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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4799/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4799 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
, nato a Giugliano in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Giuseppe Podda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Palomba n. 22,
Opponente contro con sede in Cagliari, Via C. Controparte_1
Battisti n. 6, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Silvia Cuncu ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via C. Battisti n. 6, presso il Servizio Affari Legali della , Controparte_2
Opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
Ritenuto che nella comparsa di costituzione e di risposta dell' è stata richiesta l'applicazione CP_1 dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, ritenuta l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 I comma della Costituzione, come sopra eccepito, si chiede che l'adito Tribunale, voglia, con ordinanza disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendere il Giudizio.
In via preliminare:
1) Dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di titolo valido (contratto di
1 locazione non registrato);
2) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto, perché rilasciata dal Direttore generale dell'A su mandato dell'Amministratore unico e Pt_2 non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12;
IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio, il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione dell'atto Parte_1
di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 22 luglio 2013.
Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sig. sia Parte_1 presente dell'elenco e nel protocollo d'intesa.
Nel merito, senza inversione dell'onere della prova:
Rigettare ogni avversa domanda formulata nella comparsa di costituzione e di risposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per tutti i titoli e per tutte le causali richiamate nel decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta;
In via subordinata.
Dichiarare la prescrizione quinquennale delle mensilità maturate fino al 14.10.2006;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 52/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro 38.404,63, a titolo di differenze Parte_1 CP_1
maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà Pt_1
dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/7/2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 52/2017 del Controparte_1
Tribunale di Cagliari, depositato il 10/01/2017 e notificato in data 07/04/2017 per il pagamento della somma di euro 45.531,91, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno 2016, nella misura aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, in riferimento al contratto di locazione sottoscritto in data 10 dicembre 1988 e avente a oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, via
Schiavazzi s.n.c., oggi Piazza Pigafetta n. 11, piano 5, int. 9.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente, oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c., nonché l'inammissibilità della domanda a fronte della contestazione della pretesa, sia in relazione all'an che al quantum, per l'emissione del decreto in base a conteggi unilaterali e, quindi, per mancanza di prova scritta del credito;
nel merito, l'attore ha affermato l'applicabilità al rapporto in questione di una particolare disciplina che determinerebbe l'infondatezza della pretesa dell' , e CP_1 ha chiesto l'accertamento della prescrizione quinquennale per alcuni dei pretesi canoni. L'attore ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l'accertamento della prescrizione fino al 30 settembre 2006.
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha esposto quanto segue.
Lo della Provincia di Cagliari in data 10 dicembre 1988 aveva concesso in locazione a CP_3
un alloggio sito in Cagliari, via Schiavazzi s.n.c., ora Piazza Pigafetta n. 11, piano 5°, Parte_1
int. 9.
Egli, infatti, aveva partecipato alla procedura bandita il 14 marzo 1988 dalla Prefettura di Cagliari, in virtù della L. n. 52/1976, per l'assegnazione in locazione di alloggi di servizio costruiti con fondi statali per il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e degli Agenti di custodia.
L'art. 1, comma 3, della legge citata prevedeva che i canoni fossero stabiliti con successivo decreto ministeriale, e l'art. 2 del contratto di locazione stabiliva un canone mensile pari a lire 60.264 determinato dallo stesso secondo i criteri previsti dall'art. 22 della L. n. 513/1977 che a sua CP_3 volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035 del 1972, nel quale è specificato da quali quote è costituito il canone di locazione degli immobili assegnati per esigenze di servizio (trattandosi di abitazioni aventi una particolare destinazione e perciò assoggettate a una particolare disciplina).
La pretesa di , che assume che l'attore si sarebbe reso inadempiente in ragione del mancato CP_1
pagamento del canone di locazione dal 1/7/2003 calcolato in base alla L.R. n. 13 del 1989 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003 (per un totale di euro 45.531,91 al 30/6/2016), sarebbe
3 illegittima. Tali leggi regionali, infatti, non avrebbero dovuto trovare applicazione in relazione al contratto di locazione in corso e ai fini del calcolo del relativo canone. Egli, dunque, non poteva ritenersi inadempiente, avendo provveduto a pagare il canone nella misura prevista in base alla legge applicabile.
La L.R. n. 13/1989, disciplinante l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'art. 1 definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento “a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato …”
e all'art. 2 specifica i criteri per la determinazione del valore locativo rinviando anche alla legge n.
392/1978 (e agli artt. 31-38 la medesima L.R. disciplina le modalità di determinazione del canone di locazione sempre applicando le norme della l. n. 392/1978). Tuttavia, l'art. 26 della L. n. 392/1978 esclude espressamente l'applicabilità della medesima legge alle “locazioni relative agli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti”.
L'art. 31 della L.R. n. 13/1989, poi, attribuisce al canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la funzione di compensazione dei costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge n. 513/1977, che è la stessa legge applicata al contratto di locazione stipulato dall'attore.
Alla L.R. n. 13/1989 fa riferimento la L.R. n. 7/2003 nella quale, all'art. 4, è stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976 n. 52, qualora non siano stati adottati dai competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989…”. Tale art. 4 fa riferimento però alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il “personale militare” e quindi non poteva riferirsi all'attore, che non è mai stato un militare, bensì dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di appartenente al
Corpo della Guardia di Finanza.
Secondo la prospettazione dell'attore, le norme invocate da nel ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
non sarebbero applicabili al caso de quo in quanto la L. n. 52/1976 che ha stabilito “interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, …” non fa alcun riferimento agli alloggi con le finalità tipiche dell'edilizia residenziale pubblica, ma introduce una disciplina particolare (in ragione della particolarità dei soggetti destinatari) anche in relazione alla determinazione del canone, diversa da quella di cui alle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003 (anche in ragione dell'esclusione dell'applicazione dell'equo canone stabilita dall'art. 26 della L. n. 392/1978).
Gli alloggi costruiti ai sensi della L. n. 52/1976, locati agli appartenenti alle forze dell'ordine, pur rientrando nella generale categoria dell'edilizia residenziale pubblica, sono stati inseriti nelle disposizioni della L. n. 560/1993 che ha reso alienabili tali immobili.
4 Anche la giurisprudenza di merito e di legittimità si era più volte pronunciata sulla materia oggetto del giudizio (Trib. Cagliari n. 949/1997, confermata da App. Cagliari n. 189/1999) affermando l'inapplicabilità della disciplina prevista in materia di canone per l'edilizia residenziale pubblica, dovendo unicamente trovare applicazione la disciplina speciale prevista dalla L. n. 52/1976; anche la
Cassazione (sent. n. 1731/1999) aveva affermato che tali alloggi erano assoggettati a una disciplina speciale, non potendosi ritenere che la L.R. n. 13/1989 avesse voluto estendere il proprio ambito applicativo anche agli alloggi in questione, né la mancanza di una esplicita esclusione poteva essere intesa come implicita estensione della disciplina anche a tali beni. Anche la più recente sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 983/2009 aveva dichiarato applicabile la disciplina della L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone e di conseguenza aveva accertato che non fossero dovute le maggiori somme rispetto al canone concordato.
Con la I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'opponente ha altresì dedotto l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 7/20023 per violazione degli artt. 3, co. 1, 5 e 117 co. 1 della Costituzione, e in particolare del principio di uguaglianza, di unità e indivisibilità della Repubblica e dei principi sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/9/2017 si è costituita in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione in Controparte_1
ragione della normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 ovvero per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
In particolare, in relazione all'asserita tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, l' CP_1
ha dedotto che esso era stato notificato in data 10/3/2017 e, dunque, entro il termine di legge, avuto riguardo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 477/2002 la quale ha introdotto il principio della
“scissione soggettiva” dei due momenti di perfezionamento della notifica (per il notificante, con il compimento di tutte le formalità imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario).
Ugualmente priva di fondamento sarebbe l'eccezione relativa all'inammissibilità del decreto opposto per la mancanza delle condizioni e la contestazione sia sull'an che sul quantum debeatur. Premesso che la prova scritta del credito azionato era costituita dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti e non invece, come asserito, dall'elenco riepilogativo degli importi insoluti, l' ha prodotto copia CP_1
delle fatture trasmesse al dalle quali si evincono le voci di addebito delle singole somme, nonché Pt_1
eventuali conguagli a seguito di verifica del reddito del nucleo familiare.
Nel merito, le deduzioni dell'attore circa l'applicabilità agli alloggi in questione di una disciplina
5 particolare (così come la giurisprudenza dallo stesso citata a supporto) sarebbero state superate dal mutato contesto legislativo costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità. La norma regionale di cui si discute, infatti, dispone testualmente che “Per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni”, così evidentemente intendendo disciplinare quel vuoto di disciplina che si era creato a seguito della mancata adozione, per decenni, dei decreti ministeriali di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.
Inoltre, il contratto di locazione stipulato dal signor con Area, all'art. 3, dedicato al canone di Pt_1
locazione, prevede espressamente che: "il canone di locazione è stabilito in lire 60.264 mensili.
L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge". È evidente, quindi, che era stata volontà delle parti in sede contrattuale quella di ancorare la determinazione della misura del canone alle norme dell'edilizia residenziale pubblica, ed assoggettare la sua eventuale revisione proprio alle leggi regionali in materia di ERP. Pertanto, già nel contratto di locazione le parti avevano inteso richiamare le norme dell'ERP, e non quelle statali che detterebbero una disciplina “speciale” per gli alloggi c.d. di servizio.
Peraltro, i criteri di determinazione del canone di cui alla L.R. 13 del 1989 e ss.mm.ii. erano quelli propri dell'edilizia popolare, per cui di certo non sono corrispondenti a quelli di mercato, ma di gran lunga inferiori e calmierati.
Inoltre, la giurisprudenza citata dall'attore sarebbe riferita a un periodo precedente e diverso da quello oggetto del decreto ingiuntivo, cosicché alcun giudicato poteva dirsi formato in materia, né le pronunce potevano essere citate a sostegno della tesi dell'opponente, in quanto era completamente mutato il contesto normativo di riferimento. Al tempo dei surrichiamati precedenti, infatti, non era ancora intervenuta la legge regionale n. 7 del 2003, il cui articolo 4, per l'appunto, ha disciplinato diversamente il profilo della determinazione del canone per gli alloggi di servizio. Del mutato quadro normativo, aveva pure preso atto la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 339 del 2009, depositata in data 27 gennaio 2010, aveva espressamente riconosciuto il diritto di di applicare, in forza dell'esplicito richiamo contenuto nella L. R. n. 7 del 2003, CP_1
proprio la legge regionale n. 13 del 1989. Detta normativa regionale, quindi, per la giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, doveva essere presa in considerazione per la determinazione della misura del canone afferente agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, in mancanza di adozione dei
Decreti ministeriali. La citata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, infatti, accoglieva il motivo inerente alla richiesta di applicazione al caso in esame della normativa di cui al decreto legislativo n.
112 del 1998. Esso prevedeva espressamente che gli alloggi costruiti ai sensi della legge n. 52 del 1976
6 sarebbero stati gestiti dalle singole Regioni, con appositi provvedimenti normativi, anche in relazione alla quantificazione del canone di locazione. La dicotomia tra il decreto legislativo n. 112/1998 e la L. n. 560/1993 stava nel fatto che col primo – sottolinea la Corte – il legislatore aveva voluto disciplinare specificamente la materia del canone di locazione degli alloggi oggetto della presente causa, laddove col secondo si era limitato ad occuparsene esclusivamente nell'ottica della alienazione, trascurando l'aspetto patrimoniale locativo, omettendo di emanare i citati decreti ministeriali. A seguito del D. Lgs. n. 118/1998 la aveva stabilito che, in mancanza dei predetti decreti, i canoni di locazione sarebbero Controparte_4
stati quantificati ai sensi della legge regionale n. 13 del 1989.
Essendo pacifica e incontroversa la mancata emanazione dei Decreti ministeriali attuativi del disposto del contenuto dell'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976, la richiesta dell' di adeguamento dei canoni di CP_1 locazione (in applicazione della L.R. n. 13/1989) a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003, si rivelerebbe pertanto del tutto legittima.
Peraltro, la richiesta, non poteva dirsi neppure sproporzionata, in quanto la nuova e transitoria misura del canone è pure calmierata, poiché riconducibile ai criteri dell'edilizia popolare di cui alla L.R. 13 del 1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n.7 del 2000.
***
Il giudice, all'udienza del 27/9/2017 ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con decreto del 25/6/2019 il giudice ha fissato l'udienza del 9/5/2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., poi rinviata al 18/3/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
Occorre, preliminarmente, rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione inerente alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi il 7 aprile 2017 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c. decorrenti dalla sua emissione.
Nel caso di specie, infatti, il decreto ingiuntivo, pubblicato il 10/1/2017, è stato avviato alla notifica mediante consegna all'ufficiale giudiziario in data 10/3/2017 (doc. 1 opposta) e, quindi, secondo il principio della scissione temporale degli effetti della notifica (Corte cost. 477/2002) entro un tempo utile a evitare, nei confronti del richiedente, la scadenza del termine ex art. 644 c.p.c., nonostante, nei confronti del destinatario, la notifica si sia perfezionata in data successiva.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza anche della censura inerente all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di conteggi unilaterali e, quindi, in assenza di prova scritta del credito.
A norma dell'art. 635 comma 1 c.c., infatti, per i crediti dello Stato sono considerate prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo anche i libri o registri della Pubblica amministrazione,
7 quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesti la regolare tenuta.
Nella specie, dunque, tenuto conto della natura di ente pubblico economico dell' (derivante CP_1
dalla trasformazione degli ex ), preposta al perseguimento Parte_3 dello scopo di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, e sottoposta al controllo anche finanziario della il decreto ingiuntivo è stato Controparte_4 legittimamente concesso sulla base dell'attestazione di morosità sottoscritta dal dirigente del competente Servizio territoriale, viste le annotazioni nella contabilità aziendale.
Tale documento costituisce prova scritta del diritto fatto valere, idonea e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, è noto che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino
l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (ex multis, Cass. Sez. 3, 12/01/2006, n. 419,
Rv. 586873 – 01).
Dunque, la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione rimane distinta rispetto a quella richiesta nella presente fase di merito ai fini della verifica della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
***
Quanto al merito, è pacifico in causa che il , in qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Pt_1
Finanza, avesse stipulato in data 10 dicembre 1988 un contratto di locazione con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) per l'immobile sito in Cagliari, via Schiavazzi c/5 (ora Piazza Pigafetta n.
11, piano 5, int. 9), quale alloggio di servizio assegnati ai sensi della L. n. 52/1976.
L'opponente, nel merito, ha contestato la pretesa creditoria dell' in relazione alle differenze CP_1
conteggiate a suo debito sui canoni di locazione scaduti, essenzialmente sulla base dell'inapplicabilità della normativa regionale posta alla base del ricorso per ingiunzione al contratto di locazione in corso;
ciò alla luce della particolarità della destinazione dell'alloggio a lui assegnato e della specialità della relativa disciplina. Al contrario, l' ha fondato la propria pretesa creditoria sulla normativa CP_1 regionale sopravvenuta nonché alla luce dell'art. 3 del contratto di locazione stipulato dalle parti, il quale ancorava la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali.
Ora, con la L. n. 52/1976, nell'ambito di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
8 Finanza, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio, si era autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari di
“alloggi da assegnare in locazione semplice”. L'art. 1, comma 1, stabiliva che “tali alloggi riman[essero] di proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica, come disposto dal comma 2. Il comma 3, inoltre, prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati
e il comitato per l'edilizia residenziale”. All'epoca, l'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972, in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di determinazione e revisione dei relativi canoni di locazione, escludeva dall'ambito di applicazione delle relative norme proprio gli alloggi destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio. Non se ne occupava nemmeno la L. n. 513 del 1977, pur intervenuta, fra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici. La distinzione di questi particolari alloggi dagli altri gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari rimase ferma fino alla promulgazione della L. n. 560 del
1993, la quale, all'art. 1, comma 1, ai fini della futura alienazione, comprendeva tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche quelli di cui alla L. n. 52 del 1976, senza con ciò innovare in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1 comma 3 della L. n.
52/1976 volto a fissare i canoni di locazione per questi particolari alloggi, le leggi regionali sarde emanate in materia di edilizia residenziale pubblica non intervennero al riguardo, in quanto la CP_4
come le regioni a statuto ordinario, doveva osservare allora la competenza dello Stato, anche
[...]
legislativa, per la fissazione dei canoni in tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica (e ciò a maggior ragione per gli alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio, interamente riservati alla competenza statale, già dalla loro costruzione, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616 del 1977. Peraltro, tale situazione perdurò fino al D.Lgs. n. 112 del 1998, quando, con l'art. 60, lett. e), alle regioni fu conferita la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 417/1994) gli alloggi di servizio
(ovvero tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali) si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica in quanto aventi primariamente finalità organizzative, riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano altresì alla finalità sociale di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti (come i primi). Di conseguenza, la stessa Corte affermava la necessità che l'assegnazione di tali alloggi avvenisse secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in
9 modo da evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale in tale materia.
Anche nella coeva giurisprudenza di merito citata dall'attore (Trib. Cagliari n. 949/1997 e App.
Cagliari n. 85/1997 e n. 189/1999) si era riconosciuto che la disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla L. n. 52/1976 avesse dei caratteri di specialità rispetto alla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e restasse perciò indifferente rispetto alle norme successive sulla determinazione del canone di locazione, al di là del vuoto normativo determinato dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976.
Ugualmente, la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9521/1995 e n. 1731/1999) aveva posto in evidenza l'inapplicabilità agli alloggi di cui alla L. n. 52/1976 della disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto soggetti a una disciplina speciale anche per la determinazione del canone. Infatti, secondo Cass. n. 1731/1999 la
L.R. n. 13/1989 (della cui applicabilità si discute nel caso di specie) restando nei limiti della competenza legislativa sarda non estendeva il proprio ambito di applicazione agli alloggi ex L. n.
52/1976. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva ribadito poi l'eccezionalità della disciplina di cui alla L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone di locazione, escludendone l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della L. n. 513/1977, almeno sino all'entrata in vigore della L. n.
569/1993, sulla base del fatto che tali alloggi si differenziavano per destinazione da quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Come rilevato da questo Tribunale con le sentenze n. 210/2025, 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025 in relazione alla disciplina di cui si discute, il quadro normativo è, tuttavia, mutato in seguito alla L. cost. n. 3/2001 da cui è derivato il conferimento alle Regioni della potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con la conseguenza che “nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Nella specie, con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (posta a fondamento della pretesa creditoria dell' ) CP_1
è stato stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
Nonostante la rubrica sia riferita agli alloggi realizzati per il personale militare, è evidente, stante l'espresso richiamo nel corpo della disposizione alla L. n. 52/1976, che la portata della norma regionale corrisponda a quella della norma statale, applicabile non solo al personale militare ma anche a quello civile (e, dunque, in linea di principio anche all'attore, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza).
Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale
10 dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale aveva sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia. La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 228 del 2020, aveva dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante CP_4
applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Questo Tribunale, con le pronunce sopra citate, ha in modo condivisibile ritenuto che non si ponesse un problema di legittimità costituzionale della normativa in esame, su cui è fondata la pretesa dell'opposta, affermando che “Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo, alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente,
l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice. Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni
'70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare. Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall , dal rispetto dei criteri del Controparte_1
recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost.)” (si vedano, in particolare, le sentenze n. 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025).
Deve, pertanto, ritenersi che la normativa regionale posta a fondamento della pretesa creditoria di sia applicabile al caso di specie sia in ragione del mutato contesto normativo costituzionale (che CP_1
porta a escludere che si versi in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, come, invece,
11 era stato riconosciuto in precedenza) sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, non si pone un problema di compatibilità costituzionale della legge in esame.
Una conferma in tal senso (e, dunque, l'equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone di locazione, tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelli di cui alla L. n. 52/1976) può essere tratta dalla L.R. n. 18/2023 nella parte in cui, all'art. 4 comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della
L.R. n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
È bene osservare, in aggiunta, anche a fronte dell'asserita invalidità della modifica unilaterale del contratto, che in base a quanto risultante dal contratto di locazione stipulato in data 10 dicembre 1988 il canone mensile era stato convenuto in base all'art. 3 in Lire 60.264 e determinato a sensi delle
“vigenti leggi in materia di E.R.P.” con l'intesa che esso poteva variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute. All'art. 19, inoltre, le parti avevano fatto di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone, dunque, in modo espresso l'applicabilità.
Pertanto, facendo applicazione, nel caso di specie, dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (nel testo ratione temporis vigente) ovvero dell'art. 3 del contratto di locazione (che rinviava a tutte le norme, anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica) la pretesa dell' di ottenere dall'opponente il pagamento delle maggiori somme CP_1
maturate per ciascuna mensilità deve ritenersi fondata.
Deve, inoltre, escludersi la rilevanza, ai fini della presente decisione, della questione posta dall'opponente inerente alla mancata inclusione dell'alloggio in questione nell'elenco degli immobili trasferiti al patrimonio regionale sia in quanto tardiva (in quanto avanzata per la prima volta soltanto con la II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e poi ulteriormente sviluppata solo in sede di note conclusive depositate il 10/2/2025) sia in quanto non dirimente ai fini della legittimazione a riscuotere i canoni locativi in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione (stipulato all'epoca dallo cui CP_3
è subentrato l' ) e non dalla proprietà dei relativi immobili. CP_1
In relazione al quantum non occorre compiere alcuna indagine in quanto, da un lato, il canone di locazione è stato determinato da facendo applicazione dei parametri di calcolo esemplificati CP_1
nella scheda prodotta in giudizio (doc. 4 opposta) i quali corrispondono ai parametri previsti dalla legge;
dall'altro lato, le contestazioni (tempestivamente) avanzate dall'opponente in relazione alla mancata determinazione del reddito del nucleo familiare risultano generiche (non avendo l'opponente specificamente dedotto perché il valore utilizzato da non fosse corretto, né quale sarebbe stato il CP_1
corretto valore del reddito da tenere in considerazione ai fini della determinazione del canone) oltre che apparentemente infondata (come risultante dal doc. 4 prodotto da , ovvero la scheda CP_1
12 esemplificativa dalla quale risulta che ha formato oggetto di espressa considerazione anche il parametro inerente al reddito).
Occorre, inoltre, considerare come i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare e ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentano di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ciascun anno, superiore a euro 300,00, ben più elevata di quella originaria di circa euro 30,00, ma comunque non eccessiva se posta a confronto con i canoni correnti nel mercato.
Quanto alla pretesa di di ottenere la condanna dell'opponente anche al pagamento delle CP_1
differenze maturate nel periodo successivo a quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, essa ha carattere di novità e risulta, dunque, inammissibile (non essendo stato, peraltro, prodotto da il CP_1
prospetto di calcolo dei canoni maggiorati in relazione a tale periodo).
Infine, in relazione all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
Il diritto ai corrispettivi delle locazioni è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 3 c.c. Ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessaria e sufficiente ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c..c la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, avente carattere recettizio (si veda Cass. civ. n. 27412/2021).
Nel caso di specie, sono stati prodotti due atti idonei a interrompere la prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento del 14/10/2011 (ricevuta in data 18/10/2011) seguita da quella del
13/04/2016 (ricevuta in data 18/4/2016) in relazione ai canoni maturati dal mese di agosto 2003.
Successivamente, in tempo utile a interrompere la prescrizione, è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente tutti i canoni precedenti di cinque anni la data di ricezione del primo atto interruttivo (18/10/2011) e dunque fino alla mensilità di settembre 2006 risultano prescritti.
L' ha, tuttavia, dedotto di aver sottratto dalla somma richiesta l'importo prescritto, richiedendo il CP_1
pagamento di euro 38.404,63 per le differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 al giugno 2016.
Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale (art. 3 del contratto, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto) a decorrere dalle singole scadenze al saldo.
Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 38.404,63, CP_1
oltre interessi come sopra specificati.
Infine, in relazione alle eccezioni sollevate con le note conclusive dall'opponente si osserva:
- L'eccezione concernente il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo è infondata. L'art. 18 lett. d della L.R. n. 12/2006 (norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari –
13 dispone che il direttore Controparte_5
generale, su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio. Nel caso di specie, la procura speciale risulta validamente conferita dal Direttore generale in forza di delibera autorizzativa n. 299/4 del Consiglio di Amministrazione assunta già dal 18 dicembre 2012 e quindi in data anteriore all'iniziativa di recupero del credito, anche nei confronti dell'odierno opponente (doc. 5 opposta – determinazione n. 1838 del 26/5/2017 che alla p. 1 richiama la delibera n. 299/4 del 18 dicembre 2012).
- L'eccezione relativa alla nullità del contratto per mancata registrazione è infondata poiché risulta in atti che il contratto di locazione stipulato dall'opponente con lo – ora – CP_3 CP_1
era stato registrato in data 20/1/1999 (si veda il prospetto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio denominato “lista tassa di registro” in cui è ricompreso anche il contratto di locazione stipulato da ). Ad ogni modo risulta dirimente, anche volendo Parte_1 prescindere dalla questione concernente l'applicabilità della disciplina della registrazione al contratto de quo, il fatto che il contratto sia stato stipulato in data 10 dicembre 1988 e, dunque, ben prima dell'entrata in vigore della l. 311/2024 che all'art. 1 comma 346 ha previsto la nullità per mancata registrazione. Al riguardo, è stato, infatti, chiarito che “La previsione dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se non registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e non a quelli preesistenti” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024,
n. 4265).
- Quanto all'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di ordine di esibizione
“dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal
Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art. 39 del DPR 19 maggio 1949 n. 250, a seguito del protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione del
22 luglio 2013”, si deve innanzitutto rilevare la tardività di tale istanza in quanto proposta con le note conclusionali del 10/2/2025; in ogni caso, come sopra rilevato, tale documento non sarebbe comunque utile ai fini della decisione (non incidendo sulla legittimazione a ottenere il pagamento dei canoni), fermo restando che nell'atto introduttivo l'opponente non aveva contestato il contratto di locazione con (prima , ma aveva svolto le sue difese CP_1 CP_3 limitatamente alla questione concernente l'inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, dovendosi dunque ritenere pacifica in causa l'applicazione del contratto di locazione tra il e . Pt_1 CP_1
***
14 Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 38.404,63, a titolo di canoni scaduti per le differenze
[...]
dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze al saldo;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna al pagamento in Parte_1
favore dell' dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in euro 5.077,33 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 02.04.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4799 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
, nato a Giugliano in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Giuseppe Podda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Palomba n. 22,
Opponente contro con sede in Cagliari, Via C. Controparte_1
Battisti n. 6, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Silvia Cuncu ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via C. Battisti n. 6, presso il Servizio Affari Legali della , Controparte_2
Opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
Ritenuto che nella comparsa di costituzione e di risposta dell' è stata richiesta l'applicazione CP_1 dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, ritenuta l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 I comma della Costituzione, come sopra eccepito, si chiede che l'adito Tribunale, voglia, con ordinanza disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendere il Giudizio.
In via preliminare:
1) Dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di titolo valido (contratto di
1 locazione non registrato);
2) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto, perché rilasciata dal Direttore generale dell'A su mandato dell'Amministratore unico e Pt_2 non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12;
IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio, il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione dell'atto Parte_1
di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 22 luglio 2013.
Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sig. sia Parte_1 presente dell'elenco e nel protocollo d'intesa.
Nel merito, senza inversione dell'onere della prova:
Rigettare ogni avversa domanda formulata nella comparsa di costituzione e di risposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per tutti i titoli e per tutte le causali richiamate nel decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta;
In via subordinata.
Dichiarare la prescrizione quinquennale delle mensilità maturate fino al 14.10.2006;
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 52/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro 38.404,63, a titolo di differenze Parte_1 CP_1
maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà Pt_1
dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/7/2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 52/2017 del Controparte_1
Tribunale di Cagliari, depositato il 10/01/2017 e notificato in data 07/04/2017 per il pagamento della somma di euro 45.531,91, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno 2016, nella misura aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, in riferimento al contratto di locazione sottoscritto in data 10 dicembre 1988 e avente a oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, via
Schiavazzi s.n.c., oggi Piazza Pigafetta n. 11, piano 5, int. 9.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente, oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c., nonché l'inammissibilità della domanda a fronte della contestazione della pretesa, sia in relazione all'an che al quantum, per l'emissione del decreto in base a conteggi unilaterali e, quindi, per mancanza di prova scritta del credito;
nel merito, l'attore ha affermato l'applicabilità al rapporto in questione di una particolare disciplina che determinerebbe l'infondatezza della pretesa dell' , e CP_1 ha chiesto l'accertamento della prescrizione quinquennale per alcuni dei pretesi canoni. L'attore ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l'accertamento della prescrizione fino al 30 settembre 2006.
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha esposto quanto segue.
Lo della Provincia di Cagliari in data 10 dicembre 1988 aveva concesso in locazione a CP_3
un alloggio sito in Cagliari, via Schiavazzi s.n.c., ora Piazza Pigafetta n. 11, piano 5°, Parte_1
int. 9.
Egli, infatti, aveva partecipato alla procedura bandita il 14 marzo 1988 dalla Prefettura di Cagliari, in virtù della L. n. 52/1976, per l'assegnazione in locazione di alloggi di servizio costruiti con fondi statali per il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e degli Agenti di custodia.
L'art. 1, comma 3, della legge citata prevedeva che i canoni fossero stabiliti con successivo decreto ministeriale, e l'art. 2 del contratto di locazione stabiliva un canone mensile pari a lire 60.264 determinato dallo stesso secondo i criteri previsti dall'art. 22 della L. n. 513/1977 che a sua CP_3 volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035 del 1972, nel quale è specificato da quali quote è costituito il canone di locazione degli immobili assegnati per esigenze di servizio (trattandosi di abitazioni aventi una particolare destinazione e perciò assoggettate a una particolare disciplina).
La pretesa di , che assume che l'attore si sarebbe reso inadempiente in ragione del mancato CP_1
pagamento del canone di locazione dal 1/7/2003 calcolato in base alla L.R. n. 13 del 1989 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003 (per un totale di euro 45.531,91 al 30/6/2016), sarebbe
3 illegittima. Tali leggi regionali, infatti, non avrebbero dovuto trovare applicazione in relazione al contratto di locazione in corso e ai fini del calcolo del relativo canone. Egli, dunque, non poteva ritenersi inadempiente, avendo provveduto a pagare il canone nella misura prevista in base alla legge applicabile.
La L.R. n. 13/1989, disciplinante l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'art. 1 definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento “a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato …”
e all'art. 2 specifica i criteri per la determinazione del valore locativo rinviando anche alla legge n.
392/1978 (e agli artt. 31-38 la medesima L.R. disciplina le modalità di determinazione del canone di locazione sempre applicando le norme della l. n. 392/1978). Tuttavia, l'art. 26 della L. n. 392/1978 esclude espressamente l'applicabilità della medesima legge alle “locazioni relative agli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti”.
L'art. 31 della L.R. n. 13/1989, poi, attribuisce al canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la funzione di compensazione dei costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge n. 513/1977, che è la stessa legge applicata al contratto di locazione stipulato dall'attore.
Alla L.R. n. 13/1989 fa riferimento la L.R. n. 7/2003 nella quale, all'art. 4, è stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976 n. 52, qualora non siano stati adottati dai competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989…”. Tale art. 4 fa riferimento però alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il “personale militare” e quindi non poteva riferirsi all'attore, che non è mai stato un militare, bensì dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di appartenente al
Corpo della Guardia di Finanza.
Secondo la prospettazione dell'attore, le norme invocate da nel ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
non sarebbero applicabili al caso de quo in quanto la L. n. 52/1976 che ha stabilito “interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, …” non fa alcun riferimento agli alloggi con le finalità tipiche dell'edilizia residenziale pubblica, ma introduce una disciplina particolare (in ragione della particolarità dei soggetti destinatari) anche in relazione alla determinazione del canone, diversa da quella di cui alle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003 (anche in ragione dell'esclusione dell'applicazione dell'equo canone stabilita dall'art. 26 della L. n. 392/1978).
Gli alloggi costruiti ai sensi della L. n. 52/1976, locati agli appartenenti alle forze dell'ordine, pur rientrando nella generale categoria dell'edilizia residenziale pubblica, sono stati inseriti nelle disposizioni della L. n. 560/1993 che ha reso alienabili tali immobili.
4 Anche la giurisprudenza di merito e di legittimità si era più volte pronunciata sulla materia oggetto del giudizio (Trib. Cagliari n. 949/1997, confermata da App. Cagliari n. 189/1999) affermando l'inapplicabilità della disciplina prevista in materia di canone per l'edilizia residenziale pubblica, dovendo unicamente trovare applicazione la disciplina speciale prevista dalla L. n. 52/1976; anche la
Cassazione (sent. n. 1731/1999) aveva affermato che tali alloggi erano assoggettati a una disciplina speciale, non potendosi ritenere che la L.R. n. 13/1989 avesse voluto estendere il proprio ambito applicativo anche agli alloggi in questione, né la mancanza di una esplicita esclusione poteva essere intesa come implicita estensione della disciplina anche a tali beni. Anche la più recente sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 983/2009 aveva dichiarato applicabile la disciplina della L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone e di conseguenza aveva accertato che non fossero dovute le maggiori somme rispetto al canone concordato.
Con la I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'opponente ha altresì dedotto l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 7/20023 per violazione degli artt. 3, co. 1, 5 e 117 co. 1 della Costituzione, e in particolare del principio di uguaglianza, di unità e indivisibilità della Repubblica e dei principi sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/9/2017 si è costituita in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione in Controparte_1
ragione della normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 ovvero per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
In particolare, in relazione all'asserita tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, l' CP_1
ha dedotto che esso era stato notificato in data 10/3/2017 e, dunque, entro il termine di legge, avuto riguardo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 477/2002 la quale ha introdotto il principio della
“scissione soggettiva” dei due momenti di perfezionamento della notifica (per il notificante, con il compimento di tutte le formalità imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario).
Ugualmente priva di fondamento sarebbe l'eccezione relativa all'inammissibilità del decreto opposto per la mancanza delle condizioni e la contestazione sia sull'an che sul quantum debeatur. Premesso che la prova scritta del credito azionato era costituita dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti e non invece, come asserito, dall'elenco riepilogativo degli importi insoluti, l' ha prodotto copia CP_1
delle fatture trasmesse al dalle quali si evincono le voci di addebito delle singole somme, nonché Pt_1
eventuali conguagli a seguito di verifica del reddito del nucleo familiare.
Nel merito, le deduzioni dell'attore circa l'applicabilità agli alloggi in questione di una disciplina
5 particolare (così come la giurisprudenza dallo stesso citata a supporto) sarebbero state superate dal mutato contesto legislativo costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità. La norma regionale di cui si discute, infatti, dispone testualmente che “Per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni”, così evidentemente intendendo disciplinare quel vuoto di disciplina che si era creato a seguito della mancata adozione, per decenni, dei decreti ministeriali di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.
Inoltre, il contratto di locazione stipulato dal signor con Area, all'art. 3, dedicato al canone di Pt_1
locazione, prevede espressamente che: "il canone di locazione è stabilito in lire 60.264 mensili.
L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge". È evidente, quindi, che era stata volontà delle parti in sede contrattuale quella di ancorare la determinazione della misura del canone alle norme dell'edilizia residenziale pubblica, ed assoggettare la sua eventuale revisione proprio alle leggi regionali in materia di ERP. Pertanto, già nel contratto di locazione le parti avevano inteso richiamare le norme dell'ERP, e non quelle statali che detterebbero una disciplina “speciale” per gli alloggi c.d. di servizio.
Peraltro, i criteri di determinazione del canone di cui alla L.R. 13 del 1989 e ss.mm.ii. erano quelli propri dell'edilizia popolare, per cui di certo non sono corrispondenti a quelli di mercato, ma di gran lunga inferiori e calmierati.
Inoltre, la giurisprudenza citata dall'attore sarebbe riferita a un periodo precedente e diverso da quello oggetto del decreto ingiuntivo, cosicché alcun giudicato poteva dirsi formato in materia, né le pronunce potevano essere citate a sostegno della tesi dell'opponente, in quanto era completamente mutato il contesto normativo di riferimento. Al tempo dei surrichiamati precedenti, infatti, non era ancora intervenuta la legge regionale n. 7 del 2003, il cui articolo 4, per l'appunto, ha disciplinato diversamente il profilo della determinazione del canone per gli alloggi di servizio. Del mutato quadro normativo, aveva pure preso atto la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 339 del 2009, depositata in data 27 gennaio 2010, aveva espressamente riconosciuto il diritto di di applicare, in forza dell'esplicito richiamo contenuto nella L. R. n. 7 del 2003, CP_1
proprio la legge regionale n. 13 del 1989. Detta normativa regionale, quindi, per la giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, doveva essere presa in considerazione per la determinazione della misura del canone afferente agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, in mancanza di adozione dei
Decreti ministeriali. La citata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, infatti, accoglieva il motivo inerente alla richiesta di applicazione al caso in esame della normativa di cui al decreto legislativo n.
112 del 1998. Esso prevedeva espressamente che gli alloggi costruiti ai sensi della legge n. 52 del 1976
6 sarebbero stati gestiti dalle singole Regioni, con appositi provvedimenti normativi, anche in relazione alla quantificazione del canone di locazione. La dicotomia tra il decreto legislativo n. 112/1998 e la L. n. 560/1993 stava nel fatto che col primo – sottolinea la Corte – il legislatore aveva voluto disciplinare specificamente la materia del canone di locazione degli alloggi oggetto della presente causa, laddove col secondo si era limitato ad occuparsene esclusivamente nell'ottica della alienazione, trascurando l'aspetto patrimoniale locativo, omettendo di emanare i citati decreti ministeriali. A seguito del D. Lgs. n. 118/1998 la aveva stabilito che, in mancanza dei predetti decreti, i canoni di locazione sarebbero Controparte_4
stati quantificati ai sensi della legge regionale n. 13 del 1989.
Essendo pacifica e incontroversa la mancata emanazione dei Decreti ministeriali attuativi del disposto del contenuto dell'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976, la richiesta dell' di adeguamento dei canoni di CP_1 locazione (in applicazione della L.R. n. 13/1989) a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003, si rivelerebbe pertanto del tutto legittima.
Peraltro, la richiesta, non poteva dirsi neppure sproporzionata, in quanto la nuova e transitoria misura del canone è pure calmierata, poiché riconducibile ai criteri dell'edilizia popolare di cui alla L.R. 13 del 1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n.7 del 2000.
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Il giudice, all'udienza del 27/9/2017 ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con decreto del 25/6/2019 il giudice ha fissato l'udienza del 9/5/2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., poi rinviata al 18/3/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
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Occorre, preliminarmente, rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione inerente alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi il 7 aprile 2017 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c. decorrenti dalla sua emissione.
Nel caso di specie, infatti, il decreto ingiuntivo, pubblicato il 10/1/2017, è stato avviato alla notifica mediante consegna all'ufficiale giudiziario in data 10/3/2017 (doc. 1 opposta) e, quindi, secondo il principio della scissione temporale degli effetti della notifica (Corte cost. 477/2002) entro un tempo utile a evitare, nei confronti del richiedente, la scadenza del termine ex art. 644 c.p.c., nonostante, nei confronti del destinatario, la notifica si sia perfezionata in data successiva.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza anche della censura inerente all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di conteggi unilaterali e, quindi, in assenza di prova scritta del credito.
A norma dell'art. 635 comma 1 c.c., infatti, per i crediti dello Stato sono considerate prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo anche i libri o registri della Pubblica amministrazione,
7 quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesti la regolare tenuta.
Nella specie, dunque, tenuto conto della natura di ente pubblico economico dell' (derivante CP_1
dalla trasformazione degli ex ), preposta al perseguimento Parte_3 dello scopo di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, e sottoposta al controllo anche finanziario della il decreto ingiuntivo è stato Controparte_4 legittimamente concesso sulla base dell'attestazione di morosità sottoscritta dal dirigente del competente Servizio territoriale, viste le annotazioni nella contabilità aziendale.
Tale documento costituisce prova scritta del diritto fatto valere, idonea e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, è noto che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino
l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (ex multis, Cass. Sez. 3, 12/01/2006, n. 419,
Rv. 586873 – 01).
Dunque, la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione rimane distinta rispetto a quella richiesta nella presente fase di merito ai fini della verifica della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
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Quanto al merito, è pacifico in causa che il , in qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Pt_1
Finanza, avesse stipulato in data 10 dicembre 1988 un contratto di locazione con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) per l'immobile sito in Cagliari, via Schiavazzi c/5 (ora Piazza Pigafetta n.
11, piano 5, int. 9), quale alloggio di servizio assegnati ai sensi della L. n. 52/1976.
L'opponente, nel merito, ha contestato la pretesa creditoria dell' in relazione alle differenze CP_1
conteggiate a suo debito sui canoni di locazione scaduti, essenzialmente sulla base dell'inapplicabilità della normativa regionale posta alla base del ricorso per ingiunzione al contratto di locazione in corso;
ciò alla luce della particolarità della destinazione dell'alloggio a lui assegnato e della specialità della relativa disciplina. Al contrario, l' ha fondato la propria pretesa creditoria sulla normativa CP_1 regionale sopravvenuta nonché alla luce dell'art. 3 del contratto di locazione stipulato dalle parti, il quale ancorava la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali.
Ora, con la L. n. 52/1976, nell'ambito di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
8 Finanza, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio, si era autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari di
“alloggi da assegnare in locazione semplice”. L'art. 1, comma 1, stabiliva che “tali alloggi riman[essero] di proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica, come disposto dal comma 2. Il comma 3, inoltre, prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati
e il comitato per l'edilizia residenziale”. All'epoca, l'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972, in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di determinazione e revisione dei relativi canoni di locazione, escludeva dall'ambito di applicazione delle relative norme proprio gli alloggi destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio. Non se ne occupava nemmeno la L. n. 513 del 1977, pur intervenuta, fra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici. La distinzione di questi particolari alloggi dagli altri gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari rimase ferma fino alla promulgazione della L. n. 560 del
1993, la quale, all'art. 1, comma 1, ai fini della futura alienazione, comprendeva tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche quelli di cui alla L. n. 52 del 1976, senza con ciò innovare in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1 comma 3 della L. n.
52/1976 volto a fissare i canoni di locazione per questi particolari alloggi, le leggi regionali sarde emanate in materia di edilizia residenziale pubblica non intervennero al riguardo, in quanto la CP_4
come le regioni a statuto ordinario, doveva osservare allora la competenza dello Stato, anche
[...]
legislativa, per la fissazione dei canoni in tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica (e ciò a maggior ragione per gli alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio, interamente riservati alla competenza statale, già dalla loro costruzione, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616 del 1977. Peraltro, tale situazione perdurò fino al D.Lgs. n. 112 del 1998, quando, con l'art. 60, lett. e), alle regioni fu conferita la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 417/1994) gli alloggi di servizio
(ovvero tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali) si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica in quanto aventi primariamente finalità organizzative, riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano altresì alla finalità sociale di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti (come i primi). Di conseguenza, la stessa Corte affermava la necessità che l'assegnazione di tali alloggi avvenisse secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in
9 modo da evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale in tale materia.
Anche nella coeva giurisprudenza di merito citata dall'attore (Trib. Cagliari n. 949/1997 e App.
Cagliari n. 85/1997 e n. 189/1999) si era riconosciuto che la disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla L. n. 52/1976 avesse dei caratteri di specialità rispetto alla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e restasse perciò indifferente rispetto alle norme successive sulla determinazione del canone di locazione, al di là del vuoto normativo determinato dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976.
Ugualmente, la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9521/1995 e n. 1731/1999) aveva posto in evidenza l'inapplicabilità agli alloggi di cui alla L. n. 52/1976 della disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto soggetti a una disciplina speciale anche per la determinazione del canone. Infatti, secondo Cass. n. 1731/1999 la
L.R. n. 13/1989 (della cui applicabilità si discute nel caso di specie) restando nei limiti della competenza legislativa sarda non estendeva il proprio ambito di applicazione agli alloggi ex L. n.
52/1976. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva ribadito poi l'eccezionalità della disciplina di cui alla L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone di locazione, escludendone l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della L. n. 513/1977, almeno sino all'entrata in vigore della L. n.
569/1993, sulla base del fatto che tali alloggi si differenziavano per destinazione da quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Come rilevato da questo Tribunale con le sentenze n. 210/2025, 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025 in relazione alla disciplina di cui si discute, il quadro normativo è, tuttavia, mutato in seguito alla L. cost. n. 3/2001 da cui è derivato il conferimento alle Regioni della potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con la conseguenza che “nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Nella specie, con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (posta a fondamento della pretesa creditoria dell' ) CP_1
è stato stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
Nonostante la rubrica sia riferita agli alloggi realizzati per il personale militare, è evidente, stante l'espresso richiamo nel corpo della disposizione alla L. n. 52/1976, che la portata della norma regionale corrisponda a quella della norma statale, applicabile non solo al personale militare ma anche a quello civile (e, dunque, in linea di principio anche all'attore, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza).
Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale
10 dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale aveva sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia. La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 228 del 2020, aveva dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante CP_4
applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Questo Tribunale, con le pronunce sopra citate, ha in modo condivisibile ritenuto che non si ponesse un problema di legittimità costituzionale della normativa in esame, su cui è fondata la pretesa dell'opposta, affermando che “Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo, alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente,
l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice. Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni
'70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare. Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall , dal rispetto dei criteri del Controparte_1
recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost.)” (si vedano, in particolare, le sentenze n. 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025).
Deve, pertanto, ritenersi che la normativa regionale posta a fondamento della pretesa creditoria di sia applicabile al caso di specie sia in ragione del mutato contesto normativo costituzionale (che CP_1
porta a escludere che si versi in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, come, invece,
11 era stato riconosciuto in precedenza) sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, non si pone un problema di compatibilità costituzionale della legge in esame.
Una conferma in tal senso (e, dunque, l'equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone di locazione, tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelli di cui alla L. n. 52/1976) può essere tratta dalla L.R. n. 18/2023 nella parte in cui, all'art. 4 comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della
L.R. n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
È bene osservare, in aggiunta, anche a fronte dell'asserita invalidità della modifica unilaterale del contratto, che in base a quanto risultante dal contratto di locazione stipulato in data 10 dicembre 1988 il canone mensile era stato convenuto in base all'art. 3 in Lire 60.264 e determinato a sensi delle
“vigenti leggi in materia di E.R.P.” con l'intesa che esso poteva variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute. All'art. 19, inoltre, le parti avevano fatto di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone, dunque, in modo espresso l'applicabilità.
Pertanto, facendo applicazione, nel caso di specie, dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (nel testo ratione temporis vigente) ovvero dell'art. 3 del contratto di locazione (che rinviava a tutte le norme, anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica) la pretesa dell' di ottenere dall'opponente il pagamento delle maggiori somme CP_1
maturate per ciascuna mensilità deve ritenersi fondata.
Deve, inoltre, escludersi la rilevanza, ai fini della presente decisione, della questione posta dall'opponente inerente alla mancata inclusione dell'alloggio in questione nell'elenco degli immobili trasferiti al patrimonio regionale sia in quanto tardiva (in quanto avanzata per la prima volta soltanto con la II memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e poi ulteriormente sviluppata solo in sede di note conclusive depositate il 10/2/2025) sia in quanto non dirimente ai fini della legittimazione a riscuotere i canoni locativi in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione (stipulato all'epoca dallo cui CP_3
è subentrato l' ) e non dalla proprietà dei relativi immobili. CP_1
In relazione al quantum non occorre compiere alcuna indagine in quanto, da un lato, il canone di locazione è stato determinato da facendo applicazione dei parametri di calcolo esemplificati CP_1
nella scheda prodotta in giudizio (doc. 4 opposta) i quali corrispondono ai parametri previsti dalla legge;
dall'altro lato, le contestazioni (tempestivamente) avanzate dall'opponente in relazione alla mancata determinazione del reddito del nucleo familiare risultano generiche (non avendo l'opponente specificamente dedotto perché il valore utilizzato da non fosse corretto, né quale sarebbe stato il CP_1
corretto valore del reddito da tenere in considerazione ai fini della determinazione del canone) oltre che apparentemente infondata (come risultante dal doc. 4 prodotto da , ovvero la scheda CP_1
12 esemplificativa dalla quale risulta che ha formato oggetto di espressa considerazione anche il parametro inerente al reddito).
Occorre, inoltre, considerare come i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare e ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentano di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ciascun anno, superiore a euro 300,00, ben più elevata di quella originaria di circa euro 30,00, ma comunque non eccessiva se posta a confronto con i canoni correnti nel mercato.
Quanto alla pretesa di di ottenere la condanna dell'opponente anche al pagamento delle CP_1
differenze maturate nel periodo successivo a quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, essa ha carattere di novità e risulta, dunque, inammissibile (non essendo stato, peraltro, prodotto da il CP_1
prospetto di calcolo dei canoni maggiorati in relazione a tale periodo).
Infine, in relazione all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
Il diritto ai corrispettivi delle locazioni è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 3 c.c. Ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessaria e sufficiente ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c..c la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, avente carattere recettizio (si veda Cass. civ. n. 27412/2021).
Nel caso di specie, sono stati prodotti due atti idonei a interrompere la prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento del 14/10/2011 (ricevuta in data 18/10/2011) seguita da quella del
13/04/2016 (ricevuta in data 18/4/2016) in relazione ai canoni maturati dal mese di agosto 2003.
Successivamente, in tempo utile a interrompere la prescrizione, è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente tutti i canoni precedenti di cinque anni la data di ricezione del primo atto interruttivo (18/10/2011) e dunque fino alla mensilità di settembre 2006 risultano prescritti.
L' ha, tuttavia, dedotto di aver sottratto dalla somma richiesta l'importo prescritto, richiedendo il CP_1
pagamento di euro 38.404,63 per le differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 al giugno 2016.
Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale (art. 3 del contratto, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto) a decorrere dalle singole scadenze al saldo.
Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 38.404,63, CP_1
oltre interessi come sopra specificati.
Infine, in relazione alle eccezioni sollevate con le note conclusive dall'opponente si osserva:
- L'eccezione concernente il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo è infondata. L'art. 18 lett. d della L.R. n. 12/2006 (norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari –
13 dispone che il direttore Controparte_5
generale, su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio. Nel caso di specie, la procura speciale risulta validamente conferita dal Direttore generale in forza di delibera autorizzativa n. 299/4 del Consiglio di Amministrazione assunta già dal 18 dicembre 2012 e quindi in data anteriore all'iniziativa di recupero del credito, anche nei confronti dell'odierno opponente (doc. 5 opposta – determinazione n. 1838 del 26/5/2017 che alla p. 1 richiama la delibera n. 299/4 del 18 dicembre 2012).
- L'eccezione relativa alla nullità del contratto per mancata registrazione è infondata poiché risulta in atti che il contratto di locazione stipulato dall'opponente con lo – ora – CP_3 CP_1
era stato registrato in data 20/1/1999 (si veda il prospetto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio denominato “lista tassa di registro” in cui è ricompreso anche il contratto di locazione stipulato da ). Ad ogni modo risulta dirimente, anche volendo Parte_1 prescindere dalla questione concernente l'applicabilità della disciplina della registrazione al contratto de quo, il fatto che il contratto sia stato stipulato in data 10 dicembre 1988 e, dunque, ben prima dell'entrata in vigore della l. 311/2024 che all'art. 1 comma 346 ha previsto la nullità per mancata registrazione. Al riguardo, è stato, infatti, chiarito che “La previsione dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se non registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e non a quelli preesistenti” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024,
n. 4265).
- Quanto all'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di ordine di esibizione
“dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal
Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art. 39 del DPR 19 maggio 1949 n. 250, a seguito del protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio e Regione del
22 luglio 2013”, si deve innanzitutto rilevare la tardività di tale istanza in quanto proposta con le note conclusionali del 10/2/2025; in ogni caso, come sopra rilevato, tale documento non sarebbe comunque utile ai fini della decisione (non incidendo sulla legittimazione a ottenere il pagamento dei canoni), fermo restando che nell'atto introduttivo l'opponente non aveva contestato il contratto di locazione con (prima , ma aveva svolto le sue difese CP_1 CP_3 limitatamente alla questione concernente l'inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, dovendosi dunque ritenere pacifica in causa l'applicazione del contratto di locazione tra il e . Pt_1 CP_1
***
14 Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 38.404,63, a titolo di canoni scaduti per le differenze
[...]
dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze al saldo;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna al pagamento in Parte_1
favore dell' dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in euro 5.077,33 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 02.04.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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