Sentenza 21 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2004, n. 13569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13569 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TECO COSTRUZIONI SRL, corrente in Martinengo (Bg) in persona del legale rappresentante pro tempore ES IN e per quanto di ragione lo stesso in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PARAGUAJ 5, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO PAGANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO COPPOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO TRIVENETO LEASING SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1775/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 3^ civile, emessa il 09/10/00 e depositata il 19/10/00 (R.G. 221/96);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/03/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Teco costruzioni s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto di ingiunzione emesso nei suoi confronti dal presidente del tribunale di Padova per il pagamento della somma di lire 91.269.030 in favore dell'istituto triveneto del leasing s.p.a..
Il tribunale di Padova ha rigettato l'opposizione; Teco costruzioni s.r.l. si è gravata di appello e la società appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame sotto il duplice profilo che la procura, in base alla quale è stato proposto, è stata rilasciata da persona non identificabile nella sua fisicità e nel suo rapporto con la società e che a seguito di dichiarazione di fallimento è venuta meno la legittimazione processuale degli organi sociali. La corte di appello di Venezia ha accolto l'eccezione di inammissibilità con sentenza resa il 9.10.2000. La corte ha considerato che la persona fisica, che ha rilasciato il mandato "ad litem", è individuabile;
la società appellante non ha, però, provato, come avrebbe dovuto a seguito della contestazione, che tale persona rivestiva la qualità di rappresentante della società ed era legittimata a rilasciare la procura.
Avverso tale sentenza Teco costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione;
l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione degli artt. 113, 116, 299, 300 c.p.c., 1387, 1453, 1454, 1458, 1460, 1476, 1477 c.c. nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la società ricorrente in sostanza deduce: la corte di merito ha "valorizzato" l'affermazione che è intervenuta declaratoria di fallimento - senza considerare che in relazione a tale evento è mancato il rilievo della parte che ne è stata colpita - per derivarne "il corollario che l'appellante avesse avuto contestato il mandato e non ha dimostrato di avere altro valido mandato"; l'affermazione è interessata, mirando ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del gravame e per questa via la definitività dell'ingiunzione, e non avrebbe potuto essere posta a base della decisione, tanto più che non ne è stata offerta alcuna prova.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre rilevare che, se una persona fisica rilascia il mandato al difensore nella qualità di rappresentante di una persona giuridica, non ha l'onere di dimostrare la qualità, dovendosi la stessa presumere in relazione al rapporto organico che lega la persona fisica alla persona giuridica.
Con particolare riferimento alla società va detto che l'art. 75 c.p.c., a norma del quale le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta secondo la legge o lo statuto, si riferisce alle persone che dall'atto costitutivo risultino dotate del potere di rappresentare la società (art. 2328, n. 9, c.c.), per cui solo per tali persone, agevolmente individuabili quando siano adempiute le prescritte formalità, la "legitimatio ad processum" si presume e, correlativamente, vi è dispensa dall'onere di provare il potere rappresentativo (Cass. 9.12.1992, n. 13014). In altri termini, la persona fisica che rilascia il mandato al difensore nell'esercizio dei poteri rappresentativi della società derivanti dall'atto costitutivo ha l'unico onere di indicare nel mandato i detti poteri, mentre spetta al terzo verificarne la reale esistenza ed effettiva consistenza mediante la consultazione degli atti della società, resa possibile dal sistema di pubblicità previsto dalla legge.
Basta quindi il semplice riferimento ai poteri rappresentativi a generare la presunzione che essi esistono e sono tali da legittimare il conferimento del mandato;
sulla consistenza della presunzione e conseguente distribuzione dell'onere della prova nella giurisprudenza di questa Corte si sono formati due orientamenti: secondo uno di tali orientamenti è la persona fisica che conferisce il mandato nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica che in caso di contestazione della qualità ha l'onere di fornirne la prova (Cass. 4.2.1997, n. 1021; Cass. 13.6.2002, n. 8442; Cass. 11.4.2002, n. 5136); secondo l'altro orientamento, ispirato ad esigenze di semplificazione, nessun onere probatorio fa carico alla persona fisica che si attribuisce la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, mentre spetta alla parte che contesta la qualità fornire la relativa prova negativa (Cass. 15.12.2000, n. 15820; Cass. 25.7.2002, n. 10901; Cass. 9.6.1999, n. 5699; Cass. 2.4.2002, n.
4627; Cass. 3.10.2003, n. 14813). In sostanza, secondo questo ultimo orientamento, al quale si presta adesione, alla presunzione di sussistenza dei poteri rappresentativi va ricollegata l'inversione dell'onere della prova nel senso che l'eventuale inesistenza del rapporto organico o la carenza dei poteri deve essere provata da chi la eccepisce.
Per completezza di indagine si rileva che il principio che il giudice ha l'obbligo di accertare anche di ufficio ed in sede di impugnazione la legittimazione processuale comporta che egli è tenuto a verificare se la persona fisica che agisce per la persona giuridica dichiari di agire in una veste astrattamente idonea ad abilitarla alla rappresentanza processuale, non anche a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante (Cass. 13.6.2002, n. 8442; Cass. 11.4.2002, n. 5136). Come è stato affermato da questa Corte, la contestazione deve essere fatta in primo grado e non può essere fatta in secondo grado a causa della stabilizzazione della situazione (Cass. 15.12.2000, n. 15820, in motivazione) o per tardività (Cass. 5.11.2002, n. 15483). Agli enunciati principi non si è attenuta la corte di merito, la quale ha ravvisato valida contestazione della legittimazione a rilasciare la procura nell'avere l'istituto triveneto del leasing dedotto per la prima volta in grado di appello che la controparte è stata dichiarata fallita ed ha ritenuto che in presenza della contestazione l'onere di provare i poteri rappresentativi di Testa NO gravasse su Teco costruzioni.
Sembra opportuno rilevare che la corte di merito si è pronunciata sui diversi effetti riconducibili alla dichiarazione di fallimento nel senso che tale dichiarazione non produce "difetto di legittimazione di chi ha agito perché la perdita della capacità è relativa e può essere sollevata solo dagli organi del fallimento" e sul punto si è formato il giudicato per difetto di impugnazione, precludendone il riesame in questa sede.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004