Art. 64.
II contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente Ordinamento.
II contributo dovuto dal sanitario per ottenere i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 61 e 62 si determina con le norme allegate al presente Ordinamento.