Articolo 64 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 63Articolo 65
Versione
1 gennaio 1938
Art. 64.

II contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente Ordinamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938