nei limiti di cui in parte motiva.
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti avanti al Giudice amministrativo.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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